LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23  novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni  statistiche  da  parte  della
Banca  centrale  europea  (BCE)   e,   in   particolare,   l'art.   1
(Definizioni), l'art. 2,  comma  1  ai  sensi  del  quale  le  banche
centrali nazionali assistono la BCE nella  raccolta  di  informazioni
statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento
dei compiti del SEBC, l'art. 2, comma 2  relativo  all'individuazione
degli «operatori» soggetti agli obblighi di  segnalazione,  l'art.  7
relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di  inadempimento  agli
obblighi derivanti  dai  regolamenti  della  BCE  che  definiscono  e
impongono obblighi di segnalazioni statistiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea
del 18 ottobre 2013 riguardante  le  statistiche  sulle  attivita'  e
passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni
di cartolarizzazione (rifusione; BCE/2013/40) (1) e, in particolare: 
    considerando (6), in base al quale la  Banca  centrale  nazionale
puo' esentare le societa' veicolo dalla produzione delle informazioni
statistiche   quando   i   relativi   costi   di   produzione   siano
irragionevolmente  superiori  ai  benefici  attesi  dall'utilizzo  di
questi dati; 
    l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i
criteri per l'individuazione delle societa' veicolo  sottoposte  agli
obblighi segnaletici; 
    l'art. 1, comma 2, che definisce le  attivita'  e  i  rischi  che
possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione e  che,  in
particolare, include tra questi i rischi assicurativi; 
    gli articoli 4, 6 e 7, in  base  ai  quali  vengono  stabiliti  i
contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo  e  viene
prevista  la  raccolta  dalle  informazioni  da  parte  delle  banche
centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le  modalita'
dalle stesse fissati; 
    le disposizioni  dell'art.  3  (sulla  tenuta  dell'elenco  delle
societa' veicolo a  fini  statistici)  che  prevedono,  tra  l'altro,
l'obbligo delle societa'  veicolo  di  informare  la  Banca  centrale
nazionale competente della  propria  esistenza  entro  una  settimana
dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita'; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea
del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilita' in
titoli  (BCE/2012/24)  che  stabilisce  i  contenuti  degli  obblighi
segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta delle
informazioni da parte  delle  banche  centrali  nazionali  competenti
entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; 
  Visto l'indirizzo della Banca centrale europea  BCE/2014/15  del  4
aprile  2014  che  modifica  l'indirizzo  BCE/2007/9  relativo   alle
statistiche monetarie, delle istituzioni  e  dei  mercati  finanziari
(rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo  agli  adempimenti
ai quali sono tenute le banche centrali  nazionali  e  alla  gestione
dell'elenco delle societa' veicolo dell'area  dell'euro  tenute  agli
obblighi di segnalazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca centrale europea
del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in  caso
di   inosservanza   degli   obblighi   di   segnalazione   statistica
(BCE/2022/31), che definisce l'ambito di applicazione della procedura
di  infrazione  per  le  societa'  veicolo  ai  fini   dell'eventuale
irrogazione di sanzioni  nei  casi  di  inadempimento  agli  obblighi
informativi derivanti dai regolamenti o dalle decisioni  della  Banca
centrale europea; 
  Vista la legge del 30 aprile  1999,  n.  130  («Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti»), e in particolare: 
    l'art. 1, comma 1, lettera b) introdotto con l'art. 1, comma  214
della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che concede la facolta'  per
le   societa'   veicolo   di   reperire   la   provvista   necessaria
all'operazione  di  cartolarizzazione  avvalendosi  di  finanziamenti
erogati da parte di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione
di finanziamenti, anziche' tramite l'emissione di titoli; 
    l'art. 1-ter introdotto con il decreto-legge del 24 giugno  2014,
n. 91 (cd. decreto competitivita')  e  convertito  in  legge  dell'11
agosto 2014, n. 116 che estende alle societa' veicolo la facolta',  a
determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei  confronti  di
soggetti diversi da persone fisiche e microimprese; 
    l'art. 2, comma 6, che indica che  i  soggetti  incaricati  della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di  pagamento
siano banche o intermediari finanziari  iscritti  nell'albo  previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  13  agosto  2010,  n.  141  -
«Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche  del  Titolo  V  del  Testo
unico bancario (decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385) in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» -  e
in particolare l'art. 9, comma 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  14  dicembre  2010,  n.   218
(«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 2009 («codice
delle  assicurazioni  private»  cosi'  come  modificato   a   seguito
dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n.
56) e, in particolare l'art. 57-bis che  condiziona  alla  preventiva
autorizzazione dell'IVASS l'attivita' da parte  di  societa'  veicolo
specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi; 
  Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n.  400,
che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per  l'esercizio
dell'attivita' da parte delle societa'  veicolo  specializzate  nella
cartolarizzazione  di  rischi  assicurativi,  non  e'  stato   ancora
emanato; 
  Considerato tutto quanto sopra e  ritenuto  opportuno  adeguare  il
provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  7  giugno  2017   recante
«Disposizioni in materia di obblighi informativi e  statistici  delle
societa'  veicolo  coinvolte  in  operazioni  di  cartolarizzazione»,
prevedendo la nomina di soggetti  incaricati  della  riscossione  dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento  come  requisito
per l'identificazione di un soggetto come societa'  veicolo  ai  fini
del presente provvedimento e provvedendo, per ragioni  di  chiarezza,
alla sua integrale sostituzione; 
 
                                Emana 
                      le seguenti disposizioni: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
    a) «Societa' veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che e'
costituita conformemente al diritto nazionale o  comunitario  secondo
una delle seguenti tipologie: 
      forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica  o
privata; 
      forma legale fiduciaria; 
      ogni altra tipologia analoga, 
che si avvale di un soggetto  incaricato  di  svolgere  il  ruolo  di
servicer ai sensi dell'art. 2, comma 6, della  legge  del  30  aprile
1999, n. 130 (2) e la cui attivita' principale  soddisfi  entrambi  i
seguenti criteri: 
      i. e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu'  operazioni
di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio  di  fallimento  o  di
ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; 
      ii.  emette,  o   e'   rivolta   ad   emettere,   obbligazioni,
partecipazioni di fondi  di  cartolarizzazione,  altri  strumenti  di
debito e/o strumenti finanziari derivati,  e/o  possiede  o  potrebbe
possedere, in termini giuridici o  economici,  attivita'  sottostanti
l'emissione  di  obbligazioni,  di   partecipazioni   di   fondi   di
cartolarizzazione,  di  altri  titoli  di  debito  e/o  di  strumenti
finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti
sulla base di collocamenti diretti. 
  La definizione di societa' veicolo non comprende: 
    le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni  bancarie
garantite ai sensi dell'art. 7-septies  della  legge  del  30  aprile
1999, n. 130; 
    le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art.
1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); 
    i fondi  di  investimento  (FI)  come  definiti  all'art.  1  del
regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale  europea,  del  18
ottobre 2013, relativo  alle  statistiche  sulle  attivita'  e  sulle
passivita' dei fondi di investimento (BCE/2013/38); 
    le imprese di assicurazione e di  riassicurazione  come  definite
all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (c.d.  Solvency
II); 
    i gestori di fondi di investimento alternativi che  gestiscono  o
commercializzano fondi di  investimento  alternativi,  come  definiti
all'art. 4,  comma  1,  della  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che rientrano nell'ambito  di  applicazione
della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2; 
    b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o  uno  schema  in  cui  un
soggetto che e' distinto dal cedente o dall'impresa di  assicurazione
o riassicurazione ed e' creato o  serve  ai  fini  dell'operazione  o
dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati  agli
investitori, e ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze: 
      un'attivita' o un insieme di attivita', o una parte di esse, e'
trasferita a un soggetto che e' distinto dal cedente ed e'  creato  o
serve  ai  fini  dell'operazione  o  dello  schema,   attraverso   il
trasferimento  della  titolarita'  giuridica  o  effettiva  di   tali
attivita' da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione; 
      il rischio di credito  di  un'attivita'  o  di  un  insieme  di
attivita', o di parte di esse, e' trasferito, attraverso il ricorso a
derivati creditizi, garanzie  o  qualunque  meccanismo  simile,  agli
investitori negli strumenti di finanziamento emessi  da  un  soggetto
che  e'  distinto  dal  cedente  ed  e'  creato  o  serve   ai   fini
dell'operazione o dello schema; 
      i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di
assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che e'  creato
o serve ai fini dell'operazione  o  dello  schema,  di  modo  che  il
soggetto finanzi interamente tali rischi  attraverso  l'emissione  di
strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli  investitori
in detti strumenti di finanziamento siano subordinati  agli  obblighi
di riassicurazione del soggetto. 
  Laddove tali strumenti di  finanziamento  siano  emessi,  essi  non
rappresentano obblighi di pagamento del  cedente  o  dell'impresa  di
assicurazione o riassicurazione. 
  Rientrano  in  questa  definizione  anche  le  operazioni  definite
all'art. 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130  («Disposizioni
sulla  cartolarizzazione  dei  crediti»)  come  modificata   con   il
decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto  competitivita')
convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116; 
    c) «Cedente»:  chi  trasferisce  un'attivita'  o  un  insieme  di
attivita' e/o il rischio di credito dell'attivita' o dell'insieme  di
attivita' alla struttura della cartolarizzazione; 
    d)  «Elenco  delle  societa'  veicolo»:  l'elenco  relativo  alle
societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari; 
    e)  «Manuale  applicativo  per  le  segnalazioni  delle  societa'
veicolo»   («Manuale»):   il   documento,   allegato   al    presente
provvedimento di cui costituisce  parte  integrante,  contenente  gli
schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi  criteri
di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati, nonche'
le modalita' di invio delle informazioni necessarie per  la  gestione
dell'elenco di cui all'art. 4; 
    f) «Prima operazione di cartolarizzazione»: si intende  la  prima
cartolarizzazione in assoluto,  successiva  alla  costituzione  della
societa' oppure la prima cartolarizzazione successiva  alla  chiusura
di ogni altra precedente operazione; 
    g)  «Servicer»:  banche  o   intermediari   finanziari   iscritti
nell'albo previsto dall'art.  106  del  decreto  legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385 secondo quanto previsto dall'art. 2,  comma  6
della legge del 30 aprile 1999, n. 130; 
    h) «Codice identificativo»: codice numerico, assegnato  da  Banca
d'Italia,  che  identifica  in  maniera   univoca   l'operazione   di
cartolarizzazione. 

(1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento  (CE)  n.
    24/2009  della  Banca  centrale  europea  del  19  dicembre  2008
    (BCE/2008/30) di pari oggetto. 

(2) Cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della legge del 30 aprile 1999,
    n. 130 nella parte in cui estende la  disciplina  in  materia  di
    cartolarizzazione anche alle operazioni che prevedono il  ricorso
    al finanziamento da parte di banche e societa' finanziarie.