IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione
del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione  sul  mercato  della
Locusta migratoria, congelata, essiccata e  in  polvere  quale  nuovo
alimento a  norma  del  regolamento  (UE)  2015/2283  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento  di  esecuzione
(UE) 2017/2470; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, 1a direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  39,  comma  1,   del   menzionato
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura
di cui all'art. 45 del  medesimo  atto  normativo,  disposizioni  che
richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per  tipi  o  categorie
specifici  di  alimenti,  che  siano  giustificate  da  esigenze   di
protezione della  salute  pubblica,  di  protezione  dei  consumatori
ovvero di prevenzione delle frodi; 
  Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento  (UE)
n. 1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  il  quale
autorizza gli Stati membri  ad  introdurre  disposizioni  concernenti
l'indicazione  obbligatoria  del  paese  d'origine  o  del  luogo  di
provenienza degli alimenti, laddove esista un  nesso  comprovato  tra
qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza; 
  Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  in  base  al
quale alle norme dell'Unione europea non  autonomamente  applicabili,
che modificano la modalita' esecutive  e  caratteristiche  di  ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli
atti  di  esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  o  dalla  Commissione   europea   in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei; 
  Considerato  che  il  riferito  regolamento  di   esecuzione   (UE)
2021/1975 della Commissione del 12 novembre 2021  ha  inserito  nella
tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati)  al  regolamento
di esecuzione (UE)  2017/2470  gli  alimenti  nei  quali  la  Locusta
migratoria congelata, essiccata e in polvere, puo' essere  utilizzata
quale  componente,  nonche'  le  condizioni  di  utilizzo  del  nuovo
alimento e i requisiti specifici che la relativa  etichettatura  deve
possedere; 
  Considerato che, in particolare, ai sensi della predetta tabella 1,
l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti la Locusta  migratoria
congelata, essiccata o in polvere deve indicare che tale  ingrediente
puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie  note
ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei,  ai  molluschi  e  ai
prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere; 
  Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu'
completa informazione consumeristica e di prevenzione delle  frodi  e
della concorrenza sleale, di ulteriormente  specificare,  rispetto  a
quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella
tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,
il contenuto delle  etichette  da  apporre  sui  prodotti  alimentari
contenenti il riferito nuovo alimento; 
  Considerato, quanto alle sopra riferite esigenze informative,  che,
in caso di utilizzo di Locusta migratoria congelata o  essiccata,  le
zampe e le ali dell'animale devono  essere  rimosse  per  ridurre  il
rischio di stipsi, che potrebbe essere causata dall'ingestione  delle
spine presenti sulle tibie degli insetti; 
  Tenuto conto di quanto disposto dall'Allegato VI, Parte A, par.  4,
del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella  seduta  del  22
marzo 2023; 
  Espletata favorevolmente la procedura di notifica di  cui  all'art.
45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  tutte  le
categorie di  alimenti  e  preparati,  destinati  al  consumo  umano,
ottenuti  mediante  l'utilizzo,  nel  rispetto  del  livello  massimo
stabilito nella tabella di cui al regolamento (UE)  2021/1975,  della
Locusta  migratoria,  congelata,  essiccata   e   in   polvere   come
specificati   nella   tabella   1   (Nuovi   alimenti    autorizzati)
dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.