IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made  in  Italy»  e  all'art.  2,  comma  4,  prevede  che  «le
denominazioni  «Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy»  e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; 
  Vista l'istanza con la quale  l'Associazione  generale  cooperative
italiane ha chiesto che la societa' «Asse Group societa' cooperativa»
sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 
  Viste  le   risultanze   della   revisione   dell'Associazione   di
rappresentanza, dalla quale si rileva  lo  stato  d'insolvenza  della
suddetta societa' cooperativa; 
  Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata,
effettuata d'ufficio presso il  competente  registro  delle  imprese,
dalla  quale  si  evince  che  l'ultimo  bilancio  depositato   dalla
cooperativa, riferito all'esercizio al 31  dicembre  2022,  evidenzia
una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a  fronte  di  un
attivo circolante di euro 192.013,00, si riscontrano debiti  a  breve
termine di euro 1.893.195,00 ed un patrimonio netto negativo di  euro
- 3.196.028,00; 
  Considerato che il grado  di  insolvenza  e  rilevabile,  altresi',
dalla presenza di ingenti debiti tributari e previdenziali; 
  Considerato che in data 26 luglio 2022 e' stato  assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti
interessati e che il legale rappresentante ha comunicato  formalmente
la  propria  rinuncia  alla   presentazione   di   osservazioni   e/o
controdeduzioni; 
  Preso atto della nota dell'8 novembre 2023, con la quale il  legale
rappresentante  ha   comunicato   l'aggravamento   della   situazione
debitoria, la presenza di una causa con l'INAIL, attualmente definita
in primo  grado  con  parziale  soccombenza,  senza  che  vi  sia  la
possibilita' di procedere  al  ricorso,  in  quanto  la  societa'  e'
impossibilitata al pagamento dei  legali,  nonche'  di  richieste  di
rateazioni di tributi negate dall'Agenzia  riscossione  a  causa  del
grave stato di insolvenza; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  suddetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che il  nominativo  del  professionista  cui  affidare,
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' dall'elenco delle tre professionalita'  indicate,  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dall'Associazione
nazionale  di  rappresentanza  assistenza,  tutela  e  revisione  del
movimento cooperativo  alla  quale  il  sodalizio  risulta  aderente,
nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui  alla
direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai  criteri
citati negli arti:  3  e  4  della  predetta  direttiva,  cosi'  come
applicati  ai  sensi  del  punto  4,  lettera  c),  della   direttiva
ministeriale del 12 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' cooperativa «Asse Group societa'  cooperativa»,  con
sede in Mira  (VE)  (codice  fiscale  n.  04252250271)  e'  posta  in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies
del codice civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario  liquidatore
l'avv. Lisa Scandali, nata a Ancona (AN) l'8 novembre  1985,  (codice
fiscale SCNLSI85S48A271G), domiciliata in Padova (PD),  via  Niccolo'
Tommaseo, n. 56.