IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, commi 2  e
3,  i  quali  prevedono,  rispettivamente,  che   «a   valere   sugli
stanziamenti di cui al comma  1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo  risorse  finanziarie  in  misura  non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi  e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche  svolte  dai
dipendenti  delle  stesse  esclusivamente   per   le   attivita'   di
programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione
preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,  di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e  di  collaudo
tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di   conformita',   di
collaudatore statico ove necessario per consentire  l'esecuzione  del
contratto nel rispetto dei documenti a base di  gara,  del  progetto,
dei tempi e costi prestabiliti» e  che  «L'ottanta  per  cento  delle
risorse finanziarie del fondo costituito ai  sensi  del  comma  2  e'
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,  fornitura  con  le
modalita' e i criteri previsti in sede di  contrattazione  decentrata
integrativa  del  personale,  sulla  base  di  apposito   regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,  tra
il responsabile unico del procedimento e i soggetti che  svolgono  le
funzioni  tecniche  indicate  al  comma  2   nonche'   tra   i   loro
collaboratori»; 
  Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre  2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, ai sensi del quale «Il regolamento di cui  all'articolo  113,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  si  applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di  gara
sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in
vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione  delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 113,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016  fanno  carico  agli  stanziamenti  gia'
accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e  forniture  di
cui al primo periodo negli stati di  previsione  della  spesa  o  nei
bilanci delle stazioni appaltanti»; 
  Visto l'articolo 20, comma 32, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
ai  sensi  del  quale  «Al  fine   di   dare   attuazione,   per   le
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  il  Ragioniere  generale  dello
Stato,   su   proposta   dell'amministrazione,   e'   autorizzato   a
riassegnare, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2022,  sul
pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della
medesima amministrazione, le somme versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato riguardanti  le  risorse  accantonate  per  ogni  singolo
appalto di lavori, servizi  o  forniture  da  parte  della  struttura
ministeriale che  opera  come  stazione  appaltante,  ferma  restando
l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione  e'  chiamata
ad adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche
ai sensi del predetto articolo 113  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 50 del 2016»; 
  Visto l'articolo 20, comma 32, della legge  29  dicembre  2022,  n.
197,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»,
ai  sensi  del  quale  «Al  fine   di   dare   attuazione,   per   le
amministrazioni  centrali  dello  Stato,  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  il  Ragioniere  generale  dello
Stato, per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato a riassegnare, con
propri  decreti,  su  proposta  dell'amministrazione  competente,  ai
pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della
medesima amministrazione le somme versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di
lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che
opera  come  stazione  appaltante,  ferma  restando  l'adozione   del
regolamento  che  ciascuna  amministrazione  deve  adottare  per   la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma
3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto  legislativo
n. 50 del 2016»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo  35-bis,  il
quale dispone che  «Coloro  che  sono  stati  condannati,  anche  con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  capo  I  del
titolo II del libro secondo del  codice  penale...[tra  l'altro]  non
possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per  la  concessione  o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari,
nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di   qualunque
genere»; 
  Visto l'articolo 2, comma 197, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, il quale stabilisce che «a  partire  dal  30  novembre  2010  il
pagamento delle competenze accessorie, spettanti al  personale  delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento  degli  stipendi  si
avvalgono delle procedure informatiche e dei  servizi  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente
alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di  cui
al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  31  ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  295  del  17  dicembre
2002»; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e,  in  particolare,
l'articolo 24,  comma  5-bis,  il  quale  prevede  che  «Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su  proposta  del  Ministro  competente,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di  previsione
della spesa interessati dalle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato finalizzate  per  legge  al  finanziamento  di  specifici
interventi o attivita'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n.  103,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visti i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al
personale del Comparto  Funzioni  centrali,  2016-2018  e  2019-2021,
firmati rispettivamente il 12 febbraio 2018 e il 9 maggio 2022; 
  Informate le organizzazioni sindacali in merito alle modalita' e ai
criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 113,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 12 gennaio 2023; 
  Vista la comunicazione effettuata con nota  n.  19648  in  data  12
maggio 2013, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo  di
cui all'articolo 113, comma 2,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici», e
la ripartizione delle relative risorse destinate ad incentivo per  le
funzioni tecniche, di  seguito  denominato  «incentivo»,  svolte  dal
personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
seguito denominato «Ministero», negli appalti di lavori pubblici,  di
servizi e di forniture per le attivita' di cui al  medesimo  articolo
113, comma 2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3,  settimo  periodo,
del Codice dei contratti pubblici, non concorrono  alla  ripartizione
del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del  Codice  dei  contratti
pubblici, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
agli appalti relativi  a  lavori,  compresi  quelli  di  manutenzione
straordinaria   e   di   manutenzione   ordinaria   di    particolare
complessita', e a quelli relativi a servizi o forniture, nel caso  in
cui  e'  nominato  il  direttore   dell'esecuzione   del   contratto,
sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di  legge  e  sia
effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita'
competenti. 
  3. Il presente regolamento si applica nei casi  in  cui  sia  stata
esperita una procedura di gara, ivi incluse  le  procedure  negoziate
senza bando  e  gli  affidamenti  diretti,  purche'  sia  svolta  una
procedura  comparativa  con  richiesta  di  preventivi  ad  operatori
economici.  Sono  esclusi  gli  affidamenti  diretti   senza   previo
svolgimento di una procedura comparativa. 
  4. In caso di  adesione  a  convenzioni-quadro  ovvero  ad  accordi
quadro a condizioni tutte fissate,  stipulate  da  Consip  S.p.a.  in
attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, e dell'articolo 2, comma 225, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, o comunque stipulate da un soggetto aggregatore, il  presente
regolamento  si  applica  in  relazione  alle  prestazioni   tecniche
effettivamente svolte dai dipendenti del Ministero nell'ambito  delle
convenzioni e degli accordi indicati. 
  5. Nel rispetto dell'articolo 5, comma  10,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n.  156,  il  presente  regolamento  si  applica  alle
attivita' eseguite prima dell'entrata in vigore dello stesso, purche'
riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure
di affidamento  sono  state  avviate  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del Codice  dei  contratti  pubblici,  anche  se  i
contratti siano stati  eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
regolamento o siano ancora in corso di esecuzione, a  condizione  che
le risorse accantonate nel  relativo  quadro  economico  siano  state
oggetto di impegno sotto il  profilo  contabile  e  che  le  relative
dotazioni  di  bilancio  a  legislazione  vigente  consentano,   dopo
l'adozione  del  presente   regolamento,   il   previsto   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  113,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, S.O.: 
                «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
                2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
                3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
                4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
                5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2. 
                5-bis. Gli incentivi  di  cui  al  presente  articolo
          fanno capo al medesimo capitolo di  spesa  previsto  per  i
          singoli lavori, servizi e forniture.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   5,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali): 
                «Art. 5 (Disposizioni urgenti  per  la  funzionalita'
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
          sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
          in materia di incentivi per funzioni  tecniche).  -  1.  Al
          fine di garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
          titolarita' del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, finanziati in tutto o in  parte  con
          le risorse del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  di
          cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio  del  12  febbraio  2021  ovvero  del  Piano
          nazionale  per  gli  investimenti  complementari   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1°(gradi) luglio
          2021, n. 101, in coerenza con  i  relativi  cronoprogrammi,
          nonche'  di  promuovere  e  incrementare  le  attivita'  di
          studio,  di  ricerca  e  di  sviluppo  nel  settore   della
          sostenibilita'  delle  infrastrutture  e  della  mobilita',
          della  innovazione   tecnologica,   organizzativa   e   dei
          materiali,  assicurando,  al  contempo,  nuove   forme   di
          intermodalita' e di servizi di  rete  anche  attraverso  lo
          svolgimento di specifiche attivita' di natura formativa, e'
          istituita presso il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita' sostenibili la struttura di missione,  denominata
          Centro per l'innovazione e la sostenibilita' in materia  di
          infrastrutture e mobilita', di seguito denominato  "CISMI",
          che non costituisce struttura  dirigenziale  e  opera  alle
          dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI e'  assegnato  un
          contingente complessivo di venti unita'  di  personale,  da
          individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque
          tecnologi, di quattro primi ricercatori, di  quattro  primi
          tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un  dirigente  di
          ricerca, tra il personale degli Enti  pubblici  di  ricerca
          collocato fuori  ruolo  con  mantenimento  del  trattamento
          economico  in   godimento   presso   l'amministrazione   di
          appartenenza  che  e'  posto  integralmente  a  carico  del
          predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e'  preposto
          il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di
          cui al secondo periodo.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  puo'  essere
          riconosciuta al coordinatore  del  CISMI  un'indennita'  di
          funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui  al
          comma 3 e a valere sulle risorse ivi  previste  e  comunque
          non superiore a  25.000  euro.  Per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al  presente  comma,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  in  aggiunta
          al contingente di cui al secondo  periodo,  nel  limite  di
          spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di  euro  140.000  a
          decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi  di  non  piu'  di
          quattro   esperti   o   consulenti   nominati   ai    sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165. 
                1-bis. In deroga alle previsioni di cui al  comma  1,
          terzo periodo, e fermo restando il limite di spesa  di  cui
          al comma 3,  l'incarico  di  coordinatore  del  CISMI  puo'
          essere   conferito   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili   ad   un
          professore universitario di I fascia, che  viene  collocato
          in aspettativa per l'intera durata dell'incarico  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  con  conservazione  del
          trattamento  economico   in   godimento,   che   e'   posto
          integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili. L'incarico di coordinatore  ha
          una durata non inferiore a tre anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare il rispetto del limite di
          spesa di cui al comma 3, per l'intera durata  dell'incarico
          e'  reso  contestualmente  indisponibile  all'interno   del
          contingente di  cui  al  comma  1  il  posto  destinato  al
          dirigente di ricerca. 
                2. Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  il
          CISMI  puo'  stipulare,  per  conto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  apposite
          convenzioni con enti e istituti di  ricerca  specializzati,
          pubblici  e  privati,  e  cura  i  rapporti  con  organismi
          internazionali,  europei  e  nazionali  nelle  materie   di
          competenza del medesimo Ministero. 
                3. Per l'attuazione delle disposizioni del  comma  1,
          e' autorizzata la spesa di euro 741.985 per l'anno  2021  e
          di euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022.  Al  relativo
          onere si provvede per euro 741.985 per l'anno  2021  e  per
          euro  2.225.954  a  decorrere  dall'anno   2022,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                4. All'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
          2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, lettera  a),  la  parola:  «sei»  e'
          sostituita dalla seguente: «sette» e dopo le  parole:  «uno
          appartenente al Ministero dell'economia  e  delle  finanze»
          sono aggiunte le seguenti: «e uno appartenente al Ministero
          della difesa»; 
                  b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente:  «Per  la  partecipazione  alle   attivita'   del
          Comitato non spettano indennita' e gettoni di  presenza  ed
          e' riconosciuto il solo rimborso  delle  spese  nei  limiti
          delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e  di
          quanto  previsto  per  i  componenti  e  gli  esperti   del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici.». 
                5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari
          a euro 35.000 per ciascuno degli  anni  dal  2022  fino  al
          2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. All'attuazione del comma  4,  lettera  a),
          per l'anno 2021, e lettera b), si provvede con  le  risorse
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                6. All'articolo  22,  comma  2,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  le  parole  «,
          senza  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,»   sono
          soppresse e il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:
          «Ai  componenti  della  commissione  e'   riconosciuto   un
          rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
          per le missioni  effettuate  nei  limiti  previsti  per  il
          personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, con oneri complessivi non  superiori
          a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a  decorrere
          dall'anno 2022». 
                7.  Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili anche in  relazione  alla  realizzazione  degli
          interventi di competenza del medesimo Ministero  finanziati
          in tutto o in parte con le risorse del Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza di cui al  regolamento  (UE)  2021/241
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  febbraio
          2021, ovvero  del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
          complementari di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101,  e  in  considerazione
          delle specifiche professionalita', anche di natura tecnica,
          del personale del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili, tenuto  conto  della  necessita'  di
          remunerare adeguatamente le attivita' di  controllo  svolte
          da detto personale, a decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con riferimento  al  personale
          non dirigenziale del medesimo Ministero sono  incrementati,
          nei limiti di  cui  al  comma  9  e  in  deroga  ai  limiti
          finanziari previsti dalla normativa vigente: 
                  a) l'indennita' di amministrazione  di  complessivi
          euro 1.986.272,57 per l'anno 2021 ed  euro  5.958.817,70  a
          decorrere dall'anno 2022, al lordo  degli  oneri  a  carico
          dell'amministrazione; 
                  b) il fondo risorse decentrate del personale di cui
          all'articolo  76  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021  ed  euro
          7.339.923,35 a decorrere dall'anno  2022,  al  lordo  degli
          oneri a carico dell'amministrazione. 
                8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7  e  in
          considerazione   delle   peculiari   responsabilita'    del
          personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili, i fondi per la retribuzione di
          posizione e  la  retribuzione  di  risultato  del  medesimo
          personale sono incrementati,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) nella misura di complessivi euro 203.578.47  per
          l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall'anno  2022,
          al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, per  il
          personale di livello dirigenziale generale; 
                  b) nella misura di complessivi euro 843.366,54  per
          l'anno 2021 ed  euro  2.530.099,62  a  decorrere  dall'anno
          2022, al lordo degli oneri a  carico  dell'amministrazione,
          per il personale di livello dirigenziale non generale. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  6,  7  e   8,
          quantificati in complessivi euro 5.497.859 per l'anno  2021
          ed in complessivi euro  16.475.576  a  decorrere  dall'anno
          2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          fondo speciale di  parte  corrente  iscritto  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  applica
          agli  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture  le   cui
          procedure di gara sono state avviate  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
          anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
          regolamento. Gli oneri per la  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 fanno carico  agli  stanziamenti
          gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
          forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
          della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 
                11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n.  284,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'alinea, le  parole  «un  rappresentante  per
          ciascuna»,  ovunque  ricorrono,   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «un rappresentante espressione»; 
                  b) al numero 7), le  parole  «delle  Confederazioni
          alle quali aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della
          Confederazione alla quale aderisce; ove  sia  rappresentata
          per il tramite della  Confederazione,  tale  Confederazione
          deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati
          negli ultimi cinque e puo' indicare una  sola  associazione
          di categoria».» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge  30
          dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
                «Art. 20 (Disposizioni diverse). -  1.  In  relazione
          all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa  per  i
          quali  non  esistono   nel   bilancio   di   previsione   i
          corrispondenti   capitoli   nell'ambito    dei    programmi
          interessati, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  istituire  gli  occorrenti  capitoli   nei
          pertinenti programmi con propri decreti da comunicare  alla
          Corte dei conti. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a trasferire, in termini  di  competenza  e  di
          cassa,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei   Ministri
          interessati, per l'anno finanziario 2022, le disponibilita'
          esistenti su altri  programmi  degli  stati  di  previsione
          delle  amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi
          programmi   destinati    all'attuazione    di    interventi
          cofinanziati dall'Unione europea. 
                3. In relazione ai provvedimenti di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche, il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, su proposta dei Ministri  competenti,  per
          l'anno finanziario 2022, e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari
          competenti, le variazioni compensative di  bilancio,  anche
          tra diversi stati di previsione in termini di  residui,  di
          competenza e  di  cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
          modifica e la soppressione di missioni e programmi, che  si
          rendano  necessarie  in   relazione   all'accorpamento   di
          funzioni o al trasferimento di competenze. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2022, le variazioni di  bilancio  connesse  con
          l'attuazione dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
          del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato,
          stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli  accordi  sindacali  e
          dei  provvedimenti  di  concertazione,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
          fondamentale e accessorio del  personale  interessato.  Per
          l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  comma,  le
          somme iscritte nel conto  dei  residui  sul  capitolo  3027
          «Fondo da ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
          personale delle amministrazioni statali,  ivi  compreso  il
          personale militare e quello dei  corpi  di  polizia»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
          all'incentivazione del personale civile dello Stato,  delle
          Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la  corresponsione
          del  trattamento   economico   accessorio   del   personale
          dirigenziale, non utilizzate alla chiusura  dell'esercizio,
          sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, per l'anno  finanziario  2022,  le  variazioni  di
          bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti  fondi
          conservati. 
                6. Il Ragioniere generale dello Stato e'  autorizzato
          a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,
          negli stati di  previsione  delle  amministrazioni  statali
          interessate,  per  l'anno  finanziario  2022,  delle  somme
          rimborsate dalla Commissione europea  per  spese  sostenute
          dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
          programmi dei rispettivi stati di previsione,  affluite  al
          fondo di rotazione di cui all'articolo  5  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, e successivamente versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2022, le variazioni di bilancio negli stati  di
          previsione delle  amministrazioni  interessate,  occorrenti
          per l'attuazione dei decreti del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti
          il conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello
          Stato alle regioni e agli enti locali,  in  attuazione  del
          capo I della medesima legge n. 59 del 1997. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,   con   propri   decreti,   nei
          pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   delle
          amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario  2022,
          le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
          decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  concernente
          disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
                9. Il Ragioniere generale dello Stato e'  autorizzato
          a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate,  per
          l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata  a
          titolo di contribuzione alle spese di gestione degli  asili
          nido istituiti presso le amministrazioni statali  ai  sensi
          dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, nonche' di quelle versate a  titolo  di  contribuzione
          alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati
          al benessere del personale. 
                10. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  nell'ambito
          degli stati di previsione di ciascun Ministero, per  l'anno
          finanziario 2022, le variazioni  compensative  di  bilancio
          tra i capitoli interessati al  pagamento  delle  competenze
          fisse e accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento
          con  il  sistema  denominato  «cedolino  unico»,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191. 
                11. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2022, le variazioni  di  bilancio  compensative
          occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                12. In attuazione dell'articolo 30,  comma  4,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,   le   variazioni
          compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  gli
          stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso
          di passivita' finanziarie relative ad operazioni  di  mutui
          il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
                13. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2022, le variazioni  di  bilancio  compensative
          occorrenti in relazione alle  riduzioni  dei  trasferimenti
          agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
                14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a riassegnare, per  l'anno  finanziario  2022,  con  propri
          decreti, negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          competenti per materia,  che  subentrano,  ai  sensi  della
          normativa vigente, nella gestione delle  residue  attivita'
          liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo  Stato,
          sottoposti a liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
          all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, le somme,  residuali  al  31  dicembre  2021,
          versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari
          liquidatori cessati dall'incarico. 
                15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, destinate agli interventi  gia'  di
          competenza della soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del
          settore ippico, per il finanziamento del monte premi  delle
          corse, in caso di mancata  adozione  del  decreto  previsto
          dall'articolo 1, comma 281, della legge 30  dicembre  2004,
          n. 311,  o,  comunque,  nelle  more  dell'emanazione  dello
          stesso,  costituiscono  determinazione  della  quota  parte
          delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi
          pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
          Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1  della
          citata legge n. 311 del 2004. 
                16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          variazioni compensative per il  triennio  2022-2024  tra  i
          programmi  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
          interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di
          previsione dell'entrata, in relazione  al  contributo  alla
          finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  da
          attribuire con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 
                17. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2022, le variazioni di bilancio occorrenti  per
          la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi  alle
          spese  correnti  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi   in
          applicazione di  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
          222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili
          esigenze di servizio, il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a ripartire tra  le  amministrazioni
          interessate,  per  l'anno  finanziario  2022,  le   risorse
          iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della
          missione  «Fondi  da  ripartire»,   programma   «Fondi   da
          assegnare», capitolo 3026, sulla  base  delle  assegnazioni
          disposte  con  l'apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri.  Tali  assegnazioni  tengono  conto
          anche  delle  risorse   finanziarie   gia'   iscritte   sui
          pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
          interessati   al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti
          al 50 per cento delle risorse complessivamente  autorizzate
          per le medesime finalita' nell'anno  2021.  E'  autorizzata
          l'erogazione  dei  predetti   compensi   nelle   more   del
          perfezionamento  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  e  nei  limiti  ivi  stabiliti  per
          l'anno 2021. 
                19. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          dei Ministri competenti, per l'anno  finanziario  2022,  le
          variazioni compensative, anche tra  programmi  diversi  del
          medesimo stato di previsione, in  termini  di  residui,  di
          competenza e di cassa, che si rendano necessarie  nel  caso
          di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata
          nei confronti delle amministrazioni dello Stato. 
                20.  In  relazione  al  pagamento  delle   competenze
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema   denominato   «   cedolino   unico»,   ai    sensi
          dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire, con propri  decreti,  su  proposta
          del Ministro dell'interno,  fra  gli  stati  di  previsione
          delle amministrazioni interessate, per  l'anno  finanziario
          2022, i  fondi  iscritti  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, nell'ambito della missione  «Ordine
          pubblico  e  sicurezza»,  programma  «Servizio   permanente
          dell'Arma dei Carabinieri per la tutela  dell'ordine  e  la
          sicurezza   pubblica»   e   programma   «Pianificazione   e
          coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento
          accessorio del personale  delle  Forze  di  polizia  e  del
          personale alle  dipendenze  della  Direzione  investigativa
          antimafia. Nelle more del perfezionamento del  decreto  del
          Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43,  tredicesimo
          comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121,  al  fine
          di consentire il  tempestivo  pagamento  dei  compensi  per
          lavoro straordinario ai corpi di  polizia,  e'  autorizzata
          l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal
          decreto  adottato  ai  sensi  del  medesimo  articolo   43,
          tredicesimo comma, per l'anno 2021. 
                21. In relazione al pagamento delle competenze  fisse
          e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
          sistema   denominato   «   cedolino   unico»,   ai    sensi
          dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a
          riassegnare nello stato di previsione del  Ministero  della
          difesa, per l'anno finanziario 2022, le  somme  versate  in
          entrata concernenti le competenze fisse ed  accessorie  del
          personale dell'Arma dei carabinieri in forza  extraorganica
          presso le altre amministrazioni. 
                22. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2022,  le
          variazioni compensative, negli stati  di  previsione  delle
          amministrazioni  interessate,   tra   le   spese   per   la
          manutenzione  dei   beni   acquistati   nell'ambito   delle
          dotazioni tecniche  e  logistiche  per  le  esigenze  delle
          sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito  della
          missione   «Ordine   pubblico   e   sicurezza»,   programma
          «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica». 
                23.  Ai  fini  dell'attuazione   del   programma   di
          interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e  8-bis,  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  finanziato  ai
          sensi del comma  12  del  medesimo  articolo,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con  propri  decreti,  su  proposta  del   Ministro   della
          transizione  ecologica,  per   l'anno   finanziario   2022,
          variazioni  compensative,  in  termini   di   residui,   di
          competenza e di  cassa,  tra  i  capitoli  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della   transizione   ecologica
          relativi all'attuazione del citato programma di  interventi
          e i  correlati  capitoli  degli  stati  di  previsione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero
          della difesa e del Ministero delle infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili. 
                24.  In  relazione   alla   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato nell'Arma dei carabinieri  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto   2016,   n.   177,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2022,   le
          opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati
          di previsione delle amministrazioni interessate. 
                25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate,  per
          l'anno finanziario 2022, delle  somme  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione   europea,   dalle
          pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e  privati,  a
          titolo di contribuzione  alle  spese  di  promozione  della
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di   lavoro   nelle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124. 
                26. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire, tra gli stati  di  previsione  dei
          Ministeri interessati, le risorse del  capitolo  «Fondo  da
          assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle  partite
          iscritte  al  conto  sospeso»,  iscritto  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
          l'anno finanziario 2022. Le risorse del suddetto Fondo  non
          utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate
          in   bilancio   per   essere   utilizzate    nell'esercizio
          successivo. 
                27. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni compensative di bilancio, anche  in  termini  di
          residui, relativamente alle sole competenze  fisse,  tra  i
          capitoli  delle  amministrazioni  interessate  al  riordino
          delle Forze armate e delle Forze di  polizia  previsto  dai
          decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dai
          relativi decreti correttivi. 
                28. Con decreti del Ragioniere generale dello  Stato,
          per l'anno finanziario 2022, le somme affluite  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   effetto   di   donazioni
          effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni
          centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate
          possono essere riassegnate ad appositi  capitoli  di  spesa
          degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 
                29. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2022, variazioni compensative,  in  termini  di
          competenza e di cassa, tra le spese per  la  partecipazione
          italiana  a  banche,  fondi  ed  organismi   internazionali
          iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in  Europa  e
          nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria  in
          ambito   internazionale»,   e   le   spese   connesse   con
          l'intervento diretto di societa' partecipate dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  all'interno  del  sistema
          economico,  anche  attraverso  la  loro   capitalizzazione,
          iscritte    nell'ambito    della    missione     «Politiche
          economico-finanziarie e di bilancio e tutela della  finanza
          pubblica»,  programma  «Regolamentazione  e  vigilanza  sul
          settore finanziario». 
                30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate,  per
          l'anno finanziario 2022, delle  somme  versate  all'entrata
          del bilancio  dello  Stato  dalle  istituzioni  dell'Unione
          europea per il rimborso delle spese di missione presso  gli
          organismi dell'Unione europea  del  personale  in  servizio
          presso le  amministrazioni  dello  Stato,  sostenute  dalle
          amministrazioni medesime a carico dei pertinenti  programmi
          dei rispettivi stati di previsione. 
                31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai
          pertinenti programmi  delle  amministrazioni  centrali  cui
          compete la gestione dei programmi spaziali nazionali  e  in
          cooperazione internazionale, per l'anno  finanziario  2022,
          delle somme di cui all'articolo 1, comma 253,  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                32.   Al   fine   di   dare   attuazione,   per    le
          amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni  di
          cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  il
          Ragioniere    generale    dello    Stato,    su    proposta
          dell'amministrazione, e'  autorizzato  a  riassegnare,  con
          propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente
          capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione  della
          medesima amministrazione, le somme versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
          ogni singolo appalto di  lavori,  servizi  o  forniture  da
          parte della struttura ministeriale che opera come  stazione
          appaltante, ferma restando l'adozione del  regolamento  che
          ciascuna amministrazione e' chiamata  ad  adottare  per  la
          ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
          del predetto articolo 113 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 32, della
          legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»: 
                «Art. 20 (Disposizioni diverse). -  1.  In  relazione
          all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa  per  i
          quali  non  esistono   nel   bilancio   di   previsione   i
          corrispondenti   capitoli   nell'ambito    dei    programmi
          interessati, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  istituire  gli  occorrenti  capitoli   nei
          pertinenti programmi con propri decreti da comunicare  alla
          Corte dei conti. 
                2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a trasferire, in termini  di  competenza  e  di
          cassa,  con  propri  decreti,  su  proposta  dei   Ministri
          interessati, per l'anno finanziario 2023, le disponibilita'
          esistenti su altri  programmi  degli  stati  di  previsione
          delle  amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi
          programmi   destinati    all'attuazione    di    interventi
          cofinanziati dall'Unione europea. 
                3. In relazione ai provvedimenti di  riorganizzazione
          delle amministrazioni pubbliche, il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  per   l'anno   finanziario   2023,   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  adottati  su
          proposta  dei  Ministri  competenti   e   comunicati   alle
          Commissioni   parlamentari   competenti,   le    variazioni
          compensative  di  bilancio,  anche  tra  diversi  stati  di
          previsione, in termini  di  residui,  di  competenza  e  di
          cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la  modifica  e   la
          soppressione  di  missioni  e  programmi,  che  si  rendano
          necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni  o  al
          trasferimento di competenze. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2023, le variazioni di  bilancio  connesse  con
          l'attuazione dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro
          del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato,
          stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli  accordi  sindacali  e
          dei  provvedimenti  di  concertazione,  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          195,  per  quanto   concerne   il   trattamento   economico
          fondamentale e accessorio del  personale  interessato.  Per
          l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  comma,  le
          somme iscritte nel conto  dei  residui  sul  capitolo  3027
          «Fondo da ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
          personale delle amministrazioni statali,  ivi  compreso  il
          personale militare e quello dei  corpi  di  polizia»  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati
          all'incentivazione del personale civile dello Stato,  delle
          Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la  corresponsione
          del  trattamento   economico   accessorio   del   personale
          dirigenziale, non utilizzate alla chiusura  dell'esercizio,
          sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
          nell'esercizio  successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, per l'anno  finanziario  2023,  le  variazioni  di
          bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti  fondi
          conservati. 
                6. Il Ragioniere generale dello Stato e'  autorizzato
          a provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,
          negli stati di  previsione  delle  amministrazioni  statali
          interessate,  per  l'anno  finanziario  2023,  delle  somme
          rimborsate dalla Commissione europea  per  spese  sostenute
          dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
          programmi dei rispettivi stati di previsione,  affluite  al
          fondo di rotazione di cui all'articolo  5  della  legge  16
          aprile 1987, n. 183, e successivamente versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti  per
          l'attuazione dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'articolo 7  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il
          conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni e agli enti locali,  in  attuazione  del
          capo I della medesima legge n. 59 del 1997. 
                8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,   con   propri   decreti,   nei
          pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   delle
          amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario  2023,
          le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
          decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  concernente
          disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
                9. Il Ragioniere generale dello Stato e'  autorizzato
          a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate,  per
          l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata  a
          titolo di contribuzione alle spese di gestione degli  asili
          nido istituiti presso le amministrazioni statali  ai  sensi
          dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448, nonche' di quelle versate a  titolo  di  contribuzione
          alle spese di gestione di servizi e iniziative  finalizzati
          al benessere del personale. 
                10. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  nell'ambito
          degli stati di previsione di ciascun Ministero, per  l'anno
          finanziario 2023, le variazioni  compensative  di  bilancio
          tra i capitoli interessati al  pagamento  delle  competenze
          fisse e accessorie mediante ordini collettivi di  pagamento
          con  il  sistema  denominato  «cedolino  unico»,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191. 
                11. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2023, le variazioni  di  bilancio  compensative
          occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                12. In attuazione dell'articolo 30,  comma  4,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,   le   variazioni
          compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  gli
          stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso
          di passivita' finanziarie relative ad operazioni  di  mutui
          il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
                13. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2023, le variazioni  di  bilancio  compensative
          occorrenti in relazione alle  riduzioni  dei  trasferimenti
          agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. 
                14. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a riassegnare, per  l'anno  finanziario  2023,  con  propri
          decreti, negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          competenti per materia,  che  subentrano,  ai  sensi  della
          normativa vigente, nella gestione delle  residue  attivita'
          liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo  Stato,
          sottoposti a liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
          all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, le somme,  residuali  al  31  dicembre  2022,
          versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari
          liquidatori cessati dall'incarico. 
                15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello  stato
          di  previsione  del   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  destinate  agli
          interventi gia' di competenza della soppressa  Agenzia  per
          lo sviluppo del settore ippico, per  il  finanziamento  del
          monte premi delle corse, in caso di  mancata  adozione  del
          decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30
          dicembre  2004,   n.   311,   o,   comunque,   nelle   more
          dell'emanazione dello stesso, costituiscono  determinazione
          della quota parte delle entrate erariali  ed  extraerariali
          derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati
          in concessione allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
          medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
                16. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  provvedere,  con   propri   decreti,   alle
          variazioni compensative per il  triennio  2023-2025  tra  i
          programmi  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
          interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
          previsione dell'entrata, in relazione  al  contributo  alla
          finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  da
          attribuire con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 
                17. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  negli  stati
          di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno
          finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti  per
          la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi  alle
          spese  correnti  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi   in
          applicazione di  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
          222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili
          esigenze di servizio, il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato a ripartire tra  le  amministrazioni
          interessate,  per  l'anno  finanziario  2023,  le   risorse
          iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  della
          missione  «Fondi  da  ripartire»,   programma   «Fondi   da
          assegnare», capitolo 3026, sulla  base  delle  assegnazioni
          disposte  con  l'apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri.  Tali  assegnazioni  tengono  conto
          anche  delle  risorse   finanziarie   gia'   iscritte   nei
          pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri
          interessati   al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti
          al 50 per cento delle risorse complessivamente  autorizzate
          per le medesime finalita' nell'anno  2022.  E'  autorizzata
          l'erogazione  dei  predetti   compensi   nelle   more   del
          perfezionamento  del  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  e  nei  limiti  ivi  stabiliti  per
          l'anno 2022. 
                19. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          dei Ministri competenti, per l'anno  finanziario  2023,  le
          variazioni compensative, anche tra  programmi  diversi  del
          medesimo stato di previsione, in  termini  di  residui,  di
          competenza e di cassa, che si rendano necessarie  nel  caso
          di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata
          nei confronti delle amministrazioni dello Stato. 
                20.  In  relazione  al  pagamento  delle   competenze
          accessorie mediante ordini collettivi di pagamento  con  il
          sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo
          2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          ripartire, con propri decreti,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   fra   gli   stati   di   previsione   delle
          amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, i
          fondi iscritti nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
          sicurezza», programma «Servizio  permanente  dell'Arma  dei
          Carabinieri  per  la  tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza
          pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze
          di polizia»,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
          personale delle Forze  di  polizia  e  del  personale  alle
          dipendenze della Direzione investigativa  antimafia.  Nelle
          more  del  perfezionamento   del   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di cui all'articolo  43,  tredicesimo  comma,
          della legge 1°(gradi) aprile  1981,  n.  121,  al  fine  di
          consentire il tempestivo pagamento dei compensi per  lavoro
          straordinario  ai  corpi   di   polizia,   e'   autorizzata
          l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal
          decreto  adottato  ai  sensi  del  medesimo  articolo   43,
          tredicesimo comma, per l'anno 2022. 
                21. In relazione al pagamento delle competenze  fisse
          e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il
          sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo
          2, comma 197, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  il
          Ragioniere  generale   dello   Stato   e'   autorizzato   a
          riassegnare allo stato di previsione  del  Ministero  della
          difesa, per l'anno finanziario 2023, le  somme  versate  in
          entrata concernenti le competenze fisse  e  accessorie  del
          personale dell'Arma dei carabinieri in forza extra-organica
          presso le altre amministrazioni. 
                22. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2023,  le
          variazioni compensative, negli stati  di  previsione  delle
          amministrazioni  interessate,   tra   le   spese   per   la
          manutenzione  dei   beni   acquistati   nell'ambito   delle
          dotazioni tecniche  e  logistiche  per  le  esigenze  delle
          sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito  della
          missione   «Ordine   pubblico   e   sicurezza»,   programma
          «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
          pubblica»,  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. 
                23.  Ai  fini  dell'attuazione   del   programma   di
          interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e  8-bis,  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  finanziato  ai
          sensi del comma  12  del  medesimo  articolo,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, su proposta del Ministro  dell'ambiente
          e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario  2023,
          variazioni  compensative,  in  termini   di   residui,   di
          competenza e di  cassa,  tra  i  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica relativi all'attuazione del citato programma  di
          interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, del  Ministero
          della difesa e del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
                24.  In  relazione   alla   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di  cui  al  decreto
          legislativo  19  agosto   2016,   n.   177,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,   le
          opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati
          di previsione delle amministrazioni interessate. 
                25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  agli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate,  per
          l'anno finanziario 2023, delle  somme  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione   europea,   dalle
          pubbliche amministrazioni e da enti pubblici  e  privati  a
          titolo di contribuzione  alle  spese  di  promozione  della
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di   lavoro   nelle
          amministrazioni pubbliche, di  cui  all'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124. 
                26. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a ripartire tra gli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri interessati le risorse  del  capitolo  «Fondo  da
          assegnare  per  la  sistemazione  contabile  delle  partite
          iscritte  al  conto  sospeso»,  iscritto  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo  non
          utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate
          in   bilancio   per   essere   utilizzate    nell'esercizio
          successivo. 
                27. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni compensative di bilancio, anche  in  termini  di
          residui, relativamente alle sole competenze  fisse,  tra  i
          capitoli  delle  amministrazioni  interessate  al  riordino
          delle Forze armate e delle Forze di  polizia  previsto  dai
          decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dai
          relativi decreti correttivi. 
                28. Con decreti del Ragioniere generale dello  Stato,
          per l'anno finanziario 2023, le somme affluite  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   effetto   di   donazioni
          effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni
          centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate
          possono essere riassegnate ad appositi  capitoli  di  spesa
          degli stati di previsione dei Ministeri interessati. 
                29. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  per  l'anno
          finanziario 2023, variazioni compensative,  in  termini  di
          competenza e di cassa, tra le spese per  la  partecipazione
          italiana  a  banche,  fondi  e   organismi   internazionali
          iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in
          ambito   internazionale»,   nell'ambito   della    missione
          «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di  previsione
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  e  le  spese
          connesse con l'intervento diretto di  societa'  partecipate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del
          sistema    economico,    anche    attraverso    la     loro
          capitalizzazione,  iscritte  nell'ambito   della   missione
          «Politiche economico-finanziarie e  di  bilancio  e  tutela
          della  finanza  pubblica»,  programma  «Regolamentazione  e
          vigilanza sul settore finanziario», del medesimo  stato  di
          previsione. 
                30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  agli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate,  per
          l'anno finanziario 2023, delle  somme  versate  all'entrata
          del bilancio  dello  Stato  dalle  istituzioni  dell'Unione
          europea per il rimborso delle spese di missione presso  gli
          organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in
          servizio presso le amministrazioni dello  Stato,  sostenute
          dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
          programmi dei rispettivi stati di previsione. 
                31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato
          a provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai
          pertinenti programmi  delle  amministrazioni  centrali  cui
          compete la gestione dei programmi spaziali nazionali  e  in
          cooperazione internazionale, per l'anno  finanziario  2023,
          delle somme di cui all'articolo 1, comma 253,  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del  bilancio
          dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                32.   Al   fine   di   dare   attuazione,   per    le
          amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni  di
          cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici,  di
          cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  il
          Ragioniere generale dello  Stato,  per  l'anno  finanziario
          2023, e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti,  su
          proposta  dell'amministrazione  competente,  ai  pertinenti
          capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione  della
          medesima amministrazione le somme versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
          ciascun appalto di lavori, servizi  o  forniture  da  parte
          della  struttura  ministeriale  che  opera  come   stazione
          appaltante, ferma restando l'adozione del  regolamento  che
          ciascuna amministrazione deve adottare per la  ripartizione
          degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma  3
          del predetto articolo 113 del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35-bis del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: 
                «Art.  35-bis   (Prevenzione   del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni agli uffici).  -  1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
                  a) non possono fare parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                  b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                  c) non possono fare parte delle commissioni per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
                2. La disposizione prevista al  comma  1  integra  le
          leggi e  regolamenti  che  disciplinano  la  formazione  di
          commissioni e la nomina dei relativi segretari.» 
              - Il capo I del titolo II del libro secondo del  codice
          penale tratta di delitti dei pubblici ufficiali  contro  la
          Pubblica Amministrazione. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191  concernente  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)»: 
                «1. - 196. Omissis 
                197. Allo scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 24 (Integrita',  universalita'  ed  unita'  del
          bilancio).    -    1.    I     criteri     dell'integrita',
          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato
          costituiscono  profili  attuativi  dell'articolo  81  della
          Costituzione. 
                2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte  le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse
          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte
          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle
          correlative entrate. 
                3.  Sulla  base  dei  criteri  dell'universalita'   e
          dell'unita', e' vietato  gestire  fondi  al  di  fuori  del
          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti  e  regolati  in
          base all'articolo 40, comma 2, lettera p). 
                4. E' vietata altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi
          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi
          e le quote di proventi  riscossi  per  conto  di  enti,  le
          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 
                5. Restano valide  le  disposizioni  legislative  che
          prevedono la riassegnazione  di  particolari  entrate  alle
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione. 
                5-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  le   variazioni   di   bilancio
          occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
          della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
          bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
          di specifici interventi o attivita'.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile   2013,   n.   62
          (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
          pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 giugno 2013, n. 129: 
                «Art. 7 (Obbligo di astensione). - 1.  Il  dipendente
          si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni  o  ad
          attivita' che possano coinvolgere interessi propri,  ovvero
          di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge
          o di conviventi, oppure  di  persone  con  le  quali  abbia
          rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od
          organizzazioni con  cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa
          pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o  debito
          significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di  cui
          sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
          associazioni anche non riconosciute, comitati,  societa'  o
          stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o   gerente   o
          dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro  caso  in
          cui esistano gravi ragioni di convenienza.  Sull'astensione
          decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          26 giugno 2019, n. 103 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2019, n. 221. 
              - Il testo dei contratti collettivi nazionali di lavoro
          relativi  al  personale  del  Comparto  Funzioni  centrali,
          2016-2018  e  2019-2021,  firmati  rispettivamente  il   12
          febbraio 2018 e il 9 maggio 2022, e'  pubblicato  sul  sito
          dell'Agenzia  per   la   Rappresentanza   Negoziale   delle
          Pubbliche Amministrazioni. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 113, del  decreto  legislativo
          18 aprile  2016,  n.  50,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)»: 
                «1. - 448. Omissis. 
                449. Nel rispetto del sistema  delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nonche' gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute  ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, nonche' le autorita'  indipendenti,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 225, della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191  concernente  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2010)»: 
                «1. - 224. Omissis. 
                225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi  quadro,
          ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  cui   le   stazioni   appaltanti   di   cui
          all'articolo 3, comma 33,  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 163 del 2006, possono  fare  ricorso
          per l'acquisto di beni e di  servizi.  In  alternativa,  le
          medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti  di
          beni e servizi comparabili,  parametri  di  qualita'  e  di
          prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di  cui  al
          presente comma. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
          26 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive
          modificazioni, dall'articolo 58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e  dall'articolo  2,  comma  574,
          della legge 24 dicembre 2007,  n.  244  e  comunque  quanto
          previsto  dalla  normativa   in   tema   di   obblighi   di
          approvvigionarsi   attraverso   gli   strumenti   messi   a
          disposizione da Consip SpA. 
                Omissis.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto-legge  10
          settembre 2021,  n.  121,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2021, n. 156  (Disposizioni  urgenti
          in   materia   di   investimenti    e    sicurezza    delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali) e' riportato nelle note alle premesse.