IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti  fiscali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2023 e convertito in legge  n.
56 del 26 maggio 2023 e, in particolare,  l'art.  24,  comma  5,  che
dispone l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 2 milioni  di
euro per l'anno 2023, finalizzato a  sostenere  le  imprese  a  forte
consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari e per
le quali  e'  istituito  un  tavolo  di  crisi  nazionale  presso  il
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Considerato che il richiamato art. 24, comma  5,  prevede  che  con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate  le
modalita' di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata  la
compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive  modificazioni
ed integrazioni, che detta norme in materia di contabilita' e finanza
pubblica e, in particolare,  l'art.  34,  recante  la  disciplina  di
impegno e ordine di spesa delle risorse assegnate in bilancio; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  131/01,
concernente il Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  C  131  del  24   marzo   2022   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2023)  1711
final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di  crisi  e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a
decorrere dal 9 marzo 2023 e che  sostituisce  il  precedente  Quadro
temporaneo di crisi; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  convertito  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la  crescita
del Paese»  e,  in  particolare,  l'art.  39,  inerente  «Criteri  di
revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e  sui  prodotti
energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese
a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali  per  i  grandi
consumatori  industriali   di   energia   elettrica»   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21  dicembre
2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle  tariffe  a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto l'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n.  180,
recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto  delle
imprese»,  che  dispone  la  pubblicazione  dell'elenco  degli  oneri
informativi  e  dei  provvedimenti  nei  siti   istituzionali   delle
amministrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «imprese a forte consumo di  energia  elettrica»:  le  imprese
che,  alla  data  del  31  marzo  2023  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge,  risultavano  inserite  nell'elenco  pubblicato  dalla
Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017; 
    b)  «Regioni  insulari»:  la  Regione  Sardegna  e   la   Regione
Siciliana; 
    c) «decreto-legge»:  il  decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 30  marzo  2023,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n.  56,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 maggio 2023, n. 124; 
    d) «Fondo»:  il  Fondo  istituito  dall'art.  24,  comma  5,  del
decreto-legge; 
    e) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    f)  «Quadro  temporaneo»:  la  comunicazione  della   Commissione
europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente  il  Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce
il precedente Quadro temporaneo di crisi di  cui  alla  comunicazione
della Commissione europea 2022/C 131/01,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo  2022  e  successive
modificazioni e integrazioni.