IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, 
                 LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto  dell'Autorita'  politica  con  delega  alle  pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019 n. 880; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  21  ottobre
2022 con il quale cui e' stata nominato  Ministro  senza  portafoglio
l'On. Eugenia Maria Roccella; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
ottobre 2022, recante «Conferimento di incarichi  ai  ministri  senza
portafogli» con il quale all'on.  Eugenia  Maria  Roccella  e'  stato
conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalita'  e  le
pari opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre  2022,  recante  «Delega  di  funzioni  al  ministro   senza
portafoglio On. Eugenia Maria Roccella» con il quale sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
famiglia,  natalita',  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,  e   pari
opportunita'; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne (2021-2023), presentato in  Consiglio  dei  ministri  il  18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza  unificata  in
data 3 novembre 2021; 
  Vista la Strategia nazionale per la parita' di genere  (2021-2026),
presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto  2021  dal  Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia p.t.,  previa  informativa  in
sede di  Conferenza  Unificata,  che  prevede  espressamente  che  il
fenomeno della violenza «e' strettamente  connesso  al  permanere  di
forti disuguaglianze tra uomini e donne e vi e' piena  consapevolezza
di come l'empowerment femminile costituisca uno degli  assi  portanti
della strategia di prevenzione della violenza»; 
  Considerato, inoltre, che nella Strategia per la parita' di  genere
sono individuate misure trasversali abilitanti per il  raggiungimento
degli obiettivi della Strategia e,  in  particolare,  l'«integrazione
della  prospettiva  di  genere  legata  a  situazioni  di  fragilita'
(disabilita', disagio sociale ed economico, presenza di situazioni di
violenza, sfruttamento lavorativo e caporalato) nella  programmazione
delle  Misure  previste  dalla  Strategia  ed  adozione   di   Misure
specifiche rivolti a target identificati come fragili»; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN  del  13  luglio  2021  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021, che inserisce tra  le  priorita'  trasversali  la
dimensione della parita' di genere e, nella Missione 5,  prevede  uno
specifico investimento per sostenere l'imprenditorialita' femminile e
i  progetti  sull'housing  sociale  quali  strumenti  per  ridurre  i
contesti di marginalita' estrema e a rischio di violenza  che  vedono
maggiormente esposte le donne; 
  Tenuto conto, altresi', che la Strategia nazionale per  la  parita'
di genere 2021-2026  rappresenta  la  Strategia  di  riferimento  per
l'attuazione del PNRR; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  (Legge  di  Bilancio  per
l'anno 2022) e, in particolare, l'art. 1, commi 139 e  seguenti,  che
prevedono, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei  ministri
o l'Autorita' politica  delegata  per  le  pari  opportunita',  anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate e delle associazioni di donne impegnate nella  promozione
della parita' di genere e nel contrasto  alla  discriminazione  delle
donne, e adotta un Piano  strategico  nazionale  per  la  parita'  di
genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per  la
parita' di genere 2020-2025; 
  Visto, in particolare, il comma 148 del citato art. 1  che  prevede
che per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo  per
le politiche relative ai diritti e  alle  pari  opportunita'  di  cui
all'art. 19, comma 3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2, che  prevede  che  il
Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provvede  annualmente  a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita',  di  cui  al  succitato
art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5 bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5 bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
novembre 2018 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
dicembre  2019,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le
risorse relative al «Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art.  5-bis,
comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
novembre 2020 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2020 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
novembre 2021 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2021 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
settembre 2022 con cui sono state ripartite le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2022 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
dicembre 2022 concernente l'approvazione del Bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2023 e per il triennio 2023-2025; 
  Vista la legge 29  dicembre  2022,  n.  197  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023 - 2025»; 
  Visto il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 93 del  2013  che
prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorita'
politica delegata per le pari  opportunita',  anche  avvalendosi  del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita',
di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
elabora, con il contributo delle amministrazioni  interessate,  delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e  dei
centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede
di Conferenza unificata, un  Piano  strategico  nazionale  contro  la
violenza nei confronti  delle  donne  e  la  violenza  domestica,  di
seguito denominato «Piano», con cadenza almeno triennale, in sinergia
con gli obiettivi della  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata
ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; 
  Visti, inoltre, i commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto-legge  n.  93
del 2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il  Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di  cui
all'art. 19, comma 3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2022.
Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dall'Autorita' politica delegata  per  le  pari  opportunita'  alle
azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano,  fatte
salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le
risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale  ai  sensi  del
presente  comma  sono  ripartite  annualmente  tra  le  regioni   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata  per  le  pari  opportunita',  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con   il   medesimo
provvedimento  di  cui  al  comma  2  dell'art.  5-bis  del  presente
decreto»; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 338, della citata legge n. 197  del
2022 che modifica l'art. 5, comma 3, primo  periodo,  del  menzionato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 sostituendo le parole:  «annui  a
decorrere dall'anno 2022» dalle seguenti: «per l'anno 2022  e  di  15
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023». 
  Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  Autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Vista l'Intesa del 14 settembre 2022, Rep. Atti n. 146/CU, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  Autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, che  ha  riformato  la  precedente
Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell'art. 7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  16  novembre
2021; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   Autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
202412 del  19  luglio  2023  con  la  quale  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ha reso alcuni chiarimenti tecnici in
ordine all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla luce  delle  avvenute
modifiche,  nel  corso  degli  anni,  delle  relative  modalita'   di
applicazione. 
  Considerato, pertanto, alla luce della citata circolare n.  202412,
che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente  decreto  non
occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province  autonome
di Trento e Bolzano, ai  soli  fini  del  calcolo  delle  risorse  da
attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021,  registrato
alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 - n. 2803, del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al
Fondo nazionale per le politiche sociali; 
  Ritenuto di avvalersi delle percentuali  aggiornate  stabilite  nel
citato decreto interministeriale 22 ottobre 2021 ai fini del  riparto
delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto; 
  Viste le comunicazioni con le quali le regioni hanno  trasmesso  al
Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati  relativi  al
numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio  esistenti  nelle
regioni stesse; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la Tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma di  euro  40.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di  responsabilita'  8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi  territoriali,  attraverso  il   finanziamento   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei  criteri  di  cui
all'art. 5-bis,  comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Ritenuto, inoltre, di provvedere con il medesimo provvedimento alla
ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo  la  Tabella
2, parte integrante del  presente  decreto,  per  la  somma  di  euro
15.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Centro di responsabilita' 8, di cui: 
    a) 6.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di  spesa  496,  da
destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art.  5,  comma
2, lettere  a),  b),  c),  e),  f),  g),  h),  i)  e  l)  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di  cui
al «Piano strategico nazionale  sulla  violenza  maschile  contro  le
donne (2021-2023)»; 
    b) 9.000.000,00 di euro a valere sul capitolo di spesa 493  volti
a finanziare iniziative a titolarita'  regionale  tese  a  promuovere
l'empowerment delle donne, agendo  secondo  un  approccio  di  genere
nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e
contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo
di lavoro, coerentemente con gli  obiettivi  di  cui  alla  Strategia
nazionale per la parita' di genere 2021-2026 e al PNRR; 
  Acquisita  in  data  9  novembre  2023  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria dello Stato del 13 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  degli  articoli  5  e   5-bis,   del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e della promozione
dell'empowerment femminile, come strumento di prevenzione e contrasto
della violenza maschile nei confronti delle donne, tra gli  obiettivi
indicati  nella  Strategia  nazionale  per  la  parita'   di   genere
(2021-2026), anche in coordinamento con  Piano  strategico  nazionale
sulla violenza maschile contro  le  donne  (2021-2023),  il  presente
decreto provvede a ripartire tra le regioni  le  risorse  finanziarie
del  «Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita'», di cui all'art.  19,  comma  3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, stanziate per l'anno 2023, in  base  ai  criteri
indicati nei successivi articoli. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  di  cui  al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dall'Intesa del 14 settembre 2022, Rep.  Atti  n.  146/CU,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  tra  il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  Autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell'art. 7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  16  novembre
2021.