La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  le
seguenti Convenzioni: 
    a) Convenzione sulla salute e la  sicurezza  dei  lavoratori,  n.
155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo,  fatto
a Ginevra il 20 giugno 2002; 
    b) Convenzione  sul  quadro  promozionale  per  la  salute  e  la
sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.