IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  del
Ministero della salute,  ai  quali  sono  rispettivamente  attribuite
«funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia  di  istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta formazione artistica musicale e  coreutica»  e  «[...]  funzioni
spettanti allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza  degli  alimenti  [...]»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  dei
suddetti Dicasteri; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; 
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art.  6,
comma 6; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  4  agosto  2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  245
del 19 ottobre 2000; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie  specialistiche»,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 18 del 23 gennaio 2001; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  2  aprile  2001,  recante  «Determinazione
delle  classi  delle  lauree   specialistiche   universitarie   delle
professioni sanitarie», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  128  del  6  maggio
2001; 
  Visti il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica   23   dicembre   1999   concernente   la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari,  e  successiva
rettifica, nonche' il decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e  tecnologica  4  ottobre  2000  concernente  la
rideterminazione      e       l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari   e   la    definizione    delle    relative
declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25  marzo  1998,  n.  142,  recante  «Regolamento  recante  norme  di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della  legge
24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»; 
  Visto decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  6  luglio  2007  n.  155 -
Supplemento ordinario n. 153 recante «Determinazione delle classi  di
laurea»; 
  Visto il decreto Ministro dell'universita' e della ricerca 6 giugno
2023, n. 96 Regolamento concernente modifiche al regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,  approvato  con
decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.   270,   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea; 
  Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 30 aprile 2004,  prot.  9/2004  relativo  all'anagrafe  degli
studenti ed al diploma supplement; 
  Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive  modificazioni,  relativo
alla banca  dati  offerta  formativa  e  verifica  del  possesso  dei
requisiti minimi; 
  Viste le linee guida europee  per  l'assicurazione  della  qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore  alla  Conferenza  di  Yerevan  nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; 
  Visto   il   documento   relativo   all'approccio    europeo    per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
Ministri  europei  dell'istruzione  superiore  alla   Conferenza   di
Yerevan, maggio 2015; 
  Visto il parere generale del CUN n. 22 del 2 maggio  2018  «Modello
di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi
accademici e del sistema delle classi di corso di studio»; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  e  in
particolare la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5  «Riforma  delle
classi di laurea»; 
  Ritenuta per  tutto  quanto  sopra  esposto,  in  attuazione  della
Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle  classi
di  laurea»,  la  necessita'  di  incrementare  la  flessibilita'   e
l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio, soprattutto al  fine  di
fronteggiare il disallineamento emergente  tra  offerta  formativa  e
domanda occupazionale; 
  Vista la proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), resa
nell'adunanza del 4 e del 5 aprile 2023; 
  Visti, come da parere del CUN reso nell'adunanza del 4 e  5  aprile
2023, il decreto ministeriale 28  dicembre  2010  di  modifica  della
classe di laurea L-43, il decreto ministeriale 28  novembre  2017  di
istituzione della classe di laurea in scienze,  culture  e  politiche
della gastronomia; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del
Senato  della  Repubblica  e  della   Camera   dei   deputati,   resi
rispettivamente il 12 e il 13 dicembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato a seguito
dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno  2023,  n.  96,  le
classi  dei  corsi  di  laurea  individuate  nell'allegato,  che   ne
costituisce parte integrante, e si applica  a  tutte  le  universita'
statali e non statali, ivi comprese le universita' telematiche. 
  2.  Le  universita',  nell'osservanza  dell'art.  9   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato a seguito
dell'intervento del  decreto  ministeriale  6  giugno  2023,  n.  96,
procedono all'istituzione - ove necessario -  e  all'attivazione  dei
corsi di laurea e corsi di laurea  professionalizzante  individuando,
in sede di ordinamento didattico,  le  classi  di  appartenenza.  Non
possono essere istituiti due diversi corsi di laurea  afferenti  alla
medesima  classe  qualora  le  attivita'  formative  dei   rispettivi
ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti. 
  3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i
requisiti di due classi differenti, l'universita' puo'  istituire  il
corso di  laurea  come  appartenente  ad  ambedue  le  classi,  fermo
restando    che    ciascuno    studente     indica     al     momento
dell'immatricolazione la  classe  entro  cui  intende  conseguire  il
titolo di studio. Lo studente puo' comunque modificare la sua scelta,
purche' questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo
anno. 
  4. I regolamenti didattici di Ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al  comma  1,  sono  redatti  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  11  del   decreto
ministeriale 22 ottobre  2004,  n.  270  cosi'  come  modificato  dal
decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 e del presente decreto. 
  5. In applicazione del comma 4 le universita' attuano le  modifiche
ai  vigenti  regolamenti  didattici  di   Ateneo,   con   riferimento
all'istituzione di nuovi  corsi,  a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno  accademico
2025/2026. 
  6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per
assicurare  l'avvio  dei  corsi  di  laurea   e   corsi   di   laurea
professionalizzante con  gli  ordinamenti  in  vigore  all'inizio  di
ciascun anno accademico. 
  7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma
devono comunque prevedere  l'adeguamento  contemporaneo  di  tutti  i
corsi di laurea attivati nella medesima classe.