IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 11, comma 6, del  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 104 che rimette all'adozione di un regolamento la disciplina
delle modalita' di funzionamento di un «sistema informatico dedicato»
per la tracciabilita' delle armi e delle munizioni,  anche  per  cio'
che  concerne  le  procedure  di  accesso,   di   consultazione,   di
conservazione  dei  dati,  nonche'  di  collegamento  con  il  Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121; 
  Visto il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; 
  Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del  18  giugno  1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione  di  armi,
come codificata dalla direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 24 marzo 2021; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione,  del
16 gennaio 2019, che stabilisce le  modalita'  dettagliate,  a  norma
della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, per lo scambio  sistematico
con mezzi elettronici di informazioni relative  al  trasferimento  di
armi da fuoco nell'Unione; 
  Vista la legge 18 aprile  1975,  n.  110  e,  in  particolare,  gli
articoli 5 e 25, recanti disposizioni  per  la  tenuta  del  registro
giornaliero previsto dall'articolo 55 del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Vista la legge 1° aprile  1981,  n.  121  e,  in  particolare,  gli
articoli  8,  9  e  10,  che  prevedono  l'istituzione   del   Centro
elaborazione  dati  nell'ambito  del  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, disciplinando il  regime  degli
accessi e dei controlli; 
  Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128 e, in particolare,  l'articolo
21, comma 1, che prevede che le Forze di polizia  conferiscono  senza
ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, le notizie e le informazioni  acquisite  nel  corso  delle
attivita'  di  prevenzione  e  repressione  dei  reati  e  di  quelle
amministrative; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  527,  recante
attuazione  della  direttiva   91/477/CEE   relativa   al   controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e, in particolare, gli  articoli
35 e 55, concernenti i  registri  delle  operazioni  giornaliere  che
devono essere detenuti e compilati, rispettivamente, dai soggetti  di
cui all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  f)  e  g)  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527,  nonche'  dagli  esercenti
fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n.
773 delle leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza  nazionale
cibernetica e di  disciplina  dei  poteri  speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica» e, in particolare, l'articolo 1 che  istituisce
il perimetro di sicurezza cibernetica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio  2018,
n. 15, e in particolare, l'articolo 5, concernente la  configurazione
dei sistemi informativi e dei programmi informatici utilizzati per il
trattamento dei dati personali per finalita' di polizia da  parte  di
organi, uffici e comandi  di  polizia,  nonche'  l'articolo  10,  che
definisce i termini di conservazione dei medesimi dati; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio   2017,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  24  agosto  2017,
recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati
dal  Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza o da Forze di polizia  sui  dati  destinati  a  confluirvi,
ovvero da organi di pubblica  sicurezza  o  altri  soggetti  pubblici
nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di  legge
o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e  i  relativi
titolari, in  attuazione  dell'articolo  53,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
aprile 2021, n. 81, recante  «Regolamento  in  materia  di  notifiche
degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi
informatici  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),   del
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   105,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  133,  e  di  misure
volte a garantire elevati livelli di sicurezza»; 
  Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  che  ha
espresso il proprio parere favorevole con deliberazione del 7  aprile
2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; 
  Sentito il Ministro della difesa con nota del 27 febbraio 2023; 
  Udito il  concerto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
acquisito in data 14 marzo 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
riscontrata con nota n.  4.3.13.3/2021/47  del  14  aprile  2023  del
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento
del «sistema informatico dedicato» per la tracciabilita' delle armi e
delle munizioni di cui all'articolo 11  del  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 104,  nonche'  le  procedure  secondo  le  quali  gli
armaioli di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  527  e  gli  intermediari  di  cui
all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  f),  del  medesimo  decreto
legislativo, nei casi contemplati dall'articolo 31-bis, comma 2,  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  immettono  i  dati  relativi  alle
operazioni giornaliere riguardanti le armi e le munizioni, al fine di
assolvere agli obblighi di  registrazione  e  comunicazione  previsti
dagli articoli 35 e 55  del  predetto  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. 
  2. Il presente  regolamento  stabilisce  inoltre  le  modalita'  di
autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e  delle
operazioni effettuate nel predetto Sistema informatico, le  modalita'
di conservazione sicura e di verifica di qualita'  dei  dati  nonche'
della loro protezione e trasmissione  in  caso  di  malfunzionamento,
danneggiamento o di altri eventi accidentali o dolosi riguardanti  il
medesimo Sistema. 
  3. Il presente regolamento disciplina, altresi',  le  modalita'  di
collegamento  del  predetto   Sistema   informatico,   ai   fini   di
consultazione e riscontro dei dati, con il Centro  elaborazione  dati
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo  delle  premesse  e'  gia'  integrato  con  le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/08/2023,  n.  193
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  117,  secondo  comma,   lettera   h)   della
          Costituzione  conferisce   allo   Stato   la   legislazione
          esclusiva nella materia dell'ordine pubblico  e  sicurezza,
          ad esclusione della polizia amministrativa locale. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis.» 
              - Per il testo  dell'art.  11,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  10  agosto  2018,  n.  104  (Attuazione  della
          direttiva  (UE)  2017/853  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 maggio 2017, che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE   del   Consiglio,   relativa    al    controllo
          dell'acquisizione e della detenzione  di  armi),  v.  nelle
          note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione  dati).  -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'articolo  5,  il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri enorme da parte del
          personale operante presso il Centro stesso. I criteri e  le
          norme   tecniche   predetti   divengono    esecutivi    con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.» 
              - Il regolamento  (CE)  del  23  luglio  2014,  n.  910
          (pubblicato nella G.U. della Unione Europea n. L 257 del 28
          agosto 2014), reca: «Regolamento del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio in materia di identificazione  elettronica  e
          servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche  nel
          mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE». 
              - La  direttiva  del  18  giugno  1991,  n.  91/477/CEE
          (pubblicata nella G.U.C.E. del 13 settembre 1991, n. L 256)
          reca:  «Direttiva  del  Consiglio  relativa  al   controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi». 
              -  La  direttiva  del  24  marzo  2021,   n.   2021/555
          (pubblicata nella G.U.U.E. del 6 aprile  2021,  n.  L  115)
          reca: «Regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          relativa al controllo dell'acquisizione e della  detenzione
          di armi» (codificazione)». 
              -  Il  regolamento  (CE)  del  16  gennaio   2019,   n.
          2019/686/UE (pubblicato nella G.U.U.E. del 3 maggio  2019),
          n. L 116 reca: «Regolamento delegato della commissione  che
          stabilisce  le  modalita'  dettagliate,   a   norma   della
          direttiva  91/477/CEE  del  Consiglio,   per   lo   scambio
          sistematico, con mezzi elettronici di informazioni relative
          al trasferimento di armi da fuoco nell' Unione». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 25 della legge
          18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della  disciplina
          vigente per il controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e
          degli esplosivi): 
              «Art.  5  (Limiti  alle   registrazioni.   Divieto   di
          strumenti trasformabili in armi). - 1. Le  disposizioni  di
          cui al primo comma dell'articolo 55 del testo  unico  delle
          leggi di pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773  e
          successive modificazioni, non si applicano alla vendita  al
          minuto delle cartucce da caccia  a  pallini,  dei  relativi
          bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei pallini per  le
          armi ad aria compressa. 
              2. L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956,
          n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n.  1452,
          e' abrogato. 
              3. Le disposizioni del citato testo  unico,  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n.  635,  e  quelle  della  presente
          legge non si applicano agli strumenti di  cui  al  presente
          articolo. 
              4. Gli strumenti riproducenti armi non  possono  essere
          fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che  ne
          consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni  da
          sparo   o   che   consentano   l'utilizzo   del    relativo
          munizionamento o il lancio  di  oggetti  idonei  all'offesa
          della  persona.  I  predetti  strumenti  se  realizzati  in
          metallo devono avere la canna completamente  ostruita,  non
          in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa  da
          un  tappo  rosso  inamovibile.   Quelli   da   segnalazione
          acustica,  destinati   a   produrre   un   rumore   tramite
          l'accensione di una cartuccia  a  salve,  devono  avere  la
          canna occlusa da un inserto di metallo ed  un  tappo  rosso
          inamovibile all'estremita' della canna. 
              Gli strumenti denominati «softair», vendibili  solo  ai
          maggiori di 16 anni, possono sparare pallini  in  plastica,
          di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso,  purche'
          l'energia del singolo pallino, misurata ad un  metro  dalla
          volata, non sia superiore ad 1 joule.  La  canna  dell'arma
          deve essere colorata di rosso per almeno tre  centimetri  e
          qualora la canna non sia  sporgente  la  verniciatura  deve
          interessare la parte anteriore dello strumento per un  pari
          tratto. 
              Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti,
          a  spese  dell'interessato,  a  verifica   di   conformita'
          accertata dal Banco nazionale di prova. 
              5.  Nessuna  limitazione  e'  posta  all'aspetto  degli
          strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione. 
              6. Chiunque produce o pone in commercio  gli  strumenti
          di cui  al  presente  articolo,  senza  l'osservanza  delle
          disposizioni del quarto comma, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni e con la multa da  1.500  euro  a  15.000
          euro. 
              7. Quando l'uso o il porto  d'armi  e'  previsto  quale
          elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
          reato stesso sussiste  o  e'  aggravato  anche  qualora  si
          tratti di arma per uso scenico o di strumenti  riproducenti
          armi la cui canna  non  sia  occlusa  a  norma  del  quarto
          comma.» 
              «Art. 25 (Registro delle operazioni giornaliere). -  1.
          Chiunque,   per   l'esercizio   della   propria   attivita'
          lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi  di  qualsiasi
          genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere
          previsto dal primo comma dell'articolo 55 del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. 
              2. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
          con la multa da euro 206 (lire 400.000) a euro 2.065  (lire
          4.000.000) chi  non  osserva  l'obbligo  di  cui  al  comma
          precedente. 
              3. Con la stessa pena sono punite le  persone  indicate
          nel primo comma del citato articolo 55  che  non  osservano
          l'obbligo di tenuta del registro. 
              4. Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi
          e con l'ammenda fino a euro 103 (lire 200.000)  le  persone
          obbligate a tenere il predetto registro le quali  rifiutano
          ingiustificatamente di  esibire  il  registro  stesso  agli
          ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che  ne  facciano
          richiesta.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite
          di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati  a  tenere
          un registro delle operazioni giornaliere,  in  cui  saranno
          indicate le generalita'  delle  persone  con  le  quali  le
          operazioni stesse sono compiute. Il registro e'  tenuto  in
          formato elettronico,  secondo  le  modalita'  definite  nel
          regolamento. I rivenditori  di  materie  esplodenti  devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente per territorio le generalita'  delle  persone  e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli  esplosivi  venduti  e   gli   estremi   dei   titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              Tale registro deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
          8, devono essere conservate per i 10 anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª  e  Vª  categoria,
          gruppo A e gruppo B, a privati  che  non  siano  muniti  di
          permesso di porto d'armi ovvero di  nulla  osta  rilasciato
          dal Questore, nonche' materie esplodenti di  Vª  categoria,
          gruppo C, a privati che non siano  maggiorenni  e  che  non
          esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
          Il nulla osta non puo' essere rilasciato a  minori:  ha  la
          validita' di un mese ed  e'  esente  da  ogni  tributo.  La
          domanda e' redatta in carta libera. 
              Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di  cui  al  comma  precedente,   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere.  Il  contravventore  e'
          punito con  l'arresto  da  nove  mesi  a  tre  anni  e  con
          l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000). 
              Gli  obblighi   di   registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D  e  gruppo  E.
          L'acquirente  o  cessionario  di  materie   esplodenti   in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a  euro
          154 (lire 300.000).» 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge
          1°    aprile    1981,    n.    121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -
          L'accesso ai dati  e  alle  informazioni  conservati  negli
          archivi  automatizzati  del  Centro  di  cui   all'articolo
          precedente e la loro  utilizzazione  sono  consentiti  agli
          ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
          polizia,  agli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e   ai
          funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di
          polizia giudiziaria  delle  forze  di  polizia  debitamente
          autorizzati ai  sensi  del  secondo  comma  del  successivo
          articolo 11. 
              L'accesso ai dati e alle informazioni di cui  al  comma
          precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai  fini
          degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso  e
          nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. 
              E'   comunque   vietata   ogni   utilizzazione    delle
          informazioni e dei dati predetti per finalita'  diverse  da
          quelle previste dall'articolo 6, lettera  a).  E'  altresi'
          vietata ogni circolazione  delle  informazioni  all'interno
          della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati  nel
          primo comma del presente articolo.» 
              «Art. 10 (Controlli). -  1.  Il  controllo  sul  Centro
          elaborazione  dati  e'  esercitato  dal  Garante   per   la
          protezione dei dati  personali,  nei  modi  previsti  dalla
          legge e dai regolamenti. 
              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi
          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo
          comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 240 del codice di  procedura  penale.  Quando
          nel   corso   di   un   procedimento   giurisdizionale    o
          amministrativo    viene     rilevata     l'erroneita'     o
          l'incompletezza  dei   dati   e   delle   informazioni,   o
          l'illegittimita'   del   loro   trattamento,    l'autorita'
          precedente ne da' notizia al Garante per la protezione  dei
          dati personali. 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
          dell'articolo  5  la  conferma   dell'esistenza   di   dati
          personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali. 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  1,  della
          legge 26 marzo 2001,  n.  128  (Interventi  legislativi  in
          materia di tutela della sicurezza dei cittadini): 
              «Art. 21. - 1. Ai fini  di  cui  all'articolo  6  della
          legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  le  Forze  di   polizia
          conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati  del
          Dipartimento   della    pubblica    sicurezza,    istituito
          dall'articolo 8 della  medesima  legge,  le  notizie  e  le
          informazioni  acquisite  nel  corso  delle   attivita'   di
          prevenzione  e  repressione   dei   reati   e   di   quelle
          amministrative. 
              Omissis.» 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527,
          recante: "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.  7,
          S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/680  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei dati personali da parte delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del   Consiglio»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119. 
              . 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 35. - 1. L'armaiolo di  cui  all'articolo  1-bis,
          comma 1, lettera g), del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 527, e'  obbligato  a  tenere  un  registro  delle
          operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
          generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
          compiute. Il registro e'  tenuto  in  formato  elettronico,
          secondo le modalita' definite nel regolamento. 
              2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito  a
          richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e
          deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 
              3. Alla cessazione  dell'attivita',  i  registri  delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          cura  la  conservazione  per  il  periodo  necessario.   Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,
          n. 8,  sono  conservate  per  i  50  anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              4.   Gli   armaioli   devono,   altresi',    comunicare
          mensilmente   all'ufficio   di   polizia   competente   per
          territorio le generalita' dei privati che hanno  acquistato
          o venduto loro le armi, nonche' la specie  e  la  quantita'
          delle armi vendute o acquistate e gli  estremi  dei  titoli
          abilitativi  all'acquisto  esibiti  dagli  interessati.  Le
          comunicazioni  possono  essere  trasmesse  anche  per   via
          telematica. 
              5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo  cedere
          armi a privati che non siano muniti di  permesso  di  porto
          d'armi ovvero di nulla  osta  all'acquisto  rilasciato  dal
          Questore. 
              6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato  ai  minori
          di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 
              7. Il Questore subordina il  rilascio  del  nulla  osta
          alla presentazione di certificato  rilasciato  dal  settore
          medico legale delle  Aziende  sanitarie  locali,  o  da  un
          medico  militare,  della  Polizia  di  Stato  o  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, dal quale  risulti  che  il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e  di  volere,  ovvero  non  risulti
          assumere, anche occasionalmente,  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope  ovvero  abusare  di   alcool,   nonche'   dalla
          presentazione  di  ogni  altra   certificazione   sanitaria
          prevista dalle disposizioni vigenti. 
              8. Il contravventore e' punito  con  l'arresto  da  sei
          mesi a due anni e con l'ammenda  da  4.000  euro  a  20.000
          euro. 
              9. L'acquirente o cessionario  di  armi  in  violazione
          delle norme del presente articolo e' punito  con  l'arresto
          fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 
              10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il  nulla
          osta all'acquisto delle armi, nonche' quello  che  consente
          l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilita' di
          un'arma devono essere comunicati, a cura  dell'interessato,
          ai conviventi maggiorenni,  anche  diversi  dai  familiari,
          compreso  il  convivente  more  uxorio,   individuati   dal
          regolamento e indicati dallo  stesso  interessato  all'atto
          dell'istanza, secondo le modalita'  definite  nel  medesimo
          regolamento. In caso di violazione degli obblighi  previsti
          in attuazione del presente comma, si  applica  la  sanzione
          amministrativa da 2.000 euro a  10.000  euro.  Puo'  essere
          disposta, altresi', la revoca della  licenza  o  del  nulla
          osta alla detenzione.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1-bis,  comma  1,
          lettera f) e g) del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 527 (Attuazione della direttiva 91/477/CEE  relativa  al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi): 
              «Art. 1-bis. - 1. Ai  fini  del  presente  decreto,  si
          intende per: 
                omissis 
                f)  «intermediario«,  qualsiasi  persona   fisica   o
          giuridica,  diversa  dall'armaiolo  e  dai   soggetti   che
          esercitano la sola attivita' di trasporto, che svolge,  pur
          senza avere la materiale disponibilita' di armi  da  fuoco,
          loro  parti   o   munizioni,   un'attivita'   professionale
          consistente integralmente o in parte: 
                  1)   nella   negoziazione   o   organizzazione   di
          transazioni  dirette  all'acquisto,  alla  vendita  o  alla
          fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni; 
                  2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da
          fuoco, loro parti o munizioni  all'interno  del  territorio
          nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano  ad
          altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato  membro
          e un altro Stato anche terzo e viceversa; 
                g) «armaiolo», qualsiasi persona fisica  o  giuridica
          che   esercita   un'attivita'   professionale   consistente
          integralmente o in parte in una o  piu'  attivita'  fra  le
          seguenti: 
                  1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio,
          locazione,   riparazione,   disattivazione,   modifica    o
          trasformazione di armi da fuoco o loro parti; 
                  2) fabbricazione, commercio,  scambio,  modifica  o
          trasformazione di munizioni.» 
              - Il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  reca:
          «Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
          unico 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26  giugno  1940,
          n. 149, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con  modificazioni
          dalla  legge   18   novembre   2019,   n.   133,   recante:
          «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di  sicurezza
          nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali
          nei settori di rilevanza strategica»: 
              «Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
          - 1. Al fine di assicurare un livello elevato di  sicurezza
          delle  reti,  dei  sistemi  informativi   e   dei   servizi
          informatici delle amministrazioni pubbliche, degli  enti  e
          degli operatori pubblici e  privati  aventi  una  sede  nel
          territorio nazionale, da cui  dipende  l'esercizio  di  una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
              2. Entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su  proposta  del   Comitato   interministeriale   per   la
          cybersicurezza (CIC): 
                a) sono definiti modalita' e criteri  procedurali  di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
                  1) il soggetto  esercita  una  funzione  essenziale
          dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
                  2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di
          tale  servizio  dipende  da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
                  2-bis) l'individuazione avviene sulla  base  di  un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 
                b)  sono  definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
          di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131;  entro  sei  mesi  dalla  data  della   comunicazione,
          prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti  iscritti
          nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
          quelli    di    cui    all'articolo    29    del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
          cui  al  citato  comma  2-bis,  trasmettono  tali   elenchi
          all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche  per  le
          attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  crisi
          cibernetiche affidate al Nucleo per la  cybersicurezza;  il
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
          informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e   l'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge  n.  124  del
          2007, nonche' l'organo del Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-
          legge   27   luglio   2005,   n.   144,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
          a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
          cui all'articolo 9, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale 
              2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai  sensi
          del  comma  2,  lettera  a),  e'  contenuta  in   un   atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CIC, entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma. 
              2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera  a)
          del  comma  2  del  presente  articolo  sono  trasmessi  al
          Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,  che
          provvede anche a  favore  dell'AISE  e  dell'AISI  ai  fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e  7  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124. 
              3. Entro dieci mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che
          disciplina  altresi'  i  relativi   termini   e   modalita'
          attuative, adottato su proposta del CIC: 
                a) sono definite le procedure secondo cui i  soggetti
          di cui al  comma  2-bis  notificano  gli  incidenti  aventi
          impatto su reti, sistemi informativi e servizi  informatici
          di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento  per
          la sicurezza  informatica  in  caso  di  incidente  (CSIRT)
          Italia, che inoltra  tali  notifiche,  tempestivamente,  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche  per
          le  attivita'  demandate  al  Nucleo   per   la   sicurezza
          cibernetica; il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza assicura la trasmissione  delle  notifiche  cosi'
          ricevute  all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
          di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
          un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, se effettuate da un soggetto privato; 
                b) sono stabilite misure volte  a  garantire  elevati
          livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi  e
          dei servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          tenendo   conto   degli   standard   definiti   a   livello
          internazionale e dell'Unione europea relative: 
                  1)  alla  struttura  organizzativa  preposta   alla
          gestione della sicurezza; 
                  1-bis) alle politiche di sicurezza e alla  gestione
          del rischio; 
                  2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e
          alla  loro  prevenzione,  anche  attraverso  interventi  su
          apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
          piano della sicurezza; 
                  3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
                  4)  all'integrita'  delle  reti   e   dei   sistemi
          informativi; 
                  5)  alla  gestione  operativa,  ivi   compresa   la
          continuita' del servizio; 
                  6) al monitoraggio, test e controllo; 
                  7) alla formazione e consapevolezza; 
                  8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi  e
          servizi di information and communication technology  (ICT),
          anche mediante definizione di caratteristiche  e  requisiti
          di carattere generale, di standard e di eventuali limiti. 
              3-bis. Al di fuori dei  casi  di  cui  al  comma  3,  i
          soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
          aprile  2021,  n.  81,  aventi  impatto  su  reti,  sistemi
          informativi e servizi  informatici  di  propria  pertinenza
          diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del
          presente  articolo,  fatta  eccezione  per  quelli   aventi
          impatto sulle reti, sui sistemi informativi e  sui  servizi
          informatici del Ministero della  difesa,  per  i  quali  si
          applicano i principi e le  modalita'  di  cui  all'articolo
          528, comma 1, lettera d), del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66.  I  medesimi  soggetti
          effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore.
          Si applicano, per  la  decorrenza  del  termine  e  per  le
          modalita'  di   notifica,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni dell'articolo 3,  comma  4,  secondo  e  terzo
          periodo, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  14  aprile  2021,  n.  81.  Si
          applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 4,
          commi 2 e 4, del medesimo regolamento.  Con  determinazioni
          tecniche del direttore generale, sentito il vice  direttore
          generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  e'
          indicata la tassonomia degli incidenti che  debbono  essere
          oggetto di notifica ai sensi del presente comma  e  possono
          essere dettate specifiche modalita' di notifica. 
              4. All'elaborazione delle misure di  cui  al  comma  3,
          lettera b), provvedono, secondo gli  ambiti  di  competenza
          delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo
          economico e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
          d'intesa  con  il  Ministero  della  difesa,  il  Ministero
          dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
          il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 
              4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai  commi  2  e  3
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica per l'espressione del parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel
          termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto  puo'
          essere comunque adottato. I medesimi schemi  sono  altresi'
          trasmessi al Comitato parlamentare per la  sicurezza  della
          Repubblica. 
              4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e  i
          suoi  aggiornamenti  sono  trasmessi,  entro  dieci  giorni
          dall'adozione, al Comitato parlamentare  per  la  sicurezza
          della Repubblica. 
              5. Per l'aggiornamento di quanto previsto  dai  decreti
          di cui ai commi 2  e  3  si  procede  secondo  le  medesime
          modalita' di cui ai commi 2,  3,  4  e  4-bis  con  cadenza
          almeno biennale. 
              6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  dieci
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  sono  disciplinati  le
          procedure, le modalita' e i termini con cui: 
                a) i soggetti di cui al comma  2-bis,  che  intendano
          procedere,  anche  per  il  tramite   delle   centrali   di
          committenza alle quali essi sono tenuti a fare  ricorso  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge  28  dicembre
          2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
          e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b),  appartenenti  a
          categorie individuate, sulla  base  di  criteri  di  natura
          tecnica, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da  adottare  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione  e
          certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito   presso   il
          Ministero  dello  sviluppo  economico;   la   comunicazione
          comprende  anche  la  valutazione  del  rischio   associato
          all'oggetto della fornitura, anche in relazione  all'ambito
          di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente
          lettera e'  efficace  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
          successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  che,  sentita  l'Agenzia  per  la
          cybersicurezza nazionale, attesta l'operativita' del CVCN e
          comunque dal 30 giugno 2022.  Entro  quarantacinque  giorni
          dalla  ricezione  della   comunicazione,   prorogabili   di
          quindici giorni, una sola volta,  in  caso  di  particolare
          complessita', il CVCN puo' effettuare verifiche preliminari
          ed imporre condizioni e test  di  hardware  e  software  da
          compiere anche in collaborazione con i soggetti di  cui  al
          comma 2-bis, secondo un  approccio  gradualmente  crescente
          nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui  al
          precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato,  i
          soggetti che  hanno  effettuato  la  comunicazione  possono
          proseguire nella  procedura  di  affidamento.  In  caso  di
          imposizione di condizioni e test di hardware e software,  i
          relativi bandi di  gara  e  contratti  sono  integrati  con
          clausole   che   condizionano,    sospensivamente    ovvero
          risolutivamente, il contratto al rispetto delle  condizioni
          e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN.  I  test
          devono essere conclusi  nel  termine  di  sessanta  giorni.
          Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti
          che hanno effettuato la  comunicazione  possono  proseguire
          nella  procedura  di   affidamento.   In   relazione   alla
          specificita' delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT
          da  impiegare  su  reti,  sistemi  informativi  e   servizi
          informatici del  Ministero  dell'interno  e  del  Ministero
          della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b),
          i predetti Ministeri, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  in
          coerenza con quanto previsto dal presente decreto,  possono
          procedere, con le medesime modalita' e i  medesimi  termini
          previsti   dai   periodi    precedenti,    attraverso    la
          comunicazione ai propri Centri di  valutazione  accreditati
          per le attivita' di cui al presente decreto, ai  sensi  del
          comma 7,  lettera  b),  che  impiegano  le  metodologie  di
          verifica e di test definite  dal  CVCN.  Per  tali  casi  i
          predetti  Centri  informano  il  CVCN  con   le   modalita'
          stabilite con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non  sono  oggetto
          di comunicazione gli affidamenti delle forniture  di  beni,
          sistemi e servizi  ICT  destinate  alle  reti,  ai  sistemi
          informativi e ai servizi  informatici  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di prevenzione, accertamento e  repressione
          dei reati  e  i  casi  di  deroga  stabiliti  dal  medesimo
          regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi  e
          servizi ICT per le quali sia  indispensabile  procedere  in
          sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo
          di beni, sistemi e  servizi  ICT  conformi  ai  livelli  di
          sicurezza di cui al comma 3,  lettera  b),  salvo  motivate
          esigenze connesse agli specifici  impieghi  cui  essi  sono
          destinati; 
                b) i soggetti individuati quali  fornitori  di  beni,
          sistemi  e  servizi  destinati  alle   reti,   ai   sistemi
          informativi e ai servizi informatici di  cui  al  comma  2,
          lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
          di specifica competenza, ai Centri di valutazione  operanti
          presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
          lettera a) del presente comma,  la  propria  collaborazione
          per l'effettuazione delle attivita' di  test  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma, sostenendone gli  oneri;  il
          CVCN segnala la mancata collaborazione al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  caso  di  fornitura  destinata  a
          soggetti privati,  o  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  in  caso  di  fornitura  destinata  a   soggetti
          pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del  codice
          di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82;  sono
          inoltrate  altresi'  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
          dei Ministeri dell'interno e  della  difesa,  di  cui  alla
          lettera a); 
                c) la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per  i
          profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli  di
          cui  all'articolo  29   del   codice   dell'Amministrazione
          digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          di cui al  comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
          svolgono attivita' di ispezione e verifica in  relazione  a
          quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma  3,  dal
          presente comma e dal comma 7, lettera  b),  impartendo,  se
          necessario,  specifiche  prescrizioni;  nello   svolgimento
          delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
          se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
          e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in  materia  di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i  sistemi
          informativi e i servizi informatici  di  cui  al  comma  2,
          lettera  b),  connessi  alla  funzione  di  prevenzione   e
          repressione dei reati,  alla  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla difesa  civile  e  alla  difesa  e
          sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
          verifica sono svolte, nell'ambito  delle  risorse  umane  e
          finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
          e sistemi, nonche', nei casi  in  cui  siano  espressamente
          previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
          del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
          dipendono le Forze di polizia e le  Forze  armate,  che  ne
          comunicano gli esiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri per i profili di competenza. 
              7.  Nell'ambito  dell'approvvigionamento  di  prodotti,
          processi, servizi ICT e associate infrastrutture  destinati
          alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento  dei
          servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il  CVCN
          assume i seguenti compiti: 
                a)  contribuisce  all'elaborazione  delle  misure  di
          sicurezza di cui al comma  3,  lettera  b),  per  cio'  che
          concerne l'affidamento di  forniture  di  beni,  sistemi  e
          servizi ICT; 
                b)  ai  fini  della  verifica  delle  condizioni   di
          sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note,  anche  in
          relazione all'ambito di impiego, definisce  le  metodologie
          di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
          6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
          utilizzo al committente; a tali  fini  il  CVCN  si  avvale
          anche  di  laboratori  dallo  stesso  accreditati   secondo
          criteri  stabiliti  da  un  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottato  entro  dieci  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, su proposta del CIC, impiegando,  per  le
          esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
          eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime
          amministrazioni.  Con  lo  stesso  decreto  sono   altresi'
          stabiliti  i  raccordi,  ivi  compresi  i   contenuti,   le
          modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e  i
          predetti laboratori, nonche'  tra  il  medesimo  CVCN  e  i
          Centri di valutazione  del  Ministero  dell'interno  e  del
          Ministero della difesa, di cui  al  comma  6,  lettera  a),
          anche  la  fine  di  assicurare  il   coordinamento   delle
          rispettive attivita' e perseguire la convergenza e  la  non
          duplicazione delle  valutazioni  in  presenza  di  medesimi
          condizioni e livelli di rischio; 
                c) elabora  e  adotta,  previo  conforme  avviso  del
          Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,
          n. 131, schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto
          degli  standard  definiti  a   livello   internazionale   e
          dell'Unione europea,  laddove,  per  ragioni  di  sicurezza
          nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano
          ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica. 
              8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del  decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  e  quelli  di  cui
          all'articolo   16-ter,   comma   2,   del   codice    delle
          comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
          agosto 2003, n. 259, inclusi  nel  perimetro  di  sicurezza
          nazionale cibernetica: 
                a)  osservano  le  misure  di   sicurezza   previste,
          rispettivamente, dai predetti decreti legislativi,  ove  di
          livello almeno equivalente a quelle adottate ai  sensi  del
          comma 3, lettera b), del presente  articolo;  le  eventuali
          misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di  assicurare  i
          livelli di sicurezza previsti  dal  presente  decreto  sono
          definite dall'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,  di
          cui  al  comma  2-bis,  e  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico per i soggetti privati di cui al medesimo  comma,
          avvalendosi anche del CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  si
          raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio  2018,
          n. 65; 
                b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3,
          lettera   a),   che    costituisce    anche    adempimento,
          rispettivamente,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui  agli
          articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
          65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi  dell'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, e delle correlate disposizioni  attuative;  a
          tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera  a),
          anche in relazione alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          16-ter del codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, il CSIRT Italia inoltra le notifiche ricevute
          ai sensi  del  predetto  comma  3,  lettera  a),  autorita'
          nazionale competente NIS di cui all'articolo 7 del  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 
              9. Salvo che il fatto costituisca reato: 
                a)  il  mancato   adempimento   degli   obblighi   di
          predisposizione,  di  aggiornamento   e   di   trasmissione
          dell'elenco delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei
          servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          200.000 a euro 1.200.000; 
                b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di
          cui al comma 3, lettera  a),  nei  termini  prescritti,  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
                c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al
          comma  3,  lettera  b),   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
                d) la  mancata  comunicazione  di  cui  al  comma  6,
          lettera a),  nei  termini  prescritti,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000  a  euro
          1.800.000; 
                e) l'impiego di prodotti e servizi  sulle  reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera  b),  in  violazione
          delle condizioni o in  assenza  del  superamento  dei  test
          imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
          comma  6,  lettera  a),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 
                f)  la  mancata  collaborazione  per  l'effettuazione
          delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera  a),  da
          parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera  b),
          e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          250.000 a euro 1.500.000; 
                g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate
          dal Ministero dello sviluppo economico o  dalla  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  in  esito  alle  attivita'  di
          ispezione e verifica svolte ai sensi del comma  6,  lettera
          c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 250.000 a euro 1.500.000; 
                h) il mancato rispetto delle prescrizioni di  cui  al
          comma  7,  lettera  b),   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000. 
              10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti,  sui
          sistemi  informativi  e  per  l'espletamento  dei   servizi
          informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della
          comunicazione o del superamento dei test  o  in  violazione
          delle condizioni di cui al comma 6, lettera  a),  comporta,
          oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere  d)  ed  e),
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della  incapacita'  ad  assumere  incarichi  di  direzione,
          amministrazione e  controllo  nelle  persone  giuridiche  e
          nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla
          data di accertamento della violazione. 
              11. Chiunque, allo scopo di ostacolare  o  condizionare
          l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2,  lettera
          b), o al comma 6, lettera a), o delle attivita' ispettive e
          di vigilanza previste dal comma  6,  lettera  c),  fornisce
          informazioni, dati o elementi di fatto non  rispondenti  al
          vero, rilevanti per la  predisposizione  o  l'aggiornamento
          degli elenchi di cui al comma 2,  lettera  b),  o  ai  fini
          delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo
          svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui
          al comma 6), lettera c) od omette  di  comunicare  entro  i
          termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi
          di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
              11- bis. All'articolo  24-bis,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  le  parole:  «di
          altro ente pubblico,» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei
          delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del  decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 105,». 
              12. Le autorita' competenti  per  l'accertamento  delle
          violazioni   e    per    l'irrogazione    delle    sanzioni
          amministrative  sono  la  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti  di  cui
          all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis,  e  il  Ministero
          dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui  al
          medesimo comma. 
              13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione  delle
          sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano  le
          disposizioni contenute nel capo I, sezioni I  e  II,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici  di  cui  al
          comma 2-bis, la violazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo puo' costituire causa di  responsabilita'
          disciplinare e amministrativo-contabile. 
              15. Le autorita' titolari delle attribuzioni di cui  al
          presente decreto assicurano gli opportuni raccordi  con  il
          Dipartimento delle informazioni  per  la  sicurezza  e  con
          l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la
          regolarita'  dei  servizi   di   telecomunicazione,   quale
          autorita' di contrasto nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
              16. La Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per  lo
          svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto  puo'
          avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale  (AgID)  sulla
          base di apposite  convenzioni,  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie e umane  disponibili  a  legislazione  vigente,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo  e'
          aggiunto il seguente: 
                  «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale
          elenco  al  punto  di  contatto  unico  e  all'organo   del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
          del decreto- legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 
                b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto  di
          contatto unico» sono sostituite dalle seguenti: 
                  «, il  punto  di  contatto  unico  e  l'organo  del
          Ministero dell'interno per la sicurezza  e  la  regolarita'
          dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
          del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,». 
              18. Gli  eventuali  adeguamenti  alle  prescrizioni  di
          sicurezza definite ai sensi del  presente  articolo,  delle
          reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi  informatici
          delle  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti   e   degli
          operatori pubblici di cui al comma 2-bis,  sono  effettuati
          con  le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente. 
              19.  Per  la   realizzazione,   l'allestimento   e   il
          funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata
          la spesa di euro  3.200.000  per  l'anno  2019  e  di  euro
          2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020  al  2023  e  di
          euro 750.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Per  la
          realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro
          di valutazione del Ministero dell'interno, di cui ai  commi
          6 e 7, e' autorizzata la spesa di euro 200.000  per  l'anno
          2019 e di euro 1.500.000 per ciascuno  degli  anni  2020  e
          2021. 
              19-bis.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
          coordina la  coerente  attuazione  delle  disposizioni  del
          presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza
          nazionale cibernetica, anche avvalendosi  del  Dipartimento
          delle informazioni  per  la  sicurezza,  che  assicura  gli
          opportuni  raccordi  con  le   autorita'   titolari   delle
          attribuzioni di cui al presente decreto e con i soggetti di
          cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al
          comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette
          alle Camere una relazione sulle attivita' svolte. 
              19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente  del
          Consiglio dei ministri previsti dal  presente  articolo  e'
          acquisito, ai fini  della  loro  adozione,  il  parere  del
          Consiglio di Stato,  i  termini  ordinatori  stabiliti  dal
          presente  articolo  sono  sospesi   per   un   periodo   di
          quarantacinque giorni.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 del decreto
          del Presidente della Repubblica  15  gennaio  2018,  n.  15
          «Regolamento  a  norma   dell'articolo   57   del   decreto
          legislativo   30   giugno    2003,    n.    196,    recante
          l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
          del Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali
          relativamente al trattamento dei dati  effettuato,  per  le
          finalita' di  polizia,  da  organi,  uffici  e  comandi  di
          polizia» 
              «Art. 5 (Configurazione dei sistemi informativi  e  dei
          programmi informatici). - 1. Ai sensi dell'articolo  3  del
          Codice,  in  relazione  ai  trattamenti  automatizzati,   i
          sistemi  informativi  e  i   programmi   informatici   sono
          configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati
          personali  e  identificativi,  escludendone   comunque   il
          trattamento quando  le  finalita'  di  cui  all'articolo  3
          possono essere perseguite mediante dati anonimi o modalita'
          che consentono di identificare la persona interessata  solo
          in caso di necessita'. 
              2. I nuovi sistemi informativi e programmi  informatici
          sono  progettati  in  modo  che  i  dati  personali   siano
          cancellati o resi  anonimi,  con  modalita'  automatizzate,
          allo  scadere  dei  termini   di   conservazione   di   cui
          all'articolo 10. Essi, inoltre, sono progettati in modo  da
          consentire la  registrazione  in  appositi  registri  degli
          accessi e delle  operazioni,  di  seguito  «file  di  log»,
          effettuati dagli operatori abilitati.» 
              «Art. 10 (Termini di conservazione  dei  dati).-  1.  I
          dati personali oggetto di trattamento sono  conservati  per
          un periodo di tempo non superiore a quello  necessario  per
          il  conseguimento  delle  finalita'  di  polizia   di   cui
          all'articolo 3. 
              2.   I   dati   personali   soggetti   a    trattamento
          automatizzato, trascorsa la  meta'  del  tempo  massimo  di
          conservazione di cui al comma 3, se uguale  o  superiore  a
          quindici anni, sono accessibili ai soli  operatori  a  cio'
          abilitati e designati, incaricati del  trattamento  secondo
          profili  di  autorizzazione  predefiniti   in   base   alle
          indicazioni del capo  dell'ufficio  o  del  comandante  del
          reparto e in relazione a specifiche attivita'  informative,
          di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria. 
              3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i  dati
          personali non possono essere conservati  oltre  il  termine
          massimo fissato come segue: 
                a)  dati   relativi   a   provvedimenti   di   natura
          interdittiva, di sicurezza e cautelare,  nonche'  a  misure
          restrittive della liberta'  personale  conseguenti  ad  una
          sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della  loro
          efficacia; 
                b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere
          personale e patrimoniale - 25 anni dalla  cessazione  della
          loro efficacia; 
                c)   dati   relativi   a   procedimenti,   misure   e
          provvedimenti  su   cui   interviene   una   procedura   di
          annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di
          inoppugnabilita'   del   provvedimento   di   annullamento,
          invalidazione o revoca; 
                d)  dati  relativi  a  provvedimenti  che  dichiarano
          l'estinzione   della   pena   o   del   reato -   8    anni
          dall'inoppugnabilita' del provvedimento; 
                e)  dati  derivanti  da   attivita'   informativa   e
          ispettiva svolta per le finalita' di cui  all'articolo  3 -
          15 anni dall'ultimo trattamento; 
                f) dati relativi ad attivita' di polizia  giudiziaria
          conclusa  con  provvedimento  di  archiviazione -  20  anni
          dall'emissione del provvedimento; 
                g) dati relativi ad attivita' di polizia  giudiziaria
          conclusa con sentenza  di  assoluzione  o  di  non  doversi
          procedere -  20  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della
          sentenza; 
                h) dati relativi ad attivita' di polizia  giudiziaria
          conclusa con sentenza di condanna - 25 anni  dal  passaggio
          in giudicato della sentenza; 
                i) dati relativi ad attivita' di indagine  o  polizia
          giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento  penale
          - 15 anni dall'ultimo trattamento; 
                l) dati relativi ad attivita' di prevenzione generale
          e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta; 
                m) dati relativi a controlli  di  polizia -  20  anni
          dalla raccolta; 
                n)  dati  raccolti  per  l'analisi  criminale  e   di
          prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi; 
                o) dati relativi  a  provvedimenti  di  espulsione  e
          rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione; 
                p)   dati   relativi   a   nulla    osta,    licenze,
          autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza  o  dalla
          revoca del titolo; 
                q) dati relativi alla detenzione delle armi  o  parti
          di esse, di munizioni finite e  di  materie  esplodenti  di
          qualsiasi  genere -   5   anni   dalla   cessazione   della
          detenzione; 
                r) dati relativi a persone  detenute  negli  istituti
          penitenziari - 30 anni dalla  scarcerazione  a  seguito  di
          espiazione della pena in caso di condanna -  5  anni  dalla
          scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione  o  non
          luogo a procedere o di sentenza di assoluzione; 
                s) dati relativi a persone  sottoposte  a  misure  di
          sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di
          efficacia della misura; 
                t)  dati  relativi  alla  gestione  delle   attivita'
          operative - 10 anni dall'ultimo trattamento; 
                u)  dati  raccolti  mediante   sistemi   di   ripresa
          fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e
          di  polizia  giudiziaria -  3  anni  dalla  raccolta;  dati
          raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa
          fotografica, audio e video di documentazione dell'attivita'
          operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i  diversi
          termini di conservazione di cui alla lettera b),  quando  i
          dati  personali  sono  confluiti  in  un  procedimento  per
          l'applicazione di una misura di prevenzione,  o  quelli  di
          cui alle lettere a),  f),  g),  h)  e  i),  quando  i  dati
          personali sono confluiti in un procedimento penale. 
              4. I termini di conservazione di cui al  comma  3  sono
          aumentati  di  due  terzi  quando  i  dati  personali  sono
          trattati nell'ambito di attivita' preventiva  o  repressiva
          relativa ai delitti di cui all'articolo  51,  commi  3-bis,
          3-quater e 3-quinquies, del  codice  di  procedura  penale,
          nonche' per le  ulteriori  ipotesi  indicate  dall'articolo
          407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. 
              5. Il capo dell'ufficio o il  comandante  del  reparto,
          prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, ove sia
          strettamente  necessario   per   il   conseguimento   delle
          finalita' di polizia di cui all'articolo 3, puo'  decidere,
          sulla base dei criteri definiti dal  Capo  della  polizia -
          direttore generale della pubblica sicurezza ovvero, su  sua
          delega, dal vice direttore generale di cui all'articolo  4,
          comma  6,  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n. 410, di  aumentare  la  durata  di  conservazione,
          indicandone i motivi  in  relazione  al  caso  specifico  e
          l'ulteriore periodo di trattamento, che non  puo'  comunque
          superare i due terzi di quelli fissati al comma 3. 
              6.  I  dati  personali  soggetti  a   trattamento   non
          automatizzato, sono conservati  per  il  periodo  di  tempo
          previsto dalle  disposizioni  sullo  scarto  dei  documenti
          d'archivio delle pubbliche amministrazioni se  superiore  a
          quello di cui al comma 3. 
              7. Sono fatti salvi i diversi termini  e  modalita'  di
          conservazione dei dati personali previsti  da  disposizioni
          di legge o di regolamento, da  atti  normativi  dell'Unione
          europea  o  dal  diritto  internazionale  in  relazione   a
          specifici trattamenti effettuati per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 3. 
              8. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7,  i
          dati personali soggetti a  trattamento  automatizzato  sono
          cancellati o resi anonimi, i dati personali non soggetti  a
          trattamento   automatizzato   restano   assoggettati   alle
          disposizioni sullo scarto dei  documenti  d'archivio  delle
          pubbliche amministrazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE»: 
              «Art.   53   (Ambito   applicativo   e   titolari   dei
          trattamenti). - Omissis 
              3. Con  decreto  adottato  dal  Ministro  dell'interno,
          previa   comunicazione    alle    competenti    Commissioni
          parlamentari,  sono  individuati,   nell'allegato   C)   al
          presente codice, i trattamenti non occasionali  di  cui  al
          comma 2 effettuati con strumenti elettronici e  i  relativi
          titolari.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 14 aprile 2021, n. 81 recante «Regolamento  in  materia
          di  notifiche  degli  incidenti  aventi  impatto  su  reti,
          sistemi  informativi   e   servizi   informatici   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure  volte  a
          garantire elevati livelli di sicurezza» e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 11 giugno 2021, n. 138. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, del citato  decreto
          legislativo 10 agosto 2018, n. 104: 
              «Art.  11  (Norme  di  semplificazione  in  materia  di
          tracciabilita' delle armi e delle munizioni). - 1. Al  fine
          di  assicurare  standard  uniformi   degli   strumenti   di
          controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire
          lo scambio di dati con gli altri Stati  membri  dell'Unione
          europea, e' istituito presso il Dipartimento della Pubblica
          Sicurezza,  un  sistema   informatico   dedicato   per   la
          tracciabilita' delle armi e delle munizioni. 
              2. Il sistema di cui al comma 1  contiene  le  seguenti
          informazioni: 
                a) per le  armi  da  fuoco  il  tipo,  la  marca,  il
          modello, il calibro, il numero di catalogo se presente,  la
          classificazione secondo la normativa europea  se  presente,
          il numero di matricola di  ciascuna  arma  e  la  marcatura
          apposta sul telaio o sul fusto  quale  marcatura  unica  ai
          sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.  110,
          nonche'  il  numero  di  matricola  o  la  marcatura  unica
          applicata  alle  loro  parti,  nel  caso  in   cui   questa
          differisca dalla marcatura apposta sul telaio o  sul  fusto
          di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresi', i
          dati identificativi dei fornitori,  degli  acquirenti,  dei
          detentori dell'arma, ivi  compresi  quelli  riguardanti  la
          sede legale  qualora  tali  soggetti  esercitino  attivita'
          d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto
          ogni arma e la  data  in  cui  sono  state  effettuate,  il
          relativo prezzo, nonche' gli estremi del titolo abilitativo
          all'acquisto  e,  nel  caso  di  persona   fisica   diversa
          dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono,
          inoltre, inseriti i dati relativi  a  qualsiasi  operazione
          consistente in una trasformazione o modifica  irreversibile
          dell'arma da  fuoco  che  determini  un  cambiamento  della
          categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla
          direttiva 91/477/CEE del Consiglio,  del  18  giugno  1991,
          incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la
          data in cui sono avvenute tali operazioni; 
                b)  per  le  munizioni,  le   informazioni   previste
          dall'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18  giugno
          1931, n. 773 e i dati  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
          lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
                c) per le  armi  diverse  dalle  armi  da  fuoco,  le
          informazioni previste dall'articolo 35 del regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 54,  primo  comma,  del
          regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ivi  compresi  i  dati
          relativi alle armi a modesta capacita' offensiva. 
              3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di
          cui  all'articolo  35  e,  limitatamente  alle   munizioni,
          all'articolo 55 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          provvedono ad immettere i  dati  relativi  alle  operazioni
          eseguite,   secondo   le   modalita'   stabilite   con    i
          provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel
          sistema di cui al comma 1 costituisce valida  modalita'  di
          assolvimento degli  obblighi  di  cui  all'articolo  35  e,
          limitatamente alle  munizioni  all'articolo  55  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              4. I dati concernenti le operazioni relative alle  armi
          compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai  soggetti
          di cui al comma 3, sono  inseriti  dall'ufficio  locale  di
          pubblica sicurezza o,  quando  questo  manchi,  dal  locale
          comando dell'Arma dei  Carabinieri  ovvero  dalla  Questura
          competente per territorio in  caso  di  trasmissione  della
          denuncia per via telematica. 
              5. Il sistema informatico e' consultabile dal personale
          delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma,
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche'  dal  personale
          dell'Amministrazione  civile  dell'interno,   in   servizio
          presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo,  le
          Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per  le
          finalita' di controllo  della  circolazione  delle  armi  e
          delle munizioni, nonche' per la prevenzione  e  repressione
          dei reati commessi a mezzo di essi. 
              6. Con decreto del Ministro  dell'interno  adottato  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti  il  Ministero  della  difesa  e  il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          disciplinate, in conformita' alle vigenti  disposizioni  in
          materia di tutela dei dati personali in ambito  giudiziario
          e per finalita' di polizia, le modalita': 
                a) di funzionamento del sistema informatico; 
                b) di trasmissione e conservazione dei dati  previsti
          dall'articolo   35   e,   limitatamente   alle   munizioni,
          dall'articolo 55 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
                c) di autenticazione, autorizzazione e  registrazione
          degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema; 
                d)  di  collegamento,  ai  fini  di  consultazione  e
          riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di  cui
          all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
                e)  di  verifica  della  qualita'  e  protezione  dal
          danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei
          dati registrati e la loro sicura conservazione; 
                f) di  trasmissione  delle  informazioni  qualora  il
          sistema informatico di cui al comma 1 non sia in  grado  di
          funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. 
              7. Gli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo sono pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e ad euro
          1.000.000 per l'anno 2019, per  l'istituzione  del  sistema
          informatico, e ad euro 300.000 annui a decorrere  dall'anno
          2020, per le  attivita'  di  gestione  e  manutenzione  del
          sistema.» 
              - Per il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, lett. f) e
          g) del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  527,  v.
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del  citato
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 31-bis 
              1. Fatte salve le previsioni di cui agli  articoli  01,
          comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della  legge  9  luglio
          1990, n. 185, come modificata dal  decreto  legislativo  22
          giugno  2012,  n.  105,  per  esercitare   l'attivita'   di
          intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma  1,  lettera
          f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  527,  nel
          settore delle  armi,  e'  richiesta  una  apposita  licenza
          rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si
          applicano  in  quanto  compatibili  le  disposizioni  anche
          regolamentari previste per la licenza di  cui  all'articolo
          31. La licenza non e' necessaria per  i  rappresentanti  in
          possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e'
          data comunicazione alla Questura competente per territorio. 
              2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo
          giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza
          un   resoconto   dettagliato   delle   singole   operazioni
          effettuate nel corso dello stesso mese. Il  resoconto  puo'
          essere trasmesso anche all'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata della medesima autorita'. L'operatore, nel caso
          in cui abbia la materiale disponibilita' delle armi o delle
          munizioni, e' obbligato alla tenuta del  registro  di  cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  35  e  55,   nonche'   ad
          effettuare   le   relative   annotazioni   concernenti   le
          operazioni eseguite. 
              3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di
          prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la
          sospensione o la revoca della licenza.» 
              - Per il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 8 della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, v. nelle note alle premesse.