IL COMANDANTE GENERALE 
       del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera 
 
  Visto  il  decreto  del  27  aprile  2017   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti relativo agli adempimenti di arrivo  e
partenza e, in particolare, l'art. 3 comma 1 lettera a)  che  prevede
che, per le navi destinate  a  traffici  commerciali  che  effettuano
nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di  andata  e
ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre  quaranta
miglia dal porto base, tali formalita' possano essere compiute almeno
una volta a settimana; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 che  all'art.  4
comma 2 prevede che «Prima della partenza, il numero delle persone  a
bordo  e'  comunicato  dal  personale  di  bordo  al   comandante   e
dichiarato, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi  3  e  4,  con
mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale  ovvero,  nei
soli casi previsti dall'amministrazione con il provvedimento  di  cui
all'art. 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo
del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo»; 
  Visto il decreto dirigenziale del  28  settembre  2022  dell'allora
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
«Registrazione delle persone a bordo delle  navi  da  passeggeri  che
effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati  membri  della
Comunita' - Modalita' tecniche e operative di trasmissione  dei  dati
di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n.
38»; 
  Visto il decreto dirigenziale del 22 dicembre  2022  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  modifica   al   decreto
dirigenziale 28 settembre  2022,  che  ha  posticipato  l'entrata  in
vigore dello stesso al 20 dicembre 2023; 
  Visto l'art. 4 comma 1 della  direttiva  98/41/CE  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, la quale prevede
che «Prima della partenza della nave da passeggeri, il  numero  delle
persone a bordo e' comunicato al comandante della nave  e  dichiarato
con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica istituita  a  norma
dell'art. 5 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio o, se lo Stato membro decide in tal  senso,  e'  comunicato
all'autorita' designata per  mezzo  del  Sistema  di  identificazione
automatica.»; 
  Considerato, quindi, per la tipologia delle navi da  passeggeri  di
cui sopra, che effettuano servizi di linea regolari e con piu'  corse
al giorno, puo' risultare, da parte della  societa'  di  navigazione,
difficilmente praticabile l'inserimento del  numero  di  persone  nel
sistema di interfaccia unica prima di ogni viaggio; 
  Ritenuto necessario, nell'ottica della semplificazione, per  motivi
funzionali specifici, prevedere la modalita' piu' snella  tra  quelle
previste dalla normativa unoniale e nazionale per le navi a  cui  sia
applica il decreto 27 aprile 2017, prevedendo quindi di dichiarare il
numero di persone a bordo per mezzo del  sistema  di  identificazione
automatica; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Modifica all'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre  2022
dell'allora  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili 
  All'art. 7 apportare le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole «successivo comma  3»,  inserire  le
seguenti: «e comma 3-bis»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Per  le  navi  da  passeggeri  destinate  a   traffici
commerciali di cui all' art. 3, comma 1, lettera a) del  decreto  del
27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
numero delle persone a bordo potra' essere  inserito  dal  comandante
della nave nel sistema AIS di bordo.». 
    Roma, 18 dicembre 2023 
 
                                      Il comandante generale: Carlone