IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 10  della  legge  20  novembre  2017,  n.  167,  e  in
particolare, il comma 1, ai sensi del quale le disposizioni dell'art.
4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dell'art. 12, comma  3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e  dell'art.  155,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si
applicano, dal periodo di imposta a  decorrere  dal  quale  entra  in
vigore il decreto interministeriale previsto dal comma 3 del medesimo
art. 10, anche ai soggetti residenti  e  ai  soggetti  non  residenti
aventi  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello   Stato   che
utilizzano  navi  adibite  esclusivamente  a   traffici   commerciali
internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione  europea
o dello Spazio economico europeo; 
  Visto il comma 2 dell'art. 10 della predetta legge n. 167 del 2017,
ai sensi del quale le disposizioni di  cui  al  citato  comma  1,  si
applicano a condizione  che  sia  rispettato  quanto  previsto  dagli
articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,
dall'art. 317 del  codice  della  navigazione  e  dell'art.  426  del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione  marittima,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
n. 328; 
  Visto il comma 3 dell'art. 10 della legge  n.  167  del  2017,  che
demanda ad  un  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
l'individuazione delle modalita' di attuazione delle disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10; 
  Visto  il  regio-decreto   30   marzo   1942,   n.   327,   recante
l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante l'approvazione del Regolamento per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione (Navigazione marittima); 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e,  in
particolare, gli articoli da 155 a 161, recanti le  disposizioni  per
la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime; 
  Visto, altresi', l'art. 162 del citato testo  unico  delle  imposte
sui redditi, recante la definizione di  «stabile  organizzazione»  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali»   e,   in
particolare,  l'art.  12,  comma   3,   contenente   i   criteri   di
determinazione della base imponibile ai fini  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive  qualora  il  soggetto  passivo  eserciti
attivita' produttive mediante l'utilizzazione di  navi  iscritte  nel
registro di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.   30,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del  settore  dei  trasporti  e
l'incremento dell'occupazione»; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto-legge n. 457 del  1997,  relativo
al  trattamento  fiscale  applicabile  ai  soggetti  che   esercitano
l'attivita' produttiva di  reddito  derivante  dall'utilizzazione  di
navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, comma 1,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 41, comma 1, del decreto-legge 23 settembre  2022,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, che ha novellato il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  e,
in particolare, la lettera b), con la quale e' stato inserito  l'art.
6-ter,   rubricato   «Estensione   delle   agevolazioni   fiscali   e
contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati  dell'Unione
europea o  dello  Spazio  economico  europeo  e  alle  navi  battenti
bandiera di  Stati  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo»; 
  Visto l'art. 6-ter  del  decreto-legge  n.  457  del  1997,  e,  in
particolare, il comma 1, che  prevede  che  le  disposizioni  di  cui
all'art. 4 si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e
non residenti aventi  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello
Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR, che utilizzano  navi  iscritte
nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea  o
dello Spazio economico  europeo  adibite  esclusivamente  a  traffici
commerciali internazionali in relazione alle attivita'  di  trasporto
marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 457, e al comma 2 che il trattamento  fiscale
previsto dall'art. 4 si applica previa annotazione delle navi  in  un
apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; 
  Considerato  che,  a   seguito   delle   modifiche   apportate   al
decreto-legge n. 457 del 1997 dall'art. 41, comma 1, lettera b),  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,  l'applicazione
delle disposizioni che  estendono  le  agevolazioni  fiscali  di  cui
all'art. 4 ai soggetti residenti e ai soggetti non  residenti  aventi
stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi
adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte
nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo e' disciplinata dal citato art. 6-ter  del  decreto-legge  n.
457 del 1997; 
  Considerato che, conseguentemente,  le  disposizioni  dell'art.  10
della legge n. 167 del 2017 trovano applicazione  esclusivamente  con
riferimento alle previsioni di cui all'art. 155, comma 1,  del  testo
unico delle imposte sui redditi e all'art. 12, comma 3,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che, pertanto, l'adozione del
decreto interministeriale previsto dal comma 3 del medesimo  art.  10
si rende necessaria ai soli  fini  dell'applicazione  delle  predette
previsioni; 
  Ritenuto, pertanto, di dover individuare con  il  presente  decreto
esclusivamente le modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167,  ai
soli fini dell'applicazione della disciplina  di  cui  all'art.  155,
comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi  e  all'art.  12,
comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997  nei  confronti  dei
soggetti residenti  e  dei  soggetti  non  residenti  aventi  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite
esclusivamente a traffici  commerciali  internazionali  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modalita' applicative 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'art. 155, comma 1, del testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  l'art.  12,  comma  3,  del
decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  si  applicano  nei
confronti dei soggetti  residenti  e  non  residenti  aventi  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162  del
TUIR,  che  utilizzano  navi  adibite   esclusivamente   a   traffici
commerciali  internazionali  iscritte  nei   registri   degli   Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  a  condizione
che siano rispettate le disposizioni degli articoli 1, comma 5,  e  3
del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'art. 317 del
codice  della  navigazione  e  dell'art.  426  del  regolamento   per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,  n.
328. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  richiedono  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  l'annotazione  delle  navi,  adibite
esclusivamente a traffici  commerciali  internazionali  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo,  nell'elenco  previsto  dall'art.  6-ter,   comma   2,   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  secondo  le
modalita' stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 457 del 1997 e dal medesimo  comma  2,  nonche'  dal
decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 5  del  citato  art.
6-ter. 
  3. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio  dell'autorizzazione
all'annotazione nell'elenco di cui al comma  2,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  acquisisce  dal   proprietario   o
dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a  rispettare
i limiti previsti dagli orientamenti  marittimi,  e  le  disposizioni
richiamate dal comma 1,  corredata  della  pertinente  documentazione
tecnica della nave. 
  4. La perdita dei  requisiti  richiesti  ai  fini  dell'annotazione
comporta la cancellazione dall'elenco di cui al comma 2. 
  5.  Le  autorita'   marittime   locali   verificano   il   rispetto
dell'impegno  di  cui  al  comma  3  e  l'effettivo  esercizio  delle
attivita'  autorizzate,   anche   attraverso   controlli   effettuati
all'arrivo e alla partenza delle  navi,  al  fine  di  verificare  la
permanenza dei requisiti. 
  6. Al fine di effettuare le verifiche e i controlli  relativi  alla
fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1 da  parte  dei
soggetti   ivi   indicati,   l'amministrazione   finanziaria   accede
all'elenco di cui al comma 2 in via telematica.