IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
                  nella seduta del 30 novembre 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione
12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che a decorrere dal 1°  gennaio
2021,  al  fine  di  «rafforzare  il  coordinamento  delle  politiche
pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
sviluppo sostenibile indicati  dalla  risoluzione  A/70/L.I  adottata
dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25
settembre  2015»,  il  CIPE  assuma  «la  denominazione  di  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile», di seguito CIPESS; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche   di   sviluppo   la   cui    attivita'    e'    funzionale
all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo
stesso Comitato; 
  Visto  il  decreto-legge  14  novembre  2003,   n.   314,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  raccolta,  lo   smaltimento   e   lo
stoccaggio,  in  condizioni  di  massima   sicurezza,   dei   rifiuti
radioattivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2003, n. 368 e, in particolare, l'art. 4 il quale: 
    a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione  territoriale  a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti  del  ciclo
del combustibile nucleare, prevedendo che alla data  della  messa  in
esercizio del deposito nazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano  trasferite
al  territorio  che  ospita  il  deposito  in  misura   proporzionale
all'allocazione dei rifiuti radioattivi; 
    b)  al  comma  1-bis  prevede  che  l'assegnazione  annuale   del
contributo   e'   effettuata   con   deliberazione    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla  base
delle  stime  di  inventario  radiometrico  dei   siti,   determinato
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA; 
  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art.  4  prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio  e'  ubicato
il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa
provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il
contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione
alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci
chilometri dall'impianto; 
  Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,  recante
«Proroga e definizione di termini»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  27  febbraio  2017,  n.  19,  e'  definito  mediante  la
determinazione di aliquote della tariffa  elettrica  per  un  gettito
complessivo pari a 0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora
prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi,
con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria   2005),   il   quale
stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  sia  versata
all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70  per  cento
degli  importi  derivanti   dall'applicazione   dell'aliquota   della
componente  della  tariffa  elettrica  di  cui  al  comma  1-bis  del
richiamato art. 4; 
  Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006) che  conferma,  fra
l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298, della  citata  legge
n. 311 del 2004; 
  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto  la  vigilanza
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di  svolgere  le  funzioni
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici
(APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300; 
  Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
45,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2011/70/EURATOM   che
istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,
che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare
e   la   radioprotezione,   di   seguito   ISIN,    l'autorita'    di
regolamentazione  competente  in  materia  di  sicurezza  nucleare  e
radioprotezione; 
  Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del
2014 dispone  che  le  funzioni  dell'autorita'  di  regolamentazione
competente continuano ad essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,
rischio tecnologico e  industriale  dell'ISPRA  fino  all'entrata  in
vigore  del  regolamento  che   definisce   l'organizzazione   e   il
funzionamento  interni  dell'ISIN  e   che   ogni   riferimento,   in
particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le  disposizioni  normative
di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che
ne assume le funzioni e i compiti; 
  Visto il nuovo regolamento  organizzativo  dell'ISPRA,  entrato  in
vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce  che  le  funzioni  e  i
compiti di autorita' di regolamentazione  competente  in  materia  di
sicurezza nucleare  e  di  radioprotezione  sono  svolte  dal  Centro
nazionale  per   la   sicurezza   nucleare   e   la   radioprotezione
dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento  del
processo istitutivo dell'ISIN, l'ex  Dipartimento  nucleare,  rischio
tecnologico e industriale; 
  Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo  l'ISIN
nello svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti  dell'autorita'  di
regolamentazione competente in materia di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione,  che  erano  gia'  posti  in  capo  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale», e, in particolare: 
    a) il comma 2-ter il quale prevede che  le  Amministrazioni,  che
emanano atti  amministrativi  con  cui  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico, associano negli atti stessi il codice unico di progetto, di
seguito CUP, dei progetti  autorizzati  al  programma  di  spesa  con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere  su  dette  misure,
della  data  di  efficacia  di  detti  finanziamenti  e  del   valore
complessivo dei singoli investimenti; 
    b) il comma 2-quater il quale dispone che i soggetti titolari  di
progetti d'investimento  pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
annuale, in apposita  sezione  dei  propri  siti  web  istituzionali,
dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone  il  CUP,  l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del
progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con  cui
il Ministero della transizione ecologica e'  ridenominato  «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica»; 
  Vista la nota prot. n. 0021072 del 4 luglio 2023 con  la  quale  la
Cassa per i servizi energetici ed ambientali,  di  seguito  CSEA,  ha
comunicato l'entita' delle risorse disponibili per  il  finanziamento
delle misure di compensazione territoriale  relative  all'anno  2022,
pari a 14.546.113,39 euro, determinate in sede  di  contabilizzazione
dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota prot. n. 0025631 del 15 novembre 2023, con  la  quale
il Capo di Gabinetto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica ha trasmesso al Dipartimento per la  programmazione  e  il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di seguito  DIPE,  la  proposta  di  ripartizione,  per
l'anno 2022, delle misure di compensazione territoriale a favore  dei
siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile
nucleare  corredata   della   relativa   documentazione   istruttoria
comprensiva della relazione predisposta dall'ISIN  nell'ottobre  2023
posta a base della proposta medesima; 
  Vista la nota prot. n. 0025840 del 17 novembre 2023 con la quale il
Capo di Gabinetto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica ha trasmesso al DIPE il decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica del 16 novembre 2023 repertoriato al  n.
383, di ripartizione delle misure  di  compensazione  territoriale  a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti  del  ciclo
combustibile nucleare per l'annualita' 2022; 
  Considerato che con il citato  decreto  del  16  novembre  2023  e'
approvata  la  ripartizione  percentuale,  per   l'anno   2022,   del
contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali
nucleari e impianti del ciclo del combustibile  radioattivo,  nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge
n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208; 
  Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le
quote di ripartizione delle misure compensative in  applicazione  dei
criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei  siti   nucleari
italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in
particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota  spettante
ai comuni confinanti, sono stati  applicati  i  dati  ISTAT  relativi
all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); 
  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 
  Considerato  che  la  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   recante
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle citta'
metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando
le unioni e fusioni di comuni; 
  Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della  citata
legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015  la  Citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia
di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le
funzioni; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica», come
modificata dalla delibera CIPE  15  dicembre  2020,  n.  79,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta di  questo
Comitato  predisposta  congiuntamente   dal   Dipartimento   per   la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «In
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso.  In
caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le
relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano  per
eta'»; 
  Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della
delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato  condiviso
con il Ministero dell'economia e delle finanze e che le verifiche  di
finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma  7,  del  regolamento  del
CIPESS sono espresse positivamente nella citata nota congiunta; 
  Su  proposta  del  Ministro   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle
province  che  ospitano  gli  impianti,  di  cui   all'art.   4   del
decreto-legge  n.  314  del  2003  richiamato  in  premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse
dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione
dell'impianto stesso; 
    b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di
quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  314
del 2003, richiamato in premessa, le risorse disponibili come  misure
compensative per  l'anno  2022,  pari  a  14.546.113,39  euro,  salvo
conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra  gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  comune  nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in
favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale e, in particolare, in  materia  di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti  inquinati,  gestione
dei  rifiuti,  difesa  e  assetto  del  territorio,  conservazione  e
valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della
biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero,  prevenzione
e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed
elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile. 
  2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla
superficie  e  alla  popolazione  residente  nel  raggio   di   dieci
chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT  relativo  all'ultimo
censimento della popolazione (anno 2011). 
  2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3: 
    gli enti locali comunicano al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica i CUP degli  interventi  in  conto  capitale  da
realizzare  ai  fini  dell'espletamento,  da   parte   del   medesimo
Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da  concludersi  entro
il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo  richieste  di
integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini; 
    concluse le verifiche di cui al  punto  precedente,  il  suddetto
Ministero autorizza  CSEA  all'erogazione  delle  risorse  agli  enti
beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3. 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla  CSEA
agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal  sistema  di
tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,  n.  720,  recante
«Istituzione del sistema di tesoreria unica  per  enti  ed  organismi
pubblici»  e  successive  modificazioni,  su  capitoli  appositamente
istituiti da ciascun ente locale interessato. 
  3.2. Gli atti amministrativi con i  quali  gli  enti  locali  sopra
individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento a valere sulle suddette risorse  finanziarie
devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei  relativi
atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi  enti  locali  danno
notizia, con periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali,  dell'elenco  dei  citati  progetti,  con  particolare
riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone  il
CUP, la presente delibera di assegnazione  delle  risorse,  l'importo
totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio  del
progetto e lo stato  di  attuazione  finanziario  e  procedurale.  Il
monitoraggio dei  progetti  di  investimento  avviene  attraverso  il
sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del  2011
da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse  al
Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  pubblicate
dagli enti locali sui  propri  siti  istituzionali  sono  coerenti  e
verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio. 
  3.3. Il Ministro dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'
chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre  2025,
sullo stato di utilizzo  delle  risorse  ripartite  con  la  presente
delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto
vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione
che gli enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero
dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica.   Le   informazioni
concernenti l'attivita' di  relazione  a  questo  Comitato  e  quelle
relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche  sulla
base dei dati presenti sul sistema di cui al  punto  3.2  soprattutto
per quel che  concerne  l'avanzamento  dei  pagamenti  relativi  agli
interventi. 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1659