IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale cui e' stata nominato Ministro senza portafoglio l'On. Eugenia Maria Roccella; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli» con il quale all'on. Eugenia Maria Roccella e' stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante «Delega di funzioni al ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalita', adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunita'; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021; Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026), presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 dal Ministro per le pari opportunita' e la famiglia p.t., previa informativa in sede di Conferenza Unificata, che prevede espressamente che il fenomeno della violenza «e' strettamente connesso al permanere di forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena consapevolezza di come l'empowerment femminile costituisca uno degli assi portanti della strategia di prevenzione della violenza»; Considerato, inoltre, che nella Strategia per la parita' di genere sono individuate misure trasversali abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia e, in particolare, l'«integrazione della prospettiva di genere legata a situazioni di fragilita' (disabilita', disagio sociale ed economico, presenza di situazioni di violenza, sfruttamento lavorativo e caporalato) nella programmazione delle Misure previste dalla Strategia ed adozione di Misure specifiche rivolti a target identificati come fragili»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorita' trasversali la dimensione della parita' di genere e, nella Missione 5, prevede uno specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e i progetti sull'housing sociale quali strumenti per ridurre i contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza che vedono maggiormente esposte le donne; Tenuto conto, altresi', che la Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026 rappresenta la Strategia di riferimento per l'attuazione del PNRR; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022) e, in particolare, l'art. 1, commi 139 e seguenti, che prevedono, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parita' di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025; Visto, in particolare, il comma 148 del citato art. 1 che prevede che per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2, che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui al succitato art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5 bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5 bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2020 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2021 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2022 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025»; Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato «Piano», con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; Visti, inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 338, della citata legge n. 197 del 2022 che modifica l'art. 5, comma 3, primo periodo, del menzionato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 sostituendo le parole: «annui a decorrere dall'anno 2022» dalle seguenti: «per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023». Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, Rep. Atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 202412 del 19 luglio 2023 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce delle avvenute modifiche, nel corso degli anni, delle relative modalita' di applicazione. Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n. 202412, che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto non occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 - n. 2803, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali; Ritenuto di avvalersi delle percentuali aggiornate stabilite nel citato decreto interministeriale 22 ottobre 2021 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto; Viste le comunicazioni con le quali le regioni hanno trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni stesse; Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la Tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 40.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la Tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 15.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, di cui: a) 6.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)»; b) 9.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 493 volti a finanziare iniziative a titolarita' regionale tese a promuovere l'empowerment delle donne, agendo secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parita' di genere 2021-2026 e al PNRR; Acquisita in data 9 novembre 2023 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 13 novembre 2023; Decreta: Art. 1 Ambito e definizioni 1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e della promozione dell'empowerment femminile, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne, tra gli obiettivi indicati nella Strategia nazionale per la parita' di genere (2021-2026), anche in coordinamento con Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni le risorse finanziarie del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stanziate per l'anno 2023, in base ai criteri indicati nei successivi articoli. 2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022, Rep. Atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021.