IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite
«funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]»,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei
suddetti Dicasteri;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6,
comma 6;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245
del 19 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 18 del 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, recante «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle
professioni sanitarie», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 6 maggio
2001;
Visti il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica, nonche' il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;
Visto decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007 n. 155 -
Supplemento ordinario n. 153 recante «Determinazione delle classi di
laurea»;
Visto il decreto Ministro dell'universita' e della ricerca 6 giugno
2023, n. 96 Regolamento concernente modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi
dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004 relativo all'anagrafe degli
studenti ed al diploma supplement;
Visto il decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo
alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei
requisiti minimi;
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel
maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per
l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai
Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di
Yerevan, maggio 2015;
Visto il parere generale del CUN n. 22 del 2 maggio 2018 «Modello
di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi
accademici e del sistema delle classi di corso di studio»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in
particolare la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 «Riforma delle
classi di laurea»;
Ritenuta per tutto quanto sopra esposto, in attuazione della
Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle classi
di laurea», la necessita' di incrementare la flessibilita' e
l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio, soprattutto al fine di
fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e
domanda occupazionale;
Vista la proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), resa
nell'adunanza del 4 e del 5 aprile 2023;
Visti, come da parere del CUN reso nell'adunanza del 4 e 5 aprile
2023, il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 di modifica della
classe di laurea L-43, il decreto ministeriale 28 novembre 2017 di
istituzione della classe di laurea in scienze, culture e politiche
della gastronomia;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi
rispettivamente il 12 e il 13 dicembre 2023;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato a seguito
dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, le
classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato, che ne
costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita'
statali e non statali, ivi comprese le universita' telematiche.
2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come modificato a seguito
dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96,
procedono all'istituzione - ove necessario - e all'attivazione dei
corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante individuando,
in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non
possono essere istituiti due diversi corsi di laurea afferenti alla
medesima classe qualora le attivita' formative dei rispettivi
ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i
requisiti di due classi differenti, l'universita' puo' istituire il
corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo
restando che ciascuno studente indica al momento
dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il
titolo di studio. Lo studente puo' comunque modificare la sua scelta,
purche' questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo
anno.
4. I regolamenti didattici di Ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 cosi' come modificato dal
decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 e del presente decreto.
5. In applicazione del comma 4 le universita' attuano le modifiche
ai vigenti regolamenti didattici di Ateneo, con riferimento
all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico
2024/2025 e, comunque, attuano l'adeguamento entro l'anno accademico
2025/2026.
6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per
assicurare l'avvio dei corsi di laurea e corsi di laurea
professionalizzante con gli ordinamenti in vigore all'inizio di
ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma
devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i
corsi di laurea attivati nella medesima classe.