IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2023 e convertito in legge n. 56 del 26 maggio 2023 e, in particolare, l'art. 24, comma 5, che dispone l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari e per le quali e' istituito un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy; Considerato che il richiamato art. 24, comma 5, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 34, recante la disciplina di impegno e ordine di spesa delle risorse assegnate in bilancio; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 39, inerente «Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto l'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese», che dispone la pubblicazione dell'elenco degli oneri informativi e dei provvedimenti nei siti istituzionali delle amministrazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «imprese a forte consumo di energia elettrica»: le imprese che, alla data del 31 marzo 2023 di entrata in vigore del decreto-legge, risultavano inserite nell'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017; b) «Regioni insulari»: la Regione Sardegna e la Regione Siciliana; c) «decreto-legge»: il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2023, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 2023, n. 124; d) «Fondo»: il Fondo istituito dall'art. 24, comma 5, del decreto-legge; e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; f) «Quadro temporaneo»: la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni.