IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e,  in  particolare,
l'articolo 1; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»,  e,  in
particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare,  l'articolo  1,
comma 2, nonche' gli articoli da 41 a 44; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 118; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», e, in particolare, l'articolo 37; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,  concernente  «Disposizioni
per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e, in  particolare,
l'articolo 1, comma 7; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro  e  le  altre  emergenze»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 13; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante
«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»; 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,   n.   156   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre   2022,   n.204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, gli articoli 5 e 13; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del  Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  l'anno
2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 9; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.
204, recante regolamento di  riordino  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190, concernente la riorganizzazione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti  funzioni  e
compiti della Struttura  tecnica  di  missione  istituita  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2022, concernente la ripartizione in capitoli  delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 - 2025; 
  Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali del provvedimento
di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro  del  14  luglio
2023; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  12  settembre
2023; 
  Vista la nota prot. 40511 del 2  ottobre  2023,  con  la  quale  il
Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto; 
  Vista la nota prot. 917  del  9  ottobre  2023,  con  la  quale  il
Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso il concerto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni del Ministero 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato
«Ministero». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023,
          n. 44 (Disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni  pubbliche),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2023,
          n. 74: 
                «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - 1. All'art. 1, comma 15, del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n.  113,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: «Fino al 31  dicembre  2026,  per  le
          predette amministrazioni, per la copertura dei posti  delle
          rispettive articolazioni  che  rivestono  la  qualifica  di
          soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui  all'art.  19,
          comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del  2001,
          riferite  agli  incarichi  dirigenziali  generali   e   non
          generali, si applicano nella misura del 12 per cento.». 
                2.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di cui all'art. 13 del decreto-legge 11  novembre
          2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il  termine
          del 30  giugno  2023  per  l'adozione  dei  regolamenti  di
          riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione
          di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge  24  febbraio
          2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          aprile 2023, n. 41. 
                3.  Le  amministrazioni  di  cui   alla   tabella   B
          dell'allegato  2   annesso   al   presente   decreto   sono
          autorizzate ad assumere, anche senza il previo  esperimento
          delle procedure di mobilita', le unita'  di  personale  per
          ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine,  le
          predette   amministrazioni   possono   procedere   mediante
          procedure concorsuali anche  indette  unitamente  ad  altre
          amministrazioni  o  ricorrendo   allo   scorrimento   delle
          graduatorie  di  concorsi   pubblici   banditi   da   altre
          amministrazioni per  la  medesima  area  professionale.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
          autorizzato, per le unita'  di  personale  dirigenziale  di
          seconda fascia di cui alla  citata  tabella  B,  a  bandire
          concorsi  per  professionalita'  tecniche  in  materia   di
          ingegneria civile e ingegneria dei  trasporti  e  meccanica
          nonche' di ingegneria idraulica e ambientale  in  deroga  a
          quanto previsto dall'art.  28,  comma  1-ter,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                3-bis.  In  coerenza  con  il  piano  triennale   dei
          fabbisogni di personale  di  cui  all'art.  6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  nel  rispetto  della
          dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
          della ricerca e' autorizzato a procedere  allo  scorrimento
          della graduatoria formata all'esito della  valutazione  dei
          titoli nell'ambito del concorso  pubblico,  per  titoli  ed
          esami,  per  la  copertura  di  centoventicinque  posti  di
          personale  non  dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,  da
          inquadrare nell'area funzionale  III,  posizione  economica
          F1, del comparto Funzioni  centrali,  presso  il  Ministero
          dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01,  per
          il  reclutamento  di  ottantacinque  unita'  da  inquadrare
          nell'area funzionale III, posizione economica  F1,  profilo
          di funzionario amministrativo-giuridico-contabile,  indetto
          ai sensi dell'art. 1, comma 937, della  legge  30  dicembre
          2020,  n.  178,  e   dell'art.   64,   comma   6-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  nei
          limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
          coperture finanziarie di cui all'art. 1, commi 940  e  941,
          della citata legge n. 178 del 2020 e  al  citato  art.  64,
          comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura
          di scorrimento di cui al primo periodo puo' essere avviata,
          con determinazione adottata dall'amministrazione, nel  caso
          in cui, a conclusione dello svolgimento della prova  orale,
          non sia  raggiunto  un  numero  di  candidati  idonei  alla
          successiva fase della procedura concorsuale pari almeno  al
          numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo.
          Alla graduatoria di cui al presente  comma  si  applica  il
          primo periodo del comma  5-ter  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                4.  Per  garantire  la  necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                  b) il Ministero dell'interno puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno mediante  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                  b-bis) le amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
                  b-ter) il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                4-bis. 
                5. La Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  le
          necessita' assunzionali del Dipartimento per  le  politiche
          in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
          limiti   delle   facolta'   assunzionali   disponibili    a
          legislazione vigente, a bandire concorsi, per i  quali  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          stabilite  procedure   e   requisiti   di   partecipazione,
          prevedendo una riserva di posti non  inferiore  al  10  per
          cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
          di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  e  prevedendo,  in
          ogni    caso,    una    adeguata    valorizzazione    della
          professionalita' specifica  dei  soggetti  in  possesso  di
          laurea triennale, laurea specialistica  o  magistrale  che,
          alla data del 1°  aprile  2023,  abbiano  svolto,  mediante
          incarichi conferiti ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per  almeno  un
          triennio, attivita' di supporto  tecnico,  specialistico  e
          operativo in materia di politiche in favore  delle  persone
          con disabilita'. 
                6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero  del
          turismo,   cosi'   come   determinate   nella   tabella   A
          dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i  bandi
          di concorso  per  il  personale  non  dirigenziale  possono
          prevedere una riserva di posti  non  superiore  al  50  per
          cento destinata al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
          indeterminato presso l'ENIT  -  Agenzia  nazionale  per  il
          turismo,  che  abbia  maturato   per   almeno   nove   mesi
          un'adeguata   esperienza   nelle   attivita'   strettamente
          collegate  all'esercizio  dei  compiti  istituzionali   del
          predetto Ministero. 
                7. All'art. 7, comma 3, del  decreto-legge  1°  marzo
          2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile 2021, n. 55, le  parole:  "in  numero  di  19"  sono
          sostituite dalle seguenti: "in numero di 23". 
                8. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) l'art. 46 e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                    a) politiche sociali e previdenziali: principi ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei  rapporti  con  gli  organismi   dell'Unione   europea;
          requisiti per la determinazione dei  profili  professionali
          degli operatori  sociali  e  per  la  relativa  formazione;
          controllo e vigilanza amministrativa e  tecnico-finanziaria
          sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle
          organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  e  sui
          patronati; 
                    b) politiche  del  lavoro  e  dell'occupazione  e
          tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
          coordinamento e valutazione delle politiche  del  lavoro  e
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere  e  dei   mezzi   di   circolazione   stradale;
          assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
          italiani all'estero; 
                    c)  amministrazione   generale   del   Ministero:
          gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare
          riguardo alle  attivita'  di  promozione,  coordinamento  e
          sviluppo della qualita' dei processi e  dell'organizzazione
          e  alla  gestione   delle   risorse;   programmazione   del
          fabbisogno  finanziario;  linee  generali  e  coordinamento
          delle attivita' concernenti il personale; affari generali e
          attivita'  di  gestione  del  personale  del  Ministero  di
          carattere comune ed indivisibile;  programmazione  generale
          del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del
          personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti
          sindacali; gestione della banca  dati  del  personale,  del
          ruolo e del sistema  informativo  del  personale;  anagrafe
          degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle
          spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici
          di interesse comune."; 
                  b) all'art.  47,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    "1. Il Ministero  si  articola  in  dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il  numero  dei
          dipartimenti  non  puo'  essere   superiore   a   tre,   in
          riferimento alle aree funzionali di cui all'art. 46,  e  il
          numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non
          puo' essere superiore a dodici,  ivi  inclusi  i  capi  dei
          dipartimenti. All'individuazione e  all'organizzazione  dei
          dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
          le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". 
                  c) all'art. 54-quater, le parole:  "e'  pari  a  5"
          sono sostituite dalle seguenti: "e' pari a 7". 
                9. All'art. 17-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole: "di cui all'art. 10
          del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui all'art.  35-quater  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
                  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  1,  lettera   c-bis),   del   citato
          decreto-legge  n.  44  del  2021"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «ai sensi dell'art. 35-quater, comma  1,  lettera
          f), del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
                9-bis.  Il  comma  4   dell'art.   18   del   decreto
          legislativo  6  marzo  2017,  n.  40,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                  "4. A favore degli operatori  volontari  che  hanno
          concluso il servizio civile universale  senza  demerito  e'
          riservata una quota pari al 15  per  cento  dei  posti  nei
          concorsi per l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale
          indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          dalle aziende speciali e dagli enti di cui al  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi  restando
          i diritti dei  soggetti  aventi  titolo  all'assunzione  ai
          sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto  dei
          limiti previsti dall'art. 5, primo comma, del  testo  unico
          delle disposizioni concernenti lo statuto  degli  impiegati
          civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  dall'art.  52,  comma
          1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Se
          la riserva  di  cui  al  primo  periodo  non  puo'  operare
          integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a  frazioni
          di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative
          ai successivi concorsi per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale  banditi   dalla   medesima   amministrazione,
          azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi  in  cui  si
          procede a ulteriori assunzioni attingendo alla  graduatoria
          degli idonei". 
                10.  Al  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 12, dopo il  comma  3  e'  inserito  il
          seguente: 
                    "3-bis.  Nell'ambito  delle  assunzioni  a  tempo
          indeterminato attraverso modalita'  concorsuali,  l'Agenzia
          puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
          tempo determinato  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  in
          possesso dei requisiti necessari  per  l'inquadramento  nel
          ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
          a), e che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbiano
          prestato servizio continuativo per almeno due  anni  presso
          la medesima Agenzia"; 
                  b) all'art. 17, dopo il  comma  8  e'  inserito  il
          seguente: 
                    "8.1. Ai fini di cui al  comma  8,  l'Agenzia  si
          avvale  altresi',  sino  al  31  dicembre   2023,   di   un
          contingente di personale, nel limite di  cinquanta  unita',
          appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
          indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo  a
          disposizione dell'Agenzia stessa su specifica  richiesta  e
          secondo  modalita'  individuate  d'intesa  con  i  soggetti
          pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
          carico dell'Agenzia e ai fini del  trattamento  retributivo
          si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  di   cui
          all'art. 12, comma 1. Il personale di cui al primo  periodo
          puo'  essere  inquadrato,  con  provvedimento  dell'Agenzia
          adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9
          dicembre 2021, n. 223,  nel  ruolo  del  personale  di  cui
          all'art. 12, comma 2, lettera  a),  non  oltre  il  termine
          indicato al medesimo primo periodo del presente  comma.  Al
          relativo  inquadramento  si  provvede,  mediante   apposite
          selezioni, con le modalita' e  le  procedure  definite  con
          provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del  medesimo
          art. 5, comma 3, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  223  del  2021,
          sulla base di criteri  di  valorizzazione  delle  pregresse
          esperienze  e  anzianita'  di  servizio,  delle  competenze
          acquisite, dei requisiti di  professionalita'  posseduti  e
          dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi
          dei periodi terzo e quarto del presente comma si  applicano
          le disposizioni del regolamento di cui all'art.  12,  comma
          1,  anche  in  materia  di  opzione  per   il   trattamento
          previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera  b),
          gia' inserito nel ruolo del  personale  dell'Agenzia,  puo'
          essere reinquadrato secondo i medesimi criteri  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma   con   provvedimento
          dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato art. 5, comma 3,
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  n.  223  del  2021,  entro  il  31
          dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il  personale  di
          cui al terzo periodo del presente comma  e'  computato  nel
          numero  dei  posti  previsti  per  la  prima   operativita'
          dell'Agenzia, di cui all'art. 12, comma 4". 
                11. All'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 7,  lettera  c),  dopo  le  parole:  "e
          dell'amministrazione  penitenziaria"   sono   inserite   le
          seguenti: "nonche' dei titolari di incarichi di  vertice  e
          di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale,"; 
                  b)  al  comma  7-bis,  le  parole:  «del   Ministro
          competente» sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita'
          politica competente". 
                11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  volti  a  migliorare
          l'efficienza   del   sistema   giudiziario   mediante    la
          semplificazione e  la  riduzione  del  numero  dei  giudizi
          pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
          proroga disposta, da ultimo, ai sensi  dell'art.  8,  comma
          8-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,   n.   198,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche  del  personale
          amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
          dell'Aquila e  di  Chieti  possono  essere  integrate,  nel
          limite complessivo della dotazione organica  del  Ministero
          della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
          amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni. 
                12.  Fino  al  31  dicembre   2026   l'Autorita'   di
          regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)  puo'
          avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, di un  contingente  di  15  unita'  di
          personale collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,
          distacco  o  altra   analoga   posizione   prevista   dagli
          ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni
          pubbliche. Il predetto personale  conserva  il  trattamento
          economico  in  godimento  presso  le   amministrazioni   di
          provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del
          collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile   nella
          dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
          tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero  di
          posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
                12-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 14 maggio
          2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, primo periodo, la parola: "dalla" e'
          sostituita dalle seguenti: «da un ufficio  dirigenziale  di
          livello non generale tra quelli della"; 
                  b) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  "il
          dirigente di livello  generale  della  Direzione  generale"
          sono sostituite dalle seguenti: "un  dirigente  di  livello
          non generale della Direzione generale". 
                12-ter.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
          al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'art.
          13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                12-quater.  All'art.  18,  comma  1,  della  legge  4
          novembre 2010, n. 183, le parole:  "di  dodici  mesi"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi". 
                12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) nelle more di una  complessiva  revisione  della
          disciplina sulla responsabilita'  amministrativo-contabile,
          all'art. 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30  giugno
          2023» sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"; 
                  b)  all'art.  22,  comma  1,  primo  periodo,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione  di
          quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
          e resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
          dal Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
          cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101". 
                12-sexies. L'art. 5,  comma  9,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          interpreta nel senso che la  possibilita'  di  conferire  a
          titolo  gratuito   gli   incarichi,   le   cariche   e   le
          collaborazioni  a  soggetti  gia'  lavoratori   privati   o
          pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo  comma
          9, si applica anche per gli incarichi di  presidente  della
          Giunta centrale per gli studi storici e di direttore  degli
          Istituti storici di cui al regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255. 
                13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma
          4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3  e'  autorizzata
          la spesa: 
                  a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
          euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e  di  euro
          86.524 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, di  euro  937.362  per  l'anno
          2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere  dall'anno  2025
          per le assunzioni a tempo indeterminato e di  euro  674.945
          per  l'anno  2024  e  di  euro  37.495  annui  a  decorrere
          dall'anno 2025 per le spese di funzionamento; 
                  c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863
          per l'anno 2023 e di  euro  13.087.295  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro  130.873  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  d) per il Ministero della difesa, di  euro  175.669
          per l'anno  2023  e  di  euro  263.503  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro  2.636  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  e) per il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui
          a decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e  di  euro
          17.039 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  f) per il Ministero delle imprese  e  del  made  in
          Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e  di  euro  263.086
          annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
          indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023  e  di  euro
          263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026  per  le
          assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per  l'anno
          2023, di euro 5.262 per ciascuno degli  anni  dal  2024  al
          2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno  2027  per
          le spese di funzionamento; 
                  g)  per  il   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste,  di  euro  3.558.216
          per l'anno 2023 e  di  euro  5.337.323  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 833.733 per l'anno 2023  e  di  euro  53.374  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
          energetica, di euro 694.818  per  l'anno  2023  e  di  euro
          1.042.226  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo  indeterminato  e  di  euro  59.024  per
          l'anno 2023 e di euro 5.903  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                  i) per il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di euro 2.126.117 per  l'anno  2023  e  di  euro
          3.189.175  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo indeterminato  e  di  euro  818.918  per
          l'anno 2023 e di euro 31.892 annui  a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                  l) per il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di euro  1.450.708  per  l'anno  2023  e  di  euro
          2.176.061  annui  a  decorrere  dall'anno   2024   per   le
          assunzioni a tempo indeterminato, e  di  euro  225.000  per
          l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a  decorrere  dall'anno
          2024 per le spese di funzionamento; 
                  m)  per  il  Ministero  dell'universita'  e   della
          ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro  841.783
          annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
          indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023  e  di  euro
          8.418 annui a decorrere dall'anno  2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  n)  per  il  Ministero  della  cultura,   di   euro
          1.489.936 per l'anno 2023  e  di  euro  2.234.904  annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e  di  euro
          22.350 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  o) per il Ministero della salute, di  euro  287.490
          per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno  degli  anni
          dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di
          euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro  4.313  per  ciascuno
          degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento; 
                  p) per il Ministero del turismo, di euro  4.741.284
          per l'anno 2023 e  di  euro  7.111.925  annui  a  decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
          euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di  euro  64.101  annui  a
          decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
                  q) per l'Avvocatura generale dello Stato,  di  euro
          2.781.565 per l'anno 2023  e  di  euro  4.172.347  annui  a
          decorrere  dall'anno  2024  per  le  assunzioni   a   tempo
          indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e  di  euro
          41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
          funzionamento; 
                  r)  per  l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR),  di  euro
          476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere
          dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato; 
                  s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari
          regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e  di
          euro 3.522.969 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato. 
                14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari  a
          43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
          2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro  per
          l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a  decorrere  dall'anno
          2027, si provvede: 
                  a)  quanto  a  36.671.908  euro  per  l'anno  2023,
          55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
          2025, 58.757.301 euro per l'anno  2026  e  58.062.980  euro
          annui a decorrere dall'anno 2027,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  607,  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                  b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023  e  86.524
          annui a decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
                  c)  quanto  a  5.739.993  euro  per  l'anno   2023,
          1.312.830 euro per l'anno  2024  e  675.380  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2023-2025,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando: 
                    1)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
          2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    2) l'accantonamento relativo al  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
          e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    3) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  per  225.000  euro  per
          l'anno 2023 e 250.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2024; 
                    4) l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  per
          674.945  euro  per  l'anno  2024  e  37.495  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025; 
                    5)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023  e  130.873
          euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    6)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024  euro
          per l'anno 2023 e 5.903 euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2024; 
                    7) l'accantonamento relativo al  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per  l'anno
          2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    8)   l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
          2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    9) l'accantonamento relativo al  Ministero  della
          difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
          decorrere dall'anno 2024; 
                    10)  l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste per 833.733 euro per  l'anno  2023  e  53.374  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    11) l'accantonamento relativo al Ministero  della
          cultura per 253.491 euro per  l'anno  2023  e  22.350  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024; 
                    12) l'accantonamento relativo al Ministero  della
          salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
          decorrere dall'anno 2024; 
                    13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del
          turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023  e  64.101  euro
          annui a decorrere dall'anno 2024. 
                14-bis. Al decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
          35, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la
          seguente lettera: 
                    "g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'art. 12  del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n. 109, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130"; 
                  b)  all'art.  9,  comma  1,  dopo  le  parole:  «ed
          eventuali altri Ministeri» sono inserite  le  seguenti:  ",
          agenzie ed enti"; 
                  c) all'art. 13 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          comma: 
                    "5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2  e  3
          sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA". 
                14-ter. All'art. 35 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 11  luglio  1980,  n.  753,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 4: 
                    1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "dello
          sviluppo economico,» sono inserite le  seguenti:  acquisito
          il parere dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA),"; 
                    2) al secondo periodo, dopo le parole:  "e  della
          salute,» sono inserite le seguenti:  «acquisito  il  parere
          dell'ANSFISA,"; 
                    3) al terzo periodo, le parole da: «per le  merci
          assimilabili» fino alla  fine  del  comma  sono  sostituite
          dalle seguenti: "per le merci  assimilabili  puo'  altresi'
          essere imposto l'obbligo  dell'autorizzazione  del  singolo
          trasporto, secondo i criteri  e  le  modalita'  determinati
          dall'ANSFISA"; 
                  b) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite  le
          seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,"; 
                  c)  al  comma  7,  alinea,  dopo  le  parole:  "del
          territorio  e  del  mare,"  sono  inserite   le   seguenti:
          "acquisito il parere dell'ANSFISA,"; 
                  d) al comma 12,  le  parole:  "Lo  speditore  o  il
          trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
          agli stessi posti rispettivamente dal  capitolo  1.4.2.1  e
          1.4.2.2  del  RID"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "I
          soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
          stessi posti rispettivamente dai paragrafi  1.4.2  e  1.4.3
          del RID" ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
          "L'accertamento delle violazioni  e'  svolto  dai  soggetti
          individuati dall'art. 71 e dal personale dell'ANSFISA". 
                14-quater.  All'art.  16,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
          seguente lettera: "ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35". 
                14-quinquies.    Le    amministrazioni     competenti
          provvedono all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  14-bis  a  14-quater  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
                14-sexies.  Dopo  il  comma  7-bis  dell'art.  6  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  e'
          inserito il seguente: 
                  "7-ter.  Nell'ambito  della   sezione   del   Piano
          relativa alla formazione del personale, le  amministrazioni
          di cui al comma 1 indicano  quali  elementi  necessari  gli
          obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie,  nei  limiti
          di quelle a tale scopo  disponibili,  prevedendo  l'impiego
          delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato  o
          dall'Unione europea, nonche' le  metodologie  formative  da
          adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal  fine
          le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi". 
                14-septies.   Nell'ambito   della   revisione   della
          disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
          pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
          con riferimento alla quota di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera a), della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  eventuali
          specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
          disabilita'  per  le  quali  si  riscontra   una   maggiore
          difficolta' di inserimento lavorativo.». 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio  1994,  n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della Corte dei conti): 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che,  la  Corte  dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  Presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - Si riportano l'art. 1, comma 2, e gli articoli da  41
          a 44  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 1 (Oggetto). - (Omissis.). 
                2. In nessun  caso  le  norme  del  presente  decreto
          legislativo possono essere  interpretate  nel  senso  della
          attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti
          pubblici  nazionali,  di  funzioni  e  compiti  trasferiti,
          delegati o comunque  attribuiti  alle  regioni,  agli  enti
          locali  e  alle  autonomie  funzionali  dalle  disposizioni
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, ovvero  da  conferire  ai  sensi  dei  decreti
          legislativi emanati in  attuazione  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59.». 
                «Art. 41 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
                2. Al ministero  sono  attribuite  le  funzioni  e  i
          compiti spettanti allo Stato in materia di  identificazione
          delle linee fondamentali dell'assetto  del  territorio  con
          riferimento alle reti infrastrutturali e al  sistema  delle
          citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali  e
          opere   di   competenza   statale;   politiche   urbane   e
          dell'edilizia abitativa; opere marittime  e  infrastrutture
          idrauliche; trasporti e viabilita'. 
                3. Al ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri  dei  lavori
          pubblici e dei trasporti e della navigazione,  nonche'  del
          dipartimento  per  le  aree  urbane  istituito  presso   la
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  eccettuate  quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri
          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite
          alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
                «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il ministero  svolge
          in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
          nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) programmazione, finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale, ivi comprese le reti  elettriche,  idrauliche  e
          acquedottistiche,  e  delle  altre   opere   pubbliche   di
          competenza dello Stato, ad eccezione di quelle  in  materia
          di  difesa;  qualificazione  degli  esecutori   di   lavori
          pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; 
                  b) edilizia residenziale; aree urbane; 
                  c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
          porti; demanio marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e
          trasporto  nelle  acque  interne;  programmazione,   previa
          intesa con le regioni interessate, del  sistema  idroviario
          padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; 
                  d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli  e
          sicurezza dei trasporti terrestri. 
                  d-bis)  sicurezza  e  regolazione  tecnica,   salvo
          quanto disposto da  leggi  e  regolamenti,  concernenti  le
          competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente  comma,
          ivi comprese le espropriazioni; 
                  d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e
          dei   nodi   infrastrutturali   di   interesse   nazionale,
          realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione  dei
          relativi interventi; 
                  d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche
          il sistema delle citta' e delle aree metropolitane. 
                2. Il ministero svolge, altresi', funzioni e  compiti
          di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
          comma 1, nonche' funzioni  di  vigilanza  sui  gestori  del
          trasporto derivanti dalla legge, dalla  concessione  e  dai
          contratti di programma o di servizio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». 
                «Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli  4  e
          5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere  superiore  a
          quattro, in relazione alle  aree  funzionali  definite  dal
          precedente articolo. 
                2.  Il  Ministero  si  articola  in  un  numero   non
          superiore a 16 direzioni generali e in uffici  di  funzioni
          dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e
          organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti
          di posti di funzione individuati dalla pianta  organica  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  marzo
          2001, n.  177.  La  dotazione  organica  dei  dirigenti  di
          seconda fascia di cui alla tabella  A  allegata  al  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001  e'
          ridotta di due unita'. 
                2-bis. Il Ministero si avvale  delle  Capitanerie  di
          porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11. 
                2-ter. Sono istituiti a  livello  sovraregionale  non
          piu' di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti,
          di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.   Ogni
          S.I.I.T.   e'   articolato   in   due   settori   relativi,
          rispettivamente,   all'area   infrastrutture   e   all'area
          trasporti, a ciascuno dei quali e'  preposto  un  dirigente
          generale, nominato ai sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni  Lazio
          e Abruzzo e' preposto un  dirigente  generale  nominato  ai
          sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di  carattere
          tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito
          delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese  le
          corrispondenti attivita' di servizio. 
                2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su
          base convenzionale, servizi di contenuto tecnico  operativo
          e  gestionale  alle  amministrazioni  pubbliche,   comprese
          quelle regionali e locali anche  ad  ordinamento  autonomo,
          nonche' ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994,  n.
          109,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   nel
          rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti. 
                2-quinquies.  Con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro per la  funzione  pubblica  e  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative,  si  provvede  alla
          struttura organizzativa e funzionale dei  S.I.I.T.  e  alla
          loro  articolazione  territoriale,  secondo   il   criterio
          dell'efficiente  dimensionamento  delle  strutture  e   dei
          corrispondenti    bacini     di     utenza,     utilizzando
          prioritariamente il personale assegnato agli altri  uffici,
          anche al fine di incrementare la qualita' delle funzioni  e
          delle attivita'  rese  nei  confronti  dei  singoli,  delle
          imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli
          enti territoriali. 
                2-sexies.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore   del
          regolamento di cui al comma 2- quinquies sono soppresse  le
          strutture periferiche del Ministero dei trasporti  e  della
          navigazione e del Ministero dei lavori pubblici. 
                2-septies. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente
          della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art.  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede,  nel
          rispetto delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: 
                  a) alla riorganizzazione del Ministero; 
                  b) al riordinamento  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del
          Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e
          gli altri enti pubblici competenti  in  materia  di  lavori
          pubblici.». 
                «Art. 44 (Agenzia dei  trasporti  terrestri  e  delle
          infrastrutture). - 1. E' istituita l'agenzia dei  trasporti
          terrestri e delle infrastrutture nelle  forme  disciplinate
          dagli articoli 8 e 9. 
                2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo  Stato
          in relazione: 
                  a) alla definizione degli standard  e  prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; 
                  b) alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei
          trasporti ad impianto fisso, fatto salvo  quanto  stabilito
          dall'art. 4, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
          19 novembre 1997, n. 422; 
                  c) alla omologazione e approvazione dei  veicoli  a
          motore e loro rimorchi, loro componenti e  unita'  tecniche
          indipendenti; 
                  d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia
          di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore  e  i
          loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
          ai sensi della lettera d) del comma  3  dell'art.  105  del
          decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  in
          materia di visite e prove di veicoli  in  circolazione  per
          trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
          ai veicoli adibiti  al  trasporto  di  merci  pericolose  e
          deperibili; 
                  e)  alla  certificazione  attribuita  all'organismo
          notificato di cui all'art. 20 della direttiva 96/48 CE  del
          Consiglio  del  23  luglio  1996,  ed  in   generale   alla
          certificazione  in  applicazione  delle   norme   di   base
          nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e  processi
          relativi ai sistemi di trasporto; 
                  f) alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni
          tecniche in materia di sicurezza stradale e norme  tecniche
          relative alle strade e loro pertinenze ed alla  segnaletica
          stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285; 
                  g) ai collegamenti informatici e alle  banche  dati
          nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati  della
          motorizzazione civile. 
                3.  Spetta  altresi'  all'agenzia  il   coordinamento
          dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto. 
                4.   All'agenzia   sono   assegnate   le   competenze
          progettuali e gestionali in materia  di  infrastrutture  di
          competenza statale,  ivi  comprese  quelle  esercitate  dai
          provveditorati alle opere pubbliche e  dagli  uffici  opere
          marittime. 
                5. Sono soppresse  le  strutture  del  ministero  dei
          trasporti e della navigazione e del  ministero  dei  lavori
          pubblici che svolgono le funzioni ed  i  compiti  demandati
          all'agenzia, ai sensi dei  precedenti  commi.  Il  relativo
          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 
                6.   L'agenzia   puo'   articolarsi   in    strutture
          territoriali di livello regionale.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106; 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni.)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303. 
              - Si riporta l'art.  118  del  decreto  legislativo  15
          marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): 
                «Art.  118  (Corpi  della  Marina  militare).  -   1.
          L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in 
                  a) Corpo di stato maggiore; 
                  b) Corpo del genio della Marina; 
                  c) Corpo sanitario militare marittimo; 
                  d) Corpo di commissariato militare marittimo; 
                  e) Corpo delle capitanerie di porto; 
                  f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 
                2. Il Corpo del  genio  della  Marina  e'  articolato
          nelle seguenti specialita': 
                  a) genio navale; 
                  b) armi navali; 
                  c) infrastrutture. 
                3. Il Corpo delle capitanerie di  porto  e'  trattato
          nella  sezione  II  del  presente  capo.  Il  Corpo   degli
          equipaggi   militari   marittimi    e'    costituito    dai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa  della  Marina
          militare,  esclusi  gli   appartenenti   al   Corpo   delle
          capitanerie di porto. 
                4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui  al
          comma   1,   possono   essere   utilizzate   le    seguenti
          denominazioni: 
                  a) per il Corpo di  stato  maggiore:  ufficiali  di
          vascello; 
                  b) per il Corpo del genio della Marina: 
                    1) per la  specialita'  genio  navale:  ufficiali
          G.N.; 
                    2) per  la  specialita'  armi  navali:  ufficiali
          A.N.; 
                    3) per la specialita'  infrastrutture:  ufficiali
          INFR.; 
                  c)  per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo:
          ufficiali di Sanita'; 
                  d)  per  il   Corpo   di   commissariato   militare
          marittimo: ufficiali commissari; 
                  e)  per  il  Corpo  delle  capitanerie  di   porto:
          ufficiali C.P.; 
                  f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi:
          ufficiali C.S..». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123
          (Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              - Si riporta l'art. 37  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
          l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
          dei servizi di pubblica  utilita'  di  cui  alla  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  e'  istituita   l'Autorita'   di
          regolazione   dei   trasporti,   di   seguito    denominata
          "Autorita'", la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione.   La   sede
          dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'
          pubblica  nella  citta'  di  Torino,   laddove   idoneo   e
          disponibile, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'art. 2, comma  28,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui  all'art.  2,  comma  7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'art.  2,
          commi da 8 a 11, della medesima legge. Il  collegio  nomina
          un segretario generale, che  sovrintende  al  funzionamento
          dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, nonche' in  relazione  alla  mobilita'
          dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
          urbano anche collegata a stazioni,  aeroporti  e  porti  ad
          esclusione del settore dell'autotrasporto merci; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le
          relative  controversie;  sono  fatte  salve  le   ulteriori
          garanzie che accrescano la protezione degli  utenti  che  i
          gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire
          nelle proprie carte dei servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per  gli  aspetti
          di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma  2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   e,   in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'art.  2  della  legge  14  novembre   1995,   n.   481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
          15 gennaio  1992,  n.  21,  fissando,  in  caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                    3)  consentire  una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   Tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                  h)  disciplina,  con   propri   provvedimenti,   le
          modalita'  per  la  soluzione  non  giurisdizionale   delle
          controversie tra gli  operatori  economici  che  gestiscono
          reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti  o
          i consumatori mediante procedure  semplici  e  non  onerose
          anche in forma telematica. Per  le  predette  controversie,
          individuate con i provvedimenti dell'Autorita'  di  cui  al
          primo periodo, non e' possibile proporre  ricorso  in  sede
          giurisdizionale fino  a  che  non  sia  stato  esperito  un
          tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare  entro
          trenta    giorni    dalla     proposizione     dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione; 
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e   autostradali   di   cui   all'art.   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                  b-bis) ai  sensi  dell'art.  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
                6-bis.  Nelle  more  dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211,  istituito  ai  sensi   dell'art.   37   del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                6-ter. Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 7, della legge 6  novembre
          2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis.). 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                (Omissis.).». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riportano gli articoli 12 e 13  del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
          di sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali e autostradali, direttamente  sulla
          base del programma annuale di attivita'  di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita'  indicate
          nei commi da  3  a  5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal
          presente articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa  e  l'esercizio  delle
          relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede  a
          titolo universale in tutti i rapporti attivi e  passivi  al
          predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie.  L'Agenzia  e'   dotata   di   personalita'
          giuridica e  ha  autonomia  regolamentare,  amministrativa,
          patrimoniale, organizzativa, contabile  e  finanziaria.  Il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri  di
          indirizzo e vigilanza, che esercita  secondo  le  modalita'
          previste nel presente decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali e fermi  restando  i
          compiti  e  le  responsabilita'   dei   soggetti   gestori,
          l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti  pubblici
          che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'art. 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
          2011, n. 35; 
                  d)   stabilisce,   con    proprio    provvedimento,
          modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
          di impatto sulla  sicurezza  stradale  per  i  progetti  di
          infrastruttura  di  cui  all'art.  3  del  citato   decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  e) cura la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che
          possono effettuare i controlli ai  sensi  dell'art.  4  del
          citato decreto  legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la
          relativa attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'art. 9 del medesimo decreto; 
                  f) provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad
          elevata   concentrazione   di   incidenti   nonche'    alla
          classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente,
          secondo quanto previsto  dall'art.  5  del  citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire,  con
          proprio   provvedimento,   criteri    e    modalita'    per
          l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          medesimo decreto; 
                  g) effettua, in attuazione del programma annuale di
          attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
          previste dall'art. 6 del citato decreto legislativo  n.  35
          del 2011, anche  compiendo  verifiche  sulle  attivita'  di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
                  h) adotta le  misure  di  sicurezza  temporanee  da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
                  i) sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo
          quanto previsto dall'art. 7 del citato decreto  legislativo
          n. 35 del 2011; 
                  l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'art. 10 del citato decreto legislativo n.  35
          del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle
          attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del  medesimo  decreto
          legislativo; 
                  m)  svolge   attivita'   di   studio,   ricerca   e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5
          ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni,
          le valutazioni e le verifiche funzionali  di  cui  all'art.
          11» sono soppresse. 
                4-quater. Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni
          esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
          (USTIF)  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili ai sensi dell'art. 9, commi  5  e  6,
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  4  agosto  2014,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297  del  23  dicembre
          2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  2  dicembre
          2003.  L'Agenzia,  con  proprio   decreto,   disciplina   i
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza
          relativa    al    sistema    di    trasporto     costituito
          dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,   con   i
          contenuti  di  cui  agli  articoli  9  e  11  del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto  applicabili,
          nonche', d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'   sostenibili,   le   modalita'   per   la
          realizzazione e l'apertura all'esercizio di  nuovi  sistemi
          di trasporto a impianti fissi. 
                4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto  2002,
          n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  "6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.". 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                5-bis. L'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  programma
          delle attivita' di  vigilanza  diretta  dell'Agenzia  sulle
          condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
          dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. Relativamente  alle  attivita'
          dell'anno 2021, il programma di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il  31  gennaio  di
          ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alle
          competenti Commissioni  parlamentari  una  relazione  sulle
          attivita' previste dai commi da 3 a 5 e  svolte  nel  corso
          dell'anno precedente. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del  codice
          civile, in quanto applicabile. I  componenti  del  comitato
          direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne'
          essere amministratori o dipendenti di societa'  o  imprese,
          nei settori di  intervento  dell'Agenzia.  I  compensi  dei
          componenti  degli  organi  collegiali  sono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il  Ministro  dell'economia  delle  finanze
          secondo i criteri e parametri  previsti  per  gli  enti  ed
          organismi pubblici e  sono  posti  a  carico  del  bilancio
          dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 668 unita', di cui 48  di  livello  dirigenziale
          non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale; 
                  c)  determina  le  procedure  per  l'accesso   alla
          dirigenza, nel rispetto del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  tre
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                14. In fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
                15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
                16. Al personale e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
                17. Al fine di  assicurare  il  corretto  svolgimento
          delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'art. 13,  nonche'  ai
          dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico  per  la
          sicurezza delle infrastrutture stradali e  autostradali  di
          cui all'art. 14. Per le medesime finalita' di cui al  primo
          periodo,  gli  enti   proprietari   e   i   gestori   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
                18.  Agli  oneri  del  presente  articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 45. 
                19. In sede di prima applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
                20.  La  denominazione  "Agenzia  nazionale  per   la
          sicurezza delle ferrovie" e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione "Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali" (ANSFISA). 
                21.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del  testo
          unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
                22.  Tutti  gli  atti  connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
                23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto  2007,
          n. 162 e' abrogato.». 
                «Art.  13  (Istituzione   dell'archivio   informatico
          nazionale delle opere pubbliche - AINOP). - 1. E' istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche,  di
          seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: 
                  a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
                  b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
                  c) strade - archivio  nazionale  delle  strade,  di
          seguito ANS; 
                  d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; 
                  e) aeroporti; 
                  f) dighe e acquedotti; 
                  g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
                  h) porti e infrastrutture portuali; 
                  i) edilizia pubblica. 
                2. Le sezioni di cui al comma  1  sono  suddivise  in
          sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: 
                  a) i dati tecnici, progettuali e di  posizione  con
          analisi   storica   del   contesto   e   delle   evoluzioni
          territoriali; 
                  b)  i  dati  amministrativi   riferiti   ai   costi
          sostenuti e da sostenere; 
                  c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto  il
          profilo della sicurezza; 
                  d) lo stato e il grado di efficienza  dell'opera  e
          le attivita' di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,
          compresi i  dati  relativi  al  controllo  strumentale  dei
          sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; 
                  e)  la  collocazione   dell'opera   rispetto   alla
          classificazione europea; 
                  f) i finanziamenti; 
                  g) lo stato dei lavori; 
                  h) la documentazione fotografica aggiornata; 
                  i) il monitoraggio costante dello stato  dell'opera
          anche  con  applicativi  dedicati,  sensori   in   situ   e
          rilevazione satellitare; 
                  l)  il  sistema  informativo  geografico   per   la
          consultazione,  l'analisi  e  la  modellistica   dei   dati
          relativi all'opera e al contesto territoriale. 
                3. Sulla base del principio di unicita' dell'invio di
          cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici,
          di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati
          e le informazioni di cui al presente articolo gia' rilevati
          dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)  di
          cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
          229 e all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  o
          da altre banche dati pubbliche sono forniti all'AINOP dalla
          citata BDAP. Il  decreto  di  cui  al  comma  5  regola  le
          modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 
                4. Le Regioni, le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, gli enti locali, l'ANAS, Rete Ferroviaria Italiana
          S.p.a., i concessionari autostradali,  i  concessionari  di
          derivazioni, i  Provveditorati  interregionali  alle  opere
          pubbliche, l'ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le
          autorita' di sistema portuale e  logistico,  l'Agenzia  del
          demanio e i soggetti che a qualsiasi  titolo  gestiscono  o
          detengono   dati   riferiti   ad   un'opera   pubblica    o
          all'esecuzione di lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i
          dati in proprio possesso per la redazione di  un  documento
          identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e
          contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente  sul
          territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti,  l'AINOP
          genera  un  codice  identificativo  della   singola   opera
          pubblica  (IOP),  che  contraddistingue  e  identifica   in
          maniera   univoca   l'opera   medesima   riportandone    le
          caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia,
          la  localizzazione,  l'anno  di  messa   in   esercizio   e
          l'inserimento dell'opera  nell'infrastruttura.  A  ciascuna
          opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono
          riferiti tutti gli  interventi  di  investimento  pubblico,
          realizzativi,  manutentivi,   conclusi   o   in   fase   di
          programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in
          tutto o in parte sull'opera stessa,  tramite  l'indicazione
          dei rispettivi Codici  Unici  di  Progetto  (CUP),  di  cui
          all'art. 11 della legge 16 gennaio  2003,  n.  3.  L'AINOP,
          attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,
          assicura l'interoperabilita' con la BDAP, istituita  presso
          la   Ragioneria   generale   dello   Stato   -    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                5. A decorrere dal 15 dicembre 2018,  i  soggetti  di
          cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di
          rispettiva titolarita' per la condivisione dei dati e delle
          informazioni nel rispetto del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n.  82,  mediante  la  cooperazione  applicativa  tra
          amministrazioni pubbliche, con le  modalita'  definite  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          ai sensi dell'art. 3 del medesimo  decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto. L'inserimento e'
          completato entro e non  oltre  il  30  aprile  2019  ed  e'
          aggiornato in tempo reale con  i  servizi  di  cooperazione
          applicativa e di condivisione dei dati. 
                6. Gli enti e  le  amministrazioni  che  a  qualsiasi
          titolo  esercitano  attivita'   di   vigilanza   sull'opera
          effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione  degli
          interventi, identificati con  i  relativi  CUP,  insistenti
          sulle opere pubbliche, identificate con il  Codice  IOP,  e
          delle  relative  risorse  economico-finanziarie   assegnate
          utilizzando  le  informazioni  presenti  nella  BDAP,   che
          vengono segnalate dai soggetti titolari  degli  interventi,
          ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
                7.   L'AINOP,    gestito    dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche  sulla
          base delle indicazioni  e  degli  indirizzi  forniti  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Ragioneria  generale  dello
          Stato e dall'ANSFISA, per la generazione  dei  codici  IOP,
          per il relativo corredo informativo, per  l'integrazione  e
          l'interoperabilita' con  le  informazioni  contenute  nella
          BDAP,  tramite  il  CUP,   e   per   l'integrazione   nella
          Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art.  50-ter
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  messo  a
          disposizione ed e' consultabile anche in formato open data,
          con le  modalita'  definite  con  il  decreto  ministeriale
          indicato  al  comma  5,  prevedendo  la   possibilita'   di
          raccogliere, mediante  apposita  sezione,  segnalazioni  da
          sottoporre agli enti  e  amministrazioni  che  a  qualsiasi
          titolo esercitano attivita' di vigilanza sull'opera. 
                7-bis. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo, al comma 2 dell'art. 50-ter  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le  parole:  "31  dicembre
          2018" sono sostituite dalle seguenti: "5 settembre 2019". 
                8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in considerazione la
          necessita' urgente di garantire  un  costante  monitoraggio
          dello  stato  e  del  grado  di  efficienza   delle   opere
          pubbliche, in particolare  per  i  profili  riguardanti  la
          sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti  dal
          Sistema di monitoraggio dinamico  per  la  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art.  14.
          Le  informazioni   contenute   nell'AINOP   consentono   di
          pervenire ad una valutazione  complessiva  sul  livello  di
          sicurezza  delle  opere,  per  agevolare  il  processo   di
          programmazione  e   finanziamento   degli   interventi   di
          riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e  la
          determinazione del grado di priorita' dei medesimi. 
                9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della
          programmazione e  del  finanziamento  degli  interventi  di
          riqualificazione o di manutenzione delle  opere  pubbliche,
          alla struttura servente del Comitato interministeriale  per
          la programmazione economica (CIPE),  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri,  e  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'   garantito   l'accesso   all'AINOP,   tramite
          modalita'  idonee  a  consentire   i   citati   lavori   di
          istruttoria. 
                10. Per l'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno
          2018, euro 1.000.000 per  l'anno  2019  e  euro  200.000  a
          decorrere dall'anno 2020, alla quale si provvede  ai  sensi
          dell'art. 45.». 
              -  Il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   50
          (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle
          ferrovie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno
          2019, n. 134. 
              -  Il  decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e  autostradali.)  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  novembre  2021,  n.  156  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre  2021,  n.
          217. 
              - Si riportano gli articoli 5 e 13 del decreto-legge 11
          novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri.) convertito, con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
                «Art.  5  (Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita' sostenibili assume la denominazione di  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
                2. Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti" e  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti"  sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque
          presenti, le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
          della   mobilita'   sostenibili"   e    "Ministero    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili". 
                3. L'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55, e' abrogato.». 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - La legge  29  dicembre  2022,  n.  197  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2023-2025»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2022,  n.
          303. 
              -  Il   decreto-legge   24   febbraio   2023,   n.   13
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
          investimenti  complementari  al  PNRR  (PNC),  nonche'  per
          l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica
          agricola comune.),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 24 febbraio 2023, n. 47. 
              - Si riportano gli  articoli  186  e  223  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  (Codice  dei  contratti
          pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge  21  giugno
          2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
          contratti pubblici.): 
                «Art. 186 (Affidamenti dei concessionari). - 1.  Agli
          appalti  affidati  dai  concessionari  che  siano  stazioni
          appaltanti si  applicano  le  disposizioni  del  codice  in
          materia di appalti. 
                2. I titolari di concessioni di lavori e  di  servizi
          pubblici, ad esclusione di quelli  disciplinati  dal  Libro
          III, gia' in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del
          codice,  di  importo  pari  o  superiore  alle  soglia   di
          rilevanza europea, e non affidate conformemente al  diritto
          dell'Unione europea vigente al momento  dell'affidamento  o
          della proroga,  affidano  mediante  procedura  ad  evidenza
          pubblica una quota tra il 50 per cento e il  60  per  cento
          dei contratti di  lavori,  servizi  e  forniture  stabilita
          convenzionalmente  dal  concedente  e  dal  concessionario;
          l'ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e
          dei  caratteri  dell'impresa,  dell'epoca  di  assegnazione
          della  concessione,  della  sua  durata  residua,  del  suo
          oggetto, del suo  valore  economico  e  dell'entita'  degli
          investimenti  effettuati.  L'affidamento  avviene  mediante
          procedura  ad  evidenza  pubblica,  con  la  previsione  di
          clausole sociali per la stabilita' del personale  impiegato
          e per la salvaguardia delle professionalita'. 
                3.  In  caso  di  comprovata  indivisibilita'   delle
          prestazioni  di  servizi   dedotte   in   concessione,   in
          sostituzione dell'obbligo di esternalizzazione  di  cui  al
          comma 2, il concessionario corrisponde all'ente  concedente
          un importo compreso tra il minimo del 5  per  cento  ed  il
          massimo del 10 per cento degli  utili  previsti  dal  piano
          economico-finanziario,   tenendo   conto   dell'epoca    di
          assegnazione della concessione, della sua durata,  del  suo
          oggetto, del suo  valore  economico  e  dell'entita'  degli
          investimenti. 
                4. Le concessioni di cui ai  commi  2  e  3  gia'  in
          essere sono adeguate alle predette  disposizioni  entro  il
          termine di sei mesi dall'entrata in vigore del codice. 
                5. Le modalita' di calcolo delle quote di  cui  comma
          2, primo periodo, sono definite dall'ANAC entro il  termine
          di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          codice.  Sull'applicazione  del  presente  articolo  vigila
          l'ANAC anche tenuto  conto  del  valore  delle  prestazioni
          eseguite. 
                6. Per i concessionari autostradali,  le  quote  e  i
          criteri di determinazione di cui al comma 2 sono  calcolati
          sulla base degli importi  risultanti  dai  piani  economici
          finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del
          rispetto delle predette soglie e' effettata dal  concedente
          con cadenza  quinquennale.  A  tal  fine,  i  concessionari
          presentano al concedente il piano complessivo  dei  lavori,
          servizi e forniture.  Ove  siano  accertate  situazioni  di
          squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di  affidamento
          indicate  dal  comma  2,  primo   periodo,   in   sede   di
          aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure
          di riequilibrio  a  valere  sui  relativi  piani  economici
          finanziari. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle quote di
          cui al comma 2, l'ente concedente puo' altresi'  richiedere
          al   concessionario   la    presentazione    di    garanzie
          fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in
          sede di aggiornamento del piano  economico-finanziario  ove
          sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2. 
                7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade
          che interessano una o piu' regioni possono essere  affidate
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a
          societa' in house di altre amministrazioni pubbliche  anche
          appositamente costituite. A tal fine il  controllo  analogo
          sulla predetta societa' in house puo' essere esercitato dal
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  attraverso
          un comitato  disciplinato  da  apposito  accordo  ai  sensi
          dell'art. 15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che
          eserciti sulla societa' in house i relativi poteri.». 
                «Art.  223  (Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  e  struttura  tecnica   di   missione).   -   1.
          Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei   trasporti   promuove   le   attivita'   tecniche    e
          amministrative  occorrenti  per  l'adeguata   e   sollecita
          progettazione  e  approvazione  delle   infrastrutture   ed
          effettua, con la collaborazione delle  regioni  o  province
          autonome interessate, le attivita' di  supporto  necessarie
          per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
          realizzazione delle infrastrutture. 
                2. Nello svolgimento delle funzioni di cui  al  comma
          1,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          impronta  la  propria  attivita'  al  principio  di   leale
          collaborazione con le regioni e le province autonome e  con
          gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
          dalla legge, la previa  intesa  delle  regioni  o  province
          autonome interessate.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   in
          particolare: 
                  a) promuove e riceve le proposte  delle  regioni  o
          province autonome e degli altri enti aggiudicatori; 
                  b) promuove e propone intese quadro tra  Governo  e
          singole regioni o province autonome, al fine del  congiunto
          coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; 
                  c)  promuove   la   redazione   dei   progetti   di
          fattibilita' delle infrastrutture  da  parte  dei  soggetti
          aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o  accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati; 
                  d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
          regioni, le province autonome e gli altri enti  interessati
          con oneri a proprio carico, alle attivita' di  supporto  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          e lo sviluppo sostenibile per la vigilanza sulle  attivita'
          di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
          successiva  realizzazione  delle  infrastrutture  e   degli
          insediamenti prioritari per lo sviluppo del  Paese  di  cui
          all'art. 39; 
                  e) ove necessario, collabora alle  attivita'  delle
          stazioni appaltanti e degli enti concedenti  o  degli  enti
          interessati  alle  attivita'  istruttorie  con  azioni   di
          indirizzo e supporto; 
                  f) cura l'istruttoria sui progetti di  fattibilita'
          e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione  alle
          deliberazioni  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica e lo sviluppo sostenibile in  caso
          di infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese di  cui  all'art.  39,  proponendo  allo
          stesso le eventuali  prescrizioni  per  l'approvazione  del
          progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere
          del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  o  di  altri
          organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle  norme
          vigenti,  e'  acquisito  sul   progetto   di   fattibilita'
          tecnico-economica; 
                  g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico  dei
          fondi  di  cui  all'art.   39,   le   risorse   finanziarie
          integrative necessarie alle attivita' progettuali; in  caso
          di infrastrutture  e  di  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese di cui all'art.  39,  propone,  d'intesa
          con il Ministero dell'economia e delle finanze, al Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo    sostenibile    l'assegnazione    ai    soggetti
          aggiudicatori,  a   carico   dei   fondi,   delle   risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,   contestualmente   all'approvazione    del
          progetto di fattibilita'  tecnico-economica  e  nei  limiti
          delle risorse disponibili, dando priorita' al completamento
          delle opere incompiute; 
                  h)  verifica   l'avanzamento   dei   lavori   anche
          attraverso  sopralluoghi  tecnico-amministrativi  presso  i
          cantieri interessati, previo accesso  agli  stessi;  a  tal
          fine  puo'  avvalersi,  ove  necessario,  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di  appositi
          protocolli di intesa e del Servizio per l'Alta sorveglianza
          sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti 15 aprile  2002,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
                3. Per le attivita'  di  indirizzo  e  pianificazione
          strategica,   ricerca,   supporto   e   alta    consulenza,
          valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio  e
          alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'  avvalersi  di  una
          struttura tecnica di missione composta  da  dipendenti  nei
          limiti dell'organico approvato e dirigenti delle  pubbliche
          amministrazioni, da tecnici  individuati  dalle  regioni  o
          province  autonome  territorialmente  coinvolte,   nonche',
          sulla base di specifici incarichi professionali o  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti
          ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
          procedure amministrative. La struttura tecnica di  missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti. La struttura puo', altresi', avvalersi  di
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa selezione, con  contratti  a  tempo  determinato  di
          durata non superiore al  quinquennio  rinnovabile  per  una
          sola volta, nonche' quali advisor, di universita' statali e
          non statali legalmente riconosciute, di enti di  ricerca  e
          di societa' specializzate nella progettazione e gestione di
          lavori pubblici e privati. La struttura  svolge,  altresi',
          le funzioni del Nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli
          investimenti pubblici, previste dall'art. 1 della legge  17
          maggio 1999, n. 144 e dall'art. 7 del  decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 228. 
                4.  Per  agevolare,  sin   dall'inizio   della   fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentiti i  Ministri  competenti,  nonche'  i
          Presidenti delle regioni o province  autonome  interessate,
          propone al Presidente del Consiglio dei ministri la  nomina
          di commissari straordinari,  i  quali  seguono  l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto  promuovendo  anche  attivita'  di  prevenzione
          dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche  con
          riferimento alle esigenze delle comunita'  locali,  nonche'
          le occorrenti intese tra  i  soggetti  pubblici  e  privati
          interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',  e
          nel caso  di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
          commissario straordinario  puo'  essere  affiancato  da  un
          sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle  regioni  o
          province autonome territorialmente coinvolte, con  oneri  a
          carico delle regioni o province autonome proponenti  ovvero
          a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere  non
          aventi  carattere  interregionale  o   internazionale,   la
          proposta  di  nomina  del  commissario   straordinario   e'
          formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma o
          l'ente territoriale interessati. 
                5. Gli oneri per  il  funzionamento  della  struttura
          tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui
          fondi di cui all'art. 1, comma 238, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, nonche' sulle risorse  assegnate  annualmente
          al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai  sensi
          della legge n. 144 del 1999. 
                6. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentiti   i   Ministri   competenti   nonche',    per    le
          infrastrutture di  competenza  dei  soggetti  aggiudicatori
          regionali, i presidenti delle regioni o  province  autonome
          interessate,    abilita    eventualmente    i    commissari
          straordinari ad adottare, con le modalita' e  i  poteri  di
          cui all'art. 13 del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135,  in  sostituzione  dei  soggetti   competenti,   i
          provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
          sollecita   progettazione,   istruttoria,   affidamento   e
          realizzazione delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
          produttivi. 
                7. I commissari straordinari agiscono in autonomia  e
          con  l'obiettivo  di  garantire  l'interesse   pubblico   e
          riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti    e    al    Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo   sostenibile   in   ordine   alle   problematiche
          riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo  le
          direttive dai medesimi impartite  e  con  il  supporto  del
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e,  ove
          esistenti, della struttura  tecnica  di  missione  e  degli
          advisor, acquisendo, per  il  tramite  degli  stessi,  ogni
          occorrente  studio  e  parere.   Nei   limiti   dei   costi
          autorizzati a norma del comma 8, i commissari  straordinari
          e i sub-commissari si avvalgono della struttura di  cui  al
          comma 3, nonche' delle  competenti  strutture  regionali  e
          possono avvalersi del supporto e della  collaborazione  dei
          soggetti terzi. 
                8.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di nomina del commissario straordinario  individua
          il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
          dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione  degli
          stessi a valere  sulle  risorse  del  quadro  economico  di
          ciascun intervento, nei limiti delle  somme  stanziate  per
          tale finalita'. 
                9. Ai commissari nominati ai sensi dell'art.  20  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  per  le
          opere  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
          disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 
                10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          assicura, anche  attraverso  la  piattaforma  del  Servizio
          Contratti Pubblici, il supporto  e  l'assistenza  necessari
          alle   stazioni   appaltanti   per   l'applicazione   della
          disciplina di settore, in collaborazione con le  regioni  e
          le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nell'ambito
          delle  attivita'  che  queste  esercitano  ai   sensi   del
          codice.». 
              - Si riportano  gli  articoli  1,  comma  5,  e  9  del
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75  (Disposizioni  urgenti
          in    materia    di    organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025.), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          10 agosto 2023, n. 112: 
                «Art. 1 (Disposizioni riguardanti la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
          nazionale). - (Omissis.). 
                5. All'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
          173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
          2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri,
          le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «fino al 30 ottobre 2023». Resta, comunque, fermo
          il  termine  del  30  giugno  2023   per   l'adozione   dei
          regolamenti di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle
          unita'  di  missione  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
                (Omissis.)». 
                «Art. 9 (Disposizioni urgenti  per  il  rafforzamento
          dell'operativita' e dell'organizzazione del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti). - 1. Al fine di rafforzare
          l'operativita'  e  l'organizzazione  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato l'incremento
          di una posizione  di  dirigente  generale  della  dotazione
          organica  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti
          dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e  a
          euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  del  fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti  e'  istituito  l'Osservatorio  nazionale   sulle
          sanzioni per le violazioni del  codice  della  strada,  che
          svolge le seguenti attivita': 
                  a)  predispone  e  presenta   al   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  una  relazione  annuale,
          elaborata  sulla  base  dei  dati  forniti  dal   Ministero
          dell'interno  e  dall'Istituto  nazionale   di   statistica
          relativi all'applicazione degli  articoli  142  e  208  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285,  contenente  in  particolare  i  dati
          relativi agli  incidenti  stradali  e  alla  regolarita'  e
          trasparenza  nell'utilizzo  dei  proventi  delle   sanzioni
          amministrative  pecuniarie  e  nell'uso   dei   dispositivi
          elettronici di controllo della velocita'; 
                  b) verifica le segnalazioni delle associazioni  dei
          consumatori operanti nel settore e puo' richiedere  dati  e
          informazioni  alle  competenti   amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165. 
                1-ter.  L'Osservatorio  di  cui  al  comma  1-bis  e'
          composto  da  tre  membri,  di  cui  uno  con  funzione  di
          presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono nominati i membri  dell'Osservatorio
          e   sono   definite   le   modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio  medesimo.   L'incarico   di   componente
          dell'Osservatorio ha una durata di  quattro  anni.  Con  il
          decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi
          dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui
          al comma 1-quater. 
                1-quater. Per il funzionamento  dell'Osservatorio  di
          cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi  ai
          membri nominati ai sensi del comma 1-ter e' autorizzata  la
          spesa di euro 50.000 per l'anno  2023  e  di  euro  150.000
          annui a decorrere dall'anno 2024. 
                1-quinquies. Agli oneri derivanti  dai  commi  1-bis,
          1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno  2023  e  a
          euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  del  fondo  speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                1-sexies. L'Osservatorio di cui  al  comma  1-bis  si
          avvale delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  disponibili
          a legislazione vigente. 
                1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennita' da
          corrispondere ai componenti del Comitato  speciale  di  cui
          all'art. 45  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n.  108,  e  quelle  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi  dell'art.
          3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso  al
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte,  per  i
          dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma
          2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  non
          appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti,  dall'amministrazione  di  appartenenza   e
          rimborsate  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui  al
          primo periodo del presente comma, le indennita' di  cui  al
          medesimo  periodo  sono  corrisposte  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti con propria  determinazione.
          L'ammontare delle indennita' di cui al  primo  periodo  del
          presente comma e' calcolato secondo i criteri stabiliti dal
          regolamento di cui al terzo  periodo  del  citato  art.  3,
          comma 4, dell'allegato I.11 annesso al  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 36 del 2023.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile
          2006,  n.  204  (Regolamento  di  riordino  del   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 6 giugno 2006, n. 129. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23   dicembre   2020,   n.   190    (Regolamento    recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  marzo
          2021, n. 56. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  31  maggio  2019,   n.   226   e'   consultabile
          all'indirizzo                                          web:
          https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2019
          -09/226.pdf. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 30 dicembre 2022 (Ripartizione in capitoli delle Unita'
          di voto parlamentare relative  al  bilancio  di  previsione
          dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per  il  triennio
          2023-2025)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   30
          dicembre 2022, n. 304.