IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante  «Nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento»; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n.  401,  recante  «Riforma  degli
Istituti italiani di cultura e interventi  per  la  promozione  della
cultura e della lingua italiane all'estero»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  221,  recante
«Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge
12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni della normativa europea  ai  fini  del  riordino  e
della   semplificazione    delle    procedure    di    autorizzazione
all'esportazione  di  prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e
dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi  commerciali,
nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella
delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni», e, in particolare, l'articolo 2; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo
1, comma 714; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
gli articoli 1, comma 3, e 6, commi 2 e 5-ter; 
  Visto il decreto-legge 13  giugno  2023,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   103,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da  atti
dell'Unione europea e da procedure  di  infrazione  e  pre-infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano», e, in particolare,  gli
articoli 16 e 23; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 28-septies; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 luglio 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 agosto 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale,  di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
                                n. 95 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, al comma 5, la parola: «cento»  e'  sostituita
dalla seguente: «centodieci»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 3, dopo le parole: «all'estero»  sono  inserite  le
seguenti: «,  nonche'  a  promuovere  i  processi  di  innovazione  e
l'utilizzo di nuove tecnologie»; 
      2) al comma 3-bis, le  parole:  «doppio  uso»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «duplice  uso  e  ad  altri  regimi  di   controllo
conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
        «d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali  di  cui  ai
commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i  negoziati  per
la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando
le competenze dell'unita' di cui all'articolo  7-bis  della  legge  9
luglio 1990, n. 185; 
        d-ter) cura le  attivita'  di  competenza  del  Ministero  in
materia  di  proibizione  delle  armi  chimiche,  ferme  restando  le
competenze dell'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio
1990, n. 185;»; 
      2) al comma 7, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale  di  cui  al
comma  9,  l'organizzazione  degli  uffici   consolari   di   seconda
categoria;»; 
      3) al comma 8-bis, il primo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 9, lettera c), dopo le  parole:  «all'estero»  sono
inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  7,
lettera d-bis)»; 
    d) all'articolo 6, comma  2,  lettera  e-bis),  dopo  la  parola:
«unionale» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che la competenza  sia
attribuita ad altra amministrazione»; 
    e) all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, le parole: «dei  seguenti
limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  25  luglio   2013   e   successive   modificazioni   e
integrazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della   dotazione
organica di cui alla tabella 1 allegata al  presente  decreto  e  dei
seguenti limiti complessivi»; 
    f) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella allegata al  presente
decreto. 
  2. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari
esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   che   adegua   il
provvedimento di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni
introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni  interessate
dal riordino di cui al  presente  regolamento  continuano  ad  essere
svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 25 settembre 2023 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Meloni 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                 e della cooperazione internazionale 
                               Tajani 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Zangrillo 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2906 
 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri)  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  12  settembre   1988   -
          supplemento ordinario n. 86. 
              - Si riporta l'art. 13 del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia  di  riordino
          delle   attribuzioni   dei   Ministeri),   convertito   con
          modificazioni, dalla legge  16  dicembre  2022,  n.  204  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11  novembre
          2022: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario n. 44. 
              La legge  9  luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali di armamento) e' stata pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              La legge  22  dicembre  1990,  n.  401  (Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della cultura e della lingua italiane all'estero) e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1990,  n.
          302. 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario n. 163. 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario n. 112. 
              La legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale
          sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              Il  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.   221
          (Attuazione della delega al Governo di cui  all'articolo  7
          della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della
          normativa  nazionale  alle  disposizioni  della   normativa
          europea ai fini del riordino e della semplificazione  delle
          procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti  e
          di tecnologie  a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle
          sanzioni in materia di embarghi  commerciali,  nonche'  per
          ogni tipologia di operazione di esportazione  di  materiali
          proliferanti) e' stato pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
          n. 13 del 17 gennaio 2018. 
              Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132
          (Disposizioni urgenti per il trasferimento  di  funzioni  e
          per la riorganizzazione dei  Ministeri  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, delle politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, dello  sviluppo  economico,  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  e   dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca,   nonche'   per   la
          rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
          e delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia  di
          qualifiche dei dirigenti e di  tabella  delle  retribuzioni
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222. 
              - Si riporta il comma 714 dell'art. 1  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno 2023 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2023-25), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  dicembre
          2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43: 
                «714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 19 maggio 2010,  n.  95,  recante  la  dotazione
          organica del personale del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e  «  4.613  »  sono
          sostituite rispettivamente dalle seguenti: 
                    « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »; 
                b) con efficacia dal 1° ottobre 2024,  le  parole:  «
          Dotazione organica dal 1° ottobre 2023  »  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e
          le cifre: « 1.473», «3.303 » e « 4.613  »  sono  sostituite
          rispettivamente dalle seguenti:  «1.893  »,  «  3.823  »  e
          «5.133 ».» 
              - Si riporta il comma 3 dell'art. 1 e i commi 2 e 5-ter
          dell'art. 6  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
          convertito con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2023,
          n. 74, recante «Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del
          22 aprile 2023: 
                «3.  Le  amministrazioni  di  cui  alla   tabella   B
          dell'allegato  2   annesso   al   presente   decreto   sono
          autorizzate ad assumere, anche senza il previo  esperimento
          delle procedure di mobilita', le unita'  di  personale  per
          ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,  le
          predette   amministrazioni   possono   procedere   mediante
          procedure concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre
          amministrazioni  o  ricorrendo   allo   scorrimento   delle
          graduatorie  di  concorsi   pubblici   banditi   da   altre
          amministrazioni per  la  medesima  area  professionale.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato, per le unita'  di  personale  dirigenziale  di
          seconda fascia di cui alla  citata  tabella  B,  a  bandire
          concorsi  per  professionalita'  tecniche  in  materia   di
          ingegneria civile e ingegneria dei  trasporti  e  meccanica
          nonche' di ingegneria idraulica e ambientale  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» 
                «2. L'incremento di 100  unita'  di  personale  della
          seconda  area  funzionale  nella  dotazione  organica   del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  disposto  dall'articolo  1,   comma   714,
          lettera a), della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  si
          applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal  1°
          ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1  annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
          n. 95, recante la  dotazione  organica  del  personale  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, come rideterminata dall'articolo  1,  comma
          714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  le
          cifre:  «1.911»,  «3.823»   e   «5.133»   sono   sostituite
          rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233».
          Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  primo  periodo,
          pari  ad  euro  1.250.206  per  l'anno  2023,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234.» 
                «5-ter.  Il  Governo  e'  autorizzato  ad   apportare
          all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.  95,  le
          modifiche necessarie ad incrementare il numero  complessivo
          degli  uffici  di   livello   dirigenziale   non   generale
          nell'ambito  dell'amministrazione  centrale  del  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  di
          dieci unita', nonche' a sopprimere  il  primo  periodo  del
          comma 8-bis  dell'articolo  5  del  medesimo  decreto.  Gli
          uffici istituiti  ai  sensi  del  periodo  precedente  sono
          assegnati  esclusivamente  a   personale   della   carriera
          diplomatica in servizio.» 
              - Si riportano gli artt. 16 e 23 del  decreto-legge  13
          giugno 2023, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti
          per l'attuazione di obblighi derivanti da atti  dell'Unione
          europea e  da  procedure  di  infrazione  e  pre-infrazione
          pendenti nei confronti dello  Stato  italiano»,  pubblicato
          nella GU n. 136 del 13-06-2023: 
                «Art. 16 (Designazione dell'Autorita' per la verifica
          dell'autenticita'  delle  decisioni  sulle   spese   emesse
          dall'Ufficio  dell'Unione   europea   per   la   proprieta'
          intellettuale ai sensi dell'articolo  110  del  regolamento
          (UE)   2017/1001).   -   1.   Alle   formalita'    previste
          dall'articolo  110  del  regolamento  (UE)  2017/1001   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul
          marchio dell'Unione europea, provvede  il  Ministero  della
          giustizia.  A  tal  fine,  il  Ministero  della  giustizia,
          verificata  l'autenticita'  delle  decisioni  sulle   spese
          emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per  la  proprieta'
          intellettuale, vi appone la formula esecutiva.» 
                «Art. 23 (Adeguamento dell'ordinamento  nazionale  al
          regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di  merci
          utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e
          al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo  delle
          esportazioni,     dell'intermediazione,     dell'assistenza
          tecnica, del transito e del  trasferimento  di  prodotti  a
          duplice uso).  -  1.  Al  fine  di  adeguare  l'ordinamento
          nazionale  al  regolamento  (UE)  2021/821  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce
          un regime  dell'Unione  di  controllo  delle  esportazioni,
          dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
          e del trasferimento di prodotti a duplice uso  (rifusione),
          e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo  al  commercio  di
          determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la
          pena di morte, per la tortura o  per  altri  trattamenti  o
          pene crudeli,  inumani  o  degradanti  (codificazione).  Al
          decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.   221,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24: 
                    1) le parole «regolamento (CE)  n.  428/2009  del
          Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime
          comunitario   di   controllo   delle   esportazioni,    del
          trasferimento,  dell'intermediazioni  e  del  transito   di
          prodotti a duplice uso»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «regolamento (UE) 2021/821 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2021,  che  istituisce  un  regime
          dell'Unione    di     controllo     delle     esportazioni,
          dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
          e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»; 
                    2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005  del
          Consiglio, del 27 giugno 2005,  relativo  al  commercio  di
          determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la
          pena di morte, per la tortura o  per  altri  trattamenti  o
          pene crudeli, inumani o degradanti» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio
          di determinate merci che potrebbero essere  utilizzate  per
          la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti  o
          pene crudeli, inumanio degradanti (codificazione)»; 
                    3)  il  numero:  «III-bis»  e'   sostituito   dal
          seguente: «IV»; 
                  b) all'articolo 2, comma 1: 
                    1) la lettera e) e'  sostituita  dalla  seguente:
          «e) per "prodotti a  duplice  uso  listati"  s'intendono  i
          prodotti   elencati   nell'allegato   I   del   regolamento
          dupliceuso;»; 
                    2) alla lettera f), dopo  la  parola:  «prodotti»
          sono  aggiunte  le  seguenti:  «di  cui   all'articolo   3,
          paragrafo 2, del regolamento duplice uso»; 
                    3) la lettera n) e'  sostituita  dalla  seguente:
          «n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore,
          l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica"; 
                  c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono
          sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9"; 
                  d) all'articolo 4: 
                    1) al comma 1, le  parole:  «Il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale»  sono
          sostituite dalle seguenti: «L'Unita'  di  cui  all'articolo
          7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185»; 
                    2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite
          dalle seguenti: «uso listati e»; 
                    3)  al  comma  2-bis  e'  aggiunto  il   seguente
          periodo: «Per le medesime attivita', l'Autorita' competente
          puo' altresi' avvalersi del  personale  distaccato  di  cui
          all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»; 
                  e) all'articolo 5: 
                    1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il
          trasferimento,  l'intermediazione  ed  il  transito»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «per  le  autorizzazioni   in
          materia»; 
                    2)  al  comma  2,  la  parola:  «individuali»  e'
          soppressa; 
                    3) dopo il comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
          «2-bis. Il Comitato, entro trenta  giorni  dalla  ricezione
          della  richiesta   formulata   dall'Autorita'   competente,
          esprime  un  parere  obbligatorio,   ma   non   vincolante,
          sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
          presente decreto.»; 
                    4)  al  comma  3,  le  parole:  «dello   sviluppo
          economico» e «dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo» sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
          «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»; 
                    5) al comma 5, dopo  le  parole:  «si  svolgono»,
          sono inserite le seguenti: «con modalita' telematiche o»; 
                  f) all'articolo 7: 
                    1) al comma 1, le parole  da:  «a  duplice  uso,»
          fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle
          seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso
          non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o
          di prodotti  listati  per  effetto  di  misure  restrittive
          unionali  e'  vietato,  a  norma  dei  regolamenti  di  cui
          all'articolo 1, comma  1,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli  sospende  l'operazione  e   ne   da'   tempestiva
          comunicazione all'Autorita' competente,»; 
                    2)  al  comma  2,  primo  periodo,   le   parole:
          «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma
          1»; 
                  g) all'articolo 8, il comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente:  «3.  Le  autorizzazioni   concernenti   prodotti
          listati per effetto di  misure  restrittive  unionali  sono
          rilasciate  dall'Autorita'  competente   nella   forma   di
          autorizzazioni  specifiche   individuali,   salva   diversa
          previsione  dei   regolamenti   (UE)   concernenti   misure
          restrittive.»; 
                  h) all'articolo 9: 
                    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    «1. L'Autorita' competente  puo'  subordinare  al
          rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti  a
          duplice uso non  listati,  la  prestazione  di  servizi  di
          intermediazione  o  la  fornitura  di  assistenza   tecnica
          collegate ai medesimi  prodotti  ovvero  l'esportazione  di
          prodotti di sorveglianza  informatica  non  compresi  negli
          elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice  uso,
          qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi   su   una
          specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli
          4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonche'  di
          quanto disposto  dal  presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale  puo'  essere  vietata  o   subordinata   ad
          autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non
          listati ai sensi dell'articolo 9  del  regolamento  duplice
          uso.»; 
                    2) al comma 2, le  parole:  «al  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,»  sono
          soppresse; 
                    3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati»
          fino a: «internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o
          la fornitura di assistenza tecnica  collegate  ai  medesimi
          prodotti,  possono  essere  subordinate  al   rilascio   di
          un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9  e
          10  del  regolamento  duplice  uso,  anche   su   richiesta
          specifica»; 
                    4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e'
          da   assoggettare»   fino   a:   «all'intermediario»   sono
          sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica  e'  da
          assoggettare  ad   autorizzazione   per   motivi   di   non
          proliferazione,     l'Autorita'     competente     comunica
          tempestivamente tale decisione all'operatore»; 
                    5) al comma 6, le  parole  da:  «all'esportatore»
          fino a: «esportazione o» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «all'operatore   la   subordinazione   ad    autorizzazione
          dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza
          tecnica o della prestazione di servizi di»; 
                    6) il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.
          Fermo quanto previsto dagli articoli  4,  paragrafo  2,  5,
          paragrafo  2,  6,  paragrafo  2,  e  8,  paragrafo  2,  del
          regolamento  duplice  uso,  quando  sussistono  motivi  per
          sospettare  che  prodotti  a  duplice  uso  non  listati  o
          prodotti di sorveglianza  informatica  non  compresi  negli
          elenchi di cui all'allegato I del regolamento  duplice  uso
          sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno
          degli  usi  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo   1,   del
          regolamento duplice uso,  gli  operatori  interessati  alla
          esportazione dei prodotti medesimi, ovvero  alla  fornitura
          di assistenza tecnica o  alla  prestazione  di  servizi  di
          intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne  informano
          senza indugio l'Autorita' competente.»; 
                    7) al comma 8, le parole  da:  «dell'esportatore»
          fino a «internazionale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «di cui al comma 7,  comunica  la  stessa»,  e  le  parole:
          «l'esportatore   o   l'intermediario   interessati   devono
          presentare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «l'operatore
          presenta»; 
                  i) all'articolo 10: 
                    1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
          L'autorizzazione  specifica  individuale   e'   rilasciata,
          previo  parere  del  Comitato  consultivo,  ad  un  singolo
          operatore e  per  uno  specifico  utilizzatore  finale,  in
          relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o
          piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia  o
          di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e'
          superiore  a  quella  indicata  dai  regolamenti   di   cui
          all'articolo   1,   comma   1.   Su   richiesta    motivata
          dell'operatore  da  presentare  non  oltre   la   scadenza,
          l'Autorita'  competente   puo'   accordare   una   o   piu'
          proroghe.»; 
                    2) al  comma  2,  le  parole:  «dell'esportatore,
          dell'intermediario o del fornitore di  assistenza  tecnica»
          sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»; 
                    3) al comma 3, lettera d), le parole:  «e  per  i
          prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse; 
                    4)  al  comma  4,  la  parola:  «,  timbrata»  e'
          soppressa; 
                    4-bis) il comma 8 e' abrogato. 
                  l) all'articolo 11: 
                    1)   al   comma   1,   le    parole:    «analoghe
          autorizzazioni»    sono    sostituite    dalle    seguenti:
          «autorizzazioni  individuali»  e  il  secondo  periodo   e'
          soppresso; 
                    2) al comma 2, le parole da: «tre anni» fino alla
          fine del comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quella
          indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su
          richiesta motivata dell'operatore da presentare  non  oltre
          la scadenza, l'Autorita' competente puo'  accordare  una  o
          piu' proroghe.»; 
                    3) al comma 5, lettera c),  le  parole:  «uso  o»
          sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»; 
                    3-bis) il comma 8 e' abrogato. 
                  m) all'articolo 12, al comma 1, le parole:  «,  dei
          prodotti a duplice uso non» sono soppresse e il comma 6  e'
          abrogato; 
                  n) all'articolo 13: 
                    1) al comma  1,  le  parole:  «e  di  prodotti  a
          duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato  III
          c» e «allegato II octies» sono  sostituite  rispettivamente
          dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato  II,
          sezione I,»; 
                    2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e'
          inserita la seguente: «listati»; 
                    3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6»  sono
          sostituite dalle seguenti: «del comma 4»; 
                  o) all'articolo 14: 
                    1) al comma 1 le parole: «alle lettere  c)  e  d)
          dell'articolo   12»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
          «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),», 
                    2) al comma 3, le parole:  «dell'originale»  sono
          soppresse; 
                  p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il
          seguente:  «2-bis.  Per  la   cessione   di   materiali   o
          informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso
          da trasferire all'interno dell'Unione europea anche  al  di
          fuori dei casi di cui  al  comma  1,  l'operatore  presenta
          domanda   di   autorizzazione   al    Dipartimento    delle
          informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita'
          competente, la quale comunica  l'esito  e  le  prescrizioni
          imposte  a  tutela  dei  materiali  o  delle   informazioni
          classificati ai  richiedenti  e,  quando  necessario,  agli
          Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione,
          entro il termine  di  cui  all'articolo  8,  comma  6,  del
          presente decreto.»; 
                  q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole:
          «nella parte 2 dell'Allegato II-bis» sono sostituite  dalle
          seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»; 
                  r) all'articolo 17: 
                    1) al  comma  1,  le  parole:  «dell'esportatore,
          dell'intermediario o del fornitore di  assistenza  tecnica»
          sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»; 
                    2) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «dall'Autorita'  competente,»  e'  inserita  la   seguente:
          «anche»; 
                    3) al comma 4, il primo periodo e'  soppresso  e,
          al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  «esportati,»   e'
          aggiunta la seguente: «importati,»; 
                  s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice
          uso). -  1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di
          prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice  uso
          non listati, anche in forma intangibile, di transito  o  di
          trasferimento  all'interno  dell'Unione   europea,   ovvero
          presta servizi  di  intermediazione  o  assistenza  tecnica
          concernenti  i  prodotti  medesimi,   senza   la   relativa
          autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta  fornendo
          dichiarazioni o documentazione  false,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000  a
          euro 250.000. 
                    2. Chiunque effettua le operazioni ovvero  presta
          i servizi di cui al comma 1 in difformita'  dagli  obblighi
          prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni  e  con  la  multa  da  euro
          15.000 a euro 150.000. 
                    3.  L'operatore  che,  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2,  e
          8, paragrafo 2, del  regolamento  duplice  uso,  omette  di
          informare l'Autorita' competente e'  punito  con  l'arresto
          fino a due anni e con  l'ammenda  da  euro  15.000  a  euro
          90.000. La medesima pena si applica in caso  di  violazione
          dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. 
                    4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          15.000 a euro 90.000 l'operatore che: 
                    a) omette di comunicare all'Autorita'  competente
          l'intervenuta variazione  dei  dati  e  delle  informazioni
          contenuti nella domanda di  autorizzazione  entro  quindici
          giorni dal verificarsi della variazione; 
                    b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed
          esibizione della documentazione  relativa  alle  operazioni
          effettuate o ai servizi resi, di cui  all'articolo  27  del
          regolamento duplice uso; 
                    c) viola gli obblighi  stabiliti  dagli  articoli
          11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5; 
                    d)   non   presenta   i    documenti    richiesti
          dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17,  comma
          2»; 
                  t) all'articolo 19: 
                    1) al comma 1, alinea, le parole: «da due  a  sei
          anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino  a  sei  anni
          e»; 
                    2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a
          «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6,  7,  8  e
          9»; 
                    3) al comma 1, lettera b) il numero:  «4-bis»  e'
          sostituito dal seguente: «5»; 
                    4) al comma 1, lettera c)  le  parole:  «6-bis  e
          7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»; 
                    5) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta
          i  servizi  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  d),  in
          difformita'  dagli  obblighi  prescritti   dalla   relativa
          autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a  quattro
          anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»; 
                    5-bis) il comma 3 e' abrogato; 
                    6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
                    «4. Chiunque effettua le  operazioni  di  cui  al
          comma 1, lettere b) e d),  e'  assoggettato  alla  sanzione
          amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando: 
                    a) omette di comunicare all'Autorita'  competente
          le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
          domanda di autorizzazione entro 15 giorni  dal  verificarsi
          della variazione; 
                    b)  non   provvede   alla   conservazione   della
          documentazione  relativa  alle  operazioni  effettuate   in
          regime  di  autorizzazione  specifica   individuale   negli
          archivi della propria  sede  legale,  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
                    c)   non   presenta   i    documenti    richiesti
          dall'Autorita' competente a norma dell'articolo  17,  comma
          2; 
                    d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12,
          comma 4. 
                    5.  Alla  stessa  sanzione  di  cui  al  comma  4
          soggiace l'esportatore che non provvede alla  conservazione
          della documentazione relativa alle esportazioni  effettuate
          in regime di autorizzazione  generale  dell'Unione  europea
          negli archivi della propria sede legale per un periodo  non
          inferiore a cinque anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo e  all'esibizione
          della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.»; 
                  u) all'articolo 20: 
                    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
                    «1. E' punito con la reclusione fino a  sei  anni
          chiunque,  in  violazione   dei   divieti   contenuti   nei
          regolamenti (UE) concernenti misure restrittive: 
                    a)  effettua   operazioni   di   esportazione   o
          importazione di prodotti  listati  per  effetto  di  misure
          restrittive unionali; 
                    b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti  a
          misure restrittive unionali; 
                    c) partecipa a qualsiasi titolo a  procedure  per
          l'affidamento  di  contratti  di  appalto  pubblico  o   di
          concessione  soggetti  a  misure  restrittive  unionali   o
          esegue, in tutto o  in  parte,  uno  o  piu'  dei  medesimi
          contratti. 
                    2. Chiunque effettua  le  operazioni  di  cui  al
          comma 1 senza  la  prescritta  autorizzazione,  ovvero  con
          autorizzazione   ottenuta    fornendo    dichiarazioni    o
          documentazione false, e' punito con la  reclusione  fino  a
          sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.» 
                    2)  al  comma  3,  le  parole:  «comma  2»   sono
          sostituite dalle seguenti: «comma 1 ((...))» e  le  parole:
          da uno a quattro anni o» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «fino a quattro anni e»; 
                    3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
                    «3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al
          comma 1 e' assoggettato  alla  sanzione  amministrativa  da
          euro 15.000 a euro 90.000 quando: 
                    a) omette di comunicare all'Autorita'  competente
          le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
          domanda di autorizzazione entro 15 giorni  dal  verificarsi
          della variazione; 
                    b)  non   provvede   alla   conservazione   della
          documentazione  relativa  alle  operazioni  effettuate   in
          regime  di  autorizzazione  specifica   individuale   negli
          archivi della propria  sede  legale,  per  un  periodo  non
          inferiore a cinque anni a decorrere  dalla  fine  dell'anno
          nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
                    c)   non   presenta   i    documenti    richiesti
          dall'Autorita' competente a norma dell'articolo  17,  comma
          2.»; 
                    3-bis) il comma 4 e' abrogato. 
                  v) all'articolo 21: 
                    1) al comma 1, le parole «da due a  sei  anni  o»
          sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 
                    2) al comma 2, le parole «da uno a  quattro  anni
          o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; 
                  z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
                    «Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). -  1. Fermo
          quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1)
          e 2)  del  codice  penale,  nel  caso  di  condanna,  o  di
          applicazione della  pena  a  norma  dell'articolo  444  del
          codice di procedura penale, e' sempre ordinata la  confisca
          delle cose che servirono o furono destinate a commettere  i
          reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi  1  e
          2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto,  nonche'  delle
          cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al primo  periodo,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni  e  di
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente,   delle   quali   il    condannato    ha    la
          disponibilita', anche per interposta persona.»; 
                    aa); 
                    bb) nelle premesse: 
                    1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE)  n.
          428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che  procede  alla
          rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000  del  Consiglio
          del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime  comunitario  di
          controllo   delle    esportazioni,    del    trasferimento,
          dell'intermediazioni e del transito di prodotti  a  duplice
          uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento  (UE)
          2021/821 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          maggio  2021,  che  istituisce  un  regime  dell'Unione  di
          controllo   delle    esportazioni,    dell'intermediazione,
          dell'assistenza tecnica, del transito e  del  trasferimento
          di prodotti a duplice uso (rifusione)»; 
                    2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE)  n.
          1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno  2005,  relativo  al
          commercio  di  determinate  merci  che  potrebbero   essere
          utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri
          trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti»  sono
          inserite le seguenti: «Visto il regolamento  (UE)  2019/125
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019,
          relativo al commercio di determinate merci  che  potrebbero
          essere utilizzate per la pena di morte, per  la  tortura  o
          per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o  degradanti
          (codificazione)». 
              - Si riporta il comma 5 dell'art. 1 e l'art. 28-septies
          del decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.  112  recante
          «Disposizioni urgenti in materia  di  organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni, di  agricoltura,  di  sport,  di
          lavoro e per l'organizzazione  del  Giubileo  della  Chiesa
          cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella GU  n.144  del
          22-06-2023: 
                «5. All'articolo 13  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204, in materia di  riorganizzazione  dei
          Ministeri,  le  parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre  2023».
          Resta, comunque, fermo il termine del 30  giugno  2023  per
          l'adozione  dei  regolamenti  di   riorganizzazione   delle
          strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41.» 
                «Art.  28-septies   (Disposizioni   in   materia   di
          immissione nei ruoli del Ministero degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale   degli   impiegati   a
          contratto di cittadinanza italiana in  servizio  presso  le
          rappresentanze diplomatiche, gli  uffici  consolari  e  gli
          istituti italiani di cultura all'estero). - 1. La dotazione
          organica del personale del Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale, come  determinata  dalla
          tabella 1 allegata al regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 19  maggio  2010,  n.  95,  con
          riguardo all'area degli assistenti e' incrementata  di  200
          unita' a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e'
          autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per  l'anno
          2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed
          esami,  un  contingente  di   personale   di   200   unita'
          appartenenti all'area degli assistenti. 
                2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui  al
          comma 1,  il  50  per  cento  dei  posti  e'  riservato  ai
          dipendenti di cittadinanza italiana assunti a  contratto  a
          tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  che
          siano in possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso
          all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre
          anni di servizio continuativo e lodevole,  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 167 del  medesimo  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967.  Con
          riferimento  agli  impiegati  a   contratto   cessati   dal
          servizio, di cui al secondo  comma  dell'articolo  160  del
          medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18  del
          1967,  ai  fini  del  computo  dei  tre  anni  di  servizio
          continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene
          conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione. 
                3. I vincitori della procedura concorsuale di cui  al
          comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione  internazionale  con  le
          modalita'  di  cui  al  presente  articolo  e   in   deroga
          all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                4. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno
          2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato,  a  400.000
          euro per l'anno 2023 per le  spese  concorsuali  nonche'  a
          749.889 euro per l'anno  2024  e  a  74.988  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento,  si
          provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000  euro
          per l'anno 2023, a 8.248.779  euro  per  l'anno  2024  e  a
          7.573.878 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2025,  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale. Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» 
              c) non piu' di sei incarichi di direttore  di  istituti
          italiani di cultura. 
              5. Gli incarichi dirigenziali presso  l'amministrazione
          centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono  attribuibili  a
          funzionari della carriera diplomatica, ad  eccezione  della
          titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera  b),  e
          al comma 4,  lettera  b),  che,  sentito  il  Consiglio  di
          amministrazione, puo' essere conferita a  funzionari  della
          carriera diplomatica o a dirigenti. 
              6.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   relativamente   al
          conferimento   di   incarichi   presso    l'amministrazione
          centrale,  la  destinazione  a   funzioni   presso   uffici
          all'estero di cui al presente articolo  resta  disciplinata
          dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e  110-bis,
          primo comma, del precitato decreto.» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 2 e 5 del  decreto
          del Presidente della  Repubblica  19  maggio  2010,  n.  95
          (Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale, a norma dell'articolo  74  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2010,  n.  145,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Amministrazione  centrale).  -  1.   Ferma
          restando   la   disciplina   degli   uffici   di    diretta
          collaborazione  del  Ministro,  l'Amministrazione  centrale
          degli affari esteri e' articolata nelle seguenti  strutture
          di primo livello: 
                  a) Segreteria generale; 
                  b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; 
                  c)  Ispettorato  generale  del  Ministero  e  degli
          uffici all'estero; 
                  d) Direzioni generali: 
                    1) Direzione generale per gli affari  politici  e
          di sicurezza; 
                    2) Direzione generale per la  mondializzazione  e
          le questioni globali; 
                    3) Direzione generale per l'Europa e la  politica
          commerciale internazionale; 
                    4)  Direzione  generale  per  la  promozione  del
          sistema Paese; 
                    5) Direzione generale per gli italiani all'estero
          e le politiche migratorie; 
                    6) Direzione generale per  la  cooperazione  allo
          sviluppo; 
                    6-bis)  Direzione  generale  per  la   diplomazia
          pubblica e culturale; 
                    7)  Direzione   generale   per   le   risorse   e
          l'innovazione; 
                    8)  Direzione  generale  per   l'amministrazione,
          l'informatica e le comunicazioni; 
                  e)  Servizio  per   gli   affari   giuridici,   del
          contenzioso diplomatico e dei trattati. 
                2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato  da  Vice
          direttori  generali/Direttori  centrali,  in   numero   non
          superiore a cinque per ciascuna Direzione  generale  e  nel
          limite  massimo  complessivo  di  ventidue,  nominati   con
          decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori  di
          rispettiva competenza. Le funzioni vicarie  sono  conferite
          ad un Vice direttore  generale/Direttore  centrale  con  il
          grado di Ministro plenipotenziario per  ciascuna  Direzione
          generale. 
                2-bis. Nell'ambito della Direzione  generale  per  la
          diplomazia pubblica e culturale, con il decreto  di  nomina
          adottato  conformemente  all'articolo  16,   commi   terzo,
          secondo  periodo,  quinto  e  decimo,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  ad  un
          Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito  il
          titolo  di  Capo  del  Servizio  per   la   stampa   e   la
          comunicazione  istituzionale,  nel  rispetto   del   numero
          complessivo  di  posti  di  funzione  di   Vice   direttore
          generale/direttore centrale stabilito dal comma  2,  ed  e'
          attribuito il trattamento economico  riconosciuto  al  Vice
          direttore generale/direttore centrale. 
                3.  Nell'ambito  della  Direzione  generale  per   le
          risorse  e  l'innovazione   viene   conferito,   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico
          dirigenziale  di  prima  fascia   di   coordinatore   delle
          attivita'  di  programmazione  economico-finanziaria  e  di
          bilancio. Tale incarico  viene  conferito  a  dirigenti  di
          prima fascia appartenenti ai  ruoli  del  Ministero,  fermo
          restando  quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  in
          materia  di  conferimento  di  incarichi  dirigenziali   di
          livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 
                4.    Presso    la     Direzione     generale     per
          l'amministrazione, l'informatica  e  le  comunicazioni,  un
          incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale puo'
          essere attribuito ad un funzionario di grado non  inferiore
          a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento
          delle funzioni vicarie del Direttore generale. 
                5.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  nel  numero  complessivo   di
          centodieci unita', nonche' alla  definizione  dei  relativi
          compiti si provvede, entro  120  giorni  dalla  entrata  in
          vigore del presente regolamento, con  decreto  ministeriale
          di natura non regolamentare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 4-bis, lettera e), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400, e successive modificazioni.» 
                «Art. 2 (Segretario Generale). - 1. Nell'ambito delle
          funzioni previste dall'articolo 6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario  generale
          coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione
          degli indirizzi e dei programmi del Ministero;  sovrintende
          all'azione   dell'Amministrazione   e   ne   assicura    la
          continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici  e  le
          attivita'. 
                2. Il Segretario generale e'  assistito  da  un  Vice
          segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie.
          Essi  si  avvalgono  delle  unita'  e  degli  uffici  della
          Segreteria generale. 
                3.  La  funzione  di  coordinamento   e'   volta   ad
          assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo,
          la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli  uffici
          dell'amministrazione in  Italia  e  all'estero,  nonche'  a
          promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di  nuove
          tecnologie. 
                3-bis. Nell'ambito della Segreteria  generale,  opera
          l'Autorita' nazionale -  UAMA  di  cui  all'articolo  7-bis
          della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al  rilascio
          delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e  dei
          certificati per le imprese e agli  altri  compiti  previsti
          dalla predetta legge e  successive  modificazioni;  nonche'
          segue, d'intesa con  le  altre  competenti  amministrazioni
          dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti
          alla politica di esportazione ed importazione dei materiali
          a duplice uso e ad altri regimi di controllo  conformemente
          al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. 
                4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio
          che concernono questioni  rientranti  nella  competenza  di
          piu' Direzioni generali e Servizi, il  Segretario  generale
          adotta le  opportune  iniziative  di  coordinamento,  anche
          mediante la temporanea costituzione di appositi  gruppi  di
          lavoro per lo studio e la trattazione  di  tali  questioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato.
          Ai componenti dei gruppi di lavoro  non  viene  corrisposto
          alcun  compenso  ne'  rimborso  spese  a  qualsiasi  titolo
          dovuto.» 
                «Art. 5  (Direzioni  generali).  -  1.  La  Direzione
          generale per gli affari politici e di sicurezza attende  ai
          seguenti compiti: 
                  a) tratta le questioni attinenti ai problemi  della
          sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la
          Direzione generale per l'Europa e la  politica  commerciale
          internazionale e per  assicurarne  l'unitarieta'  -  quelle
          della  Politica  estera  e  di  sicurezza  comune  e  della
          Politica di  sicurezza  e  di  difesa  comune,  nonche'  le
          questioni      attinenti      all'Alleanza       Atlantica,
          all'Organizzazione per la Sicurezza e  la  Cooperazione  in
          Europa e al Consiglio  d'Europa,  al  disarmo  e  controllo
          degli armamenti ed alla non proliferazione; 
                  b) tratta le questioni politiche di competenza  del
          sistema delle Nazioni Unite; 
                  c)  cura,  in  raccordo  con  le  altre   Direzioni
          generali  interessate,  la  trattazione   delle   questioni
          attinenti ai diritti umani; 
                  d) cura la cooperazione  internazionale  contro  le
          minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la
          criminalita'    organizzata    transnazionale     ed     il
          narcotraffico; 
                  d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali  di
          cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo  6,
          i negoziati per  la  definizione  dei  regimi  sanzionatori
          internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di
          cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185; 
                  d-ter)  cura  le  attivita'   di   competenza   del
          Ministero in materia di proibizione  delle  armi  chimiche,
          ferme   restando   le   competenze   dell'Unita'   di   cui
          all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185; 
                  e) segue le  tematiche  politiche  e  di  sicurezza
          inerenti ai processi G8/G20; 
                  f)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa,  i
          Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea,
          i    Paesi    del    Caucaso,    dell'Asia    centrale    e
          centro-occidentale, del Mediterraneo e del  Medio  Oriente,
          salve  le  modifiche  che  potranno  essere  disposte   con
          riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati  con
          decreto ministeriale; 
                  g) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali  relative  alle  aree  geografiche  di  cui  alla
          lettera f). 
                2. Al Direttore generale per gli affari politici e di
          sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta
          la competenza primaria nella  trattazione  delle  questioni
          multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e
          di sicurezza internazionale. 
                3. La Direzione generale per la mondializzazione e le
          questioni globali attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura i  processi  e  le  materie  relativi  alla
          governance globale; 
                  b) segue le  tematiche  economiche,  finanziarie  e
          globali inerenti ai processi relativi ai gruppi  dei  Paesi
          piu' industrializzati; 
                  c) tratta le  questioni  relative  alla  disciplina
          internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; 
                  d)  assicura,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali  competenti,  la  coerenza  delle   politiche   di
          sostenibilita'; 
                  d-bis)   tratta   le   questioni   relative    alle
          organizzazioni e istituzioni internazionali competenti  per
          le materie di cui alle lettere da a) a d) 
                  e); 
                  f); 
                  g)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi  dell'Asia  centro  -  meridionale  e  sud-orientale,
          dell'Estremo Oriente e  Oceania,  dell'America  centrale  e
          meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le  modifiche
          che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o
          gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; 
                  h) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali  relative  alle  aree  geografiche  di  cui  alla
          lettera g). 
                4. La Direzione generale per l'Europa e  la  politica
          commerciale internazionale attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura le attivita'  di  integrazione  europea  in
          relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti
          i   trattati   sull'Unione   europea,   sul   funzionamento
          dell'Unione europea e dell'EURATOM; 
                  b) concorre con le altre competenti amministrazioni
          dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e  ne
          assicura  la  rappresentazione  e  la  coerenza  presso  le
          istituzioni  e  gli  organi  dell'Unione  europea;  cura  i
          rapporti  con  la  Commissione  europea  e  con  le   altre
          istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in  raccordo
          con la Direzione generale per  gli  affari  politici  e  di
          sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna; 
                  c) cura i negoziati sulle  questioni  attinenti  al
          processo di integrazione europea; 
                  c-bis) cura i negoziati sulle  questioni  attinenti
          alla politica commerciale internazionale; 
                  d)    collabora    con    la    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione  nella   formazione   dei   funzionari
          pubblici nelle materie comunitarie. 
                  e)  promuove,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti,  le  relazioni  bilaterali  di  natura
          politica, economica, culturale e  in  ogni  altro  settore,
          attende  ai  relativi   negoziati,   cura   l'analisi,   la
          definizione e l'attuazione dell'azione  diplomatica  con  i
          Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello
          Spazio economico europeo,  nonche'  i  Paesi  dei  Balcani,
          salve  le  modifiche  che  potranno  essere  disposte   con
          riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati  con
          decreto ministeriale. 
                  f) cura la partecipazione italiana  alle  attivita'
          delle altre cooperazioni ed  organizzazioni  internazionali
          regionali. 
                5.  La  Direzione  generale  per  la  promozione  del
          sistema Paese attende ai seguenti compiti: 
                  a)  assicura,  d'intesa  con  le  altre   Direzioni
          generali competenti, anche attraverso la rete degli  uffici
          all'estero, la  coerenza  complessiva  delle  attivita'  di
          promozione, sostegno  e  valorizzazione  con  l'estero  del
          Paese e di tutte le sue componenti; 
                  b) promuove  la  diffusione  della  scienza,  della
          tecnologia e della creativita' italiane  all'estero,  anche
          attraverso  il  coordinamento  della  rete  degli   addetti
          scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle
          organizzazioni   internazionali   competenti   in    ambito
          scientifico e tecnologico; 
                  b-bis)  tratta  le  questioni  di  competenza   del
          Ministero relative allo spazio e all'aerospazio; 
                  c) promuove, nel rispetto  delle  competenze  delle
          altre amministrazioni dello Stato e  d'intesa  con  queste,
          anche in  relazione  ad  enti  di  rispettivo  riferimento,
          l'internazionalizzazione  del  sistema  Paese  e  segue   i
          rapporti con le realta' produttive italiane e  le  relative
          associazioni di categoria, nonche'  con  le  Regioni  e  le
          altre  autonomie  locali  per  quanto  attiene  alle   loro
          attivita' con l'estero; 
                  d) promuove  e  sviluppa,  d'intesa  con  le  altre
          competenti amministrazioni dello Stato, iniziative  dirette
          a sostenere l'attivita' all'estero delle  imprese  italiane
          ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; 
                  e) partecipa alle attivita' e si coordina  con  gli
          enti ed organismi  di  diritto  italiano  che  assolvono  a
          compiti  relativi  alla  materia  del   credito   e   degli
          investimenti all'estero; 
                  e-bis) tratta  le  questioni  di  competenza  delle
          organizzazioni internazionali per la cooperazione economica
          e   quelle   relative   alla   tutela   della    proprieta'
          intellettuale; 
                  f) adotta le  opportune  iniziative  per  agevolare
          l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca  italiani
          di docenti e  ricercatori  stranieri,  nonche'  l'attivita'
          presso universita' ed enti di ricerca straniera di  docenti
          e ricercatori italiani; 
                  g)   promuove,   d'intesa   con    le    competenti
          amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale
          e bilaterale nel settore dello sport. 
                6.  Al  Direttore  generale  per  la  promozione  del
          sistema  Paese  spetta   la   competenza   primaria   nella
          trattazione delle questioni  e  nella  realizzazione  delle
          attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in
          materia di  internazionalizzazione  del  sistema  economico
          nazionale,  nonche'  nella   pianificazione,   gestione   e
          monitoraggio delle iniziative di promozione  integrata  del
          sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il  fondo
          di cui all'articolo 1, comma 587, della legge  11  dicembre
          2016, n. 232. 
                7. La Direzione generale per gli italiani  all'estero
          e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: 
                  a)  promuove,  sviluppa  e  coordina  le  politiche
          concernenti i diritti degli italiani nel mondo; 
                  b) provvede ai servizi di  tutela  e  assistenza  a
          favore degli italiani nel mondo; 
                  c) cura la promozione sociale  delle  collettivita'
          italiane all'estero; 
                  d) provvede agli affari consolari, ivi  incluse  le
          questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso; 
                  d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale  di
          cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari  di
          seconda categoria; 
                  e)    segue,    d'intesa    con    le    competenti
          amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie  e  le
          questioni concernenti gli stranieri in Italia; 
                  f) tratta le  questioni  sociali  e  migratorie  in
          relazione a enti e organizzazioni internazionali. 
                8. La Direzione generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati  dalla  legge
          11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: 
                  a) cura, d'intesa con le altre  direzioni  generali
          competenti, la rappresentanza politica e la coerenza  delle
          azioni  dell'Italia  in  materia  di  cooperazione  per  lo
          sviluppo nell'ambito delle  relazioni  bilaterali,  con  le
          organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea,  ivi
          incluse quelle relative agli strumenti  finanziari  europei
          in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche  di
          vicinato nonche' al  Fondo  europeo  di  sviluppo,  con  le
          banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in
          materia di finanziamento allo  sviluppo,  ivi  inclusi  gli
          strumenti innovativi; 
                  b) coadiuva il Ministro e  il  vice  Ministro,  una
          volta delegato, nell'elaborazione degli  indirizzi  per  la
          programmazione  della   cooperazione   allo   sviluppo   in
          riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo
          alla   definizione   della   programmazione   annuale   per
          l'approvazione del Comitato congiunto di  cui  all'articolo
          21 della legge 11 agosto 2014, n. 125,  con  il  contributo
          dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  di
          cui all'articolo 17 della legge  medesima,  e  avvalendosi,
          per i profili finanziari, della societa' Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A.; 
                  c) coadiuva il Ministro e  il  vice  Ministro,  una
          volta delegato, nella definizione dei contributi  volontari
          alle organizzazioni internazionali e  dei  crediti  di  cui
          agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto  2014,  n.  125,
          per  l'approvazione   del   Comitato   congiunto   di   cui
          all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione
          degli   interventi   di   emergenza   umanitaria   di   cui
          all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                  d) negozia gli accordi con i Paesi partner  per  la
          disciplina degli interventi di  cui  all'articolo  7  della
          legge  11  agosto  2014,  n.  125,  e  gli  altri   accordi
          internazionali in materia  di  cooperazione  pubblica  allo
          sviluppo; 
                  e)   valuta   l'impatto   degli    interventi    di
          cooperazione allo sviluppo  e  verifica  il  raggiungimento
          degli obiettivi programmatici, ai sensi  dell'articolo  20,
          comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
                  f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione   allo   sviluppo,   una    volta    delegato,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,  indirizzo,
          controllo e vigilanza in materia di  cooperazione  pubblica
          allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti
          con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi  e
          prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge  11  agosto
          2014, n. 125; 
                  g) assicura i servizi di segretariato e di supporto
          del Comitato interministeriale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione  allo
          sviluppo e del Comitato congiunto; 
                  h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione  internazionale  ed  il  vice  Ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le
          altre funzioni e compiti loro  attribuiti  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 125; 
                  i) cura i compiti e  le  funzioni  derivanti  dalla
          legge 26 febbraio 1987, n. 49  non  trasferiti  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo. 
                8-bis. I servizi di segretariato di cui al  comma  8,
          lettera g), sono posti alle dipendenze di  dirigenti  o  di
          funzionari  della  carriera  diplomatica   di   grado   non
          inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei
          compiti di cui al comma 8 la Direzione  generale  opera  in
          raccordo con l'Agenzia italiana per  la  cooperazione  allo
          sviluppo  con   modalita'   stabilite   nella   convenzione
          stipulata tra il Ministro e la predetta  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  4,  lettera   e),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                8-ter.  La  Direzione  generale  per  la   diplomazia
          pubblica e culturale attende ai seguenti compiti: 
                  a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro
          e del Ministero e ne valorizza e divulga le attivita' e  le
          iniziative   presso   l'opinione   pubblica   nazionale   e
          internazionale, in collaborazione con gli  uffici  centrali
          del Ministero e le sedi estere; 
                  b)  provvede   alla   raccolta,   alla   selezione,
          all'elaborazione ed alla diffusione  agli  uffici  centrali
          del Ministero, alle sedi estere e ad altre  amministrazioni
          pubbliche, delle notizie e delle informazioni  nazionali  e
          internazionali di maggiore rilevanza; 
                  c)  fornisce  alle   sedi   estere   e   ad   altre
          amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali
          del  Ministero  interessati,  materiale  informativo  e  di
          supporto  per  le  attivita'   di   promozione   all'estero
          dell'identita'  e  dei  caratteri  originali  ed  evolutivi
          dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le  tendenze  della
          percezione internazionale del Paese; 
                  d) cura  i  rapporti  con  la  stampa  italiana  ed
          internazionale, che informa sulle attivita' del Ministro  e
          del    Ministero;    segue    le     questioni     relative
          all'accreditamento ed all'attivita' professionale in Italia
          dei giornalisti stranieri; 
                  e) coordina le relazioni degli uffici centrali  del
          Ministero e delle sedi estere con il pubblico; 
                  f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni
          internazionali e di diplomazia pubblica, in  collaborazione
          con le altre direzioni  generali,  con  le  amministrazioni
          pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con
          la societa' civile; elabora analisi  e  proposte  di  linee
          strategiche di politica estera; 
                  g) promuove il dibattito pubblico, la formazione  e
          la ricerca in materia  di  relazioni  internazionali  e  di
          diplomazia pubblica; 
                  h)   promuove   la    presenza    italiana    nelle
          organizzazioni internazionali; 
                  i) custodisce l'archivio storico e  la  biblioteca,
          di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; 
                  l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle
          relazioni con enti e organizzazioni  internazionali,  ferme
          restando  le  competenze  di  tutela  del  Ministero  della
          cultura  nell'azione  di   recupero   di   beni   culturali
          appartenenti    al    patrimonio    culturale     nazionale
          illecitamente esportati all'estero; 
                  m) promuove, nel rispetto  delle  competenze  della
          Direzione Generale per la promozione del sistema Paese,  la
          diffusione  della   lingua   e   della   cultura   italiane
          all'estero, anche attraverso la gestione della  rete  degli
          istituti italiani di cultura e del sistema della formazione
          italiana nel mondo, ivi incluso  il  collegamento  con  gli
          enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana; 
                  n) cura le attivita' di competenza del Ministero in
          relazione alle borse di studio e ai  programmi  di  scambio
          scolastici e accademici. 
                9.  La  Direzione   generale   per   le   risorse   e
          l'innovazione attende ai seguenti compiti: 
                  a) assicura la programmazione e la  coerenza  della
          gestione delle risorse umane e finanziarie; 
                  b)  promuove  l'innovazione  organizzativa   e   la
          semplificazione normativa e delle procedure amministrative; 
                  c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di
          quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7,
          lettera d-bis); 
                  d) predispone  il  bilancio  e  cura  l'allocazione
          strategica delle risorse finanziarie; 
                  e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti
          del personale; 
                  f) promuove l'attuazione di politiche del personale
          per le pari opportunita'; 
                  g) cura la liquidazione del  trattamento  economico
          spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi  e
          trasporti; 
                  h) provvede  alla  determinazione  del  trattamento
          economico all'estero  e  delle  provvidenze  a  favore  del
          personale; 
                  i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti
          legislativi e  regolamentari  concernenti  il  personale  e
          l'amministrazione; 
                  l) tratta il contenzioso del personale  e  provvede
          ai procedimenti disciplinari; 
                  m) cura le relazioni sindacali e la  contrattazione
          collettiva integrativa; 
                  n) provvede alla formazione ed  al  perfezionamento
          professionale del  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  avvalendosi  d'intesa  con  la  Scuola   nazionale
          dell'amministrazione con cui segue  la  preparazione  degli
          aspiranti alla carriera diplomatica. 
                10.  La  Direzione  generale  per  l'amministrazione,
          l'informatica  e  le  comunicazioni  attende  ai   seguenti
          compiti: 
                  a)  tratta  le  questioni  relative  ai  mezzi   di
          funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; 
                  b)  provvede  all'acquisto,  vendita,  costruzione,
          locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed
          immobili,   destinati    ad    attivita'    di    interesse
          dell'amministrazione degli affari esteri; 
                  c) dispone finanziamenti  alle  sedi  all'estero  e
          provvede ai relativi controlli; 
                  d) cura la gestione e lo sviluppo delle  tecnologie
          informatiche; 
                  e)       promuove        la        digitalizzazione
          dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative
          infrastrutture; cura la sicurezza informatica; 
                  f) assicura lo  svolgimento  e  lo  sviluppo  delle
          attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; 
                  g)  cura  la  ricezione,   la   spedizione   e   la
          distribuzione   del   corriere    diplomatico    e    della
          corrispondenza ordinaria; 
                  h) promuove l'innovazione tecnologica negli  ambiti
          di competenza.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          citato decreto Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
          n. 95, come modificato dal presente decreto: 
                «2.  Il  Servizio  per  gli  affari  giuridici,   del
          contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai  seguenti
          compiti: 
                  a)  svolge  la  consulenza   sulle   questioni   di
          carattere giuridico che  ad  esso  vengano  sottoposte  dal
          Ministro e dagli uffici  dell'amministrazione,  assicurando
          l'uniformita'  della  trattazione   delle   questioni   sia
          contenziose,  sia  consultive,  anche  nei   rapporti   con
          l'Avvocatura dello Stato; 
                  b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in
          merito alle questioni  giuridiche  concernenti  i  rapporti
          internazionali; 
                  c)  provvede  all'assistenza   giuridica   per   la
          negoziazione e  la  firma  di  trattati  e  di  convenzioni
          internazionali; 
                  d)  cura  la  procedura  per  l'approvazione  e  la
          ratifica di trattati e convenzioni internazionali; 
                  e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati
          e convenzioni conclusi dall'Italia; 
                  e-bis) appone, previa verifica di autenticita',  la
          formula esecutiva negli atti dell'Unione europea  nei  casi
          previsti dal diritto unionale, salvo che la competenza  sia
          attribuita ad altra amministrazione; 
                  f) collabora con gli agenti del Governo italiano  a
          tutela  dei  diritti   del   Paese   davanti   alle   Corti
          internazionali; 
                  g) tratta, in  raccordo  con  le  strutture  e  gli
          uffici    ministeriali    interessati,    il    contenzioso
          dell'amministrazione con soggetti esterni.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,  n.
          95, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1.
          Al personale dirigente di cui all'articolo 15  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   sono   attribuiti
          incarichi    presso    l'amministrazione     centrale     e
          posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto  della
          dotazione organica  di  cui  alla  tabella  1  allegata  al
          presente decreto e dei seguenti limiti complessivi: 
                  a) otto unita' di livello dirigenziale generale; 
                  b) quarantaquattro unita' di  livello  dirigenziale
          non generale dell'area amministrativa; 
                  c) otto unita' di livello dirigenziale non generale
          dell'area della promozione culturale. 
                2. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  a)  sono
          individuate fra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a) direttore generale della Direzione generale  per
          l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 
                  b)      consiglieri       ministeriali       presso
          l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette,
          di cui: 
                    1)  tre  per  consulenza,   ricerca,   studio   e
          coordinamento in materia  giuridica,  amministrativa  e  di
          bilancio  presso  le  strutture  di  livello   dirigenziale
          generale previste dal presente decreto; 
                    2)  due  con  le  funzioni  di   vice   direttore
          generale/direttore centrale presso  la  Direzione  generale
          per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale  per
          l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 
                    3)  uno   con   le   funzioni   di   coordinatore
          dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di
          bilancio di cui all'articolo 1, comma 3; 
                    4)  uno  con   funzioni   di   ispettore   presso
          l'Ispettorato  generale  del  Ministero  e   degli   uffici
          all'estero; 
                  c) non piu'  di  tre  posti  funzione  di  capo  di
          consolato generale; 
                  d)  non  piu'  di  un  posto-funzione  di   esperto
          amministrativo  capo  presso   uffici   all'estero   o   di
          responsabile di servizio amministrativo decentrato  di  cui
          agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n.  15  o
          di responsabile di centro  interservizi  amministrativi  di
          cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  15  dicembre
          2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. 
                3. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  b)  sono
          individuate tra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a) dieci incarichi di capi di  uffici  dirigenziali
          non generali presso l'amministrazione centrale, determinati
          con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; 
                  b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo  di
          ufficio dirigenziale non generale presso  l'amministrazione
          centrale, individuati nell'ambito di  un  elenco  stabilito
          con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; 
                  c) consiglieri ministeriali in numero non superiore
          a quindici per consulenza,  ricerca  e  studio  in  materia
          giuridica, amministrativa e di  bilancio  o  per  attivita'
          ispettiva in materia amministrativa e contabile presso  gli
          uffici      di      livello      dirigenziale      generale
          dell'amministrazione centrale; 
                  d) non piu' di dodici  posti-funzione  di  capo  di
          consolato generale o di consolato o di  collaborazione  nei
          consolati generali; 
                  e) non piu'  di  dieci  posti-funzione  di  esperto
          amministrativo presso uffici all'estero o  di  responsabile
          di servizio amministrativo decentrato di cui agli  articoli
          9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile
          di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5
          del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 
                4. Le funzioni di cui al comma  1,  lettera  c)  sono
          individuate tra le seguenti posizioni organizzative: 
                  a)  non  piu'  di  otto  incarichi  di  consulenza,
          ricerca e studio per  la  programmazione  della  promozione
          culturale presso la Direzione generale  per  la  diplomazia
          pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema
          Paese; 
                  b) non piu' di  un  incarico  di  capo  di  ufficio
          dirigenziale non generale presso la Direzione generale  per
          la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito
          di un elenco stabilito con il decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 5;