IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e,
in particolare, l'articolo 13;
Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per
la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro
pubblico o privato;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che ha
rappresentato il suo favorevole avviso con nota del 2 dicembre 2022;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, adottato nell'adunanza dell'11 gennaio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione oggettivo
1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che
segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o
dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrita'
dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano
venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un
interesse di carattere personale della persona segnalante o della
persona che ha sporto una denuncia all'autorita' giudiziaria o
contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali
di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti
di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente
sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove gia' disciplinate in
via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati
nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli
nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea
indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937,
seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza
nazionale, nonche' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di
sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto
derivato pertinente dell'Unione europea.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o
dell'Unione europea in materia di:
a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.
4. Resta altresi' ferma l'applicazione delle disposizioni di
procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza
della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni
del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative
procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli
appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa
nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto,
18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Resta altresi' ferma l'applicazione delle
disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di
consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione
contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di
tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro
diritto di stipulare accordi collettivi, nonche' di repressione delle
condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 della
Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'articolo 87 della Costituzione, al quinto comma,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 4
agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021):
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformita' alla disciplina della
direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia
di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di
cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano
venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo
pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4,
paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni
vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela
dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie
abrogazioni e adottando le opportune disposizioni
transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente
l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu'
favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle
indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il
massimo livello di protezione e tutela dei medesimi
soggetti;
d) operare gli opportuni adattamenti delle
disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa
nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni
di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti
impropri che compromettono la cura imparziale
dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e
gestione dell'ente.».
Note all'art. 1:
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 26
novembre 2019, n. L 305.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza», e' pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n.
146.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
«Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale).
- Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove e' posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina
al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa,
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del
lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
Codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di
cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel
giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.».