IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 65 del decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.
150, di attuazione della legge 27 settembre  2021,  n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma   4,   del   decreto
legislativo 20 giugno 2003, n. 196, reso nell'adunanza del 17  maggio
2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
in data 30 giugno 2023; 
 
                               Adotta 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento,  in  attuazione  dell'articolo  65  del
decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  e  nel  rispetto  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016 e del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
disciplina il trattamento dei dati personali da parte dei  Centri  di
giustizia riparativa di cui all'articolo 63 del  decreto  legislativo
10  ottobre  2022,  n.  150,  nell'ambito  dei   programmi   di   cui
all'articolo 53 del medesimo decreto, individuando: 
    a) le tipologie dei dati e le finalita' del trattamento; 
    b) le categorie di interessati; 
    c) i responsabili del trattamento; 
    d) i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le
condizioni  per  la  comunicazione  e   per   la   pubblicazione   di
dichiarazioni e informazioni; 
    e) le operazioni di trattamento nonche' i termini e le condizioni
per la conservazione dei dati; 
    f) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
liberta' degli interessati. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.-4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
          27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo penale,  nonche'  in  materia  di
          giustizia  riparativa  e   disposizioni   per   la   celere
          definizione dei procedimenti giudiziari): 
              «Art. 65 (Trattamento  dei  dati  personali).  -  1.  I
          Centri  per  la  giustizia  riparativa  trattano   i   dati
          personali, anche appartenenti alle categorie  di  cui  agli
          articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          strettamente necessari all'esercizio delle competenze e  al
          raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto,  per
          le  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  di   cui
          all'articolo 2-sexies, comma 2,  lettera  q),  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la  qualita'
          di titolari del trattamento. 
              2.  Il  trattamento  e'  effettuato  nel  rispetto  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30
          giugno 2003, n. 196. 
              3. Le tipologie dei dati che possono  essere  trattati,
          le categorie di interessati, i soggetti cui possono  essere
          comunicati i dati personali, le operazioni di  trattamento,
          nonche' le misure appropriate e specifiche per  tutelare  i
          diritti degli interessati sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro  della   giustizia,   da   adottarsi,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati
          personali, nel termine di un anno dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 154, comma  4,  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE): 
              «Art. 154 (Compiti). - 1.-3. (Omissis). 
              4.   Il   Garante   collabora   con   altre   autorita'
          amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
          rispettivi compiti. 
              5. - 7. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo  65  del  citato  decreto  legislativo
          10/10/2022, n. 150, vedi note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 53 e 63 del citato
          decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: 
              «Art. 53 (Programmi di giustizia riparativa).  -  1.  I
          programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi
          europei e internazionali in materia  e  vengono  svolti  da
          almeno due mediatori con le garanzie previste dal  presente
          decreto. Essi comprendono: 
                a) la mediazione tra la persona indicata come  autore
          dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai  gruppi
          parentali, ovvero  tra  la  persona  indicata  come  autore
          dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello  per
          cui si procede; 
                b) il dialogo riparativo; 
                c)  ogni  altro  programma   dialogico   guidato   da
          mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato  e
          della persona indicata come autore dell'offesa.». 
              «Art. 63  (Istituzione  dei  Centri  per  la  giustizia
          riparativa   e   Conferenza   locale   per   la   giustizia
          riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono
          istituiti presso gli enti locali, individuati a  norma  del
          presente articolo. 
              2.  Per  ciascun  distretto  di  Corte  di  appello  e'
          istituita la Conferenza locale per la giustizia  riparativa
          cui partecipano, attraverso propri rappresentanti: 
                a) il Ministero della giustizia; 
                b) le Regioni o le Province autonome  sul  territorio
          delle quali si estende il distretto della Corte di appello; 
                c)  le  Province  o  le  Citta'   metropolitane   sul
          territorio delle quali si estende il distretto della  Corte
          di appello; 
                d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi  nel
          distretto di Corte di appello; 
                e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte
          di appello, presso il quale  sono  in  atto  esperienze  di
          giustizia riparativa. 
              3. La Conferenza locale e' convocata dal Ministro della
          giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale. 
              4. La Conferenza  locale  e'  coordinata  dal  Ministro
          della giustizia o da un suo delegato e si  svolge  mediante
          videoconferenza. 
              5. La Conferenza locale per  la  giustizia  riparativa,
          previa   ricognizione   delle   esperienze   di   giustizia
          riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo
          61, comma 2, il  Presidente  della  Corte  di  appello,  il
          Procuratore generale  presso  la  Corte  di  appello  e  il
          Presidente del Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  del
          Comune sede dell'ufficio di  Corte  di  appello,  anche  in
          rappresentanza  degli   Ordini   distrettuali,   individua,
          mediante protocollo d'intesa,  in  relazione  alle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili,  uno  o  piu'
          enti locali cui affidare l'istituzione e  la  gestione  dei
          Centri per la giustizia  riparativa  in  base  ai  seguenti
          criteri: 
                a) il fabbisogno di servizi sul territorio; 
                b) la necessita' che l'insieme  dei  Centri  assicuri
          per tutto il distretto, su base territoriale o  funzionale,
          l'offerta dell'intera  gamma  dei  programmi  di  giustizia
          riparativa; 
                c) la  necessita'  che  i  Centri  assicurino,  nello
          svolgimento  dei  servizi,  i  livelli   essenziali   delle
          prestazioni e il rispetto dei  principi  e  delle  garanzie
          stabiliti dal presente decreto. 
              6. All'attuazione delle attivita' di  cui  al  presente
          articolo  le  amministrazioni  provvedono  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. La partecipazione  alle  attivita'  della
          Conferenza locale  per  la  giustizia  riparativa  non  da'
          diritto  a  compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o
          rimborsi  di  spese  di   qualunque   natura   o   comunque
          denominati.».