IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2023/58   della
Commissione del  5  gennaio  2023,  che  autorizza  l'immissione  sul
mercato delle larve di Alphitobius  diaperinus  (verme  della  farina
minore), congelate, in pasta, essiccate  e  in  polvere  quale  nuovo
alimento  e  che  modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2017/2470; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione,  1a  direttiva
n.  90/496/CEE  del  Consiglio,  1a  direttiva  n.  1999/10/CE  della
Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  39,  comma  1,   del   menzionato
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il quale autorizza gli Stati membri ad adottare, secondo la procedura
di cui all'art. 45 del  medesimo  atto  normativo,  disposizioni  che
richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per  tipi  o  categorie
specifici  di  alimenti,  che  siano  giustificate  da  esigenze   di
protezione della  salute  pubblica,  di  protezione  dei  consumatori
ovvero di prevenzione delle frodi; 
  Visto, altresi', l'art. 39, comma 2, del medesimo regolamento  (UE)
n. 1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  il  quale
autorizza gli Stati membri  ad  introdurre  disposizioni  concernenti
l'indicazione  obbligatoria  del  paese  d'origine  o  del  luogo  di
provenienza degli alimenti, laddove esista un  nesso  comprovato  tra
qualita' dell'alimento e la sua origine o provenienza; 
  Visto l'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  in  base  al
quale alle norme dell'Unione europea non  autonomamente  applicabili,
che modificano la modalita' esecutive  e  caratteristiche  di  ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli
atti  di  esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  o  dalla  Commissione   europea   in
esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui
all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del
Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei; 
  Considerato  che  il  riferito  regolamento  di   esecuzione   (UE)
n. 2023/58 della Commissione del 5 gennaio  2023  ha  inserito  nella
tabella 1 dell'allegato (Nuovi alimenti autorizzati)  al  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2017/2470 gli alimenti nei quali  le  larve  di
Alphitobius diaperinus (verme  della  farina  minore)  congelate,  in
pasta, essiccate  e  in  polvere,  possono  essere  utilizzate  quali
componenti, nonche' le condizioni di utilizzo del nuovo alimento e  i
requisiti specifici che la relativa etichettatura deve possedere; 
  Considerato che, in particolare, ai sensi della menzionata  tabella
1,  l'etichetta  dei  prodotti  alimentari  contenenti  le  larve  di
Alphitobious diaperinus congelate, in pasta, essiccate e  in  polvere
deve indicare che tale ingrediente puo' provocare reazioni allergiche
nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti  a  base
di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi  e  agli
acari della polvere; 
  Considerata la necessita', in ragione di superiori esigenze di piu'
completa informazione consumeristica e di prevenzione delle  frodi  e
della concorrenza sleale, di ulteriormente  specificare,  rispetto  a
quanto gia' stabilito in via generale dalla nuova voce inserita nella
tabella  1  dell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2017/2470, il contenuto  delle  etichette  da  apporre  sui  prodotti
alimentari contenenti il riferito nuovo alimento; 
  Tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VI, Parte A, par.  4,
del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella  seduta  del  22
marzo 2023; 
  Espletata favorevolmente la procedura di notifica di  cui  all'art.
45 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  tutte  le
categorie di  alimenti  e  preparati,  destinati  al  consumo  umano,
ottenuti  mediante  l'utilizzo,  nel  rispetto  del  livello  massimo
stabilito nella tabella prevista  dal  regolamento  (UE)  n. 2023/58,
delle larve di Alphitobius diaperinus  (verme  della  farina  minore)
congelata, in pasta, essiccate e in polvere, come  specificati  nella
tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato  al  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2017/2470.