IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, testo unico delle accise, ed in
particolare:
l'articolo 21, che individua, tra i prodotti energetici
sottoposti ad accisa, i gas di petrolio liquefatti (GPL) e il gas
naturale, anche liquefatto (GNL);
l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici
destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo
testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella
misura ivi prevista;
l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le
modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o
variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che il
gas naturale destinato all'autotrazione e' sottoposto ad accisa al
momento della fornitura ai consumatori finali;
il punto 3 della Tabella A allegata al medesimo testo unico delle
accise, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici
qualora impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle
imbarcazioni private da diporto e impiegati come carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, che
disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti
nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e
nelle acque interne;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998, che reca disposizioni concernenti
la separazione contabile e societaria per le imprese del gas
naturale;
Visto l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico delle
accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese
quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni
o restituzioni;
Ritenuto quindi necessario aggiornare le disposizioni di cui al
predetto regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n.
225 del 2015 al fine di stabilire le modalita' per consentire, ai
soggetti che ne hanno diritto, la fruizione dell'esenzione
dall'accisa, stabilita dal punto 3 della Tabella A allegata al
predetto testo unico delle accise, anche per i gas di petrolio
liquefatti (GPL) e per il gas naturale liquefatto (GNL) impiegati
nelle attivita' di cui al punto 3 della predetta Tabella A;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988, con nota n. 36213 del 1° settembre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225
1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la
benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale
liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attivita' per
le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come
interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive
modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa denaturazione
dei carburanti se prevista;
c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati
per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai
sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;
d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti
esenti ovvero oli lubrificanti esenti;
d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di
stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua
rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL
di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero
detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in
esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;
d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento
per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257 che effettua rifornimenti di GNL alle
imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa;
d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo
26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL
ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma
ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di
stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro
mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da
un impianto non ubicato nel territorio nazionale;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per
territorio in relazione all'ubicazione:
1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per
la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di
GNL;
2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;
3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento
diretto di cui alla lettera l);
4) della sede legale del venditore di GNL;
5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui
all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di
attivita' commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione
utilizzata dai medesimi soggetti;
f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio
delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti
esenti per la navigazione ad esclusione del GNL;
f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto
che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del
presente regolamento, e' assimilato al consumatore finale di gas
naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui
all'articolo 26, comma 9, del TUA;
g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di
cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;
h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo
di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD
a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il
numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la
spedizione nella contabilita' dello speditore stesso;
i) documento DAS: il documento di accompagnamento
semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;
l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti
per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente
da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo
tubazione;
m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento
effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla
bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il
trasporto dei carburanti esenti per la navigazione.
2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti
esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti.
L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come
carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie,
compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al
trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e
porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la
navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via
esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attivita' per le
quali e' concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono
costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne
degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle
appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale
della Comunita'.»;
2) nel comma 5, dopo le parole «Relativamente al trasporto», le
parole «merci nelle acque marine comunitarie e» sono sostituite dalle
seguenti: «di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e
al trasporto di merci»;
3) il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) nel comma 1, dopo la parola: «navigazione», sono inserite
le seguenti: «, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e
fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,»;
2) nel comma 2, nell'alinea le parole: «e l'olio
combustibile», sono soppresse;
3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita
con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA.
Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere
effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti
ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate
nelle attivita' aventi titolo all'esenzione di cui al presente
regolamento.»;
4) nel comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3», sono inserite
le seguenti: «e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma
3-bis»;
c) all'articolo 3:
1) nella rubrica, dopo le parole: «la navigazione» sono
aggiunte le seguenti: «diversi dal GNL»;
2) nel comma 1, dopo le parole: «distribuzione di carburanti
esenti», sono inserite le seguenti: «per la navigazione diversi dal
GNL»;
3) nel comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione
della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa
avvenga.»;
4) nel comma 6, dopo la parola: «navigazione», sono inserite
le seguenti: «diversi dai GPL e dal GNL»;
d) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 3-bis (Disposizioni per i gestori dei punti di
rifornimento di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un punto
di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attivita',
l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri
dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale
della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le
generalita' del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di
rifornimento di GNL; la denuncia e' sottoscritta dal predetto
soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da
esso diversa.
2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non
fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita';
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo
competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine
comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione nelle
acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi e la descrizione
dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL;
d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento
delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto
di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati
relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la
licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto
di rifornimento di GNL un codice ditta.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma
3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto
anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal
rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero
da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui
e' consegnato uno degli originali.
5. Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e
2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al
comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e'
verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la
cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la
stessa avvenga.
6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati
di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.
Art. 3-ter (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di
GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio
di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attivita', apposita
comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati
identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della
stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono
stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il
numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale.
La comunicazione e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal
rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale
occorrenti per l'esercizio dell'attivita';
b) i certificati di verifica metrica degli strumenti di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento
delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati
comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto
istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso
gestito.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio
competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2
entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo
soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'
almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
5. Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL
sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato
MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive
modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita.
6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica
all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei
venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di
riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto.
Art. 3-quater (Disposizioni per i venditori di GNL). - 1. Il
soggetto che intende operare come venditore di GNL denuncia, prima
dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.
26, comma 10, del TUA.
2. Nella denuncia di cui al comma 1 il soggetto di cui al
medesimo comma indica i propri dati identificativi, la sede legale,
il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalita' del
rappresentante legale. Alla denuncia e' allegata una dichiarazione,
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il predetto soggetto
attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui
prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
la pena della reclusione.
3. L'Ufficio competente, effettuati i controlli di
competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo 26, comma
10, del TUA, previa prestazione della cauzione ivi prevista,
l'autorizzazione ad operare come soggetto obbligato e il relativo
codice ditta.
4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'Ufficio
competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2, intervenuta
successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, entro trenta
giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo
soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita'
almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»;
e) all'articolo 4:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL,
destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono
trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del
documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa
dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero
i dati identificativi della bettolina che in talune localita'
sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto
trasferimento e' effettuato previa denaturazione dei carburanti
qualora prevista ai sensi dell'articolo 2.
2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL,
destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che
provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati
qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata
dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in
modo chiaramente identificabile il codice ARC.»;
2) nel comma 3, dopo la parola: «navigazione», sono inserite
le seguenti: «diversi dal GNL»;
3) nel comma 4, le parole: «esenti trasportati» sono
sostituite dalle seguenti: «esenti per la navigazione trasportati
diversi dal GNL»;
f) all'articolo 5:
1) nella rubrica, dopo le parole: «dell'esercente» sono
aggiunte le seguenti: «l'impianto di distribuzione di carburanti
esenti per la navigazione diversi dal GNL»;
2) nel comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «distribuzione»,
sono inserite le seguenti: «di carburanti esenti per la navigazione
diversi dal GNL»;
3) nel comma 3, dopo la parola: «scontrini», sono inserite le
seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)»;
g) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Adempimenti amministrativi e contabili del
gestore del punto di rifornimento di GNL). - 1. Il gestore del punto
di rifornimento di GNL tiene una contabilita' nella quale provvede,
in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad
annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti
nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati
riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato
sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico il
medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i
quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati
risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonche', per i
quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del
memorandum di cui all'articolo 7. Il memorandum e le fatture di
vendita sono conservati a corredo della contabilita' del punto di
rifornimento di GNL, da tenersi con le modalita' di cui all'articolo
5, commi 3 e 4.
2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione,
il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto
che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo
GNL; tale importo e' riportato nella corrispondente fattura emessa in
relazione al rifornimento effettuato.
3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto
tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le
opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa
applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al
venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per
ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la
medesima e' avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene
inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto
al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a
quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento.
4. Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i
quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata
ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA.
Art. 5-ter (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto
di stoccaggio di GNL). - 1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio
di GNL tiene una contabilita' nella quale annota, per ogni operazione
di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il
riempimento della stessa, la quantita' di GNL caricata per conto di
ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta
nonche' gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso
in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilita'
sono annotati la data in cui e' effettuato il carico, la quantita' di
GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione
del relativo codice ditta nonche' gli estremi identificativi
dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la
fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente
comma.
2. Qualora il rifornimento venga effettuato mediante
strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri
mezzi, nella contabilita' ivi indicata sono annotati, oltre alla data
in cui avviene il rifornimento e alla quantita' di GNL rifornita per
conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo
codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite.
3. La contabilita' di cui al comma 1 e' tenuta con le
modalita' previste dall'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette
all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui
all'articolo 26, comma 14, del TUA.
Art. 5-quater (Adempimenti relativi ai rifornimenti
effettuati dal venditore di GNL). - 1. Il venditore di GNL annota nel
registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello
scarico, anche le singole quantita' di GNL rifornite alle
imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi
del relativo memorandum di cui all'articolo 7 e dei dati
identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito e' stato
prelevato.
2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di
GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare
dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla
medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione,
la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A
allegata al decreto legislativo n. 504/7995».
3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono
conservati a corredo della contabilita' di cui al comma 1, da tenersi
con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.
4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL
alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o
di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL,
anche proveniente da un impianto non situato nel territorio
nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove
saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro
ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi
dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti
per le medesime operazioni di rifornimento nonche' gli estremi
identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL.
5. Il venditore di GNL e' tenuto agli adempimenti di cui
all'articolo 26, comma 13, del TUA.»;
h) all'articolo 6:
1) nel comma 2:
1.1) nell'alinea, le parole «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti «di controllo»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella seconda parte sono
annotate, a cura dell'esercente ovvero del gestore del punto di
rifornimento di GNL, le quantita' di carburanti esenti per la
navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del
memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita' degli oli
lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione o
il punto di rifornimento;»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Per
i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di
stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio
nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono
effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di
GNL o da un suo delegato.»;
i) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 6-bis (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di
soggetti beneficiari) - 1. Il soggetto che intende utilizzare in via
esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato
nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi,
impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli
lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una
prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto
regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate
all'articolo 1, commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente,
mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima
dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza,
contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta
e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della
partita IVA e le generalita' del rappresentante legale, ai fini del
rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta
istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, riportante la descrizione della specifica attivita', ricompresa
nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi
identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni
necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attivita', la
quantita' media giornaliera di carburante esente per la navigazione o
di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel periodo di
tempo di cui al comma 2 nonche' gli estremi delle specifiche
autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio
dell'attivita' svolta.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresi'
indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il
periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata
esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo
oneroso.
3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarita' dei dati
comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni
dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice
identificativo, avente una validita' limitata al periodo di cui al
comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all'articolo
6, comma 2.
4. Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi
del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si
verifica.
5. Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la
navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al
comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica
certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente
compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del
codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il
rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli
lubrificanti esenti e' effettuato previa esibizione del predetto
modello su cui e' riportato il numero di protocollo.
6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai dati ivi previsti, e' altresi' annotato, in relazione ad
ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il
medesimo libretto e' conservato per i cinque anni successivi alla
scadenza del periodo di validita' del codice identificativo di cui al
comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle
prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1.
7. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva
un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni
consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione
di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di
passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate all'articolo
1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui
al comma 1, con le modalita' ivi indicate, ai fini del rilascio, da
parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo.
Alla medesima istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica
attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere,
gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle
registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima
attivita', la data di inizio delle operazioni di navigazione, il
periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata
esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo
oneroso, la quantita' media giornaliera di carburante o di olio
lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e
per la quale si intende ottenere il rimborso dell'accisa o
dell'imposta di consumo ai sensi del comma 8 nonche' gli estremi
delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini
dell'esercizio dell'attivita' svolta. Il codice identificativo di cui
al presente comma, rilasciato dall'ufficio competente entro trenta
giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha validita'
limitata al periodo di tempo indicato nella predetta dichiarazione.
Il soggetto identificato ai sensi del presente comma comunica
all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati entro il
giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui
all'articolo 1, comma 2, e' accordata mediante restituzione
dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i
carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli
oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il
rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal
soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo
stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, e'
effettuato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12
dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e'
rimborsata, con le medesime modalita', in relazione ai quantitativi
di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7 per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2 e sulla
base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12.
Ai fini del rimborso delle imposte di cui al presente comma il
predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine del
mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda
di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante e di olio
lubrificante impiegati nel medesimo semestre in relazione alle
prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei relativi
rifornimenti. Alla medesima domanda e' allegata una dichiarazione,
redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante
attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i
quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo sono
stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni di
servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza presentata ai sensi
del comma 7; sono altresi' allegate le fatture di acquisto dei
predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali e' evidenziata
l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi.
9. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, non e'
applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in
imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal
proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtu'
di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo,
che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di
servizi a titolo oneroso.
10. Nel caso in cui al termine di validita' del codice
identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la
navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti
esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e
l'imposta di consumo.
11. I militari della Guardia di finanza accedono alle
informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento
dei controlli di competenza.
12. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella
domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per
il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente
consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le modalita'
tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti
dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai
commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di
rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non
sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto
dall'articolo 6, comma 2, con determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati,
i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante
in rapporto alla potenzialita' del motore dell'imbarcazione.»;
l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Compilazione del memorandum). - 1. Fatto salvo
quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun rifornimento effettuato
dai soggetti beneficiari e' compilato un memorandum, numerato
progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola
fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento
di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo
delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:
a) le generalita' dell'esercente o del gestore del punto di
rifornimento di GNL;
b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;
c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di
misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo
rifornito alle imbarcazioni nonche' il quantitativo di prodotto
rifornito espresso:
1) in litri, con indicazione delle relative densita' e
temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per
i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;
2) in chilogrammi, per i GPL;
3) in standard metri cubi per il GNL;
c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi
in chilogrammi;
d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte
annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;
e) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti
dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis.
2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati
membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della
documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi
sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonche' dei documenti utili
a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo
svolgimento di una delle attivita' indicate all'articolo 1, comma 2,
per le quali e' concessa l'esenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di
cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo
delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma
1 sono indicati altresi' i dati identificativi del deposito fiscale
mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della
bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato lo scontrino
rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
altresi' per i rifornimenti di GNL effettuati mediante
un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento
navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di
GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per
tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati
dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi
rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi'
la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del
mezzo di rifornimento navale utilizzato nonche' gli estremi
identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti
di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo
prodotto proviene; al memorandum e' allegato lo scontrino rilasciato
dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o
altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.»;
m) all'articolo 8:
1) nel comma 1, dopo la parola: «energetici» sono inserite le
seguenti: «diversi dal GNL»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I controlli
qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono
effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in
applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e
successive modificazioni.»;
n) all'articolo 9:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i prodotti
di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati
membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di
circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di
rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti
esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e'
apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante
dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta'
di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo'
autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di
commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non
immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della
cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro
previsto dall'articolo 5.»;
o) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disposizioni transitorie per i GPL). - 1. Fino
all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3-bis,
possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in
esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le
modalita' di cui al presente articolo.
2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL
esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti
ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante
sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresi' a indicare,
nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato
al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonche' a
riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum
di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito
registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul
medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione.
3. Per i rifornimenti di GPL esenti per la navigazione
effettuati ai sensi del comma 2 si procede al rimborso dell'accisa
versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le modalita' di
cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto
del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. A tal fine,
l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo
a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei
rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2 del presente articolo
con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e
della data del rifornimento. Alla domanda e' allegata:
a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7;
b) copia delle fatture di vendita dei GPL esenti per la
navigazione, nelle quali e' evidenziato l'ammontare dell'accisa non
addebitata al soggetto beneficiario.
4. I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione
non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione
rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalita' per
la loro esecuzione.
5. Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e
amministrativi previsti dal presente regolamento.»;
p) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale
medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle
condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar e' determinato in misura
pari a 600.».
q) l'allegato e' sostituito dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 21, 24, 24-bis,
26, 67 e il punto 3, della tabella A del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, S.O.:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si
intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da
2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11
51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19
21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a
2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710
19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione
al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento,
equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo,
escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono
sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
societa', aventi sede legale nel territorio nazionale,
registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero
l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi
della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera
fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti
di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti
autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma,
hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle
dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i
soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso
la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei
quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e'
effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente
i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente
precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione
dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora
utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia
prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa
sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per
motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le
stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai
quantitativi impiegati nella produzione di energia
elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area
di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti
petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica,
le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione
al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-ter. In caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono
determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg
per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali
0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della
Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e
alla circolazione intracomunitaria previste dal presente
titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti
energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui
al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710
19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710
11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali
dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811
11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere
esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei
prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.».
«Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le
disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme
comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i
prodotti energetici destinati agli usi elencati nella
tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad
esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante
restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo'
essere effettuata con la procedura di accredito prevista
dall'art. 14.».
«Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). -
1. Le formule e le modalita' di denaturazione per i
prodotti energetici sono stabilite o variate con
determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al
comma 1 restano in vigore le formule e le modalita' di
denaturazione vigenti in quanto applicabili.».
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei
locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli
impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di
cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas
naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel
medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente
a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale
cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio
competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di
competenza e verificata la completezza dei dati relativi
alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I
medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un
apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di
gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare,
a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della
cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della
cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di
notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel
caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito
la concessione; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o
revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro
il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e'
effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la
fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e'
effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi
versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha
facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto
sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la
detenzione e la circolazione del gas naturale non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita',
i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del
gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione
annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas
naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La
dichiarazione e' presentata al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli
stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili
agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.».
«Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
destinatario registrato, speditore registrato o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i
diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti
devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di
licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i
prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un
volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli
denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni,
soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite
dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al
presente testo unico e' effettuata con riferimento ai
codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento
(CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che
modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del
presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un
termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del testo unico medesimo.».
«Tabella A
(Omissis).
3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle
acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione
delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come
carburanti per la navigazione nelle acque interne,
limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio
di vie navigabili e porti (1) esenzione
(1) Per "aviazione privata da diporto" e per
"imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un
aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario
o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in
virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro
titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per
scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla
prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di
autorita' pubbliche.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 emanato in attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142:
«Art. 21 (Separazione contabile e societaria per le
imprese del gas naturale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas
naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le
altre attivita' del settore del gas, ad eccezione
dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di
separazione contabile e gestionale dall'attivita' di
trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da
tutte le altre attivita' del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1
l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di
separazione societaria da tutte le altre attivita' del
settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da
societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel
settore del gas naturale, salvo l'importazione,
l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente
grossista.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto
previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che
svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di
distribuzione e di vendita e che forniscono meno di
centomila clienti finali separano societariamente le stesse
attivita' di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,
e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di
svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti
diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento
del sistema del gas.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle 15
dicembre 2015, n. 225 (Regolamento recante norme per
disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli
lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque
marine comunitarie e nelle acque interne.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2016, n. 27, come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Ai
fini del presente regolamento sono adottate le seguenti
definizioni:
a) TUA: il testo unico delle accise, recante le
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504;
b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio,
la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas
naturale liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati
per le attivita' per le quali il punto 3 della Tabella A
allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del
decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e
successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa,
previa denaturazione dei carburanti se prevista;
c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti
impiegati per la navigazione marittima, esentati
dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2,
del medesimo TUA;
d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano
carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti;
d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di
stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che
effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di
venditori di GNL di cui alla lettera d-quater), anche in
esenzione dall'accisa ovvero detiene GNL destinato al
rifornimento di imbarcazioni, anche in esenzione
dall'accisa, per conto dei medesimi venditori;
d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di
rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 che effettua
rifornimenti di GNL alle imbarcazioni anche in esenzione
dall'accisa;
d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui
all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati
ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, che
procedono alla fatturazione del GNL ceduto al gestore di
cui alla lettera f-bis) del presente comma ovvero ai
soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di
stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di
un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL,
anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio
nazionale;
e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane
competente per territorio in relazione all'ubicazione:
1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti
esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto
di rifornimento di GNL;
2) dell'impianto di stoccaggio di GNL;
3) del deposito fiscale mittente, nel caso di
rifornimento diretto di cui alla lettera l);
4) della sede legale del venditore di GNL;
5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti
di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o
del centro di attivita' commerciale in cui staziona
abitualmente l'imbarcazione utilizzata dai medesimi
soggetti;
f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente
Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione
di carburanti esenti per la navigazione ad esclusione del
GNL;
f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il
soggetto che gestisce un punto di rifornimento di GNL e
che, ai fini del presente regolamento, e' assimilato al
consumatore finale di gas naturale al pari dell'esercente
l'impianto di distribuzione di cui all'articolo 26, comma
9, del TUA;
g) documento e-AD: il documento amministrativo
elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA;
h) codice ARC: il codice unico di riferimento
amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA
attribuito al documento e-AD a seguito della convalida
informatica della relativa bozza, ovvero il numero di
riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
attribuito al documento e-AD dallo speditore, che
identifica la spedizione nella contabilita' dello speditore
stesso;
i) documento DAS: il documento di accompagnamento
semplificato di cui all'articolo 12 del TUA;
l) rifornimento diretto: il rifornimento di
carburanti esenti per la navigazione, ad esclusione del
GNL, effettuato, direttamente da un deposito fiscale,
mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione;
m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del
rifornimento effettuato, dai misuratori installati
sull'autocisterna, sulla bettolina o su altro mezzo di
rifornimento navale utilizzato per il trasporto dei
carburanti esenti per la navigazione.
2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei
carburanti esenti per la navigazione nonche' degli oli
lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata ai prodotti
energetici impiegati come carburanti per la navigazione
nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto
passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle
acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto
delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e
porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per
la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in
via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle
attivita' per le quali e' concessa l'esenzione. Le acque
marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali
e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse
quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori
che non sono parte del territorio doganale della Comunita'.
3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine
comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova
applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso
delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla
normativa vigente, in navigazione diretta fra porti
nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo
coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta
da un porto del territorio dello Stato verso porti
comunitari, anche se la navigazione include acque non
comunitarie.
4. Relativamente all'attivita' di pesca marittima,
l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete
ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli
2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che
esercitano l'attivita' di pesca nelle acque marine con
imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004.
5. Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci
nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci
nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne,
all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla
pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui
al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti
in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze
previste dalla normativa vigente.
6. (abrogato)»
«Art. 2. (Denaturazione dei carburanti esenti per la
navigazione). - 1. I carburanti esenti per la navigazione,
ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo
restando quanto previsto dal comma 3-bis, sono denaturati.
2. Per il gasolio la denaturazione di cui al comma 1 e'
effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di
cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta,
per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti
sostanze:
a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51
di nafta solvente da petrolio;
b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del
Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 5 di «verde alizarina G base».
3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1
e' effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento
di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con
l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle
seguenti sostanze:
a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di
nafta solvente da petrolio;
b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del
Ministro delle finanze 12 settembre 1985;
c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri;
d) grammi 3 di «violetto alizarina A base».
3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita
con il provvedimento di cui all'articolo 24- bis, comma 1,
del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento
possono essere effettuati, con le modalita' di cui
all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL
non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita'
aventi titolo all'esenzione di cui al presente
regolamento.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di
sostanze coloranti aventi differente denominazione
commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e
potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate
nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3 e a
quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis.
5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente
articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita'
stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i
depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.
6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del
presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante
rifornimento diretto, di carburanti esenti per la
navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in
dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate,
per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi
traghetto in servizio di linea regolare.».
«Art. 3 (Autorizzazione degli impianti di distribuzione
dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL).
- 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di
distribuzione di carburanti esenti per la navigazione
diversi dal GNL presenta, all'Ufficio competente, prima
dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri
dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua
sede legale, il codice fiscale e il numero della partita
IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione
dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di ciascuno dei
serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione
delle attrezzature installate per la movimentazione e la
misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' l'indicazione
dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il
prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza e'
sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale
della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali
autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per
l'esercizio della propria attivita';
b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo
competente per territorio, per la navigazione nelle acque
marine comunitarie o di altra autorita' competente per la
navigazione nelle acque interne;
c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto;
d) certificati di verifica metrica degli strumenti di
misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il
rifornimento delle imbarcazioni.
3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al
comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo
averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad
operare come destinatario registrato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo
codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella
misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla
quantita' massima di carburanti esenti per la navigazione
ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti
nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza di
esercizio.
4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del
comma 3 viene redatto processo verbale in duplice
originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona
diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da
persona da questi espressamente delegata con atto scritto,
a cui e' consegnato uno degli originali.
5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente
articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione
dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data
in cui la medesima si e' verificata; le modifiche alla
composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono
comunicate preventivamente. Il medesimo esercente comunica
all'ufficio competente la cessazione della propria
attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.
6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di
distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione
diversi dai GPL e dal GNL sono dotate, in occasione della
prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a
testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.».
«Art. 4 (Circolazione dei carburanti esenti per la
navigazione). - 1. I carburanti esenti per la navigazione
diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione
di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali
mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel
quale e' altresi' indicata la targa dell'autocisterna
adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati
identificativi della bettolina che in talune localita'
sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna.
Il predetto trasferimento e' effettuato previa
denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi
dell'articolo 2.
2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal
GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui
all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione
europea, circolano, denaturati qualora previsto
dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata
dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che
indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC.
3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti
beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione diversi
dal GNL circolano con la scorta del documento DAS, sul
quale sono indicati i dati identificativi della
imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna
del prodotto. Sul medesimo DAS e' apposta, da parte del
comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di
ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono
custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale
mittente. In caso di rifornimento di piu' imbarcazioni con
il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui
agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il
decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210.
4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti per la
navigazione trasportati diversi dal GNL risultino
deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma
3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del
quantitativo risultante dal documento sono comunicate
all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.
5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne,
ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono
dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di
carburanti esenti per la navigazione riforniti.».
«Art. 5 (Adempimenti amministrativi e contabili
dell'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti
esenti per la navigazione diversi dal GNL). - 1.
L'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti
esenti per la navigazione diversi dal GNL annota, con
cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito
registro di carico e scarico, preventivamente vidimato
dall'Ufficio competente:
a) nella parte del carico, le singole quantita' di
prodotti energetici introdotte, come comprovate dallo
scontrino rilasciato dai misuratori delle autobotti,
unitamente ai codici ARC dei relativi documenti e-AD, con
l'indicazione del deposito fiscale mittente;
b) nella parte dello scarico, le singole quantita'
rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai soggetti
beneficiari, quali risultanti dai totalizzatori di
impianto, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e
degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7.
2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e
scarico sul registro di cui al comma 1 e' preceduto
dall'indicazione della data; nel predetto registro sono
indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le
quantita' di carburanti esenti per la navigazione erogati
nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai
contalitri dei totalizzatori di impianto nonche' il
quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima
giornata. Il registro di cui al comma 1 e' chiuso
contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze
finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio
dell'anno immediatamente successivo.
3. Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo
le modalita' previste all'articolo 2219 del codice civile
ed e' custodito, unitamente alla documentazione relativa
alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i
memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini di cui al
comma 1, lettera a), per i cinque anni successivi a quello
dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima
registrazione.
4. Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito
da schede e fogli mobili numerati progressivamente, oppure
predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante
procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i
modelli di cui al presente comma sono preventivamente
approvati e vidimati dall'Ufficio competente.
5. Alle registrazioni contabili di cui al presente
articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati
relativamente ai rifornimenti diretti.».
«Art. 6 (Adempimenti amministrativi e contabili per i
soggetti beneficiari). - 1. Per poter essere rifornite con
carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni
utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del
libretto di controllo di cui al comma 2, nel quale sono
annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi.
2. Il libretto di controllo e' composto di tre parti:
a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche
dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di
bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con
indicazione del consumo medio orario in rapporto alla
potenzialita' del motore stesso, annotate e autenticate
dall'Autorita' marittima in base ai dati desunti dal
Registro italiano navale (R.I.NA.);
b) fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3- bis,
nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente
ovvero del gestore del punto di rifornimento di GNL, le
quantita' di carburanti esenti per la navigazione
rifornite, con indicazione della data e degli estremi del
memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita'
degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto
di distribuzione o il punto di rifornimento;
c) nella terza parte, a cura del soggetto
beneficiario, sono annotate, per ciascuna giornata di
navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi.
3. Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di
cui al comma 2, lettera b), sono apposte, con riferimento
anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente il
deposito fiscale o da un suo delegato.
3-bis. Per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL
proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un
impianto non situato nel territorio nazionale, le
annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono effettuate,
in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL
o da un suo delegato.».
«Art. 8 (Verifiche e controlli). - 1. L'Ufficio
competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale,
l'inventario dei prodotti energetici diversi dal GNL
movimentati negli impianti di distribuzione.
2. Al fine di verificare l'esatto adempimento delle
norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di
finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro
conferiti dall'articolo 18 del TUA.
3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere
l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di
controllo di cui all'articolo 6, ed assicurarsi
dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione
dei riscontri eseguiti e' apposto un «visto» dopo l'ultima
registrazione.
4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui
al presente regolamento sono effettuati, anche con
riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive
modificazioni.».
«Art. 9 (Oli lubrificanti esenti). - 1. Gli oli
lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per
essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i
carburanti esenti per la navigazione, dal presente
regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i
prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali
nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione
di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del
documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i
prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti
all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di
entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui
all'articolo 3.
3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente
articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano
applicazione le disposizioni in materia di circolazione
degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.
4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti
esenti e' tenuta una contabilita' degli oli lubrificanti
indipendentemente dalla quantita' detenuta. Qualora a
seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8
eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla
Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di
prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA.
5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti
beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la
scorta del documento DAS, sul quale e' apposta
l'attestazione di ricezione da parte del comandante
dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di
difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli puo' autorizzare il rifornimento diretto
effettuato da depositi di commercializzazione di oli
lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in
distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui
all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro previsto
dall'articolo 5.».
«Art. 13. (Disposizioni finali). - 1. I soggetti
esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti
esenti per la navigazione, in attivita' alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, integrano,
entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione gia' in
possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo
da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2,
comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di
oggettive condizioni di difficolta' di approvvigionamento,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare,
secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione
del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei
soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la
navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle
acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione,
limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da
un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul
pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento
per cento dell'imposta gravante sul quantitativo
autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei
casi di cui al presente comma l'agevolazione e' accordata
mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura
di accredito o con fornitura in esenzione da accisa.
3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione
all'evoluzione tecnologica della strumentazione
ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle
bettoline di cui al presente regolamento, le modalita' di
trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, dei dati relativi alle quantita' di carburanti
esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero
direttamente ai soggetti beneficiari.
3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore
convenzionale medio del coefficiente di trasformazione
liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e
1,01325 bar e' determinato in misura pari a 600.».