IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
  Visto in particolare, l'articolo 300, comma 4, del predetto decreto
legislativo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del
decreto legislativo 24  febbraio  2012,  n.  20,  che  demanda  a  un
regolamento, da adottare con decreto del Ministro  della  difesa,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo  economico,  l'individuazione  delle  denominazioni,   degli
stemmi, degli emblemi e degli altri segni  distintivi  dei  quali  le
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo,
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle  specifiche
modalita' attuative; 
  Visto altresi' l'articolo 535 del predetto decreto legislativo, che
stabilisce la costituzione della societa' per azioni  Difesa  Servizi
S.p.a. della quale il Ministero della difesa puo' avvalersi, ai sensi
del citato articolo 300, comma 1, del medesimo  decreto  legislativo,
per consentire l'uso  anche  temporaneo  delle  denominazioni,  degli
stemmi, degli emblemi e degli  altri  segni  distintivi  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri; 
  Visto in fine l'articolo 1475 del predetto decreto legislativo, che
consente la costituzione di associazioni o circoli fra militari,  con
il preventivo assenso del Ministro della difesa; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in  particolare  gli  articoli  10,
124, 125 e 126; 
  Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
recante il Codice dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246; 
  Visto in particolare,  l'articolo  941  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica, che elenca le associazioni fra  militari
delle categorie in congedo o pensionati; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa,  adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo  economico  il  25  luglio   2012,   n.   162,   concernente
l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli  emblemi  e
degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma  dei
carabinieri, in uso esclusivo al Ministero  della  difesa,  ai  sensi
dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa,  adottato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico il 2 agosto 2017, n. 144, concernente integrazioni
al  decreto  25  luglio  2012,  n.  162,  al   fine   dell'inclusione
dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo ufficiali delle Forze
armate; 
  Considerate le variazioni ordinative delle Forze armate intervenute
successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento; 
  Ritenuto necessario, per garantire la tutela legale agli emblemi  e
altri segni distintivi  delle  Forze  armate,  modificare  il  citato
regolamento  sostituendo  gli  allegati  allo  stesso  e,   altresi',
abrogare le successive integrazioni; 
  Considerato  altresi',  che  le  associazioni  costituite  tra   il
personale militare possono utilizzare  denominazioni  che  richiamano
l'appartenenza degli associati, ma  non  delle  associazioni  stesse,
alla Forza armata; 
  Ritenuta pertanto, necessaria una disposizione  volta  a  prevenire
incertezze  nell'applicazione   della   normativa   che   tutela   le
denominazioni delle Forze armate, con riferimento alle  denominazioni
delle associazioni costituite tra personale militare in servizio,  in
congedo o pensionati; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; 
  Visto l'assenso espresso dal Ministero delle imprese e del made  in
Italy con la  nota  n.  6071  del  14  marzo  2023  e  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze con la nota n. 14930 del 6 aprile 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del
16 maggio 2023; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro della difesa 
                       25 luglio 2012, n. 162 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del  decreto  del  Ministro  della  difesa  25
luglio 2012, n.162, e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi
e degli altri segni distintivi delle  Forze  armate  da  parte  delle
associazioni costituite tra militari delle Forze armate). -  1.  Alle
associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi  incluse
quelle di cui all'articolo  941  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' consentito  l'uso  nella  propria
denominazione del nome identificativo di categoria o  di  specialita'
della Forza Armata o del Corpo cui appartengono gli  associati  fermo
restando,  salvo  diversa  disposizione  normativa  o  autorizzazione
dell'Amministrazione   competente,   il   divieto   di   uso    delle
denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  degli  altri  segni
distintivi propri delle Forze armate di cui agli allegati al presente
regolamento. 
    2. Alle associazioni di cui al precedente comma e', in ogni caso,
vietato l'uso a scopo di profitto delle denominazioni, degli  stemmi,
degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate.». 
  2. Gli allegati all'articolo 2,  comma  1,  lettere  a)  e  b)  del
decreto 25 luglio 2012, n. 162  sono  sostituiti  dagli  allegati  al
presente regolamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 300, commi 1  e  4,
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010: 
                «Art. 300 (Diritti di  proprieta'  industriale  delle
          Forze armate). - 1. Le Forze armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri,  hanno  il  diritto  all'uso  esclusivo  delle
          proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli  emblemi  e
          di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della  difesa,
          anche  avvalendosi  della  Difesa  Servizi  s.p.a.  di  cui
          all'articolo 535, puo' consentire  l'uso  anche  temporaneo
          delle denominazioni, degli  stemmi,  degli  emblemi  e  dei
          segni   distintivi,   in   via   convenzionale   ai   sensi
          dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
          a  lavori,  servizi  e  forniture,  di   cui   al   decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  nel  rispetto  delle
          finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
          Si applicano le disposizioni contenute negli articoli  124,
          125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e  successive
          modificazioni. 
                2. - 3. omissis 
                4.  Ferme  restando  le  competenze  attribuite  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  disciplinate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
          gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
          approvazione e procedure per la concessione  degli  emblemi
          araldici, anche  a  favore  delle  Forze  armate,  mediante
          apposito regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, di concerto con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico  e  dell'economia  e  delle  finanze,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sono individuati le  denominazioni,  gli  stemmi,  gli
          emblemi e gli altri segni distintivi  ai  fini  di  cui  al
          comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  535,  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 535 (Difesa Servizi spa). - 1. E' costituita la
          societa' per azioni denominata  «Difesa  Servizi  spa»,  ai
          fini dello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale  diretta
          all'acquisizione  di  beni  mobili,  servizi   e   connesse
          prestazioni strettamente  correlate  allo  svolgimento  dei
          compiti istituzionali dell'Amministrazione della  difesa  e
          non direttamente correlate  all'attivita'  operativa  delle
          Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
          difesa di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, nonche' ai fini dell'articolo  7  della  legge  24
          dicembre  1985,  n.  808,  nonche'   delle   attivita'   di
          valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
          alienazione, degli immobili militari, da  realizzare  anche
          attraverso accordi con  altri  soggetti  e  la  stipula  di
          contratti  di   sponsorizzazione.   Le   citate   attivita'
          negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle
          risorse acquisite dalla societa',  attraverso  la  gestione
          economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e  dei
          servizi da essa resi a  terzi,  da  considerare  aggiuntive
          rispetto a quelle iscritte nello stato  di  previsione  del
          dicastero. 
                2. La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministro della difesa  e  ha  sede  in  Roma.  Il  capitale
          sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e  i
          successivi eventuali aumenti del capitale sono  determinati
          con decreto del  Ministro  della  difesa,  che  esercita  i
          diritti  dell'azionista.  Le  azioni  della  societa'  sono
          interamente sottoscritte dal Ministero della difesa  e  non
          possono formare oggetto di diritti a favore  di  terzi.  La
          societa'  opera  secondo  gli  indirizzi  strategici  e   i
          programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi
          e l'espletamento di attivita'  strumentali  e  di  supporto
          tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
          difesa per  lo  svolgimento  di  compiti  istituzionali  di
          quest'ultima. L'oggetto  sociale,  riguardante  l'attivita'
          negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili,  servizi
          e connesse  prestazioni,  e'  strettamente  correlato  allo
          svolgimento  dei   compiti   istituzionali   del   comparto
          sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
          Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza  ai
          sensi dell'articolo 33 del codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
          centrale di committenza possono essere svolte anche per  le
          altre  Forze  di  polizia,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
          puo'  altresi'  esercitare  ogni   attivita'   strumentale,
          connessa o accessoria ai suoi  compiti  istituzionali,  nel
          rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
          di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 
                4.  La  societa',  nell'espletare  le   funzioni   di
          centrale  di   committenza,   utilizza   i   parametri   di
          prezzo-qualita' delle convenzioni di cui  all'articolo  26,
          comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
          modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e
          servizi comparabili. 
                5. Lo statuto disciplinante il funzionamento  interno
          della societa' e' approvato con decreto del Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze.  E'  ammessa  la  delega  dei  poteri  dell'organo
          amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
          sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
          e del collegio sindacale per il primo periodo di durata  in
          carica. I membri del consiglio di  amministrazione  possono
          essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze  armate
          in  servizio  permanente.  Le  successive  modifiche   allo
          statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
          i successivi periodi sono deliberate  a  norma  del  codice
          civile ed entrano in  vigore  a  seguito  dell'approvazione
          delle stesse con decreto  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                6. Lo statuto prevede: 
                  a) il divieto esplicito di cedere le  azioni  o  di
          costituire su di esse diritti a favore di terzi; 
                  b) la nomina da parte  del  Ministro  della  difesa
          dell'intero consiglio di amministrazione e il  suo  assenso
          alla nomina dei dirigenti; 
                  c) le  modalita'  per  l'esercizio  del  «controllo
          analogo» sulla societa',  nel  rispetto  dei  principi  del
          diritto   europeo   e   della    relativa    giurisprudenza
          comunitaria; 
                  d) le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di
          indirizzo e controllo sulla politica aziendale; 
                  e)    l'obbligo    dell'esercizio    dell'attivita'
          societaria in maniera prevalente in  favore  del  Ministero
          della difesa; 
                  f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa  o
          al mercato ristretto. 
                7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
          statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale   tiene   luogo   degli
          adempimenti  in  materia  di  costituzione  delle  societa'
          previsti dalla normativa vigente. 
                8. Gli utili netti della societa'  sono  destinati  a
          riserva,  se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della  societa'  previa  autorizzazione  del
          Ministero vigilante. 
                9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 
                10. Il rapporto di lavoro  del  personale  dipendente
          della societa'  e'  disciplinato  dalle  norme  di  diritto
          privato e dalla  contrattazione  collettiva.  In  deroga  a
          quanto  previsto  dal  comma  9  dell'articolo  23-bis  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  societa'  si
          avvale anche del personale militare e civile del  Ministero
          della  difesa,  anche  di  livello  non  dirigenziale,   in
          possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
          gestionale, da  impiegare  secondo  le  modalita'  previste
          dallo stesso articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1475,  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto  di
          associazione e divieto di sciopero). - 1.  La  costituzione
          di associazioni o circoli fra militari  e'  subordinata  al
          preventivo assenso del Ministro della difesa. 
                2.  In  deroga  al  comma  1,  i   militari   possono
          costituire associazioni professionali a carattere sindacale
          per singola Forza armata o Forza di polizia  a  ordinamento
          militare o interforze. 
                3. I militari non  possono  aderire  ad  associazioni
          considerate  segrete  a  norma  di   legge   e   a   quelle
          incompatibili  con  i  doveri  derivanti   dal   giuramento
          prestato. 
                4. I militari non possono esercitare  il  diritto  di
          sciopero.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 124, 125 e 126
          del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30  (Codice
          della proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15
          della legge 12 dicembre  2002,  n.  273)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005: 
                «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri  segni
          considerati nelle  convenzioni  internazionali  vigenti  in
          materia,  nei  casi  e  alle  condizioni  menzionati  nelle
          convenzioni stesse, nonche'  i  segni  contenenti  simboli,
          emblemi  e  stemmi  che  rivestano  un  interesse  pubblico
          inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
          forze  armate  e  i  nomi  di  Stati  e  di  enti  pubblici
          territoriali italiani non  possono  costituire  oggetto  di
          registrazione  come   marchio   d'impresa,   a   meno   che
          l'autorita'  competente  non  ne   abbia   autorizzato   la
          registrazione. 1-bis. Non possono altresi' formare  oggetto
          di   registrazione   parole,   figure   o   segni    lesivi
          dell'immagine o della reputazione dell'Italia. 
                2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
          segni  con  significazione  politica  o  di   alto   valore
          simbolico,  o  contenente  elementi   araldici,   l'Ufficio
          italiano brevetti  e  marchi,  prima  della  registrazione,
          invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere
          alle amministrazioni pubbliche interessate,  o  competenti,
          per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e'  disposto
          nel comma 4. 
                3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha   la
          facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni  caso
          in  cui  sussista  dubbio  che  il  marchio  possa   essere
          contrario  alla  legge,  all'ordine  pubblico  o  al   buon
          costume. 4. Se l'amministrazione interessata, o competente,
          di cui ai commi  2  e  3,  esprime  avviso  contrario  alla
          registrazione del marchio, l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi respinge la domanda.». 
                «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
          Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto  di
          proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
          della fabbricazione, del commercio e  dell'uso  delle  cose
          costituenti violazione del diritto, e  l'ordine  di  ritiro
          definitivo dal commercio delle medesime cose nei  confronti
          di  chi  ne  sia  proprietario  o  ne  abbia  comunque   la
          disponibilita'.   L'inibitoria   e   l'ordine   di   ritiro
          definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
          ogni intermediario, che sia parte del  giudizio  ed  i  cui
          servizi  siano  utilizzati  per  violare  un   diritto   di
          proprieta' industriale. 
                2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
          una  somma  dovuta  per  ogni  violazione  o   inosservanza
          successivamente   constatata    e    per    ogni    ritardo
          nell'esecuzione del provvedimento. 
                3. Con la sentenza che accerta la  violazione  di  un
          diritto di proprieta' industriale puo' essere  ordinata  la
          distruzione di tutte le cose costituenti la violazione,  se
          non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
          della violazione. Non puo' essere ordinata  la  distruzione
          della cosa e  l'avente  diritto  puo'  conseguire  solo  il
          risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e'  di
          pregiudizio   all'economia   nazionale.   Se   i   prodotti
          costituenti   violazione   dei   diritti   di    proprieta'
          industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
          una  utilizzazione  legittima,  puo'  essere  disposto  dal
          giudice, in  luogo  del  ritiro  definitivo  o  della  loro
          distruzione, il loro ritiro temporaneo dal  commercio,  con
          possibilita' di reinserimento a seguito  degli  adeguamenti
          imposti a garanzia del rispetto del diritto. 
                4. Con la sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
          gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione  del
          diritto e i mezzi  specifici  che  servono  univocamente  a
          produrli o ad attuare il metodo o processo  tutelato  siano
          assegnati in proprieta' al  titolare  del  diritto  stesso,
          fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
                5. E' altresi' in facolta' del giudice, su  richiesta
          del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
          cui al comma 4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del
          titolo  di  proprieta'  industriale  o  delle   particolari
          circostanze  del  caso,  ordinare  il  sequestro,  a  spese
          dell'autore  della  violazione,  fino  all'estinzione   del
          titolo,  degli  oggetti  e  dei  mezzi  di  produzione.  In
          quest'ultimo caso, il titolare del  diritto  di  proprieta'
          industriale puo' chiedere che gli oggetti  sequestrati  gli
          siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
          le parti, verra'  stabilito  dal  giudice  dell'esecuzione,
          sentito, occorrendo, un perito. 
                6. Delle cose costituenti violazione del  diritto  di
          proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione  o
          la distruzione, ne' puo' esserne  interdetto  l'uso  quando
          appartengono  a  chi  ne  fa  uso  personale  o  domestico.
          Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'  giudiziaria
          tiene conto della necessaria proporzione  tra  la  gravita'
          delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse  dei
          terzi. ((6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice,   nel
          disporre le misure  di  cui  al  presente  articolo  e  nel
          valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del
          caso concreto, tra le  quali:  a)  il  valore  e  le  altre
          caratteristiche specifiche dei segreti commerciali;  b)  le
          misure adottate dal legittimo detentore  per  proteggere  i
          segreti  commerciali;  c)  la  condotta  dell'autore  della
          violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i  segreti
          commerciali;  d)  l'impatto  dell'utilizzazione   o   della
          rivelazione  illecite  dei  segreti   commerciali;   e)   i
          legittimi   interessi   delle   parti   e   l'impatto   che
          l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per
          le  stesse;  f)  i  legittimi  interessi  dei   terzi;   g)
          l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei
          diritti  fondamentali.  6-ter.  Nei  procedimenti  relativi
          all'acquisizione,  all'utilizzazione  o  alla   rivelazione
          illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
          giudice  puo'  disporre,  in  alternativa  all'applicazione
          delle misure di cui al presente articolo e su istanza della
          parte interessata, il pagamento di un  indennizzo,  qualora
          ricorrano congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)  la
          parte  istante,  al  momento  dell'utilizzazione  o   della
          rivelazione, non conosceva  ne',  secondo  le  circostanze,
          avrebbe  dovuto  conoscere,  del  fatto   che   i   segreti
          commerciali erano stati ottenuti da un terzo che  li  stava
          utilizzando o rivelando illecitamente; b)  l'esecuzione  di
          tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte
          istante; c) l'indennizzo risulti adeguato in  relazione  al
          pregiudizio   subito   dalla   parte   che    ha    chiesto
          l'applicazione   delle   misure.   6-quater.   L'indennizzo
          liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in  ogni  caso,
          superare l'importo dei  diritti  dovuti  qualora  la  parte
          istante avesse richiesto l'autorizzazione ad  utilizzare  i
          segreti commerciali per il periodo di tempo  per  il  quale
          l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato. 
                7. Sulle contestazioni che sorgono  nell'eseguire  le
          misure menzionate in questo articolo decide, con  ordinanza
          non  soggetta  a  gravame,  sentite   le   parti,   assunte
          informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
          recante le misure anzidette.». 
                «Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione  dei
          profitti   dell'autore   della   violazione).   -   1.   Il
          risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo  le
          disposizioni degli articoli 1223, 1226 e  1227  del  codice
          civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
          le conseguenze economiche  negative,  compreso  il  mancato
          guadagno,  del  titolare  del  diritto  leso,  i   benefici
          realizzati  dall'autore  della  violazione  e,   nei   casi
          appropriati, elementi diversi da quelli economici, come  il
          danno  morale  arrecato  al  titolare  del  diritto   dalla
          violazione. 
                2. La sentenza  che  provvede  sul  risarcimento  dei
          danni puo' farne  la  liquidazione  in  una  somma  globale
          stabilita in base agli atti della causa e alle  presunzioni
          che ne derivano.  In  questo  caso  il  lucro  cessante  e'
          comunque determinato in un importo non inferiore  a  quello
          dei canoni che l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto
          pagare, qualora avesse ottenuto una  licenza  dal  titolare
          del diritto leso. 
                3. In ogni caso il titolare  del  diritto  leso  puo'
          chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
          della violazione, in alternativa al risarcimento del  lucro
          cessante  o  nella  misura  in  cui  essi   eccedono   tale
          risarcimento.». 
                «Art.  126  (Pubblicazione  della  sentenza).  -   1.
          L'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  che   l'ordinanza
          cautelare o la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   sia    pubblicata
          integralmente o in sunto o nella  sola  parte  dispositiva,
          tenuto conto della  gravita'  dei  fatti,  in  uno  o  piu'
          giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni
          caso, sono adottate le misure idonee a garantire la  tutela
          della  riservatezza  dei   segreti   commerciali   di   cui
          all'articolo 98. 
                1-bis. Nei  procedimenti  relativi  all'acquisizione,
          all'utilizzazione o alla rivelazione illecite  dei  segreti
          commerciali  di  cui  all'articolo  98,  il  giudice,   nel
          decidere se adottare una delle misure di cui al comma  1  e
          nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze
          del caso concreto e, in particolare: 
                  a) il valore dei segreti commerciali; 
                  b)  la  condotta   dell'autore   della   violazione
          nell'acquisire,   utilizzare   o   rivelare    i    segreti
          commerciali; 
                  c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
          illecite dei segreti commerciali; 
                  d)  il  pericolo  di  ulteriore   utilizzazione   o
          rivelazione  illecite  dei  segreti  commerciali  da  parte
          dell'autore della violazione. 
                1-ter. Ai fini di cui  al  comma  1-bis,  il  giudice
          considera altresi' se  le  informazioni  sull'autore  della
          violazione siano tali da  consentire  l'identificazione  di
          una persona fisica e, in tal caso, se la  pubblicazione  di
          tali informazioni sia giustificata anche in  considerazione
          degli eventuali danni che la  misura  puo'  provocare  alla
          vita privata e alla reputazione del medesimo autore.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 941 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28  novembre  2005,  n.  246),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.: 
                «Art. 941 (Associazioni fra militari delle  categorie
          in congedo o pensionati).  -  1.  Le  associazioni  di  cui
          all'articolo 937, sono le seguenti: 
                  a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia; 
                  b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare; 
                  c) Associazione nazionale fra mutilati  e  invalidi
          di guerra; 
                  d) Associazione italiana ciechi di guerra; 
                  e) Istituto del «Nastro  Azzurro»  fra  combattenti
          decorati al valor militare; 
                  f) Associazione nazionale combattenti e reduci; 
                  g) Associazione nazionale volontari di guerra; 
                  h) Associazione  nazionale  combattenti  guerra  di
          liberazione inquadrati nei  reparti  regolari  delle  Forze
          armate; 
                  i) Associazione nazionale reduci  dalla  prigionia,
          dall'internamento e dalla guerra di liberazione; 
                  l) Associazione nazionale partigiani d'Italia; 
                  m) Federazione italiana volontari della liberta'; 
                  n) Federazione italiana associazioni partigiane; 
                  o)  Associazione  nazionale   veterani   e   reduci
          garibaldini; 
                  p) Federazione italiana dei combattenti alleati; 
                  q) Associazione nazionale ex internati; 
                  r)  Associazione  nazionale   famiglie   caduti   e
          dispersi in guerra; 
                  s) Associazione nazionale famiglie  martiri  caduti
          per la liberta' della Patria; 
                  t) Associazione italiana combattenti interalleati; 
                  u)  Associazione  italiana  combattenti   volontari
          antifascisti di Spagna; 
                  v) Unione nazionale italiana reduci di Russia; 
                  z)    Consiglio    nazionale    permanente    delle
          associazioni d'arma; 
                  aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; 
                  bb) Associazione nazionale del fante; 
                  cc) Associazione nazionale marinai d'Italia; 
                  dd) Associazione Arma Aeronautica; 
                  ee) Associazione nazionale carabinieri; 
                  ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia; 
                  gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna; 
                  hh) Associazione nazionale bersaglieri; 
                  ii) Associazione nazionale alpini; 
                  ll) Associazione nazionale carristi d'Italia; 
                  mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; 
                  nn) Associazione lagunari truppe anfibie; 
                  oo) Associazione nazionale arma di cavalleria; 
                  pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia; 
                  qq) Associazione nazionale genieri e  trasmettitori
          d'Italia; 
                  rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito; 
                  ss) Associazione nazionale autieri d'Italia; 
                  tt) Associazione nazionale commissariato militare; 
                  uu)    Associazione    nazionale    amministrazione
          militare; 
                  vv)  Associazione   nazionale   ufficiali   tecnici
          dell'Esercito italiano; 
                  zz)  Associazione  nazionale  cappellani   militari
          d'Italia; 
                  aaa)  Associazione   nazionale   sanita'   militare
          italiana; 
                  bbb) Associazione nazionale  ufficiali  provenienti
          dal servizio attivo; 
                  ccc)  Associazione   nazionale   ufficiali   Marina
          provenienti dal servizio effettivo; 
                  ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica; 
                  eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia; 
                  fff) Unione nazionale sottufficiali italiani; 
                  ggg)   Associazione   nazionale   grandi   invalidi
          militari ed equiparati; 
                  hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati
          di Medaglia d'oro mauriziana; 
                  iii)  Societa'  di   mutuo   soccorso   alpini   in
          congedo.». 
              - Il decreto del Ministro della difesa 25 luglio  2012,
          n.   162   (Regolamento   recante   individuazione    delle
          denominazioni, degli stemmi, degli emblemi  e  degli  altri
          segni distintivi delle forze armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai
          sensi dell'art. 300, comma 4, del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66), come  modificato  dall'articolo  1  del
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          224 del 25 settembre 2012, S.O. 
              - Il decreto del Ministro della difesa 2  agosto  2017,
          n. 144 (Regolamento concernente integrazioni al decreto  25
          luglio  2012,  n.  162,  recante   l'individuazione   delle
          denominazioni, degli stemmi, degli emblemi  e  degli  altri
          segni distintivi delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei
          Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai
          sensi dell'articolo 300, comma 4, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione  dell'emblema
          e dei segni distintivi del Circolo  Ufficiali  delle  Forze
          Armate) come abrogato dall'articolo 2 del presente decreto,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre
          2017.