IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 58;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante
«Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro» e, in particolare, l'articolo 11,
comma 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1992, n. 13, recante
«Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera», con il quale e'
stata istituita, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento
ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni
paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati
esistenti sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180, recante
«Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di
ricovero pubblici e privati», che ha attivato il flusso informativo
delle schede di dimissione ospedaliera quale rilevazione sistematica
delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a
tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati e ha
disciplinato i tempi e le modalita' di trasmissione delle
informazioni dalle regioni e province autonome al Ministero della
salute;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n.
380, recante «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento
della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di
ricovero pubblici e privati»;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002,
pubblicato nella sezione normativa del sito istituzionale del
Ministero della salute, con cui e' stata istituita la Cabina di Regia
per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale
(NSIS);
Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010, n. 135,
recante «Regolamento recante integrazione delle informazioni relative
alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto
ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380»;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 261
recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27
ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la
scheda di dimissione ospedaliera»;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 agosto 2021, recante
«Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione
ospedaliera», pubblicato nella sezione normativa del sito
istituzionale del Ministro della salute, oggetto dell'Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto
2021 e, in particolare, l'articolo 2, commi 8, 9 e 10 per quanto
specificamente indicato in relazione alle scale di valutazione della
disabilita' e della complessita' assistenziale da utilizzare nel caso
di ricovero di tipo riabilitativo nelle tre discipline ospedaliere
Unita' Spinale (Codice 28), Recupero e Riabilitazione Funzionale
(Codice 56) e Neuroriabilitazione (codice 75);
Visto l'Accordo quadro sancito, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22
febbraio 2001, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tra il
Ministro della sanita', le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario
nazionale;
Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 e, in particolare,
l'articolo 3, comma 5, il quale dispone che la definizione ed il
continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle
modalita' di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario
sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero
della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi
informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e
quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
Visto il verbale della riunione del 18 ottobre 2021 del Gruppo
Tecnico previsto dall'articolo 6 del Ministro della salute 5 agosto
2021, recante «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di
riabilitazione ospedaliera» che nell'ambito del mandato ricevuto ha
definito le scale funzionali di disabilita' e complessita'
assistenziale piu' adatte a definire il fabbisogno riabilitativo del
paziente ricoverato in codice 75 e 28;
Vista la nota prot. n. MDS-DGSISS-6922 del 3 marzo 2022 del
Presidente della Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo sistema
informativo sanitario, con la quale, in esito alla seduta del 10
febbraio 2022, si comunica il parere positivo in merito allo schema
di decreto proposto concernente l'aggiornamento della scheda di
dimissione ospedaliera (SDO) con l'integrazione dei campi relativi
alle scale di valutazione della disabilita' e della complessita'
assistenziale da utilizzare nel caso di ricovero di tipo
riabilitativo;
Considerata l'esigenza di adeguare il contenuto informativo della
SDO dei ricoveri riabilitativi allo scopo di fornire una migliore
descrizione del ricovero riabilitativo e di rappresentarne il
prodotto assistenziale anche in termini di esito;
Ritenuto, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo
della scheda di dimissione ospedaliera, il relativo flusso e le
relative regole di compilazione e codifica di cui al citato decreto
del Ministro della sanita' n. 380 del 2000, per finalita' di
programmazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 28 aprile 2022 (Registro dei provvedimenti n.
141 del 28 aprile 2022) ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e
58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 27 luglio 2022;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle sedute del 24 gennaio 2023 e
del 29 agosto 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 6 settembre 2023;
Vista la nota prot. n. 8385 del 18 settembre 2023 con la quale il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza
del Consiglio dei ministri ha preso atto della comunicazione
effettuata;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Integrazione e aggiornamento delle informazioni
contenute nella scheda di dimissione ospedaliera
1. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera B., del decreto del
Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380 e' inserita la
seguente:
«B-bis. la sezione terza, che contiene le informazioni del
seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la
numerazione degli elenchi di cui alle precedenti lettere A) e B):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
42) Scala di Rankin (solo strutture codd. 28, 56, 75);
43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28, 56, 75);
44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture cod. 56);
45) Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo strutture cod. 56);
46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture cod. 75);
47) Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (solo strutture
cod. 75);
48) Scala Level Cognitive Functioning (LCF) (solo strutture
cod. 75);
49) ASIA Impairment Scale: livello di lesione e grado di
completezza (solo strutture cod. 28);
50) Scala Spinal Cord Independency Measure (SCIM) (solo
strutture cod. 28);
51) Rehabilitation Complexity Scale extended (RCS-e) (solo
strutture codd. 28, 56, 75).».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 recante: «Istituzione del servizio
sanitario nazionale»:
«Art. 58 (Servizio epidemiologico e statistico) - Nel
piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono
previsti specifici programmi di attivita' per la
rilevazione e la gestione delle informazioni
epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per
la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la
gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attivita', per quanto attiene alle
competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono
attuati dall'Istituto superiore di sanita'.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo
comma, provvedono ai servizi di informatica che devono
essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del
servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i
criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e
per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano
nazionale e regionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante: «Attuazione della
direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro»:
«Art. 11 (Mutua assistenza e cooperazione). - 1.
L'Italia si impegna a prestare mutua assistenza agli Stati
membri dell'Unione europea compresa la cooperazione in
merito agli standard e agli orientamenti di qualita' e
sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto
attraverso il Punto di Contatto Nazionale ai sensi
dell'articolo 7 del presente decreto, nonche' in merito
alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per
chiarire il contenuto delle fatture.
2. L'Italia si impegna a facilitare la cooperazione
nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a
livello regionale e locale nonche' mediante l'impiego delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e
di altre forme di cooperazione transfrontaliera.
3. L'Italia si impegna affinche' le informazioni sul
diritto di esercizio della professione da parte dei
prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o
locali stabiliti nel territorio nazionale siano, su
richiesta, messe a disposizione delle autorita' degli altri
Stati membri dell'Unione europea, a fini dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera, in conformita' ai capi II e III
e alle misure nazionali che attuano le disposizioni
dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, in
particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il
principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di
informazioni avviene attraverso il sistema di informazione
del mercato interno, istituito ai sensi della decisione
della Commissione europea 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007,
relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del
sistema di informazione del mercato interno (IMI).
4. Al fine di dare piena attuazione al principio di
mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di
assistenza sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 9, comma 6, lettera c), del
presente decreto, il Ministero della salute, in osservanza
dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e attraverso la revisione del flusso
informativo relativo alle schede di dimissione ospedaliera
(SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle attivita'
e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione
degli standard di qualita' e di sicurezza della rete
ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle cure erogate
dai prestatori di assistenza sanitaria, persone giuridiche
e/o persone fisiche, affinche' questi siano conformi agli
standard e agli orientamenti di qualita' e di sicurezza
definiti dalla legislazione vigente e dalla normativa
dell'Unione europea.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1993,
n. 180, reca: «Disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati».
- Il decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, reca: «Regolamento recante norme concernenti
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati».
- Il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010,
n. 135, reca: «Regolamento recante integrazione delle
informazioni relative alla scheda di dimissione
ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre
2000, n. 380».
- Il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016,
n. 261 reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni
del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive
modificazioni, concernente la scheda di dimissione
ospedaliera».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali.»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta il comma 6 dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 recante: «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:
«6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta il comma 173 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164,
rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per
cento su base annua a decorrere dal 2005, e' subordinato
alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che contempli ai fini del contenimento della
dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente
legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una
migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo
sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a
livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario,
coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di
produzione, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore, secondo
modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di
garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
di decadenza del direttore generale.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE del
4.5.2016 n. L 119.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1. - 1. La scheda di dimissione ospedaliera si
compone delle seguenti sezioni:
A. la sezione prima, che contiene le informazioni
anagrafiche di seguito riportate:
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della
puerpera;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
B. la sezione seconda, che contiene le informazioni
del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue
la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera
A):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unita' operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unita' operativa trasferimento esterno;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero
diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente
al ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento
principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento
principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento
principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento
secondario;
36) check list sala operatoria intervento
secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione;
B-bis. la sezione terza, che contiene le informazioni
del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue
la numerazione degli elenchi di cui alle precedenti lettere
A) e B):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
42) Scala di Rankin (solo strutture codd. 28, 56,
75);
43) Scala di Barthel (BI) (solo strutture codd. 28,
56, 75);
44) Scala di Barthel dispnea (BI-D) (solo strutture
cod. 56);
45) Scala Six-Minute Walk Test (6MWT) (solo
strutture cod. 56);
46) Scala Glasgow Coma Scale (GCS) (solo strutture
cod. 75);
47) Scala Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE)
(solo strutture cod. 75);
48) Scala Level Cognitive Functioning (LCF) (solo
strutture cod. 75);
49) ASIA Impairment Scale: livello di lesione e
grado di completezza (solo strutture cod. 28);
50) Scala Spinal Cord Independency Measure (SCIM)
(solo strutture cod. 28);
51) Rehabilitation Complexity Scale extended
(RCS-e) (solo strutture codd. 28, 56, 75).
2. Le regioni e le province autonome possono prevedere
ulteriori informazioni da rilevare attraverso la scheda di
dimissione ospedaliera, fermo restando il contenuto
informativo minimo di cui al comma 1.».