LA BANCA D'ITALIA Visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE) e, in particolare, l'art. 1 (Definizioni), l'art. 2, comma 1 ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, l'art. 2, comma 2 relativo all'individuazione degli «operatori» soggetti agli obblighi di segnalazione, l'art. 7 relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dai regolamenti della BCE che definiscono e impongono obblighi di segnalazioni statistiche; Visto il regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea del 18 ottobre 2013 riguardante le statistiche sulle attivita' e passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (rifusione; BCE/2013/40) (1) e, in particolare: considerando (6), in base al quale la Banca centrale nazionale puo' esentare le societa' veicolo dalla produzione delle informazioni statistiche quando i relativi costi di produzione siano irragionevolmente superiori ai benefici attesi dall'utilizzo di questi dati; l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, in base ai quali vengono definiti i criteri per l'individuazione delle societa' veicolo sottoposte agli obblighi segnaletici; l'art. 1, comma 2, che definisce le attivita' e i rischi che possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione e che, in particolare, include tra questi i rischi assicurativi; gli articoli 4, 6 e 7, in base ai quali vengono stabiliti i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; le disposizioni dell'art. 3 (sulla tenuta dell'elenco delle societa' veicolo a fini statistici) che prevedono, tra l'altro, l'obbligo delle societa' veicolo di informare la Banca centrale nazionale competente della propria esistenza entro una settimana dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita'; Visto il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilita' in titoli (BCE/2012/24) che stabilisce i contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo e viene prevista la raccolta delle informazioni da parte delle banche centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le modalita' dalle stesse fissati; Visto l'indirizzo della Banca centrale europea BCE/2014/15 del 4 aprile 2014 che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo agli adempimenti ai quali sono tenute le banche centrali nazionali e alla gestione dell'elenco delle societa' veicolo dell'area dell'euro tenute agli obblighi di segnalazione; Visto il regolamento (UE) n. 2022/1917 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 riguardante le procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2022/31), che definisce l'ambito di applicazione della procedura di infrazione per le societa' veicolo ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni nei casi di inadempimento agli obblighi informativi derivanti dai regolamenti o dalle decisioni della Banca centrale europea; Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»), e in particolare: l'art. 1, comma 1, lettera b) introdotto con l'art. 1, comma 214 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 che concede la facolta' per le societa' veicolo di reperire la provvista necessaria all'operazione di cartolarizzazione avvalendosi di finanziamenti erogati da parte di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di finanziamenti, anziche' tramite l'emissione di titoli; l'art. 1-ter introdotto con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitivita') e convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116 che estende alle societa' veicolo la facolta', a determinate condizioni, di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese; l'art. 2, comma 6, che indica che i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento siano banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 - «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del Titolo V del Testo unico bancario (decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi» - e in particolare l'art. 9, comma 3; Visto il decreto legislativo del 14 dicembre 2010, n. 218 («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»), ed in particolare l'art. 6, comma 1; Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 2009 («codice delle assicurazioni private» cosi' come modificato a seguito dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 29 febbraio 2008, n. 56) e, in particolare l'art. 57-bis che condiziona alla preventiva autorizzazione dell'IVASS l'attivita' da parte di societa' veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi; Visto che il regolamento del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi, non e' stato ancora emanato; Considerato tutto quanto sopra e ritenuto opportuno adeguare il provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 recante «Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione», prevedendo la nomina di soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento come requisito per l'identificazione di un soggetto come societa' veicolo ai fini del presente provvedimento e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla sua integrale sostituzione; Emana le seguenti disposizioni: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente provvedimento si intendono per: a) «Societa' veicolo»: l'impresa con sede legale in Italia che e' costituita conformemente al diritto nazionale o comunitario secondo una delle seguenti tipologie: forma legale societaria quale societa' di capitale, pubblica o privata; forma legale fiduciaria; ogni altra tipologia analoga, che si avvale di un soggetto incaricato di svolgere il ruolo di servicer ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130 (2) e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: i. e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni di cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o di ogni altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; ii. emette, o e' rivolta ad emettere, obbligazioni, partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, altri strumenti di debito e/o strumenti finanziari derivati, e/o possiede o potrebbe possedere, in termini giuridici o economici, attivita' sottostanti l'emissione di obbligazioni, di partecipazioni di fondi di cartolarizzazione, di altri titoli di debito e/o di strumenti finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti sulla base di collocamenti diretti. La definizione di societa' veicolo non comprende: le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-septies della legge del 30 aprile 1999, n. 130; le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definite all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); i fondi di investimento (FI) come definiti all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attivita' e sulle passivita' dei fondi di investimento (BCE/2013/38); le imprese di assicurazione e di riassicurazione come definite all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (c.d. Solvency II); i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, come definiti all'art. 4, comma 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2; b) «Cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema in cui un soggetto che e' distinto dal cedente o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati agli investitori, e ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze: un'attivita' o un insieme di attivita', o una parte di esse, e' trasferita a un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, attraverso il trasferimento della titolarita' giuridica o effettiva di tali attivita' da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione; il rischio di credito di un'attivita' o di un insieme di attivita', o di parte di esse, e' trasferito, attraverso il ricorso a derivati creditizi, garanzie o qualunque meccanismo simile, agli investitori negli strumenti di finanziamento emessi da un soggetto che e' distinto dal cedente ed e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema; i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di un'impresa di assicurazione o riassicurazione a un soggetto distinto che e' creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il soggetto finanzi interamente tali rischi attraverso l'emissione di strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli investitori in detti strumenti di finanziamento siano subordinati agli obblighi di riassicurazione del soggetto. Laddove tali strumenti di finanziamento siano emessi, essi non rappresentano obblighi di pagamento del cedente o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione. Rientrano in questa definizione anche le operazioni definite all'art. 1-ter della legge del 30 aprile 1999, n. 130 («Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti») come modificata con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitivita') convertito in legge dell'11 agosto 2014, n. 116; c) «Cedente»: chi trasferisce un'attivita' o un insieme di attivita' e/o il rischio di credito dell'attivita' o dell'insieme di attivita' alla struttura della cartolarizzazione; d) «Elenco delle societa' veicolo»: l'elenco relativo alle societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari; e) «Manuale applicativo per le segnalazioni delle societa' veicolo» («Manuale»): il documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, contenente gli schemi di segnalazione degli obblighi statistici, i relativi criteri di compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati, nonche' le modalita' di invio delle informazioni necessarie per la gestione dell'elenco di cui all'art. 4; f) «Prima operazione di cartolarizzazione»: si intende la prima cartolarizzazione in assoluto, successiva alla costituzione della societa' oppure la prima cartolarizzazione successiva alla chiusura di ogni altra precedente operazione; g) «Servicer»: banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6 della legge del 30 aprile 1999, n. 130; h) «Codice identificativo»: codice numerico, assegnato da Banca d'Italia, che identifica in maniera univoca l'operazione di cartolarizzazione. (1) Il regolamento sostituisce integralmente il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2008 (BCE/2008/30) di pari oggetto. (2) Cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della legge del 30 aprile 1999, n. 130 nella parte in cui estende la disciplina in materia di cartolarizzazione anche alle operazioni che prevedono il ricorso al finanziamento da parte di banche e societa' finanziarie.