IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 13; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge  30  settembre  2004,  n.  252»,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 31-ter e 31-sexies; 
  Visto  il  decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate» del maggio 2012, convertito dalla legge 7  dicembre
2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale
sulla  cooperazione  internazionale   per   lo   sviluppo»,   e,   in
particolare, l'articolo 19, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni  pubbliche»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, gli articoli 1, 15  e
19, comma 3; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione della pubblica  amministrazione,
di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa
cattolica 2025», e, in particolare, gli  articoli  1,  comma  5,  23,
comma 6, 25 e 26, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2019, n. 78,  recante  «Regolamento  recante  l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del  Ministero
dell'interno»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre  2021,
n. 231, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento recante
l'organizzazione  degli  Uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale  del  Ministero  dell'interno,  adottato  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78»,  e,  in
particolare, la tabella A; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  29  gennaio  2019,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14  febbraio  2019,  recante
l'individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei  primi
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio  2019,
registrato dalla Corte  dei  conti  il  12  marzo  2019,  recante  la
graduazione degli incarichi  di  funzione  dei  dirigenti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020,  con  il
quale  sono  stati  individuati  i  posti  di  funzione  di   livello
dirigenziale  non  generale  da  conferire  ai  viceprefetti  ed   ai
viceprefetti aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020,  con  il
quale  sono  stati  individuati  i  posti  di  funzione  di   livello
dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia
dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile  dell'Interno
nell'ambito  degli  Uffici  centrali  e  periferici   del   Ministero
dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 13  novembre  2020,  che
stabilisce la graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti di
seconda  fascia  dell'area  funzioni  centrali   dell'amministrazione
civile dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021, recante
la graduazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti  della
carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali del  Ministero
dell'interno e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo  2022,  recante
modifiche ai summenzionati decreti ministeriali  in  data  23  luglio
2020 e 13 novembre 2020; 
  Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale
in data 2 agosto 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  12  settembre
2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 23 ottobre 2023; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche all'articolo 3 del decreto 
   del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  11  giugno  2019,  n.  78,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera b), le  parole:  «gestione  dell'Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali» sono sostituite dalle
seguenti:  «gestione  dell'ordinamento  giuridico  ed  economico  dei
segretari comunali e provinciali»; 
    b) al comma 2: 
      1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«gestione delle attivita' di reclutamento dei  segretari  comunali  e
provinciali   mediante   corso-concorso   pubblico;    programmazione
economica e finanziaria per la  gestione  dei  segretari  comunali  e
provinciali; ordinamenti retributivi e  previdenziali  dei  segretari
comunali   e   provinciali;   supporto   all'attivita'    legislativa
concernente l'analisi e  lo  studio  dell'ordinamento  economico  dei
segretari comunali e provinciali; predisposizione del piano  generale
annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; attivita'  di
formazione  obbligatoria,  formazione  biennale  dei  neosegretari  e
formazione per l'avanzamento in carriera e  l'aggiornamento,  nonche'
formazione del personale degli enti  locali  e  degli  amministratori
locali;»; 
      2) alla lettera b),  dopo  le  parole:  «nonche'  i  referendum
disciplinati dalla legislazione statale;» sono aggiunte le  seguenti:
«procedimento  di  ammissione  dei  contrassegni  per   le   elezioni
politiche ed europee;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«predisposizione di istruzioni per l'organizzazione e lo  svolgimento
delle consultazioni elettorali o referendarie; gestione dell'Anagrafe
degli amministratori degli enti locali e regionali; raccolta dei dati
ufficiosi   delle   consultazioni   referendarie    previste    dalla
Costituzione, di quelle  elettorali  disciplinate  da  leggi  statali
nonche' di quelle svolte in Regioni con le quali sono state  concluse
intese;   definizione   dei   progetti   di    informatizzazione    e
reingegnerizzazione  tecnologica  dei  servizi  di   competenza   del
Dipartimento con particolare riguardo ai processi  amministrativi  in
materia  elettorale,  di  finanza   locale   ed   autonomie   locali;
coordinamento delle attivita' di manutenzione, evoluzione tecnologica
e di gestione dei sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi  di
sicurezza;  digitalizzazione  dei  servizi  delle   Prefetture-Uffici
territoriali  del   Governo   nelle   materie   di   competenza   del
Dipartimento;»; 
      3)  alla  lettera  c),  dopo  le  parole:   «determinazione   e
attribuzione  delle  risorse  finanziarie  agli  enti  locali;»  sono
aggiunte le seguenti: «determinazione ed attribuzione dei  contributi
agli investimenti e contributi straordinari agli enti locali;»; 
      4) alla lettera d), dopo le  parole:  «realizzazione  e  tenuta
dell'Anagrafe nazionale  della  popolazione  residente  (ANPR)»  sono
aggiunte le seguenti: «e dell'Archivio Nazionale  informatizzato  dei
registri dello Stato Civile (ANSC),». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                  4-bis.  L'organizzazione  e  la  disciplina   degli
          uffici dei  Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti
          emanati ai sensi del comma  2,  su  proposta  del  Ministro
          competente d'intesa con il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e con il Ministro del  tesoro,  nel  rispetto  dei
          principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29, e successive  modificazioni,  con  i  contenuti  e  con
          l'osservanza dei criteri che seguono: 
                    a)   riordino    degli    uffici    di    diretta
          collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati  di  Stato,
          stabilendo che tali uffici hanno  esclusive  competenze  di
          supporto dell'organo di direzione politica  e  di  raccordo
          tra questo e l'amministrazione; 
                    b)  individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                    c) previsione di strumenti di verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                    d)  indicazione  e  revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                    e) previsione di decreti ministeriali  di  natura
          non regolamentare per  la  definizione  dei  compiti  delle
          unita' dirigenziali nell'ambito degli  uffici  dirigenziali
          generali. 
                  4-ter. Con regolamenti  da  emanare  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo,  si  provvede  al  periodico
          riordino delle  disposizioni  regolamentari  vigenti,  alla
          ricognizione  di  quelle  che   sono   state   oggetto   di
          abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di  quelle
          che hanno  esaurito  la  loro  funzione  o  sono  prive  di
          effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'art. 13, del decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia  di  riordino
          delle  attribuzioni   dei   Ministeri),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - Si riporta l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994,  n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della Corte dei conti): 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla
          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
          21  marzo  1953,  n.  161,  la  sezione  del  controllo  si
          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i
          componenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del
          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
          il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riportano gli articoli 4,  14  e  15  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli
          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
                2. I ministeri che si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
                3. Il regolamento di cui al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. La disposizione di cui al comma 4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
                5. Con le medesime modalita'  di  cui  al  precedente
          comma   1   si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione  ministeriale,   con   cadenza   almeno
          biennale. 
                6. I regolamenti di cui al comma 1  raccolgono  tutte
          le disposizioni normative relative a ciascun ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.» 
              «Art. 14 (Attribuzioni) .- 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
                2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                  a)  garanzia  della  regolare  costituzione   degli
          organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                  b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                  c) amministrazione generale e supporto dei  compiti
          di rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                  d) tutela dei diritti civili, ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo. 
                  d-bis)   organizzazione   e   funzionamento   delle
          strutture centrali e periferiche dell'amministrazione,  con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
                3. Il ministero svolge attraverso il corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
                4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°aprile
          1981, n. 121.» 
                «Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a cinque. 
                2.  L'organizzazione  periferica  del  ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui
          all'articolo  11,  anche  con  compiti  di   rappresentanza
          generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7,  commi  31-ter  e
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.122  (Misure  urgenti  in  materia   di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica): 
                «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti). - (Omissis) 
                31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo
          dei   segretari   comunali   e    provinciali,    istituita
          dall'articolo  102  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  soppressa.  Il
          Ministero dell'interno succede  a  titolo  universale  alla
          predetta Agenzia e le risorse strumentali  e  di  personale
          ivi in servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  sono
          trasferite al Ministero medesimo. 
                (Omissis) 
                31-sexies.   Il    contributo    a    carico    delle
          amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
          5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo  n.  267
          del 2000 e' soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla  medesima
          data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
          delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per  essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta l'art. 10, del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          finanza e funzionamento degli  enti  territoriali,  nonche'
          ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
          maggio 2012): 
                «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali). - 1. 
                2.  La  Scuola  Superiore  per  la  formazione  e  la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
          soppressa  e  i  relativi  organi  decadono.  Il  Ministero
          dell'interno succede  a  titolo  universale  alla  predetta
          Scuola  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  e   di
          personale ivi in  servizio  sono  trasferite  al  Ministero
          medesimo. 
                3.  I  predetti  dipendenti  con  contratto  a  tempo
          indeterminato  sono  inquadrati  nei  ruoli  del  Ministero
          dell'interno sulla base  della  tabella  di  corrispondenza
          approvata  col  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  di
          cui all'articolo 7, comma 31-quater, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti  trasferiti
          mantengono  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto al momento dell'inquadramento. 
                4. Per garantire la continuita' delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
                5. La  disposizione  di  cui  all'articolo  7,  comma
          31-sexies,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  continua  ad  applicarsi  anche  per  gli   oneri
          derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
                6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. 
                7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto,   presso   il   Ministero
          dell'interno, il Consiglio direttivo per  l'Albo  Nazionale
          dei  segretari  comunali  e  provinciali,  presieduto   dal
          Ministro dell'interno, o da  un  Sottosegretario  di  Stato
          appositamente delegato, e composto  dal  Capo  Dipartimento
          per  gli  Affari  Interni  e  territoriali,  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie, da due  prefetti  dei  capoluoghi  di  regione
          designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
          e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
          da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
          proposta del Consiglio  Direttivo,  sentita  la  Conferenza
          Stato Citta' e Autonomie locali: 
                  a)   definisce   le   modalita'    procedurali    e
          organizzative per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari,
          nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
                  b)  definisce  e  approva  gli  indirizzi  per   la
          programmazione  dell'attivita'  didattica   ed   il   piano
          generale  annuale  delle  iniziative  di  formazione  e  di
          assistenza, verificandone la relativa attuazione; 
                  c) provvede alla ripartizione dei  fondi  necessari
          all'espletamento  delle  funzioni  relative  alla  gestione
          dell'albo e  alle  attivita'  connesse,  nonche'  a  quelle
          relative  alle  attivita'  di  reclutamento,  formazione  e
          aggiornamento dei segretari  comunali  e  provinciali,  del
          personale degli enti locali, nonche'  degli  amministratori
          locali; 
                  d)  definisce  le  modalita'  di  gestione   e   di
          destinazione dei beni strumentali  e  patrimoniali  di  cui
          all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
                8.  La  partecipazione  alle  sedute  del   Consiglio
          direttivo  non   da'   diritto   alla   corresponsione   di
          emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. 
                9. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 19, comma 2, della legge 11  agosto
          2014,  n.  125  (Disciplina  generale  sulla   cooperazione
          internazionale per lo sviluppo): 
                «Art.  1  (Personale  dell'Agenzia  italiana  per  la
          cooperazione allo sviluppo). - (Omissis). 
                2.  Alla  copertura  dell'organico  dell'Agenzia   si
          provvede: 
                  a)   mediante   l'inquadramento    del    personale
          attualmente in servizio in posizione  di  comando  o  fuori
          ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo
          sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per  il
          transito  alle  dipendenze  dell'Agenzia  e  previo  parere
          favorevole dell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; 
                b) mediante l'inquadramento  di  non  oltre  quaranta
          dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari
          esteri,  che  optino  per  il  transito   alle   dipendenze
          dell'Agenzia; 
                c) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,    ricorrendo    prioritariamente    alle    eccedenze
          determinatesi a seguito  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135; 
              d) a regime, mediante le ordinarie forme  di  procedure
          selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nei  limiti  delle
          facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 1, 15 e 19,  comma  3,  del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni  urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1. (Disposizioni in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n.  113,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: «Fino al 31  dicembre  2026,  per  le
          predette amministrazioni, per la copertura dei posti  delle
          rispettive articolazioni  che  rivestono  la  qualifica  di
          soggetti attuatori del PNRR, le quote di  cui  all'articolo
          19, comma 6, del medesimo decreto legislativo  n.  165  del
          2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali  e  non
          generali, si applicano nella misura del 12 per cento.». 
                2.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
                3.  Le  amministrazioni  di  cui   alla   tabella   B
          dell'allegato  2   annesso   al   presente   decreto   sono
          autorizzate ad assumere, anche senza il previo  esperimento
          delle procedure di mobilita', le unita'  di  personale  per
          ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,  le
          predette   amministrazioni   possono   procedere   mediante
          procedure concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre
          amministrazioni  o  ricorrendo   allo   scorrimento   delle
          graduatorie  di  concorsi   pubblici   banditi   da   altre
          amministrazioni per  la  medesima  area  professionale.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato, per le unita'  di  personale  dirigenziale  di
          seconda fascia di cui alla  citata  tabella  B,  a  bandire
          concorsi  per  professionalita'  tecniche  in  materia   di
          ingegneria civile e ingegneria dei  trasporti  e  meccanica
          nonche' di ingegneria idraulica e ambientale  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3-bis.  In  coerenza  con  il  piano  triennale   dei
          fabbisogni di personale di cui all'articolo 6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  nel  rispetto  della
          dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
          della ricerca e' autorizzato a procedere  allo  scorrimento
          della graduatoria formata all'esito della  valutazione  dei
          titoli nell'ambito del concorso  pubblico,  per  titoli  ed
          esami,  per  la  copertura  di  centoventicinque  posti  di
          personale  non  dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,  da
          inquadrare nell'area funzionale  III,  posizione  economica
          F1, del comparto Funzioni  centrali,  presso  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01,  per
          il  reclutamento  di  ottantacinque  unita'  da  inquadrare
          nell'area funzionale III, posizione economica  F1,  profilo
          di funzionario amministrativo-giuridico-contabile,  indetto
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  937,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  nei
          limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
          coperture finanziarie di cui all'articolo 1,  commi  940  e
          941, della citata  legge  n.  178  del  2020  e  al  citato
          articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
          La procedura di scorrimento di cui al  primo  periodo  puo'
          essere     avviata,     con     determinazione     adottata
          dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione  dello
          svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un  numero
          di candidati idonei alla successiva  fase  della  procedura
          concorsuale  pari  almeno  al  numero  dei  posti  messi  a
          concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di  cui
          al presente comma si applica il  primo  periodo  del  comma
          5-ter dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                4.  Per  garantire  la  necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                  b) il Ministero dell'interno puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                  b-bis) le amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
                  b-ter) il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                  4-bis. 
                5. La Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  le
          necessita' assunzionali del Dipartimento per  le  politiche
          in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, a bandire concorsi, per i  quali  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          stabilite  procedure   e   requisiti   di   partecipazione,
          prevedendo una riserva di posti non  inferiore  al  10  per
          cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
          di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  e  prevedendo,  in
          ogni    caso,    una    adeguata    valorizzazione    della
          professionalita' specifica  dei  soggetti  in  possesso  di
          laurea triennale, laurea specialistica  o  magistrale  che,
          alla data del 1°  aprile  2023,  abbiano  svolto,  mediante
          incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per  almeno  un
          triennio, attivita' di supporto  tecnico,  specialistico  e
          operativo in materia di politiche in favore  delle  persone
          con disabilita'. 
                6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero  del
          turismo,   cosi'   come   determinate   nella   tabella   A
          dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i  bandi
          di concorso  per  il  personale  non  dirigenziale  possono
          prevedere una riserva di posti  non  superiore  al  50  per
          cento destinata al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
          indeterminato presso l'ENIT  -  Agenzia  nazionale  per  il
          turismo,  che  abbia  maturato   per   almeno   nove   mesi
          un'adeguata   esperienza   nelle   attivita'   strettamente
          collegate  all'esercizio  dei  compiti  istituzionali   del
          predetto Ministero. 
                7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°marzo
          2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55, le  parole:  «in  numero  di  19»  sono
          sostituite dalle seguenti: «in numero di 23». 
                8. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
                «Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                  a) politiche sociali e previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei  rapporti  con  gli  organismi   dell'Unione   europea;
          requisiti per la determinazione dei  profili  professionali
          degli operatori  sociali  e  per  la  relativa  formazione;
          controllo e vigilanza amministrativa e  tecnico-finanziaria
          sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle
          organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  e  sui
          patronati; 
                  b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
          dei  lavoratori:   indirizzo,   programmazione,   sviluppo,
          coordinamento e valutazione delle politiche  del  lavoro  e
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere  e  dei   mezzi   di   circolazione   stradale;
          assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
          italiani all'estero; 
                  c) amministrazione generale del Ministero: gestione
          dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo
          alle attivita'  di  promozione,  coordinamento  e  sviluppo
          della qualita' dei processi e  dell'organizzazione  e  alla
          gestione  delle  risorse;  programmazione  del   fabbisogno
          finanziario; linee generali e coordinamento delle attivita'
          concernenti il personale; affari generali  e  attivita'  di
          gestione del personale del Ministero di carattere comune ed
          indivisibile;  programmazione  generale  del  fabbisogno  e
          reclutamento  del  personale;  formazione  del   personale;
          rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;
          gestione della banca dati del personale, del  ruolo  e  del
          sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi
          del personale del Ministero; gestione delle spese  e  degli
          acquisti e conduzione dei sistemi informatici di  interesse
          comune.»; 
                  b) all'articolo 47, il comma 1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «1. Il Ministero  si  articola  in  dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere   superiore   a   tre,   in
          riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46,  e
          il numero delle posizioni di livello dirigenziale  generale
          non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi  dei
          dipartimenti. All'individuazione e  all'organizzazione  dei
          dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
          le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
                  c) all'articolo 54-quater, le parole: «e' pari a 5»
          sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7». 
                9.   All'articolo   17-quinquies,   comma   1,    del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  primo   periodo,   le   parole:   «di   cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
          35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
                  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «ai   sensi
          dell'articolo 10,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  citato
          decreto-legge  n.  44  del  2021»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,  comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
                9-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                  «4. A favore degli operatori  volontari  che  hanno
          concluso il servizio civile universale  senza  demerito  e'
          riservata una quota pari al 15  per  cento  dei  posti  nei
          concorsi per l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale
          indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          dalle aziende speciali e dagli enti di cui al  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi  restando
          i diritti dei  soggetti  aventi  titolo  all'assunzione  ai
          sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto  dei
          limiti previsti dall'articolo 5,  primo  comma,  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          dall'articolo  52,  comma   1-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al  primo
          periodo non  puo'  operare  integralmente  o  parzialmente,
          perche' da' luogo a frazioni di  posto,  tali  frazioni  si
          cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
          l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla
          medesima  amministrazione,  azienda  o  ente  oppure   sono
          utilizzate  nei  casi  in  cui  si  procede   a   ulteriori
          assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei». 
                10.  Al  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito  il
          seguente: 
                    «3-bis.  Nell'ambito  delle  assunzioni  a  tempo
          indeterminato attraverso modalita'  concorsuali,  l'Agenzia
          puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
          tempo determinato  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  in
          possesso dei requisiti necessari  per  l'inquadramento  nel
          ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
          a), e che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbiano
          prestato servizio continuativo per almeno due  anni  presso
          la medesima Agenzia»; 
                  b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito  il
          seguente: 
                    «8.1. Ai fini di cui al  comma  8,  l'Agenzia  si
          avvale  altresi',  sino  al  31  dicembre   2023,   di   un
          contingente di personale, nel limite di  cinquanta  unita',
          appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
          indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo  a
          disposizione dell'Agenzia stessa su specifica  richiesta  e
          secondo  modalita'  individuate  d'intesa  con  i  soggetti
          pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
          carico dell'Agenzia e ai fini del  trattamento  retributivo
          si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di   cui
          all'articolo 12, comma 1. Il  personale  di  cui  al  primo
          periodo   puo'   essere   inquadrato,   con   provvedimento
          dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo  5,  comma  3,
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223,  nel  ruolo
          del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera  a),
          non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
          presente comma.  Al  relativo  inquadramento  si  provvede,
          mediante  apposite  selezioni,  con  le  modalita'   e   le
          procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
          ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          n. 223 del 2021, sulla base di  criteri  di  valorizzazione
          delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio,  delle
          competenze acquisite,  dei  requisiti  di  professionalita'
          posseduti  e  dell'impiego   nell'Agenzia.   Al   personale
          inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
          comma si applicano le disposizioni del regolamento  di  cui
          all'articolo 12, comma 1, anche in materia di  opzione  per
          il trattamento previdenziale. Il personale di cui al  comma
          8, lettera  b),  gia'  inserito  nel  ruolo  del  personale
          dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo  i  medesimi
          criteri di cui al quarto periodo  del  presente  comma  con
          provvedimento dell'Agenzia adottato, ai  sensi  del  citato
          articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  223  del  2021,
          entro il 31 dicembre 2023, senza  effetti  retroattivi.  Il
          personale di cui al terzo periodo  del  presente  comma  e'
          computato nel  numero  dei  posti  previsti  per  la  prima
          operativita' dell'Agenzia, di cui  all'articolo  12,  comma
          4». 
                11. All'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  2020,  n.   8,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 7,  lettera  c),  dopo  le  parole:  «e
          dell'amministrazione  penitenziaria»   sono   inserite   le
          seguenti: «nonche' dei titolari di incarichi di  vertice  e
          di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale,»; 
                  b)  al  comma  7-bis,  le  parole:  «del   Ministro
          competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita'
          politica competente». 
                11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  volti  a  migliorare
          l'efficienza   del   sistema   giudiziario   mediante    la
          semplificazione e  la  riduzione  del  numero  dei  giudizi
          pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
          proroga disposta, da  ultimo,  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.  198,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche  del  personale
          amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
          dell'Aquila e  di  Chieti  possono  essere  integrate,  nel
          limite complessivo della dotazione organica  del  Ministero
          della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
          amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni. 
                12.  Fino  al  31  dicembre   2026   l'Autorita'   di
          regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)  puo'
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
          15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15  unita'  di
          personale collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,
          distacco  o  altra   analoga   posizione   prevista   dagli
          ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni
          pubbliche. Il predetto personale  conserva  il  trattamento
          economico  in  godimento  presso  le   amministrazioni   di
          provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del
          collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile   nella
          dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
          tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero  di
          posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
                12-bis. All'articolo 20 del  decreto  legislativo  14
          maggio  2019,   n.   50,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» e'
          sostituita dalle seguenti: «da un ufficio  dirigenziale  di
          livello non generale tra quelli della»; 
                  b) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «il
          dirigente di livello  generale  della  Direzione  generale»
          sono sostituite dalle seguenti: «un  dirigente  di  livello
          non generale della Direzione generale». 
                12-ter.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
          al  comma  12-bis  nell'ambito  delle  procedure   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022,  n.  204,  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e
          strumentali disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                12-quater. All'articolo 18, comma 1,  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183, le parole:  «di  dodici  mesi»  sono
          sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi». 
                12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) nelle more di una  complessiva  revisione  della
          disciplina sulla responsabilita'  amministrativo-contabile,
          all'articolo 21, comma 2, primo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  giugno
          2024»; 
                  b) all'articolo 22, comma 1,  primo  periodo,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione  di
          quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
          e resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
          dal Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
          cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101». 
                12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          interpreta nel senso che la  possibilita'  di  conferire  a
          titolo  gratuito   gli   incarichi,   le   cariche   e   le
          collaborazioni  a  soggetti  gia'  lavoratori   privati   o
          pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo  comma
          9, si applica anche per gli incarichi di  presidente  della
          Giunta centrale per gli studi storici e di direttore  degli
          Istituti storici di cui al regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255. 
                13. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  7,
          comma 4, ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  2  e  3  e'
          autorizzata la spesa: 
                  a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
          euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e  di  euro
          86.524 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di  euro  937.362  per  l'anno
          2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere  dall'anno  2025
          per le assunzioni a tempo indeterminato e di  euro  674.945
          per  l'anno  2024  e  di  euro  37.495  annui  a  decorrere
          dall'anno 2025 per le spese di funzionamento; 
                  c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863
          per l'anno 2023 e di  euro  13.087.295  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro  130.873  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  d) per il Ministero della difesa, di  euro  175.669
          per l'anno  2023  e  di  euro  263.503  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro  2.636  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  e) per il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui
          a decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e  di  euro
          17.039 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  f) per il Ministero delle imprese  e  del  made  in
          Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e  di  euro  263.086
          annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
          indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023  e  di  euro
          263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026  per  le
          assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per  l'anno
          2023, di euro 5.262 per ciascuno degli  anni  dal  2024  al
          2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno  2027  per
          le spese di funzionamento; 
                  g)  per  il   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste,  di  euro  3.558.216
          per l'anno 2023 e  di  euro  5.337.323  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 833.733 per l'anno 2023  e  di  euro  53.374  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
          energetica, di euro 694.818  per  l'anno  2023  e  di  euro
          1.042.226  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo  indeterminato  e  di  euro  59.024  per
          l'anno 2023 e di euro 5.903  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                  i) per il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di euro 2.126.117 per  l'anno  2023  e  di  euro
          3.189.175  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo indeterminato  e  di  euro  818.918  per
          l'anno 2023 e di euro 31.892 annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                  l) per il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di euro  1.450.708  per  l'anno  2023  e  di  euro
          2.176.061  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo indeterminato, e  di  euro  225.000  per
          l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                  m)  per  il  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro  841.783
          annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
          indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023  e  di  euro
          8.418 annui a decorrere dall'anno  2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  n)  per  il  Ministero  della  cultura,   di   euro
          1.489.936 per l'anno 2023  e  di  euro  2.234.904  annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e  di  euro
          22.350 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  o) per il Ministero della salute, di  euro  287.490
          per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno  degli  anni
          dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di
          euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro  4.313  per  ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento; 
                  p) per il Ministero del turismo, di euro  4.741.284
          per l'anno 2023 e  di  euro  7.111.925  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di  euro  64.101  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  q) per l'Avvocatura generale dello Stato,  di  euro
          2.781.565 per l'anno 2023  e  di  euro  4.172.347  annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e  di  euro
          41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  r)  per  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR),  di  euro
          476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato; 
                  s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
          regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e  di
          euro 3.522.969 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato. 
                14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari  a
          43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
          2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro  per
          l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2027, si provvede: 
                  a)  quanto  a  36.671.908  euro  per  l'anno  2023,
          55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
          2025, 58.757.301 euro per l'anno  2026  e  58.062.980  euro
          annui a decorrere dall'anno 2027,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                  b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023  e  86.524
          annui a decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                  c)  quanto  a  5.739.993  euro  per  l'anno   2023,
          1.312.830 euro per l'anno  2024  e  675.380  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando: 
                    1)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
          2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    2) l'accantonamento relativo al  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
          e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    3) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  per  225.000  euro  per
          l'anno 2023 e 250.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024; 
                    4) l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  per
          674.945  euro  per  l'anno  2024  e  37.495  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025; 
                    5)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023  e  130.873
          euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    6)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024  euro
          per l'anno 2023 e 5.903 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2024; 
                    7) l'accantonamento relativo al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per  l'anno
          2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    8)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
          2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    9) l'accantonamento relativo al  Ministero  della
          difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
          decorrere dall'anno 2024; 
                    10)  l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste per 833.733 euro per  l'anno  2023  e  53.374  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    11) l'accantonamento relativo al Ministero  della
          cultura per 253.491 euro per  l'anno  2023  e  22.350  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    12) l'accantonamento relativo al Ministero  della
          salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
          decorrere dall'anno 2024; 
                    13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del
          turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023  e  64.101  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024. 
                    14-bis. Al decreto legislativo 27  gennaio  2010,
          n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine,
          la seguente lettera: 
                  «g-bis) Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA):   l'Agenzia   di   cui   all'articolo   12   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
                    b) all'articolo 9, comma 1, dopo le  parole:  «ed
          eventuali altri Ministeri» sono inserite  le  seguenti:  «,
          agenzie ed enti»; 
                    c) all'articolo  13  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente comma: 
                  «5-bis. Le commissioni di cui ai commi  1,  2  e  3
          sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA». 
                14-ter. All'articolo 35 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 4: 
                    1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dello
          sviluppo economico,» sono inserite le seguenti:  «acquisito
          il parere dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA),»; 
                    2) al secondo periodo, dopo le parole:  «e  della
          salute,» sono inserite le seguenti:  «acquisito  il  parere
          dell'ANSFISA,»; 
                    3) al terzo periodo, le parole da: «per le  merci
          assimilabili» fino alla  fine  del  comma  sono  sostituite
          dalle seguenti: «per le merci  assimilabili  puo'  altresi'
          essere imposto l'obbligo  dell'autorizzazione  del  singolo
          trasporto, secondo i criteri  e  le  modalita'  determinati
          dall'ANSFISA»; 
                    b) al comma 5, primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite  le
          seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»; 
                    c) al comma  7,  alinea,  dopo  le  parole:  «del
          territorio  e  del  mare,»  sono  inserite   le   seguenti:
          «acquisito il parere dell'ANSFISA,»; 
                    d) al comma 12, le parole:  «Lo  speditore  o  il
          trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
          agli stessi posti rispettivamente dal  capitolo  1.4.2.1  e
          1.4.2.2  del  RID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «I
          soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
          stessi posti rispettivamente dai paragrafi  1.4.2  e  1.4.3
          del RID» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
          «L'accertamento delle violazioni  e'  svolto  dai  soggetti
          individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA». 
                14-quater. All'articolo  16,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
          seguente lettera:«ff-bis) svolgere i compiti derivanti  dal
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35». 
                14-quinquies.    Le    amministrazioni     competenti
          provvedono all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  14-bis  a  14-quater  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
                14-sexies. Dopo il comma 7-bis  dell'articolo  6  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  e'
          inserito il seguente: «7-ter. Nell'ambito della sezione del
          Piano  relativa   alla   formazione   del   personale,   le
          amministrazioni di cui al comma 1 indicano  quali  elementi
          necessari   gli   obiettivi   e   le   occorrenti   risorse
          finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili,
          prevedendo l'impiego delle  risorse  proprie  e  di  quelle
          attribuite dallo Stato o dall'Unione  europea,  nonche'  le
          metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
          destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al  comma
          1 individuano al proprio  interno  dirigenti  e  funzionari
          aventi  competenze  e  conoscenze   idonee   per   svolgere
          attivita'  di  formazione  con  risorse   interne   e   per
          esercitare la funzione di docente o di tutor, per  i  quali
          sono predisposti specifici percorsi formativi». 
                14-septies.   Nell'ambito   della   revisione   della
          disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
          pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
          con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma  1,
          lettera a), della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  eventuali
          specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
          disabilita'  per  le  quali  si  riscontra   una   maggiore
          difficolta' di inserimento lavorativo.» 
                «Art. 15 (Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la
          rideterminazione degli organici delle Forze  di  polizia  e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia  di
          finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
          alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). -   1.
          Per le  esigenze  di  potenziamento  degli  organici  della
          Polizia di Stato: 
                  a) la tabella A allegata al decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  e'  sostituita
          dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso  al  presente
          decreto; 
                  b) la tabella A allegata al decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  337,  e'  sostituita
          dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso  al  presente
          decreto; 
                  c) la tabella A allegata al decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  338,  e'  sostituita
          dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso  al  presente
          decreto; 
                  d) secondo le modifiche delle  dotazioni  organiche
          di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  e'  conseguentemente
          rielaborato, entro  l'anno  2023,  il  piano  programmatico
          pluriennale  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,   comma
          961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
                2. Alle  Questure  di  Ancona,  L'Aquila,  Perugia  e
          Potenza sono preposti, con funzioni di questore,  dirigenti
          generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della  relativa
          dotazione organica, come modificata dal  comma  1,  lettera
          a). 
                3. Con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche
          al decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo  2001,
          n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto  dalla
          data della  sua  entrata  in  vigore,  l'abrogazione  delle
          disposizioni di cui allo stesso comma 2. 
                4. Per incrementare  i  servizi  di  prevenzione,  di
          controllo del territorio, di  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  e   di   contrasto   delle   attivita'
          criminali,   la   Polizia   di   Stato    e'    autorizzata
          all'assunzione straordinaria, in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
          un contingente massimo di complessive 302  unita'  come  di
          seguito indicato: 
                  a) non prima del 1°settembre  2023,  n.  17  unita'
          nella carriera dei  funzionari  di  polizia,  qualifica  di
          commissario; 
                  b) non prima del 1° settembre  2023,  n.  8  unita'
          nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica
          di commissario tecnico,  di  cui  n.  3  unita'  del  ruolo
          ingegneri, n. 3 unita' del ruolo fisici e n. 2  unita'  del
          ruolo psicologi; 
                  c) non prima del 1°settembre 2023, n. 18 unita' nel
          ruolo degli ispettori tecnici; 
                  d) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unita' nel
          ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia; 
                  e) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unita' nel
          ruolo degli agenti e assistenti che espletano  funzioni  di
          polizia; 
                  f) non prima del 1°settembre 2025, n. 9 unita'  nel
          ruolo degli agenti e assistenti tecnici; 
                  g) non prima del 1°settembre 2026, n. 50 unita' nel
          ruolo degli agenti e assistenti che espletano  funzioni  di
          polizia; 
                  h) non prima del 1°settembre 2027, n. 70 unita' nel
          ruolo degli agenti e assistenti che espletano  funzioni  di
          polizia; 
                  i) non prima del 1°settembre 2028, n. 30 unita' nel
          ruolo degli agenti e assistenti che espletano  funzioni  di
          polizia. 
                4-bis. Al fine di assicurare il regolare  svolgimento
          dei  servizi  di  polizia  e'  autorizzato,   a   decorrere
          dall'anno 2023, lo scorrimento, fino  al  suo  esaurimento,
          della graduatoria degli idonei non vincitori del  concorso,
          indetto con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
          generale  della  pubblica   sicurezza   16   maggio   2022,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione  di  1.381  allievi
          agenti della Polizia di Stato  riservato  ai  volontari  in
          ferma prefissata  di  un  anno  o  quadriennale  ovvero  in
          rafferma annuale in  servizio  o  in  congedo.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione del presente  comma  si  provvede
          nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali  previste
          a legislazione vigente per l'anno 2023  in  relazione  alle
          cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e
          nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato  ai
          sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari  a
          euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro  9.883.009  per
          l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a
          euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per
          l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a
          euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per
          l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a
          euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per
          l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a
          euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per
          l'anno 2037 e pari a  euro  24.472.253  annui  a  decorrere
          dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                6.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
          previsioni di cui al comma  5,  pari  a  euro  175.247  per
          l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno  2024,  pari  a
          euro 562.047 per l'anno  2025,  pari  a  euro  627.040  per
          l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno  2027,  pari  a
          euro 783.634 per l'anno  2028,  pari  a  euro  677.200  per
          l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno  2030,  pari  a
          euro 771.900 per l'anno  2031,  pari  a  euro  668.400  per
          l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno  2033,  pari  a
          euro 771.900 per l'anno  2034,  pari  a  euro  668.400  per
          l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno  2036,  pari  a
          euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui  a
          decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi  del  comma
          22. 
                7. Per le esigenze di  potenziamento  degli  organici
          dell'Arma  dei  carabinieri,  al  codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 800: 
                    1) al comma 2, le parole:  «30.956  unita'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30.975 unita'»; 
                    2) al comma 4, le parole:  «60.653  unita'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «60.959 unita'»; 
                  b) all'articolo 829, comma 1: 
                    1)  all'alinea,  le  parole:  «94  unita'»   sono
          sostituite dalle seguenti: «124 unita'»; 
                    2)  la  lettera  b-bis)   e'   sostituita   dalla
          seguente: «b-bis) ispettori: 103»; 
                    3)  dopo  la  lettera  b-bis),  e'  aggiunta   la
          seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3». 
                8. Per incrementare  i  servizi  di  prevenzione,  di
          controllo del territorio, di  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  e   di   contrasto   delle   attivita'
          criminali,   l'Arma   dei   carabinieri   e'    autorizzata
          all'assunzione straordinaria, in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
          un contingente massimo di complessive 371  unita'  come  di
          seguito indicato: 
                  a) non prima del 1°settembre  2023,  n.  16  unita'
          nella categoria ufficiali, ruolo tecnico; 
                  b) non prima del 1°settembre 2023, n. 27 unita' nel
          ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; 
                  c) non prima del 1°settembre 2023, n. 3 unita'  nel
          ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela
          della salute; 
                  d) non prima del 1°settembre 2023, n. 19 unita' nel
          ruolo ispettori; 
                  e) non prima del 1°settembre 2023,  n.  306  unita'
          nel ruolo appuntati e carabinieri. 
                9.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti    dalle
          disposizioni di cui al comma 8, pari a euro  2.811.991  per
          l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a
          euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per
          l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a
          euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per
          l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a
          euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per
          l'anno 2032 e pari a  euro  18.642.097  annui  a  decorrere
          dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                10. Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
          previsioni di cui al comma  8,  pari  a  euro  828.567  per
          l'anno 2023 e a euro 259.700 annui  a  decorrere  dall'anno
          2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                11. Per le esigenze di potenziamento  degli  organici
          del Corpo della guardia di finanza: 
                  a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
                    «1-quater. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  la
          consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894
          unita'.»; 
                  b)  al  fine  di  accrescere   l'efficienza   della
          componente specialistica Antiterrorismo  e  pronto  impiego
          del Corpo della  guardia  di  finanza,  il  limite  massimo
          annuale  di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato  di  24
          unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
                12. Per incrementare i  servizi  di  prevenzione,  di
          controllo del territorio, di  tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  e   di   contrasto   delle   attivita'
          criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato
          all'assunzione straordinaria, in  aggiunta  alle  ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
          un contingente massimo di complessive 289  unita'  come  di
          seguito indicato: 
                  a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55  unita'  nel
          ruolo appuntati e finanzieri; 
                  b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55  unita'  nel
          ruolo appuntati e finanzieri; 
                  c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89  unita'  nel
          ruolo appuntati e finanzieri; 
                  d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90  unita'  nel
          ruolo appuntati e finanzieri. 
                13.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti   dalle
          disposizioni di cui al comma 12, pari a  euro  760.404  per
          l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari  a
          euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro  9.688.624  per
          l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a
          euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per
          l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a
          euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per
          l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a
          euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per
          l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e  pari
          a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037,  si  fa
          fronte ai sensi del comma 22. 
                14. Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
          disposizioni di cui al comma 12, pari a  euro  132.459  per
          l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno  2024,  pari  a
          euro 291.342 per l'anno  2025,  pari  a  euro  356.050  per
          l'anno 2026  e  pari  a  euro  202.300  annui  a  decorrere
          dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                15.  Per   le   esigenze   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, al decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.
          146, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il capo II, e' inserito il seguente: 
              «Capo II-bis. 
              CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 
                Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia
          penitenziaria). - 1. La carriera dei medici  del  Corpo  di
          polizia  penitenziaria,  con  sviluppo   dirigenziale,   si
          distingue come segue: 
                  a) medico, limitatamente al  periodo  di  frequenza
          del corso di formazione; 
                  b) medico principale; 
                  c) medico capo; 
                  d) medico superiore; 
                  e) primo dirigente medico; 
                  f) dirigente superiore medico. 
                2. La dotazione organica  e'  fissata  nella  tabella
          D-bis allegata al presente decreto. 
                3.  Il  trattamento  economico  del  personale  della
          carriera dei medici e' quello  spettante  al  personale  di
          pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli  5
          della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,  e  6  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000,  n.  146,  secondo  la  tabella
          D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. 
                4. La procedura di accesso alla  qualifica  iniziale,
          il percorso di  formazione  iniziale,  la  progressione  in
          carriera,  l'aggiornamento  professionale,  la   formazione
          specialistica    e    la     regolazione     dell'attivita'
          libero-professionale sono disciplinate,  nel  rispetto  del
          principio di equiordinazione del personale delle  Forze  di
          polizia, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
          Ministro della salute. 
              Art. 19-ter  (Attribuzioni  dei  medici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo  di  polizia
          penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo
          6, primo comma, lettera z), della legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, indipendentemente dal diploma  di  specializzazione
          di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: 
                  a)   provvedono   all'accertamento   dell'idoneita'
          psicofisica dei candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli della polizia penitenziaria ed alla  verifica,  anche
          collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
          il personale in servizio; 
                  b)  provvedono  all'assistenza   sanitaria   e   di
          medicina   preventiva   del   personale    della    polizia
          penitenziaria; 
                  c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
          dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
          81, ed attivita' di vigilanza nell'ambito  delle  strutture
          dell'Amministrazione e di quelle di  cui  all'articolo  13,
          comma 3, del medesimo decreto legislativo; 
                  d) svolgono attivita' di vigilanza  in  materia  di
          manipolazione, preparazione e distribuzione di  alimenti  e
          bevande nelle mense e  negli  spacci  dell'Amministrazione,
          ferme restando le  attribuzioni  riservate  in  materia  ad
          altri soggetti dalla legislazione vigente; 
                  e) ferme restando le disposizioni dell'articolo  56
          del decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443,  e  le
          attribuzioni riservate in materia ad altri  soggetti  dalla
          legislazione   vigente,   rilasciano   certificazioni    di
          idoneita' psicofisica  anche  con  le  stesse  attribuzioni
          degli ufficiali medici delle Forze  armate  e  del  settore
          medico-legale delle aziende sanitarie locali; 
                  f)  provvedono   all'istruttoria   delle   pratiche
          medico-legali del personale della polizia  penitenziaria  e
          fanno  parte  delle   Commissioni   sanitarie   interforze,
          allorche'  vengono  prese  in  esame  pratiche  relative  a
          personale   appartenente    ai    ruoli    della    polizia
          penitenziaria; 
                  g) svolgono, presso le scuole  di  formazione,  gli
          istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i
          servizi della polizia  penitenziaria,  attivita'  didattica
          nel settore di competenza. 
                2. Al personale appartenente alla carriera dei medici
          del Corpo  di  polizia  penitenziaria  sono  attribuite  le
          qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza  e
          ufficiale di polizia giudiziaria  fino  alla  qualifica  di
          primo dirigente medico. 
                3.  I  medici  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          svolgono  le  proprie  attribuzioni  presso   articolazioni
          centrali   o    periferiche    dell'Amministrazione.    Con
          provvedimento      del      capo      del      Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  sono  individuate   le
          funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche
          rivestite. 
                4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
          dal   comma   1,   il   Dipartimento   dell'amministrazione
          penitenziaria  puo'  stipulare  convenzioni  con   enti   e
          strutture sanitarie  pubbliche  e  private  e  con  singoli
          professionisti in possesso di particolari competenze.»; 
                  b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis
          e D-ter di cui agli allegati 6  e  7  annessi  al  presente
          decreto. 
                16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
          comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari  a  euro
          178.000 per l'anno 2023 e  pari  a  euro  288.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi  del  comma
          22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei
          medici  del  Corpo  della   polizia   penitenziaria,   come
          rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma  15,
          il Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a  bandire
          procedure concorsuali  pubbliche  e  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  in   deroga   ai   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  dell'amministrazione  penitenziaria  previste
          dalla normativa vigente, come di seguito indicato: 
                  a) non prima del  1°dicembre  2023,  n.  51  unita'
          nella qualifica di medico; 
                  b) non prima del  1°dicembre  2026,  n.  32  unita'
          nella qualifica di medico; 
                  c) non prima del  1°dicembre  2035,  n.  16  unita'
          nella qualifica di medico; 
                  d) non prima del 1°dicembre 2040, n. 3 unita' nella
          qualifica di medico. 
                17.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti   dalle
          disposizioni di cui al comma 16, secondo  periodo,  pari  a
          euro 245.797 per l'anno 2023, pari  a  euro  3.201.388  per
          l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari  a
          euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro  5.485.630  per
          l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari  a
          euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro  5.598.493  per
          l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari  a
          euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro  6.272.727  per
          l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari  a
          euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro  7.706.292  per
          l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari  a
          euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro  7.692.902  per
          l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari  a
          euro 8.583.900 per l'anno 2041  e  pari  a  euro  8.594.481
          annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del
          comma 22. 
                18. Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
          disposizioni di cui al comma 16, secondo  periodo,  pari  a
          euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno
          2024, pari a euro 49.725  per  l'anno  2025,  pari  a  euro
          129.725 per l'anno 2026, pari a euro  80.925  per  ciascuno
          degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno
          2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni  dal  2036
          al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a  euro
          99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si  fa  fronte  ai
          sensi del comma 22. 
                19. Al fine di incrementare  i  servizi  di  soccorso
          pubblico, di prevenzione degli incendi e  di  lotta  attiva
          agli incendi boschivi: 
                  a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente,  l'assunzione
          straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
          un contingente massimo  di  617  unita',  come  di  seguito
          indicato: 
                    1) non prima del 1°settembre 2023, n. 447 unita',
          di cui 110 unita' nella qualifica iniziale  del  ruolo  dei
          vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi  squadra  e
          capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo
          degli ispettori  antincendi,  66  unita'  nelle  qualifiche
          iniziali dei ruoli degli  ispettori  tecnico-professionali,
          60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei  direttivi
          che  espletano  funzioni   operative,   80   unita'   nelle
          qualifiche    iniziali    dei    ruoli    dei     direttivi
          tecnico-professionali  e  1  unita'  nella   qualifica   di
          dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti  che
          espletano   funzioni   operative   ovvero   dei   dirigenti
          tecnico-professionali; 
                    1-bis) non prima del 1°gennaio 2024, n. 1  unita'
          nella  qualifica  di  dirigente  generale  del  ruolo   dei
          dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
          riduzione di n.  1  unita'  nella  qualifica  di  dirigente
          superiore che espleta funzioni operative; 
                    2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169  unita',
          di cui 12 unita' nella qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
          piloti di aeromobile vigile  del  fuoco,  13  unita'  nella
          qualifica  iniziale  del   ruolo   degli   specialisti   di
          aeromobile vigile del  fuoco,  10  unita'  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del  fuoco,
          50 unita' nel ruolo dei capi squadra  e  capi  reparto,  55
          unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli  ispettori
          tecnico-professionali, 29 unita' nella  qualifica  iniziale
          del ruolo  degli  ispettori  antincendio,  7  unita'  nelle
          qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti  che  espletano
          funzioni  operative,  con  contestuale  riduzione   di   un
          corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che
          espletano funzioni  operative,  7  unita'  nella  qualifica
          iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con
          contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita'
          del ruolo dei  direttivi  tecnico-professionali,  1  unita'
          nella  qualifica  di  dirigente  superiore  del  ruolo  dei
          dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
          riduzione di 1 unita' nella qualifica  di  primo  dirigente
          che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
          dirigente generale del ruolo dei  dirigenti  che  espletano
          funzioni operative, con contestuale riduzione di  1  unita'
          nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni
          operative,  e  7  unita'  nella  qualifica   di   dirigente
          superiore dei ruoli  dei  dirigenti  tecnico-professionali,
          con contestuale riduzione di un  corrispondente  numero  di
          unita'    nella    qualifica     di     primo     dirigente
          tecnico-professionale,  applicandosi  a  tal  fine  per  la
          promozione   alla   qualifica   di   dirigente    superiore
          logistico-gestionale e di dirigente  superiore  informatico
          le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                  b) in conseguenza  delle  assunzioni  di  cui  alla
          lettera a), la dotazione organica dei rispettivi  ruoli  e'
          modificata di un numero corrispondente di unita'; 
                  c) nel titolo della tabella B, allegata al  decreto
          legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  dopo  le  parole:
          «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in  fine,
          le  seguenti  «e  funzioni  tecnico-professionali»  e  alla
          colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa
          alla qualifica di dirigente  generale,  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del  fuoco
          di Roma.»; 
                  d) all'articolo  151  del  decreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217, dopo  il  comma  5,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
                    «5-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente
          articolo possono applicarsi anche al  personale  del  ruolo
          dei  dirigenti  tecnico-professionali,  in  relazione  alle
          specifiche competenze  svolte,  ai  fini  dell'attribuzione
          dell'incarico di direttore centrale.»; 
                  e)  le  assunzioni  straordinarie  nella  qualifica
          iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
          a) avvengono per il 70  per  cento  dei  posti  disponibili
          mediante  scorrimento  della   graduatoria   del   concorso
          pubblico a 250 posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
          decreto  del  Ministero  dell'interno  18   ottobre   2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
          scorrimento della graduatoria del concorso pubblico  a  300
          posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con  decreto   del
          Ministero  dell'interno  n.  34  del  21   febbraio   2022,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per  cento,
          mediante  ricorso  alla  graduatoria   formata   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,
          n.  205,  relativa  al  personale  volontario   del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco; 
                  f)  per   il   personale   che   espleta   funzioni
          specialistiche di  cui  alla  lettera  a),  numero  2),  la
          copertura dei posti  portati  in  aumento  nella  dotazione
          organica delle qualifiche iniziali di pilota di  aeromobile
          vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile  del
          fuoco   avviene,   prioritariamente,   mediante    concorso
          pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e  34
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
                  g) qualora ad esito delle procedure concorsuali  di
          cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
          qualifiche iniziali di  pilota  di  aeromobile  vigile  del
          fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco  puo'
          avvenire mediante procedura  selettiva  interna,  ai  sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel  limite  della
          dotazione  organica,  l'assunzione  straordinaria,  con  le
          decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un  numero
          equivalente di unita' nella qualifica  iniziale  del  ruolo
          dei vigili del fuoco; 
                  h) la copertura dei posti portati in aumento  nella
          qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui  alla
          lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
          interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'  autorizzata,
          nel   limite   della   dotazione   organica,   l'assunzione
          straordinaria, con le decorrenze di cui  alla  lettera  a),
          numero  2),  di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella
          qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                  i)  le  assunzioni  straordinarie  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui  alla
          lettera a), avvengono secondo  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
          relativo al concorso interno, nel  limite  della  dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
          cui alla lettera a), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                  l) le  assunzioni  straordinarie  nelle  qualifiche
          iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
          cui alla lettera a)  avvengono  nei  limiti  e  secondo  le
          modalita' previste dagli articoli 78, 90,  102  e  114  del
          decreto   legislativo   13   ottobre    2005,    n.    217.
          Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
          ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
          nel limite della dotazione organica, con le  decorrenze  di
          cui alla lettera a), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e  degli
          assistenti; 
              m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di  capo
          squadra di cui alla lettera a) avvengono con  le  modalita'
          di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,  nel  limite
          della dotazione organica, l'assunzione  straordinaria,  con
          le  decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),  di  un  numero
          equivalente di unita' nella qualifica  iniziale  del  ruolo
          dei vigili del fuoco; 
                  n)  e'   inoltre   autorizzata,   non   prima   del
          1°settembre 2023, l'assunzione  straordinaria,  nei  limiti
          della  dotazione  organica  e  in  aggiunta  alle  facolta'
          assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
          contingente massimo di 404 unita' del Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  di  cui  136  unita'  nella  qualifica
          iniziale del ruolo dei vigili del fuoco,  24  unita'  nella
          qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  antincendi,
          176  unita'  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo   degli
          ispettori logistico-gestionali, 8  unita'  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e  degli
          assistenti; 
                  o)  le  assunzioni  straordinarie  nella  qualifica
          iniziale del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  di  cui  alla
          lettera n),  avvengono  per  il  70  per  cento  dei  posti
          disponibili  mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
          concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco,  indetto
          con decreto del Ministero  dell'interno  18  ottobre  2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
          scorrimento della graduatoria del concorso pubblico  a  300
          posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
          dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie  speciale,  n.  16  del  25
          febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per  cento,  mediante
          ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo  1,
          comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  relativa
          al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco; 
                  p)  le  assunzioni  straordinarie  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui  alla
          lettera n), avvengono secondo  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
          relativo al concorso interno, nel  limite  della  dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
          cui alla lettera n), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
                  q)  le  assunzioni  straordinarie  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
          cui alla lettera n),  avvengono  per  128  unita'  mediante
          concorso pubblico secondo le modalita' di cui  all'articolo
          79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e  per
          48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
          cui all'articolo 82  del  decreto  legislativo  13  ottobre
          2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,  nel  limite
          della dotazione organica, l'assunzione  straordinaria,  con
          la decorrenza di cui alla lettera n), di  48  unita'  nella
          qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti; 
                  r)  le  assunzioni  straordinarie  nella  qualifica
          iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
          lettera n), avvengono secondo  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
          relativo al concorso interno, nel  limite  della  dotazione
          organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
          cui alla lettera n), di un  numero  equivalente  di  unita'
          nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e  degli
          assistenti. 
                20.   Agli   oneri   assunzionali   derivanti   dalle
          disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per
          l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a
          euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per
          l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a
          euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per
          l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a
          euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per
          l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a
          euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per
          l'anno 2035 e pari a  euro  56.187.061  annui  a  decorrere
          dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                21. Per  le  spese  di  funzionamento  connesse  alle
          previsioni di cui al comma 19, pari a  euro  1.052.110  per
          l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno  2024,  pari  a
          euro 850.000 per l'anno 2025, pari  a  euro  1.201.000  per
          l'anno 2026 e pari  a  euro  1.019.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
                22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
          commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023,  a
          euro 74.504.570 per l'anno  2024,  a  euro  81.882.076  per
          l'anno 2025, a euro 100.445.933 per  l'anno  2026,  a  euro
          108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per  l'anno
          2028,  a  euro  117.213.248  per  l'anno   2029,   a   euro
          117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per  l'anno
          2031,  a  euro  121.354.167  per  l'anno   2032,   a   euro
          121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per  l'anno
          2034,  a  euro  121.840.443  per  l'anno   2035,   a   euro
          122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per  l'anno
          2037,  a  euro  123.353.457  per  l'anno   2038,   a   euro
          123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per  l'anno
          2040,  a  euro  124.100.556  per  l'anno  2041  e  a   euro
          124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si  provvede,
          quanto a euro 81.391  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77,  e,  per  la  restante  parte,
          mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma
          662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
                23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i  delitti  di  cui
          all'articolo 58, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10,  comma  1,
          lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre  2012,
          n. 235». 
                24. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica  25
          ottobre  1981,  n.  737,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 15: 
                    1) al primo comma, le parole: «dai  sindacati  di
          polizia  piu'   rappresentativi   della   provincia»   sono
          sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali
          dei  sindacati  di  polizia   rappresentativi   sul   piano
          nazionale»; 
                    2)  al  terzo  comma,  la   parola:   «piu'»   e'
          soppressa; 
                  b) all'articolo 16: 
                    1) al quarto comma, alla lettera c),  la  parola:
          «piu'» e' soppressa; 
                    2) all'ottavo comma, alla lettera c), le  parole:
          «dai sindacati di polizia piu'  rappresentativi  sul  piano
          provinciale»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dalle
          articolazioni  provinciali   dei   sindacati   di   polizia
          rappresentativi sul piano nazionale». 
                25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del
          Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per  l'anno
          2023, l'assunzione straordinaria di complessive  10  unita'
          di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
          prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 246.559 euro nel  2023,  554.047  euro  nel  2024,
          565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275  euro
          nel 2027, 576.275 euro nel 2028,  576.275  euro  nel  2029,
          576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981  euro
          nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033  e,  per
          le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
          di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. 
                26. Fermo restando quanto previsto dal comma  29,  le
          assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono,  con
          il grado di maresciallo,  mediante  concorso  pubblico  per
          titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi  i   cittadini
          italiani, anche se alle  armi,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) eta' non superiore ad anni 28; 
                  b) essere in possesso, alla data  di  scadenza  del
          termine   per   la   presentazione   della    domanda    di
          partecipazione  al  concorso,  di  una   laurea   triennale
          abilitante  all'esercizio  delle   professioni   sanitarie,
          rientrante nelle classi di laurea  previste  dal  bando  di
          concorso,  o  titolo  equipollente  e  dell'iscrizione   al
          relativo albo professionale. 
                27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: 
                  a) nominati  marescialli  con  anzianita'  relativa
          stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale
          di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e
          iscritti in ruolo  dopo  i  parigrado  del  contingente  di
          appartenenza  in   possesso   della   medesima   anzianita'
          giuridica di grado; 
                  b) avviati alla frequenza di un corso di formazione
          di durata non inferiore a  sei  mesi,  al  superamento  del
          quale l'anzianita' relativa  e'  rideterminata  nell'ordine
          della graduatoria finale, con la  decorrenza  di  cui  alla
          lettera a).  Con  determinazione  del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la  sede
          e le modalita' di svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i
          relativi programmi didattici,  nonche'  la  disciplina  dei
          casi di mancato superamento del medesimo corso; 
                  c) destinati, al termine  del  corso  di  cui  alla
          lettera  b),  allo  svolgimento  di  incarichi  propri  del
          Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza,  con
          vincolo di impiego, presso le  articolazioni  del  medesimo
          Servizio sanitario. 
                28. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo
          8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
          68, al personale  arruolato  ai  sensi  del  comma  25  del
          presente articolo, collocato in soprannumero negli organici
          del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza,  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza  e,
          in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  il  medesimo
          personale contrae una ferma volontaria  di  due  anni,  con
          decorrenza dalla data di arruolamento. 
                29. Si applicano, ove non diversamente stabilito  dal
          presente articolo e in quanto compatibili, le  disposizioni
          in  materia  di  reclutamento,   addestramento,   stato   e
          avanzamento degli ispettori  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995. 
                30.  Al  fine   di   salvaguardare   i   livelli   di
          funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, al  comma
          1 dell'articolo 29-bis del  decreto  legislativo  19  marzo
          2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole:  «quindici  unita'»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «venticinque unita'»; 
                  b) le parole «531.000 euro» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «790.000 euro». 
                31. Per le medesime finalita' di cui al comma 19,  al
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati; 
                  b) alla  tabella  A,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) la dotazione organica del ruolo dei  direttivi
          che espletano  funzioni  operative  e'  ridotta  di  trenta
          unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti  che
          espletano funzioni  operative  e'  incrementata  di  trenta
          unita' nella qualifica di primo dirigente; 
                    2) la dotazione organica del ruolo dei  direttivi
          che espletano funzioni logistico-gestionali e'  ridotta  di
          sedici  unita'  e  la  dotazione  organica  del  ruolo  dei
          dirigenti che espletano  funzioni  logistico-gestionali  e'
          incrementata di sedici  unita'  nella  qualifica  di  primo
          dirigente; 
                    3) la dotazione organica del ruolo dei  direttivi
          che espletano funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e
          la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano
          funzioni sanitarie e'  incrementata  di  sei  unita'  nella
          qualifica di primo dirigente; 
                    4) la dotazione organica del ruolo dei  direttivi
          che espletano  funzioni  informatiche  e'  ridotta  di  tre
          unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti  che
          espletano funzioni  informatiche  e'  incrementata  di  tre
          unita' nella qualifica di primo dirigente; 
                  c) alla  tabella  B,  alla  colonna  «incarichi  di
          funzione» nella declaratoria  relativa  alla  qualifica  di
          primo   dirigente    logistico-gestionale,    le    parole:
          «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile di particolare  rilevanza,»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   «nell'ambito   delle   strutture   centrali   e
          periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 
                32. All'articolo 13-ter del  decreto  legislativo  29
          maggio 2017, n. 97, il comma 20 e' abrogato. 
                33. Le disposizioni di  cui  ai  commi  31  e  32  si
          applicano a decorrere dal 1°luglio 2023. 
                34. Per l'attuazione del comma 31 e'  autorizzata  la
          spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro  3.794.481
          per  ciascuno  degli  anni  2024,  2025  e  2026,  di  euro
          3.804.897 per l'anno 2027  e  di  euro  3.810.062  annui  a
          decorrere dall'anno 2028. 
                35.  Le  risorse  destinate  alle  finalita'  di  cui
          all'articolo  2,  comma  6-decies,  del  decreto-legge   29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000
          euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a  decorrere  dal
          2024, fermo restando il contingente previsto  dall'articolo
          3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro
          dell'interno 30 marzo 2016, n. 104. 
                36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34  e  35,
          pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528  euro  per
          l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro
          per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027,  5.553.337
          euro  per  l'anno   2028,   5.553.337   euro   per   l'anno
          2029,5.553.337 euro per l'anno  2030,  5.559.190  euro  per
          l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si
          provvede,  quanto  a  2.400.175  euro  per   l'anno   2023,
          4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro  per  l'anno
          2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026,  4.640.172  euro  per
          l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro
          per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030,  4.651.190
          euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal
          2032, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n.
          234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro
          annui a decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'interno  per
          450.000 euro  per  l'anno  2023  e  900.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze per 24.000  euro  per  l'anno
          2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.» 
                «Art. 19  (Disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          accessori). - (Omissis). 
                3. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  7,
          comma 31-quinquies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010,  n.  122,  e   dall'articolo   10,   comma   4,   del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,  le
          risorse  finanziarie  afferenti  alla  contrattazione   del
          personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma  per
          la gestione dell'albo dei segretari comunali e  provinciali
          e Scuola superiore per la pubblica  amministrazione  locale
          confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo  10,
          comma 6, del citato decreto-legge  n.  174  del  2012,  nei
          fondi  destinati  alla   contrattazione   integrativa   del
          personale dirigenziale e  non  dirigenziale  del  Ministero
          dell'interno possono essere  destinate,  con  i  criteri  e
          nella misura previsti in sede di contrattazione  decentrata
          integrativa,  al  predetto  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale di ciascuna delle  amministrazioni  soppresse,
          ai sensi  dell'articolo  7,  comma  31-sexies,  del  citato
          decreto-legge n. 78 del 2010.  In  caso  di  riduzione  del
          personale  delle  predette  amministrazioni  soppresse,  le
          risorse di cui al periodo precedente  confluiscono  per  la
          parte corrispondente a favore di  tutto  il  personale  del
          Ministero dell'interno. 
              (Omissis)» 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  comma  5,  23,
          comma 6, 25 e 26, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno
          2023, n. 75, convertito con modificazioni  dalla  legge  10
          agosto 2023, n. 112 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,    di
          agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
          Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025): 
                «Art. 1 (Disposizioni riguardanti la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale). - (Omissis). 
                5. All'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204, in materia di  riorganizzazione  dei
          Ministeri,  le  parole:  «fino  al  30  giugno  2023»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30  ottobre  2023».
          Resta, comunque, fermo il termine del 30  giugno  2023  per
          l'adozione  dei  regolamenti  di   riorganizzazione   delle
          strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
          comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41. 
              (Omissis).» 
                «Art. 23  (Istituzione  dell'Ispettorato  assistenza,
          attivita' sociali, sportive  e  di  supporto  logistico  al
          Dipartimento della pubblica sicurezza). - (Omissis). 
                6. Con successivi  provvedimenti  sono  apportate  le
          conseguenti  modificazioni  alle  disposizioni  concernenti
          l'organizzazione   del   Ministero   dell'interno   e   del
          Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              (Omissis).» 
                «Art.  25  (Disposizioni  in  materia  di   personale
          proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma  per
          la gestione dell'albo dei segretari comunali e  provinciali
          e Scuola superiore per la formazione e la  specializzazione
          dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). -  1.
          Il personale, di livello dirigenziale e  non  dirigenziale,
          proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma  per
          la gestione dell'albo dei segretari comunali e  provinciali
          e Scuola superiore per la formazione e la  specializzazione
          dei dirigenti della pubblica  amministrazione  locale,  che
          risulta  inquadrato,  alla  data  del  1°   gennaio   2023,
          nell'elenco  allegato  al  ruolo   del   personale   civile
          dell'Amministrazione        dell'interno         confluisce
          definitivamente, in ordine di anzianita' di  servizio,  nel
          rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione
          ad esaurimento, contestualmente  istituita  nei  ruoli  del
          personale   dell'Amministrazione    civile    dell'interno.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.
          L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del  presente
          comma, si provvede alla  riorganizzazione  delle  strutture
          del Ministero dell'interno mediante  le  procedure  di  cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre
          2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
          presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo  periodo,
          del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,  n.  213,  e'
          soppresso. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio." 
                «Art.  26  (Riorganizzazione  del  Dipartimento   dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile   del   Ministero   dell'interno   e    disposizioni
          concernenti il Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco).  -
          Omissis). 
                2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la  dotazione
          organica del Ministero dell'interno  e'  incrementata,  non
          prima del 1°settembre 2023, di un posto di prefetto, per la
          copertura dei cui oneri, pari ad  euro  87.789  per  l'anno
          2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   dell'interno.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Per  l'ulteriore  posizione  di  dirigente   generale,   si
          provvede con quanto disposto dall'articolo  15,  comma  19,
          lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
          44, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2023, n. 74. 
              (Omissis).» 
              - La Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 11 giugno 2019,  n.  78  (Regolamento  recante
          l'organizzazione   degli   Uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'interno),  che
          concerne la dotazione organica  complessiva  del  personale
          dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno,  e'
          stata sostituita con la  Tabella  A  allegata  al  presente
          provvedimento. 
              -  Il decreto  del  Ministro  dell'interno  29  gennaio
          2019, reca: «Individuazione degli incarichi  dei  dirigenti
          superiori e dei primi dirigenti  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
          2019, reca: «Graduazione degli incarichi  di  funzione  dei
          dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 23  luglio  2020
          reca:  «Posti  di  funzione  di  livello  dirigenziale  non
          generale da conferire ai viceprefetti  ed  ai  viceprefetti
          aggiunti nell'ambito degli Uffici  centrali  del  Ministero
          dell'interno». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 23  luglio  2020
          reca:  «Posti  di  funzione  di  livello  dirigenziale  non
          generale  da  conferire  ai  dirigenti  di  seconda  fascia
          dell'area  funzioni  centrali  dell'Amministrazione  civile
          dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici
          del Ministero dell'interno». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020
          reca: «Graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti
          di   seconda    fascia    dell'area    funzioni    centrali
          dell'Amministrazione civile dell'interno». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio  2021
          reca: «Graduazione dei posti di funzione  da  conferire  ai
          dirigenti  della  carriera  prefettizia  nell'ambito  degli
          Uffici  centrali  del  Ministero   dell'interno   e   delle
          Prefetture - Uffici territoriali del Governo». 
              - Il decreto del Ministro dell'interno  31  marzo  2022
          reca: «Modifiche ai summenzionati decreti  ministeriali  in
          data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
          2019, n. 78, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  3  (Dipartimento  per  gli  affari  interni  e
          territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari  interni
          e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti  al
          Ministero di seguito indicati: 
                  a)  garanzia  della  regolare  costituzione   degli
          organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento;
          raccordo e leale collaborazione con  le  autonomie  locali;
          consulenza alle prefetture e alle  amministrazioni  locali;
          prevenzione   dei   fenomeni   di   infiltrazione   e    di
          condizionamento della criminalita' organizzata  negli  enti
          locali;   promozione,   sostegno   e   monitoraggio   degli
          interventi a garanzia della legalita' territoriale; 
                  b) servizi elettorali;  stato  civile  e  anagrafe;
          finanza   locale    e    servizi    finanziari;    supporto
          tecnico-giuridico alle prefetture  e  alle  amministrazioni
          locali; gestione dell'ordinamento  giuridico  ed  economico
          dei segretari comunali e provinciali. 
                2.  Il  Dipartimento  per  gli   affari   interni   e
          territoriali  e'  articolato   nelle   seguenti   direzioni
          centrali: 
                  a) Direzione centrale per le autonomie:  consulenza
          e supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed
          alle  prefetture  in  materia  di  ordinamento  degli  enti
          locali,  con  particolare  riferimento  agli  organi,  alle
          funzioni, all'organizzazione e al personale; scioglimento e
          sospensione  degli  organi  degli  enti   locali,   nonche'
          rimozione  e  sospensione  degli   amministratori   locali;
          interventi a  garanzia  della  legalita'  territoriale  con
          particolare  riferimento  alle  misure  di   contrasto   ai
          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
          mafioso o similare degli enti locali; vigilanza sulle  case
          da gioco autorizzate e relativa attivita' di  consulenza  e
          contenzioso;  supporto  al  Comitato  di  sostegno   e   di
          monitoraggio delle azioni delle  Commissioni  straordinarie
          incaricate della gestione degli  Enti  sciolti  per  mafia;
          supporto alla Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria
          degli enti locali per  i  profili  connessi  al  personale;
          gestione  dell'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
          provinciali e supporto al Consiglio  direttivo  per  l'Albo
          nazionale dei segretari comunali  e  provinciali;  gestione
          delle attivita' di reclutamento dei  segretari  comunali  e
          provinciali     mediante      corso-concorso      pubblico;
          programmazione economica e finanziaria per la gestione  dei
          segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e
          previdenziali  dei  segretari   comunali   e   provinciali;
          supporto all'attivita' legislativa concernente l'analisi  e
          lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali
          e provinciali; predisposizione del piano  generale  annuale
          delle iniziative di formazione e di  assistenza;  attivita'
          di  formazione  obbligatoria,   formazione   biennale   dei
          neosegretari e formazione per l'avanzamento in  carriera  e
          l'aggiornamento, nonche'  formazione  del  personale  degli
          enti locali e degli amministratori locali; 
                  b) Direzione centrale  per  i  servizi  elettorali:
          funzioni statali a  garanzia  della  regolare  costituzione
          degli   organi   elettivi;   attivita'    preparatorie    e
          organizzative  riguardanti  le   consultazioni   elettorali
          politiche, europee,  regionali  (in  assenza  di  normativa
          regionale), comunali (nelle regioni a  statuto  ordinario),
          nonche'  i  referendum  disciplinati   dalla   legislazione
          statale; procedimento di ammissione dei contrassegni per le
          elezioni politiche ed europee; esercizio delle attivita' di
          indirizzo  e  di  vigilanza  nella   tenuta   delle   liste
          elettorali  da  parte  dei   comuni;   predisposizione   di
          istruzioni per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle
          consultazioni   elettorali   o    referendarie;    gestione
          dell'Anagrafe degli  amministratori  degli  enti  locali  e
          regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle  consultazioni
          referendarie  previste  dalla   Costituzione,   di   quelle
          elettorali disciplinate da leggi statali nonche' di  quelle
          svolte in Regioni con le quali sono state concluse  intese;
          definizione   dei   progetti   di    informatizzazione    e
          reingegnerizzazione tecnologica dei servizi  di  competenza
          del  Dipartimento  con  particolare  riguardo  ai  processi
          amministrativi in materia elettorale, di finanza locale  ed
          autonomie  locali;   coordinamento   delle   attivita'   di
          manutenzione, evoluzione  tecnologica  e  di  gestione  dei
          sistemi  informatici,  dei  siti  web  e  dei  sistemi   di
          sicurezza;    digitalizzazione    dei     servizi     delle
          Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di
          competenza del Dipartimento; 
                  c)  Direzione  centrale  per  la  finanza   locale:
          determinazione e  attribuzione  delle  risorse  finanziarie
          agli enti locali; raccolta, elaborazione e  diffusione  dei
          dati  finanziari  degli  enti  locali;  determinazione   ed
          attribuzione dei contributi agli investimenti e  contributi
          straordinari agli enti locali; attivita'  di  consulenza  e
          studio in materia di ordinamento finanziario  e  contabile;
          attivita' finalizzata al risanamento degli enti  dissestati
          e  degli  enti  in   riequilibrio   finanziario;   supporto
          all'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti
          locali;  supporto  alla  Commissione  per   la   stabilita'
          finanziaria   degli   enti   locali   per    gli    aspetti
          economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei
          conti degli enti locali; 
                  d) Direzione centrale per  i  servizi  demografici:
          indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di anagrafe
          e  stato  civile;  realizzazione  e  tenuta   dell'Anagrafe
          nazionale   della   popolazione    residente    (ANPR)    e
          dell'Archivio Nazionale informatizzato dei  registri  dello
          Stato Civile (ANSC), e  realizzazione  del  progetto  della
          Carta di identita' elettronica (CIE), con costante raccordo
          con enti locali e prefetture; consulenza  e  supporto  alle
          prefetture in materia di cambiamento del nome e del cognome
          e nell'esercizio delle funzioni ispettive  e  di  vigilanza
          sui  comuni  in  materia  di  toponomastica;  attivita'  di
          formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di
          stato civile e d'anagrafe. 
                3.  Il  Dipartimento  per  gli   affari   interni   e
          territoriali e' diretto da un Capo dipartimento e  ad  esso
          e' assegnato un vice capo dipartimento  per  l'espletamento
          delle  funzioni  vicarie,   al   quale   e'   affidata   la
          responsabilita' della Direzione centrale per le  autonomie.
          Ad  un  altro  vice  Capo  Dipartimento  e'   affidata   la
          responsabilita' della  Direzione  centrale  per  i  servizi
          elettorali. Il Capo del dipartimento puo' delegare ai  vice
          capi, di volta in  volta  o  in  via  generale,  specifiche
          attribuzioni. 
                4.  Presso  il  Dipartimento  opera  il  Comitato  di
          sostegno  e  monitoraggio  dell'azione  delle   Commissioni
          straordinarie  per  la  gestione  degli  enti  sciolti  per
          fenomeni di infiltrazione  e  di  condizionamento  di  tipo
          mafioso o  similare  e  dei  comuni  riportati  a  gestione
          ordinaria, di cui all'articolo 144, comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                5. Nell'ambito del  Dipartimento  operano,  altresi',
          l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'  degli  enti
          locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e la  Commissione  per  la  stabilita'
          finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155  del
          medesimo decreto legislativo.