IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» e, in particolare, l'articolo 8; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 12; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 119; Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», e, in particolare, l'articolo 8; Considerato che l'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclude dai limiti di durata, in relazione agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, le imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni; Considerato che l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell'anno; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di disporre modalita' e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonche' di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e della salute; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.