IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige»  e,  in
particolare, gli articoli 8 e 16; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,  n.
381, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche» e, in particolare, l'articolo 21; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 settembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, della cultura e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
                        22 marzo 1974, n. 381 
 
  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «I  piani
urbanistici di grado subordinato sono approvati secondo le  modalita'
stabilite dalla legge provinciale.»; 
    b) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni statali in
materia  di  ordinamento  civile  con  riferimento  al   diritto   di
proprieta'  e  alle  connesse  norme  del  codice   civile   e   alle
disposizioni integrative, in relazione alle peculiari caratteristiche
tipologiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche e  culturali
che contrassegnano l'assetto  edilizio,  insediativo  e  territoriale
montano delle Province autonome, sull'intero  territorio  provinciale
sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai  confini
gli aggetti dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi,
scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di
1,50 m. e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a
2  m.,  stabilita  dalle  disposizioni  normative  o   amministrative
provinciali e comunali, nonche' i dispositivi di  isolamento  termico
dei prospetti e delle coperture degli edifici e  quelli  connessi  ad
interventi di adeguamento o di miglioramento  antisismico  realizzati
in osservanza delle predette disposizioni normative e  amministrative
provinciali e comunali. 
      Le Province di Trento  e  di  Bolzano  esercitano  le  funzioni
legislative e amministrative ad esse spettanti in materia  di  tutela
del paesaggio ai sensi degli articoli 8, primo comma, numero 6), e 16
del predetto Statuto di autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui
agli articoli 4 e 8 dello Statuto  stesso  e  in  applicazione  della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta  a  Firenze  il  20  ottobre
2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006,  n.  14,  nonche'  della
Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta  a  Salisburgo  il  7
novembre 1991, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999,
n. 403. 
      Nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma, gli strumenti
di pianificazione paesaggistica sono approvati secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge provinciale e disciplinano le forme  e  i  modi
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire
elevati livelli di qualita'  del  paesaggio  urbanizzato,  agrario  e
naturale. 
      Nel rispetto di quanto previsto dal quinto e  sesto  comma,  le
Province possono disciplinare con legge provinciale nonche' con  atti
normativi  e  amministrativi  a  carattere  attuativo  le   procedure
autorizzative in materia di  tutela  del  paesaggio,  anche  dettando
disposizioni  finalizzate  alla  semplificazione  procedimentale  nel
quadro dei livelli e delle misure di tutela previsti dagli  strumenti
di pianificazione di cui  al  sesto  comma.  La  predetta  disciplina
provinciale   concernente   il   procedimento    di    autorizzazione
paesaggistica tiene luogo della corrispondente normativa  statale  in
materia.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Calderoli, Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie 
 
                                Salvini,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Pichetto       Fratin,       Ministro
                                dell'ambiente   e   della   sicurezza
                                energetica 
 
                                Sangiuliano, Ministro della cultura 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,  quinto   comma,   della   Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo
          1974, n. 381, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia  di
          urbanistica  ed  opere  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223. 
              -  Il testo dell'art. 107 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31  agosto   1972,   n.   670,   recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  20  novembre
          1972, n. 301, e' il seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno  di
          quelli in rappresentanza della provincia  deve  appartenere
          al  gruppo  linguistico  italiano.   La   maggioranza   dei
          consiglieri provinciali del gruppo  linguistico  tedesco  o
          italiano puo' rinunciare alla designazione  di  un  proprio
          rappresentante in  favore  di  un  appartenente  al  gruppo
          linguistico ladino.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  21  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.
          381, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 21. - I piani urbanistici provinciali ed i  piani
          territoriali di  coordinamento  sono  approvati  con  legge
          provinciale. I progetti di piano devono essere  inviati  al
          Ministero dei  lavori  pubblici,  il  quale  formula  entro
          termini   stabiliti   con   legge   provinciale   eventuali
          osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio
          superiore dei lavori pubblici anche per il  territorio  dei
          comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo,  per
          quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale. 
              I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati
          secondo le modalita' stabilite dalla legge provinciale. 
              In attuazione della competenza esclusiva in materia  di
          urbanistica attribuita alle Province Autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  dall'articolo  8,  n.  5,  dello  Statuto   di
          autonomia,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con  l'osservanza  dei
          limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso,  le
          Province di Trento e di  Bolzano  disciplinano  la  materia
          inerente la definizione degli standard  urbanistici  per  i
          rispettivi territori. 
              Fermi restando i  limiti  previsti  dalle  disposizioni
          statali in materia di ordinamento civile con riferimento al
          diritto di proprieta' e  alle  connesse  norme  del  codice
          civile e alle disposizioni integrative, in  relazione  alle
          peculiari  caratteristiche  tipologiche,   architettoniche,
          ambientali, paesaggistiche e culturali  che  contrassegnano
          l'assetto  edilizio,  insediativo  e  territoriale  montano
          delle Province autonome, sull'intero territorio provinciale
          sono esclusi dal computo della distanza  tra  fabbricati  e
          dai confini gli  aggetti  dei  fabbricati  medesimi,  quali
          sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri  elementi,
          anche decorativi, fino alla misura di 1,50  m.  e  comunque
          nella misura massima, in ogni caso non superiore  a  2  m.,
          stabilita dalle  disposizioni  normative  o  amministrative
          provinciali e comunali, nonche' i dispositivi di isolamento
          termico dei prospetti e delle  coperture  degli  edifici  e
          quelli  connessi  ad  interventi  di   adeguamento   o   di
          miglioramento antisismico realizzati  in  osservanza  delle
          predette   disposizioni    normative    e    amministrative
          provinciali e comunali. 
              Le Province  di  Trento  e  di  Bolzano  esercitano  le
          funzioni legislative e amministrative ad esse spettanti  in
          materia di tutela del paesaggio ai sensi degli articoli  8,
          primo comma, numero  6),  e  16  del  predetto  Statuto  di
          autonomia, con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli
          4  e  8  dello  Statuto  stesso  e  in  applicazione  della
          Convenzione europea sul paesaggio, fatta a  Firenze  il  20
          ottobre 2000, e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14,
          nonche' della Convenzione per  la  protezione  delle  Alpi,
          fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991,  ratificata  e  resa
          esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403. 
              Nel rispetto di quanto previsto dal quinto  comma,  gli
          strumenti di pianificazione  paesaggistica  sono  approvati
          secondo le modalita' stabilite dalla  legge  provinciale  e
          disciplinano  le  forme  e  i  modi  per  la  tutela  e  la
          valorizzazione del paesaggio, al fine di garantire  elevati
          livelli di qualita' del paesaggio  urbanizzato,  agrario  e
          naturale. 
              Nel rispetto di quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto
          comma,  le  Province   possono   disciplinare   con   legge
          provinciale nonche' con atti normativi e  amministrativi  a
          carattere attuativo le procedure autorizzative  in  materia
          di  tutela  del  paesaggio,  anche  dettando   disposizioni
          finalizzate alla semplificazione procedimentale nel  quadro
          dei  livelli  e  delle  misure  di  tutela  previsti  dagli
          strumenti di pianificazione  di  cui  al  sesto  comma.  La
          predetta disciplina provinciale concernente il procedimento
          di   autorizzazione   paesaggistica   tiene   luogo   della
          corrispondente normativa statale in materia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  8  e  16,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670: 
              «Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i  principi
          dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
          rispetto degli obblighi internazionali  e  degli  interessi
          nazionali - tra i quali e'  compreso  quello  della  tutela
          delle minoranze linguistiche locali - nonche'  delle  norme
          fondamentali   delle   riforme   economico-sociali    della
          Repubblica, la regione ha  la  potesta'  di  emanare  norme
          legislative nelle seguenti materie: 
                1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
          ad essi addetto; 
                2) ordinamento degli enti para-regionali; 
                3) ordinamento degli enti  locali  e  delle  relative
          circoscrizioni; 
                4)   espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
          e le materie di competenza provinciale; 
                5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 
                6) servizi antincendi; 
                7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 
                8) ordinamento delle camere di commercio; 
                9) sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza  sulle
          cooperative; 
                10) contributi di miglioria  in  relazione  ad  opere
          pubbliche  eseguite  dagli  altri  enti  pubblici  compresi
          nell'ambito del territorio regionale.». 
              «Art. 8. - Le Province hanno  la  potesta'  di  emanare
          norme legislative entro  i  limiti  indicati  dall'art.  4,
          nelle seguenti materie: 
                1)  ordinamento  degli  uffici  provinciali   e   del
          personale ad essi addetto; 
                2)  toponomastica,  fermo  restando  l'obbligo  della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano; 
                3) tutela e  conservazione  del  patrimonio  storico,
          artistico e popolare; 
                4) usi e  costumi  locali  ed  istituzioni  culturali
          (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi  carattere
          provinciale;  manifestazioni   ed   attivita'   artistiche,
          culturali ed educative  locali,  e,  per  la  provincia  di
          Bolzano, anche con  i  mezzi  radiotelevisivi,  esclusa  la
          facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive; 
                5) urbanistica e piani regolatori; 
                6) tutela del paesaggio; 
                7) usi civici; 
                8) ordinamento  delle  minime  proprieta'  culturali,
          anche  agli  effetti  dell'art.  847  del  codice   civile;
          ordinamento dei "masi chiusi" e delle  comunita'  familiari
          rette da antichi statuti o consuetudini; 
                9) artigianato; 
                10) edilizia  comunque  sovvenzionata,  totalmente  o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a   carattere   pubblico,
          comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di   case
          popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'
          che enti a carattere extra  provinciale,  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici; 
                11) porti lacuali; 
                12) fiere e mercati; 
                13) opere di prevenzione e  di  pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche; 
                14) miniere, comprese le acque  minerali  e  termali,
          cave e torbiere; 
                15) caccia e pesca; 
                16) alpicoltura e  parchi  per  la  protezione  della
          flora e della fauna; 
                17)  viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
          interesse provinciale; 
                18)   comunicazioni   e   trasporti   di    interesse
          provinciale,  compresi  la   regolamentazione   tecnica   e
          l'esercizio degli impianti di funivia; 
                19) assunzione diretta di  servizi  pubblici  e  loro
          gestione a mezzo di aziende speciali; 
                20) turismo  e  industria  alberghiera,  compresi  le
          guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci; 
                21)   agricoltura,   foreste   e   Corpo   forestale,
          patrimonio zootecnico ed ittico,  istituti  fitopatologici,
          consorzi agrari e stazioni  agrarie  sperimentali,  servizi
          antigrandine, bonifica; 
                22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le
          materie di competenza provinciale; 
                23)  costituzione  e  funzionamento  di   commissioni
          comunali e provinciali per  l'assistenza  e  l'orientamento
          dei lavoratori nel collocamento; 
                24) opere idrauliche della  terza,  quarta  e  quinta
          categoria; 
                25) assistenza e beneficenza pubblica; 
                26) scuola materna; 
                27) assistenza scolastica per i settori di istruzione
          in cui le province hanno competenza legislativa; 
                28) edilizia scolastica; 
                29) addestramento e formazione professionale.». 
              «Art. 16. - Nelle materie e nei  limiti  entro  cui  la
          Regione o la Provincia puo' emanare norme  legislative,  le
          relative   potesta'    amministrative,    che    in    base
          all'ordinamento preesistente erano  attribuite  allo  Stato
          sono  esercitate  rispettivamente  dalla  Regione  e  dalla
          Provincia. 
              Restano ferme le attribuzioni delle Province  ai  sensi
          delle  leggi  in  vigore,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente statuto. 
              Lo  Stato  puo'  inoltre  delegare,  con  legge,   alla
          Regione, alla Provincia e ad  altri  enti  pubblici  locali
          funzioni proprie della sua  amministrazione.  In  tal  caso
          l'onere delle spese per l'esercizio delle  funzioni  stesse
          resta a carico dello Stato. 
              La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche
          se  conferita  con  la  presente   legge,   potra'   essere
          modificata   o   revocata   con   legge   ordinaria   della
          Repubblica.». 
              - La legge 9 gennaio 2006, n. 14, recante «Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a
          Firenze il 20 ottobre 2000», e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, S.O. 
              - La legge 14 ottobre 1999, n. 403,  recante  «Ratifica
          ed esecuzione della convenzione  per  la  protezione  delle
          Alpi, con allegati e processo verbale  di  modifica  del  6
          aprile 1993, fatta a Salisburgo  il  7  novembre  1991»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  8  novembre  1999,  n.
          262, S.O.