IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante  «Ordinamento  della
professione di giornalista»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
«Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli  da
35 a 40; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n.  150,  recante  «Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n.  179,  recante  «Disposizioni  in
materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 20; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico
all'informazione ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78, recante «Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico, a  norma  dell'articolo
29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, recante «Regolamento per il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248»; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
«Attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,    che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE)»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e,   in
particolare, l'articolo 33, comma 5-sexies; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o prodotti petroliferi»; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante  «Norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «Istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione»; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»
e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni»   e,   in
particolare, l'articolo 5; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  e,  in  particolare,  l'articolo  2,  che  ridenomina  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia» e, in particolare, l'articolo 6; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, ai  sensi  del  quale  il
«Ministero della transizione ecologica»  e'  ridenominato  «Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica», nonche' gli articoli  12
e 13; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e,  in  particolare,
l'articolo 1, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Informate le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2023; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 agosto 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica,  di   concerto   con   i   Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
                         luglio 2021, n. 128 
 
  1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
29 luglio 2021, n. 128 e' sostituito dal  seguente:  «Regolamento  di
organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica». 
  2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  luglio
2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  Capo  I  e'  sostituita   dalla   seguente:
«Organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le   parole   «della   transizione
ecologica» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge  8
luglio  1986,  n.  349,»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ed
energetica»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole   «Ministro   della   transizione
energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
    c) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole «dieci direzioni generali»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Il Dipartimento amministrazione generale,  pianificazione
e patrimonio naturale  (DiAG)  e'  articolato  nei  seguenti  quattro
uffici di livello dirigenziale generale: 
          a)  direzione  generale  comunicazione,  risorse  umane   e
contenzioso (CORUC); 
          b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC); 
          c) direzione  generale  affari  europei,  internazionali  e
finanza sostenibile (AEIF); 
          d) direzione generale tutela della biodiversita' e del mare
(TBM).»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e' articolato
nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
          a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB); 
          b) direzione generale uso sostenibile  del  suolo  e  delle
acque (USSA); 
          c) direzione generale valutazioni ambientali (VA); 
          d) direzione generale sostenibilita'  dei  prodotti  e  dei
consumi (SPC).»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei  seguenti
quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
          a)  direzione   generale   fonti   energetiche   e   titolo
abilitativi (FTA); 
          b) direzione generale mercati e infrastrutture  energetiche
(MIE); 
          c) direzione  generale  domanda  ed  efficienza  energetica
(DEE); 
          d) direzione  generale  programmi  e  incentivi  finanziari
(PIF)»; 
      5) al comma 6, lettera b), le  parole  «del  settore  pubblico»
sono soppresse; 
      6) al comma 8, le  parole  «convocazione  della»  e  la  parola
«temporaneo» sono soppresse; 
      7) al comma 9, lettera e), dopo le parole «sul piano  interno,»
sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»; 
      8) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
        «9-bis. Ciascun dipartimento svolge  attivita'  di  studio  e
monitoraggio delle politiche afferenti le materie di  competenza,  al
fine di assicurare gli elementi conoscitivi e  informativi  necessari
allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»; 
      9) al comma 12, dopo le parole  «in  house»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' delle societa' controllate,  degli  enti  e  dei
soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti  richiesti»  fino  a
«agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti:  «della  normativa
europea e nazionale»; 
    d) all'articolo 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Dipartimento amministrazione generale,  pianificazione
e patrimonio naturale (DiAG)  esercita,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 3, le competenze del Ministero in  materia  di  gestione  delle
risorse umane e del benessere organizzativo;  gestione  unitaria  del
contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del
relativo  processo;  innovazione  tecnologica,  digitalizzazione  dei
processi   e   flussi   informativi;   comunicazione   istituzionale;
programmazione  europea,  coordinamento  degli   affari   europei   e
internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia;
tutela della biodiversita'; aree protette; difesa del mare  e  tutela
degli ambienti marini e costieri.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, primo periodo,  dopo  le  parole  «coordinamento
della gestione degli atti convenzionali con  enti  e  societa'»  sono
inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali,  ivi  compresi
quelli di cui all'articolo 2, comma 12»; 
      4) al comma 5, dopo le parole «Comitato  interministeriale  per
la transizione ecologica (CITE)» sono inserite  le  seguenti:  «,  al
Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e  dopo
le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le  seguenti:  «i
programmi e»; 
      5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Il  Dipartimento  assicura,  mediante  la  CORUC,  la
gestione  unitaria  delle  attivita'  relative  al  contenzioso   del
Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6,  comma  1,  lettera
f-bis). 
        8-ter. Presso il Dipartimento  e'  istituita  una  segreteria
tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni  attribuite
al  Dipartimento  medesimo,  cui  e'  preposto  un  Capo   segreteria
individuato  nell'ambito  della  dotazione  organica  dei  posti   di
funzione dirigenziale di livello non generale di  cui  alla  allegata
tabella A.»; 
    e) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita,  ai
sensi dell'articolo 2,  comma  4,  le  competenze  del  Ministero  in
materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa
la  definizione  e  la  implementazione  della   relativa   strategia
nazionale; gestione dei  procedimenti  amministrativi  relativi  alla
bonifica   dei   siti   di   interesse    nazionale;    finanziamento
dell'attuazione  degli  interventi  di  bonifica  dei  siti   orfani;
risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del
rischio  idrogeologico;  tutela  quali-quantitativa   delle   risorse
idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e  attuazione
delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione  di
acqua potabile; coordinamento delle autorita' di bacino distrettuale;
valutazioni  e  autorizzazioni  ambientali  di  competenza   statale;
politiche per la eco-sostenibilita' dei  prodotti  e  dei  consumi  e
acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma  5,  la  parola  «collabora»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «partecipa  alla  formazione  delle  politiche   e   delle
decisioni  dell'UE  nelle   materie   di   propria   competenza,   in
collaborazione»; 
      4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Presso il Dipartimento e'  istituita  una  segreteria
tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni  attribuite
al  Dipartimento  medesimo,  cui  e'  preposto  un  Capo   segreteria
individuato  nell'ambito  della  dotazione  organica  dei  posti   di
funzione dirigenziale di livello non generale di  cui  alla  allegata
tabella A.»; 
    f) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Il  Dipartimento  energia  (DiE)  esercita,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in  materia  di
mercati energetici;  sicurezza,  flessibilita'  e  continuita'  degli
approvvigionamenti   energetici;    efficienza    e    competitivita'
energetica; promozione  delle  energie  rinnovabili  e  gestione  dei
relativi  programmi  di  finanziamento  e  dei  correlati  incentivi;
processi  di  decarbonizzazione;  nucleare  e  gestione  dei  rifiuti
nucleari; carburanti e mobilita'  sostenibile;  gestione  dei  titoli
minerari; programmi di finanziamento, anche europeo,  in  materia  di
energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi,
programmazione e studi di settore energetico  e  in  materia  di  geo
risorse; economicita' e sicurezza del  sistema  energetico  nazionale
con garanzia di resilienza; infrastrutture e  sicurezza  dei  sistemi
energetici  e  geominerari;  regolamentazione  delle   infrastrutture
energetiche;  normativa  tecnica  nel  settore  energetico;   servizi
minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure  di
ricerca e di sviluppo, nonche' di promozione di nuove tecnologie  per
la  transizione  energetica;  sviluppo   delle   politiche   per   il
miglioramento della qualita' dell'aria.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma  5,  la  parola  «collabora»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «partecipa  alla  formazione  delle  politiche   e   delle
decisioni  dell'UE  nelle   materie   di   propria   competenza,   in
collaborazione»; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7.  Il   Dipartimento   provvede,   secondo   un   approccio
trasversale a ciascuna direzione generale,  alla  elaborazione  delle
strategie  per  la  transizione  e  la  competitivita'  del   sistema
energetico  nazionale  e  al  disegno  di  strumenti   e   meccanismi
funzionali  all'attuazione  delle  predette  strategie,  nonche'   al
coordinamento delle azioni per il monitoraggio,  il  controllo  e  la
gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»; 
    g) all'articolo 6: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale
comunicazione, risorse umane e contenzioso»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, le parole «risorse umane e  acquisti  (RUA)»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione,  risorse  umane  e
contenzioso (CORUC)»; 
        2.2)  alla  lettera  a),  le  parole  da   «procedimenti   di
riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse; 
        2.3)  alla  lettera  b),  le  parole  «protezione  dei   dati
personali  anche  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2016/679;»  sono
soppresse; 
        2.4) alla lettera d), la parola «tecnologici»  e'  sostituita
dalla seguente: «tecnici»; 
        2.5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
          «f-bis)  gestione  unitaria  delle  attivita'  relative  al
contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi
svolte dai dipartimenti e dalle altre  direzioni  generali  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 9, lettera a),  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 10, comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma
2;»; 
        2.6) alla lettera g) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' elaborazione del Piano integrato  di  attivita'  e
organizzazione  della  pubblica   amministrazione   (PIAO)   di   cui
all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
        2.7) alla  lettera  h),  le  parole  da  «individuazione  del
fabbisogno» a «gestione unificata» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
g), individuazione del  fabbisogno  di  beni  e  servizi  e  gestione
unificata dei relativi processi di acquisito»; 
        2.8) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: 
          «h-bis) comunicazione  istituzionale  ed  elaborazione  del
programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11
della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di
diretta  collaborazione  del  Ministro;  promozione,   diffusione   e
aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e  gli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle
politiche del  Ministero;  iniziative  e  progetti  di  comunicazione
pubblica, anche a valere su  fondi  europei,  tesi  a  promuovere  le
politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.»; 
    h) all'articolo 7: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale
innovazione tecnologica»; 
      2) al comma 1: 
        2.1)  all'alinea,  le  parole  «innovazione   tecnologica   e
comunicazione (ITC)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «innovazione
tecnologica (ITEC)»; 
        2.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)      promozione      dell'innovazione      tecnologica,
digitalizzazione,  informatizzazione  dei   sistemi,   organizzazione
unificata e condivisa del sistema informativo  del  Ministero  e  dei
necessari strumenti  a  presidio  della  trasparenza  amministrativa,
della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti  di  attuazione
della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,
digitalizzazione e tracciabilita' dei flussi informativi  interni  al
Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data,
coordinamento  strategico,  pianificazione,  progettazione,  sviluppo
integrato e  gestione  dell'infrastruttura  tecnologica,  delle  reti
informatiche, dei dati e dei servizi web;»; 
        2.3) alla  lettera  g),  le  parole  «supporto  tecnico  alla
Direzione generale risorse umane  e  acquisti  nella  gestione  delle
procedure di acquisto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gestione
delle relative procedure di acquisto»; 
        2.4) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h) attivita' relative ai sistemi digitali di  monitoraggio
interno al Ministero.»; 
    i) all'articolo 8: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale
affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»; 
      2) al comma 1: 
        2.1)   all'alinea,   le   parole   «attivita'    europea    e
internazionale  (AEI)»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «affari
europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»; 
        2.2) alla lettera a), prima delle parole «partecipazione  del
Ministero»  sono  inserite  le  seguenti:  «collaborazione   con   le
competenti direzioni generali ai fini della»; 
        2.3) alla lettera c), dopo le parole «di Oslo» sono  inserite
le seguenti: «e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»; 
        2.4) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
          «c-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai
processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto
e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;»; 
        2.5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
          «f) supporto tecnico per la  predisposizione  dell'allegato
al Documento di economia e finanza (DEF) ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 5;»; 
        2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
          «g)  strategia  per  lo  sviluppo   sostenibile   in   sede
nazionale, europea e internazionale, nonche' verifica dell'attuazione
della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo  sostenibile
dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;»; 
        2.7) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: 
          «g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile  e
Forum per lo sviluppo sostenibile;»; 
        2.8) alla lettera h) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, ivi comprese quelle relative  al  Fondo  italiano  per  il
clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234»; 
        2.9) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: 
          «h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile  e
la green economy; 
          h-ter) promozione delle iniziative e  degli  interventi  in
materia di bioeconomia;»; 
        2.10) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: 
          «i-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai
programmi europei a gestione diretta della Commissione  europea,  con
particolare riferimento alla funzione di punto di contatto  nazionale
del programma europeo per l'ambiente e  l'azione  per  il  clima,  in
collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali  competenti
per materia.»; 
    l) all'articolo 9: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale
tutela della biodiversita' e del mare»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, le parole «patrimonio naturalistico  e  mare
(PNM)» sono sostituite dalle seguenti: «tutela della biodiversita'  e
del mare (TBM)»; 
        2.2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: 
          «a-bis) procedimenti di riconoscimento  delle  associazioni
di protezione ambientale ai sensi  dell'articolo  13  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il  mantenimento  dei
requisiti previsti;»; 
          a-ter) progetti  e  iniziative  in  materia  di  educazione
ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente
per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis)  e  di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);»; 
        2.3) la lettera e) e' soppressa; 
        2.4) alla lettera h): 
          2.4.1) la parola  «AEI»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalla seguente: «AEIF»; 
          2.4.2) dopo le parole «decisioni dell'UE» sono inserite  le
seguenti:  «nelle  materie  di   competenza;   supporto   all'Ufficio
legislativo nell'»; 
          2.4.3) dopo le  parole  «con  gli  organismi»  inserire  le
seguenti: «europei e»; 
        2.5) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: 
          «i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM  ai
sensi dell'articolo 3, comma 5;»; 
        2.6)  alla  lettera  m),  le   parole   «Direzione   generale
valutazioni ambientali (VA)» sono sostituite dalla seguente: «PIF»; 
    m) all'articolo 10: 
      1) alla rubrica,  dopo  le  parole  «economia  circolare»  sono
aggiunte le seguenti: «e bonifiche»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea,  le  parole  «(EC)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e bonifiche (ECB)»; 
        2.2) alla lettera a) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, inclusa la responsabilita' estesa del produttore  (EPR)  e
la cessazione della qualifica di rifiuto»; 
        2.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: 
          «c-bis) aggiornamento e  monitoraggio  dell'attuazione  del
Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti  (PNPR)  e  del  Programma
nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)»; 
          c-ter) vigilanza sui consorzi e  sui  sistemi  autonomi  di
gestione dei rifiuti;»; 
        2.4) la lettera d) e' soppressa; 
        2.5) alla lettera e): 
          2.5.1) la parola  «AEI»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalla seguente: «AEIF»; 
          2.5.2) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite  le
seguenti: «europei e»; 
          2.5.3) le parole «Direzione generale attivita'  europea  ed
internazionale» sono sostituite dalla seguente: «AEIF»; 
        2.6) le lettere f) e g) sono soppresse; 
        2.7) alla lettera h), la parola  «ITC»  e'  sostituita  dalla
seguente: «ITEC»; 
        2.8) la lettera i) e' soppressa; 
        2.9)  alla  lettera  l),  le   parole   «Direzione   generale
competitivita'  ed  efficienza  energetica»  sono  sostituite   dalla
seguente: «DEE»; 
        2.10) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti: 
          «l-bis) gestione dei procedimenti di messa in  sicurezza  e
bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento  con
le gestioni commissariali dei siti medesimi;  gestione  del  relativo
contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi; 
          l-ter) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica ambientale dei siti orfani; 
          l-quater) programmazione, monitoraggio  e  controllo  degli
interventi di bonifica in materia di amianto; 
          l-quinquies) definizione dei criteri  per  l'individuazione
dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la  caratterizzazione,
la bonifica e la riqualificazione dei siti; 
          l-sexies) titolarita' ed esercizio  delle  azioni  e  degli
interventi,  anche  preventivi,  in  materia  di  danno   ambientale,
avvalendosi  del  supporto  dell'ISPRA,  nonche'  delle  informazioni
trasmesse  dagli  uffici  territoriali  del  Governo  e  dalle  altre
direzioni generali; 
          l-septies)  gestione  dei  contenziosi  in  tema  di  danno
ambientale,   monitoraggio   sull'affidamento   delle    azioni    di
risarcimento e ripristino in sede civile  e  penale,  anche  mediante
l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione  e  contrasto
dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e
di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale; 
          l-opties) cura degli aspetti  connessi  alla  gestione  del
geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le  materie
di competenza.»; 
    n) all'articolo 11: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale
uso sostenibile del suolo e delle acque»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, le parole «e delle risorse idriche  (USSRI)»
sono sostituite dalle seguenti: «e delle acque (USSA)»; 
        2.2) alla lettera a), le parole «ivi inclusa la realizzazione
di»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ivi   incluse   quelle   di
programmazione e finanziamento degli»; 
        2.3)  alla  lettera  b),  la  parola   «eco-compatibile»   e'
sostituita dalla seguente: «sostenibile»; 
        2.4) alla lettera c), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, anche al fine di contrastare  gli  effetti  derivanti  dai
fenomeni siccitosi»; 
        2.5) alla lettera d), dopo le parole «alla partecipazione del
Ministro alle» sono inserite le seguenti:  «conferenze  istituzionali
permanenti delle» e  le  parole  «autorita'  di  distretto»,  ovunque
ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «autorita'  di  bacino
distrettuale»; 
        2.6)  alla  lettera  f),  dopo  le   parole   «infrastrutture
critiche»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  la  fornitura  e   la
distribuzione dell'acqua potabile» e la parola  «ITC»  e'  sostituita
dalla seguente: «ITEC»; 
        2.7) le lettere g), h), i), l), m) sono soppresse; 
        2.8) alla lettera n): 
          2.8.1) la parola  «AEI»,  ovunque  ricorra,  e'  sostituita
dalla seguente: «AEIF»; 
          2.8.2) dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le
seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»; 
          2.8.3) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite  le
seguenti: «europei e»; 
        2.9) alla lettera o), le parole «in materia ambientale»  sono
sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza»; 
        2.10) alla lettera p), le parole «e  profili  di  competenza»
sono sostituite dalle seguenti: «per le materie di competenza»; 
    o) all'articolo 12, comma 1: 
      1) alla lettera c), dopo le parole  «VIA  statale  nonche'»  e'
inserita la seguente: «autorizzazioni»; 
      2) alla lettera  d),  la  parola  «AEI»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita  dalla  seguente:  «AEIF»  e  dopo  le  parole  «decisioni
dell'UE;»  sono   inserite   le   seguenti:   «supporto   all'Ufficio
legislativo nell'»; 
      3) la lettera g) e' soppressa; 
    p) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Direzione generale sostenibilita' dei prodotti  e
dei consumi). - 1. La Direzione generale sostenibilita' dei  prodotti
e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite  al  Ministero  nei
seguenti ambiti: 
        a) politiche integrate di prodotto  e  di  eco-sostenibilita'
dei consumi nel  settore  della  pubblica  amministrazione  (acquisti
pubblici verdi); 
        b) attuazione  e  implementazione  del  sistema  dei  criteri
ambientali minimi (CAM); 
        c) promozione dell'eco-progettazione e dell'eco-innovazione; 
        d) riconoscimento del marchio Ecolabel e delle certificazioni
ambientali, nonche'  processi  di  adesione  al  sistema  europeo  di
eco-gestione e audit (EMAS); 
        e) promozione dei  sistemi  di  gestione  ambientale  per  le
imprese,  ivi  compresa  la  promozione  del  marchio   nazionale   e
dell'impronta ambientale; 
        f)  applicazione  della  normativa  in  materia  di  prodotti
fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di  intesa  con
le altre  amministrazioni  competenti,  nonche'  promozione  dell'uso
sostenibile dei medesimi; 
        g) collaborazione  con  la  AEIF  nella  partecipazione  alla
formazione  delle  politiche  e  delle  decisioni  dell'UE;  supporto
all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa  europea  sul
piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con  gli
organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando
informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e  alla  AEIF
nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza.»; 
    q) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  13  (Direzione  generale  fonti  energetiche  e   titoli
abilitativi). - 1. La Direzione generale fonti energetiche  e  titoli
abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero  nei
seguenti ambiti: 
        a) definizione e attuazione  del  Piano  nazionale  integrato
energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE,  la  DEE  e  la
PIF, per gli aspetti relativi: 
          1) alla gestione e allo sviluppo delle  fonti  primarie  di
energia convenzionale, rinnovabile e nucleare; 
          2) alla diversificazione delle  fonti  e  delle  tecnologie
energetiche e geominerarie; 
          3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche
nazionali o  importate,  con  particolare  riferimento  alle  filiere
relative a materie prime critiche; 
        b) tutela dell'integrita' delle filiere energetiche,  nonche'
sviluppo minerario nazionale; 
        c) autorizzazioni in materia di  infrastrutture  a  mezzo  di
reti energetiche per la trasmissione, il trasporto e la distribuzione
dell'energia di competenza statale; 
        d) autorizzazioni per impianti di produzione  di  energia  da
qualunque fonte primaria, anche rinnovabile, di competenza statale; 
        e) concessioni di trasmissione, trasporto,  dispacciamento  e
distribuzione dell'energia; 
        f) sicurezza degli approvvigionamenti  con  riferimento  alla
diversificazione delle fonti primarie  di  origine  nazionale,  anche
off-shore; 
        g)  scorte  energetiche  strategiche,  piani   di   sicurezza
energetica con altri Stati membri; piani di emergenza e di intervento
in caso di  crisi  del  sistema  energetico,  fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 5, comma 7; 
        h) autorizzazioni relative agli stoccaggi di gas metano, alla
cattura, al trasporto  e  allo  stoccaggio  di  CO2  nel  sottosuolo,
nonche' alla adduzione del gas naturale liquefatto (GNL); 
        i) impianti strategici di lavorazione e depositi dei prodotti
petroliferi, ivi inclusa la logistica primaria dei prodotti medesimi,
e dei carburanti alternativi; 
        l)  relazioni,  per  le  materie  di   competenza,   con   le
associazioni e le imprese dei settori di competenza, i  concessionari
di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia  reti  e
ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  il
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., Acquirente Unico S.p.A.,
Ricerca  sul  sistema  elettrico  -  RSE  S.p.A.,  nonche'   con   le
istituzioni e gli enti nazionali ed europei di settore; 
        m) rapporti con le amministrazioni statali, le regioni e  gli
enti  locali  per   assicurare   sull'intero   territorio   nazionale
l'esercizio    omogeneo    delle    funzioni    amministrative,    la
semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali
delle forniture, anche mediante la stipula di intese e accordi; 
        n) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore
energetico e delle risorse minerarie; 
        o) collaborazione  con  la  AEIF  nella  partecipazione  alla
formazione delle politiche  e  delle  decisioni  dell'UE;  attuazione
della  normativa  europea  sul  piano  interno   nelle   materie   di
competenza;  supporto  all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEIF  nelle
attivita'  relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza; 
        p) cura dei rapporti con le organizzazioni  e  gli  organismi
internazionali, nonche' con le amministrazioni  di  altri  Stati  nei
propri settori di attivita', in coordinamento con la MIE, la DEE e la
PIF, e rapporti multilaterali  con  organizzazioni  internazionali  e
agenzie nel settore energetico e delle materie prime;  promozione  di
tecnologie energetiche italiane all'estero; 
        q) nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario  e  per
l'utilizzo e il riciclo delle materie  prime;  decommissioning  degli
impianti e riuso dei medesimi per tecnologie energetiche sostenibili;
partecipazione,  per  gli  aspetti  di  competenza,  ai  processi  di
pianificazione dell'uso del mare; 
        r) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per  gli
idrocarburi e  le  georisorse  nella  sua  articolazione  centrale  e
periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio  di  gas  nel  sottosuolo,  in  terraferma  e   in   mare;
programmazione, autorizzazione, verifica e controllo  delle  predette
attivita' ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente; 
        s)  normativa  tecnica  per  gli  impianti   di   produzione,
trasporto  e  stoccaggio  degli  idrocarburi  e  per   la   sicurezza
mineraria;  rilascio  dei  titoli  minerari  per  le   attivita'   di
prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi;  redazione  e
attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per  la
sostenibilita'  delle  attivita'   di   ricerca   e   produzione   di
idrocarburi; 
        t) servizi  tecnici  di  geomonitoraggio,  di  analisi  e  di
sperimentazione; 
        u) funzioni e compiti di ufficio unico per  gli  espropri  in
materia di energia; 
        v) adempimenti ed elaborazione dati  connessi  ai  versamenti
delle  aliquote  di  prodotto  e   accordi   con   le   regioni   per
l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori; 
        z) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni
in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonche' per le
attivita' di rilevanza strategica di cui al  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56.»; 
    r) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: 
      «Art.  13-bis  (Direzione  generale  mercati  e  infrastrutture
energetiche). - 1. La Direzione  generale  mercati  e  infrastrutture
energetiche (MIE) svolge le funzioni  di  competenza  del  Ministero,
anche in materia di  sviluppo  e  promozione  non  finanziaria  degli
investimenti in decarbonizzazione  e  in  sicurezza  energetica,  nei
seguenti ambiti: 
        a) definizione e attuazione del PNIEC, in  coordinamento  con
la FTA, la DEE e la PIF, relativamente: 
          1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi
incluso il gas naturale; 
          2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero
1) con le fonti primarie di energia; 
          3) alla diversificazione dei vettori energetici di  cui  al
numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico; 
          4) allo sviluppo  delle  infrastrutture  nell'ottica  della
promozione  di  investimenti  in  decarbonizzazione,   sicurezza   ed
economicita' dei prezzi delle energie; 
        b) fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  13,  sviluppo
delle reti energetiche di  trasmissione,  trasporto  e  distribuzione
dell'energia, ivi inclusa la  approvazione  dei  piani  decennali  di
sviluppo delle reti e l'integrazione dei sistemi energetici; 
        c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13,  lettera  f),
sicurezza   degli    approvvigionamenti;    diversificazione    delle
infrastrutture  di   approvvigionamento   dall'estero   di   energia;
attivita'  inerenti  la  protezione  delle  infrastrutture   critiche
energetiche da minacce fisiche e  cibernetiche;  supporto  alla  ITEC
relativamente all'applicazione  del  decreto  legislativo  18  maggio
2018, n. 65; 
        d)  strumenti  di  mercato  per  la  promozione  delle  fonti
rinnovabili come vettori energetici; sviluppo dei sistemi  energetici
distribuiti, dell'autoproduzione e della partecipazione attiva  della
domanda al mercato; 
        e) produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno e  relativi
sistemi incentivanti; 
        f) produzione, trasporto e stoccaggio di gas  verdi,  incluso
il biometano; 
        g) mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e  del  gas  e
mercato dei prodotti petroliferi; 
        h) misure per l'approvvigionamento, anche  a  termine,  delle
risorse funzionali  alla  sicurezza  e  all'adeguatezza  dei  sistemi
energetici, ivi inclusi i sistemi di accumulo dell'energia; 
        i) in collaborazione  con  la  DEE,  integrazione  negli  usi
finali delle energie secondarie nell'ottica del  conseguimento  degli
obiettivi di decarbonizzazione,  anche  con  riferimento  ai  settori
hard-to-abate  e  alla  mobilita'  pesante  terrestre,  marittima   e
dell'aviazione civile; 
        l)  monitoraggio   dei   prezzi   all'ingrosso   dell'energia
elettrica e del gas e dei prezzi dei prodotti petroliferi; 
        m) politiche e strumenti di riduzione della CO2, ivi compresa
la disciplina delle attivita'  di  cattura,  trasporto  e  stoccaggio
della CO2; 
        n) analisi, monitoraggio e studi nei settori  di  competenza;
relazioni con organizzazioni, istituti ed enti  di  ricerca  operanti
nei settori di competenza; promozione e gestione  di  accordi  con  i
medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG; 
        o) relazioni, per le materie di competenza, con  associazioni
e imprese, i  concessionari  di  servizio  pubblico,  l'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, nonche' con  le  istituzioni  e  gli  enti
europei di settore; 
        p) rapporti con il  Gestore  dei  servizi  energetici  -  GSE
S.p.A., il Gestore dei mercati energetici -  GME  S.p.A.,  Acquirente
Unico S.p.A. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A.; 
        q) promozione, nelle  materie  di  competenza,  di  intese  e
accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti  locali
per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio  omogeneo
delle  funzioni  amministrative   negli   ambiti   di   mercato,   la
semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali
delle forniture; 
        r) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e
con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attivita'
in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF; 
        s) collaborazione  con  la  AEIF  nella  partecipazione  alla
formazione delle politiche  e  delle  decisioni  dell'UE;  attuazione
della  normativa  europea  sul  piano  interno   nelle   materie   di
competenza;  supporto  all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEIF  nelle
attivita'  relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza. 
      2.  Presso  la  direzione  generale  operano  il  Comitato   di
emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai  sensi  del
decreto del Ministro delle attivita' produttive  26  settembre  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del  9  ottobre  2001,  in
qualita' di organo tecnico consultivo, il  Comitato  per  l'emergenza
petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249  e
la Commissione per gli idrocarburi e le risorse  minerarie  istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.»; 
    s) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14 (Direzione generale domanda ed efficienza energetica).
- 1. La Direzione generale domanda  ed  efficienza  energetica  (DEE)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
        a) definizione e attuazione del PNIEC, in  coordinamento  con
la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo  sviluppo
degli usi finali  nei  settori  industriale,  terziario,  agricolo  e
civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori; 
        b) mobilita' sostenibile; mobilita'  elettrica  e  carburanti
alternativi, ivi  compresi  biocarburanti  ed  e-fuel;  gas  naturale
liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di
distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze  di  mobilita'
sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica; 
        c) efficienza energetica in tutti  i  settori  di  impiego  e
sistemi di qualificazione e normazione  tecnica  finalizzati  all'uso
efficiente dell'energia; incentivazione, anche  di  livello  europeo,
per il risparmio e l'efficienza energetica; etichettatura energetica; 
        d) misure di incentivazione  per  l'efficienza  energetica  a
finanziamento statale e gestione del Fondo nazionale per l'efficienza
energetica di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102; 
        e) mercato al dettaglio di energia elettrica e  gas,  nonche'
monitoraggio e affordability dei relativi prezzi; 
        f)  misure  di  tutela   dei   consumatori   energetici,   in
collaborazione con le altre amministrazioni competenti, e  misure  di
contrasto alla poverta' energetica; 
        g) gestione e trasporto dei materiali radioattivi,  indirizzi
e  monitoraggio  sul  programma  di  smantellamento  degli   impianti
nucleari  dismessi  e  deposito  nazionale  dei   rifiuti   nucleari;
individuazione, in raccordo con le amministrazioni  competenti  e  in
collaborazione con la ECB, di misure per  la  corretta  gestione  dei
rifiuti radioattivi e  del  combustile  nucleare  esaurito  derivanti
dalla passata stagione di produzione di energia  elettrica  da  fonte
nucleare, in attuazione del relativo Programma nazionale; 
        h) promozione e gestione  di  accordi  e  di  intese  per  la
partecipazione a progetti di cooperazione  e  di  ricerca  europei  e
internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia  e  alla
non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; osservatorio
sulle tecnologie nucleari; 
        i) analisi, monitoraggio e studi nei settori  di  competenza;
relazioni con organizzazioni, istituti ed enti  di  ricerca  operanti
nei settori di competenza; promozione e gestione  di  accordi  con  i
medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG; 
        l) cura e sviluppo  delle  relazioni  istituzionali,  per  le
materie di competenza, con associazioni e imprese, con l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente,  l'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, nonche' con  le  istituzioni  e  gli  enti
europei di settore; 
        m) rapporti, per quanto di competenza,  con  il  Gestore  dei
servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici  -
GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico  -
RSE S.p.A., l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA,  nonche'  con  la  Societa'
gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.; 
        n) promozione, nelle  materie  di  competenza,  di  intese  e
accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti  locali
per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio  omogeneo
delle  funzioni  amministrative   negli   ambiti   di   mercato,   la
semplificazione amministrativa e l'omogeneita' dei livelli essenziali
delle forniture; 
        o) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e
con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attivita'
in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF; 
        p) collaborazione  con  la  AEIF  nella  partecipazione  alla
formazione delle politiche  e  delle  decisioni  dell'UE;  attuazione
della  normativa  europea  sul  piano  interno   nelle   materie   di
competenza;  supporto  all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEIF  nelle
attivita'  relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza. 
      2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per
la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di  cui
all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n.  124,  e  il
Comitato  tecnico  consultivo  biocarburanti   istituito   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 5-sexies, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28.»; 
    t) all'articolo 15: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Direzione  generale
programmi e incentivi finanziari»; 
      2) al comma 1: 
        2.1) all'alinea, le  parole  «incentivi  energia  (IE)»  sono
sostituite dalle seguenti: «programmi e incentivi finanziari (PIF)»; 
        2.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a)  definizione  e  gestione  di  programmi  nazionali  di
finanziamento per la riduzione della  "intensita'  di  carbonio"  nei
settori esclusi dal sistema  di  scambio  delle  quote  di  emissione
(ETS), con particolare riferimento  ai  trasporti  e  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);»; 
        2.3) la lettera c) e' soppressa; 
        2.4) alla lettera e),  le  parole  «emobility  manager»  sono
soppresse; 
        2.5) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
          «e-bis)   prevenzione   dall'inquinamento   atmosferico   e
fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della  concentrazione
e  dei  limiti  massimi  di  esposizione  relativi   a   inquinamenti
atmosferici di natura chimica, fisica e biologica; 
          e-ter)  relazioni   con   le   organizzazioni   europee   e
internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di
attivita' della direzione in coordinamento con la FTA, la  MIE  e  la
DEE;»; 
        2.6) alla lettera f), la parola «AEI»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «AEIF»; 
        2.7) alla lettera h), le parole «esercizio delle funzioni  di
autorita' di gestione dei» sono sostituite dalle seguenti:  «gestione
di»; 
        2.8) alla lettera l): 
          2.8.1) le parole «gestione dei rapporti ed elaborazione  di
indirizzi, direttive e» sono soppresse; 
          2.8.2) dopo le parole «- ENEA» sono inserite  le  seguenti:
«e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
(ISPRA), per le materie di competenza»; 
          2.8.3)  dopo  le  parole  «GSE  S.p.A.»  sono  inserite  le
seguenti: «e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.»; 
        2.9) alla lettera n), le parole «alle direzioni generali  del
Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «a FTA, MIE e DEE»; 
        2.10)  alla  lettera  o),  le   parole   da   «attivita'   di
valutazione» a «in materia» sono soppresse; 
    u) all'articolo 16: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Capitanerie  di
porto  e  Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri»; 
      2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai
sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002,  n.  179  e  posto
alle dipendenze funzionali del Ministro per le attivita' di tutela  e
difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di  raccordo  con
il Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia
costiera relativamente alle attivita'  svolte  dalle  Capitanerie  di
porto anche ai fini del perseguimento degli  obiettivi  indicati  dal
Ministro.»; 
      3) al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole  «attribuite  al
Ministero,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle di  sicurezza
energetica,» e le parole  «transizione  ecologica»»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sicurezza energetica»; 
    v) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.   Nell'ambito   della   dotazione   organica   di   livello
dirigenziale generale di cui alla  tabella  A  allegata  al  presente
regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai  sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore  di  gabinetto  ai
sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.»; 
    z)  all'articolo  19,  comma  2,  le  parole  «risorse  umane   e
acquisiti» sono sostituite dalle  seguenti:  «comunicazione,  risorse
umane e contenzioso»; 
    aa) all'articolo 22: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole   «istituzionali,
istruisce» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto  previsto
all'articolo 23, comma 1,»; 
        1.2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Cura  la
partecipazione del Ministro, in coordinamento con  le  strutture  del
Ministero, ai comitati  interministeriali  e  alle  cabine  di  regia
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 24, comma 5.»; 
      2) al comma 3,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei
Carabinieri»; 
      3) al comma 4, dopo le parole «in ambito  internazionale»  sono
inserite le seguenti: «ed europeo»; 
      4) il comma 5 e' abrogato; 
      5) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        «6-bis. L'Ufficio di gabinetto puo' dotarsi di  un  direttore
di gabinetto e di uno o  piu'  dirigenti  di  livello  non  generale,
nell'ambito  della  dotazione  organica   dei   posti   di   funzione
dirigenziale di cui alla allegata tabella A.»; 
      6) al comma 7,  le  parole  da  «in  materia»  a  «annuali  del
Ministro,» sono soppresse e dopo  le  parole  «sedi  nazionali»  sono
inserite le seguenti: «, europee»; 
    bb) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, le parole «esamina i decreti interministeriali e
ministeriali sottoposti alla  firma  del  Ministro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio  dei
ministri»; 
      2) al comma 2: 
        2.1)  le  parole   «coordina   l'attivita'   relativa»   sono
sostituite dalla seguente: «sovrintende»; 
        2.2) le parole «giurisdizionale ordinario,  amministrativo  e
costituzionale  iva  inclusa»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«internazionale, unionale, costituzionale e ai  ricorsi  straordinari
al Capo dello Stato, nonche' cura»; 
        2.3)  le  parole  «,  per  l'esame   dei   provvedimenti   di
competenza,» sono soppresse; 
    cc) all'articolo 24, comma 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «La segreteria tecnica cura la partecipazione  del  Ministro
al CITE, in raccordo con il DiAG.»; 
    dd) all'articolo 26: 
      1)  al  comma  2,  le  parole  «iscritto   in   appositi   albi
professionali» sono sostituite dalle seguenti:  «oltre  che  iscritto
all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge
3 febbraio 1963, n. 69»; 
      2) al comma 3, le parole  da  «,  sovrintende»  a  «dell'intero
Ministero» sono soppresse; 
    ee) all'articolo 28: 
      1) al comma 1,  la  parola  «centodieci»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centoquaranta» e dopo le  parole  «dagli  stanziamenti  di
bilancio» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a un  contingente,  nel
numero massimo di otto unita', di consiglieri, esperti e  consulenti,
in possesso dei requisiti di cui al comma  2,  a  titolo  gratuito  e
senza alcun onere a carico della finanza  pubblica,  cui  non  spetta
alcun compenso o rimborso spese comunque denominati»; 
      2) al comma 2, la parola «dieci» e' sostituita dalla  seguente:
«quindici» e la  parola  «ventisei»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«trentuno»; 
    ff) all'articolo 29: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo le parole «Capo dell'Ufficio  legislativo,  in  una
voce retributiva di  importo  non  superiore  a  quello  massimo  del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad  ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma  4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio
da fissare in un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici  dirigenziali
generali del Ministero;» sono inserite  le  seguenti:  «per  il  Capo
della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale  generale,  incaricati  ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del
2001 e in un emolumento accessorio  da  fissare  in  un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per
il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale  generale,  incaricati
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;»; 
        1.2) dopo le parole «per il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,
alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di uffici dirigenziali  di  livello  generale  del  Ministero,»  sono
inserite le seguenti: «per il Capo  della  segreteria  del  Ministro,
alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo
della  segreteria  tecnica  alla   misura   massima   dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali  di  livello
generale del Ministero,»; 
        1.3) le parole  «per  il  Capo  della  Segreteria  Tecnica,»,
ovunque ricorrano, sono soppresse; 
      2) al comma 3, le parole «al Capo della segreteria del Ministro
e» sono soppresse e le parole «al cinquanta»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'ottanta»; 
      3) al comma 4, le parole «Ai dirigenti di seconda fascia»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ai  dirigenti  di  prima  ovvero  seconda
fascia»; 
    gg) all'articolo 30, i commi 2, 3 e 5 sono abrogati; 
    hh) la tabella A e' sostituita dalla seguente: 
  «Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1) 
 
Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale 
    

+-------------------------------------------------------+---------+
|Posti di funzione dirigenziale di livello generale     | 17*     |
+-------------------------------------------------------+---------+
|Posti di funzione dirigenziale di livello              |         |
|non generale                                           | 67      |
+-------------------------------------------------------+---------+
    
  * di cui numero 2 incarichi ai sensi dell'articolo  19,  comma  10,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 1 in caso di
nomina del direttore di gabinetto ai sensi  dell'articolo  22,  comma
6-bis, del presente regolamento.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 3 febbraio 1963, n.  69  (Ordinamento  della
          professione di giornalista) e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          20 febbraio 1963, n. 49. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio  1986,
          n. 162 - S.O. n. 59. 
              - Si riporta l'articolo 3  del  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,   n.   279   (Individuazione   delle   unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema  di  tesoreria   unica   e   ristrutturazione   del
          rendiconto generale dello Stato),  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166: 
                «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del
          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le
          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione. 
                2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
                3.  Il  titolare  del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
                4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
                5. Variazioni compensative possono  essere  disposte,
          su  proposta  del  dirigente  generale  responsabile,   con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della medesima unita' previsionale di base.  I  decreti  di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999,
          n. 193. 
              - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163: 
                «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio. 
                2. Al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti
          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,
          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo
          alle seguenti materie: 
                  a) individuazione, conservazione  e  valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari  esteri
          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di
          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,
          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della
          comunicazione ambientale; 
                  b) gestione dei rifiuti ed interventi  di  bonifica
          dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole e forestali; 
                  c) promozione di politiche di sviluppo  durevole  e
          sostenibile, nazionali e internazionali;  c-bis)  politiche
          di promozione per l'economia circolare e  l'uso  efficiente
          delle risorse, fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure
          di contrasto e  contenimento  del  danno  ambientale  e  di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati; 
                  d)  sorveglianza,  monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 
                  e) difesa e assetto del territorio con  riferimento
          ai valori naturali  e  ambientali.  3.  Al  ministero  sono
          trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti
          dei  ministeri  dell'ambiente  e   dei   lavori   pubblici,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve  le
          funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai
          sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
          comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59',
          sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti
          al ministero delle politiche agricole in materia di polizia
          forestale ambientale.». 
              «Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e  di  vigilanza
          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei
          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di
          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi
          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e  dell'articolo  1
          del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,
          n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, si provvede a ridefinire i compiti e  l'organizzazione
          dell'ICRAM. 
              1-bis. Nei  processi  di  elaborazione  degli  atti  di
          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'
          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio.». 
                «Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in un numero non superiore a sei direzioni  generali,  alla
          cui individuazione ed organizzazione si provvede  ai  sensi
          dell'articolo  4  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate
          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
          cui  al   periodo   precedente   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
                2. Il  ministero  si  avvale  altresi'  degli  uffici
          territoriali del governo di cui all'articolo 11.». 
                «Art. 38 (Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e
          per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per  la
          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 
                2.  L'agenzia  svolge  i  compiti  e   le   attivita'
          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi
          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici
          nazionali e interregionali. 
                3.  All'agenzia  sono  trasferite   le   attribuzioni
          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,
          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la
          presidenza del consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di
          quelle del servizio sismico nazionale. 
                4.  Lo  statuto  dell'Agenzia,   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 8,  comma  4,  prevede  l'istituzione  di  un
          consiglio federale rappresentativo delle agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente,  con  funzioni  consultive
          nei  confronti  del  direttore  generale  e  del   comitato
          direttivo. Lo statuto  prevede  altresi'  che  il  comitato
          direttivo sia  composto  di  quattro  membri,  di  cui  due
          designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Lo
          statuto disciplina inoltre  le  funzioni  e  le  competenze
          degli  organismi  sopra  indicati   e   la   loro   durata,
          nell'ambito delle finalita'  indicate  dagli  articoli  03,
          comma 5, e 1, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61. 
                5.  Sono  soppressi  l'agenzia   nazionale   per   la
          protezione  dell'ambiente,  i  servizi  tecnici   nazionali
          istituiti presso la presidenza del consiglio dei  ministri.
          Il relativo personale e le relative risorse sono  assegnate
          all'agenzia.». 
                «Art. 39  (Funzioni  dell'agenzia).  -  1.  L'agenzia
          svolge in particolare, le funzioni concernenti: 
                  a)  la  protezione  dell'ambiente,  come   definite
          dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,
          convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,  nonche'  le
          altre  assegnate  all'agenzia  medesima  con  decreto   del
          ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; 
                  b) il riassetto organizzativo  e  funzionale  della
          difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4
          della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  nonche'  ogni  altro
          compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
          88 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ad
          eccezione dell'emanazione della normativa  tecnica  di  cui
          all'articolo  88,  comma  1,  lettera   v),   del   decreto
          legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   che   rientra
          nell'esclusiva competenza del  Registro  italiano  dighe  -
          RID.». 
                «Art.  40  (Abrogazioni).  -  1.  Sono  abrogate   le
          seguenti disposizioni: 
                  a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
          11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; 
                  b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61.». 
              - La legge 7 giugno 2000,  n.  150,  (Disciplina  delle
          attivita'  di  informazione  e   di   comunicazione   delle
          pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          13 giugno 2000, n. 136. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
          maggio 2001, n. 112. 
              - Si riporta l'articolo 20 della legge 31 luglio  2002,
          n. 179 (Disposizioni  in  materia  ambientale),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189: 
                «Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino).
          - 1. Al fine di  conseguire  un  piu'  rapido  ed  efficace
          supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente
          marino  e  costiero,  e'  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  il  Reparto
          ambientale marino (RAM)  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  posto  alle  dipendenze  funzionali  del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato.». 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195
          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del
          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo del  comma  503  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. del 27
          dicembre 2006, n. 299: 
              «503. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture,   e'   autorizzato   a   procedere,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, alla trasformazione della SOGESID  Spa,  al
          fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita'  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, anche  procedendo  a  tale  scopo  alla  fusione  per
          incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi  di
          diritto  pubblico  che  svolgono  attivita'  nel   medesimo
          settore della SOGESID Spa. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 78 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dello  sviluppo  economico,  a
          norma dell'articolo 29 del D.L.  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248), e' pubblicato nella Gazz. Uff.  21  giugno  2007,  n.
          142. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi
          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, a  norma  dell'articolo  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007 n. 158 -  S.  O.
          n. 157. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazz. Uff.  13
          agosto 2007 n. 187. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009  -  S.O.  n.
          197. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 245. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32
          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce
          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella
          Comunita' europea INSPIRE), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47. 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e   2003/30/CE),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia di  biocarburanti).
          - (omissis) 
                5-sexies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A.  Per  l'esercizio  di
          tali competenze e' costituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico un comitato tecnico consultivo  composto
          da rappresentanti del Ministero dello  sviluppo  economico,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, e del Gestore dei servizi energetici  S.p.A.,  con
          oneri a carico dello stesso  Gestore.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. 
                (omissis).». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249
          (Attuazione  della  direttiva  2009/119/CE  che  stabilisce
          l'obbligo per gli Stati  membri  di  mantenere  un  livello
          minimo di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di  prodotti
          petroliferi), e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  26  gennaio
          2013, n. 22. 
              - Il decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21  (Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia,  dei  trasporti   e   delle   comunicazioni),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea), e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  4
          gennaio 2013 n. 3. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97
          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia
          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi
          dell'articolo 7 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016 n.
          132. 
              - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e
          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
          ricerca ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  18
          luglio 2016 n. 166. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177
          (Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche),   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016 n. 213. 
              - La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per  il
          mercato e la concorrenza), e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          14 agosto 2017, n. 189. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65
          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure
          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
          sistemi informativi nell'Unione), e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 9 giugno 2018, n. 132. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  4-bis  del
          decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86  (Disposizioni  urgenti
          in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di famiglia e disabilita'), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 14 agosto 2018 n. 188: 
                «Art. 2  (Riordino  delle  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -
          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di
          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza
          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10
          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di  cui  al
          comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del  2013,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole da: "presso la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   "presso    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro
          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,
          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal
          Ministro della difesa" ; 
                  b) al comma 2, le parole: su proposta del  Ministro
          per  la  coesione  territoriale,"  sono  sostituite   dalle
          seguenti: " , sulla proposta del Ministro delegato  per  il
          Sud" e le parole da: "un  rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» a  "Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare"  sono  sostituite
          dalle   seguenti:   "un   rappresentante   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato
          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo"; 
                  c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  "3.  La
          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto
          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono
          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi
          oneri per la finanza pubblica.". 
                3. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'
          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in
          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa
          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di
          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri. All'articolo 7,  comma  8,  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le
          parole "di concerto con la struttura di missione contro  il
          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il  comma  9  et
          abrogato.  All'articolo  1,  comma  1074,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, le  parole:  "della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il
          dissesto   idrogeologico   e   per   lo   sviluppo    delle
          infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo   di
          programma sottoscritto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri" sono sostituite  dalle  seguenti:  "del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sulla base di un  accordo  di  programma  sottoscritto  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare"  e  le  parole:  "d'intesa  con  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare". 
                4. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 35, comma 2,  dopo  la  lettera  c)
          sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di  promozione
          per l'economia circolare e l'uso efficiente delle  risorse,
          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in
          sicurezza dei siti inquinati;"; 
                  b) all'articolo  37,  comma  1,  le  parole:  comma
          5-bis," sono soppresse. 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale
          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da
          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il
          presente articolo. 
                6. Le risorse di cui al comma 5, gia'  trasferite  al
          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti
          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma
          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  ai  sensi  dell'articolo   4-bis,   si
          provvede  ad  adeguare  le  strutture   organizzative   del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
          pubblica. 
                8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere
          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione
          vigente. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 settembre 2019, n.  104  (Disposizioni  urgenti  per  il
          trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  delle
          politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,
          dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale,  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
          del  mare  e  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, nonche' per la  rimodulazione  degli  stanziamenti
          per la revisione  dei  ruoli  e  delle  carriere  e  per  i
          compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
          e di tabella delle retribuzioni  del  personale  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e per la  continuita'  delle
          funzioni   dell'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella  Gazz.  Uff.  21
          settembre 2019, n. 222: 
                «Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare). - 1.  All'articolo
          37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
          1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si  articola
          in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e  5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
          definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di
          assicurare  l'invarianza  finanziaria,  i  maggiori   oneri
          derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
          soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
          di livello non generale equivalente sul piano  finanziario.
          La  dotazione  organica  dirigenziale  del   Ministero   e'
          rideterminata nel numero  massimo  di  dieci  posizioni  di
          livello generale e quarantotto  posizioni  di  livello  non
          generale senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                2. Al fine di semplificare ed accelerare il  riordino
          dell'organizzazione del  Ministero,  con  riferimento  agli
          adeguamenti  conseguenti  alle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo, entro quarantacinque giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
          organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di  diretta
          collaborazione, puo' essere adottato con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 97.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51: 
                «Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
          Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare"  e'  ridenominato  "Ministero  della  transizione
          ecologica". 
                2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 28: 
                    1)  al  comma  1,  lettera  c),  le   parole   da
          "definizione degli obiettivi  e  delle  linee  di  politica
          energetica" fino  a  "attuazione  dei  piani  di  emergenza
          energetica;" sono soppresse; 
                    2)  al   comma   2,   le   parole   "rilevazione,
          elaborazione, analisi e diffusione di  dati  statistici  in
          materia   energetica   e   mineraria,   finalizzati    alla
          programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse; 
                  b) all'articolo 29,  comma  1,  le  parole  «undici
          direzioni generali» sono sostituite dalle  seguenti:  "nove
          direzioni generali"; 
                  c) la rubrica  del  Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla  seguente:  "Ministero  della  transizione
          ecologica"; 
                  d) all'articolo 35: 
                    1) al comma 1 le parole  «dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "della transizione ecologica"; 
                    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                    "2. Al Ministero della transizione ecologica sono
          attribuite le funzioni e i  compiti  spettanti  allo  Stato
          relativi  allo  sviluppo  sostenibile,  ferme  restando  le
          funzioni della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e
          alla    tutela    dell'ambiente,    del    territorio     e
          dell'ecosistema, nelle seguenti materie: 
                    a) individuazione, conservazione e valorizzazione
          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  del  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  e  del  Ministero  degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          Convenzione  di  Washington  sul  commercio  internazionale
          delle specie animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione,
          ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
          dei relativi regolamenti europei, della difesa del  mare  e
          dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale; 
                    b) definizione degli obiettivi e delle  linee  di
          politica energetica e mineraria nazionale  e  provvedimenti
          ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di  produzione
          di energia di competenza statale, compresi quelli da  fonti
          rinnovabili,  anche  se  ubicati  in  mare;  rapporti   con
          organizzazioni  internazionali  e  rapporti  con   l'Unione
          europea  nel  settore  dell'energia,  ferme   restando   le
          competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione  dei
          programmi e delle direttive sul mercato  unico  europeo  in
          materia  di  energia,  ferme  restando  le  competenze  del
          Presidente del Consiglio dei ministri  e  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano;  attuazione
          dei processi di liberalizzazione dei mercati  energetici  e
          promozione della concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e
          tutela dell'economicita' e  della  sicurezza  del  sistema;
          individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          dell'energia elettrica e del  gas  naturale  e  definizione
          degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
          incentivazione e  interventi  nei  settori  dell'energia  e
          delle  miniere;  ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,
          riconversione,  dismissione  e  chiusura  mineraria   delle
          infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
          terraferma e in mare e ripristino in  sicurezza  dei  siti;
          risorse  geotermiche;  normativa  tecnica,  area   chimica,
          sicurezza mineraria, escluse le competenze  in  materia  di
          servizio  ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria   e   di
          vigilanza sull'applicazione  della  legislazione  attinente
          alla salute sui luoghi di lavoro,  e  servizi  tecnici  per
          l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
          le  societa'  e   gli   istituti   operanti   nei   settori
          dell'energia; gestione  delle  scorte  energetiche  nonche'
          predisposizione  ed  attuazione  dei  piani  di   emergenza
          energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi  di
          stoccaggio  del  combustibile  irraggiato  e  dei   rifiuti
          radioattivi; radioprotezione e  radioattivita'  ambientale;
          agro-energie;   rilevazione,   elaborazione,   analisi    e
          diffusione di  dati  statistici  in  materia  energetica  e
          mineraria, finalizzati  alla  programmazione  energetica  e
          mineraria; 
                    c) piani e  misure  in  materia  di  combustibili
          alternativi  e  delle  relative   reti   e   strutture   di
          distribuzione  per  la  ricarica  dei  veicoli   elettrici,
          qualita'  dell'aria,  politiche  per   il   contrasto   dei
          cambiamenti  climatici  e  per  la  finanza   climatica   e
          sostenibile e  il  risparmio  ambientale  anche  attraverso
          tecnologie per la riduzione  delle  emissioni  dei  gas  ad
          effetto serra; 
                    d) pianificazione in  materia  di  emissioni  nei
          diversi  settori  dell'attivita'  economica,  ivi  compreso
          quello dei trasporti; 
                    e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed
          economia circolare; 
                    f)  tutela  delle  risorse  idriche  e   relativa
          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali; 
                    g)   promozione   di   politiche   di    sviluppo
          sostenibile, nazionali e internazionali; 
                    h)  promozione  di   politiche   per   l'economia
          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le
          competenze del Ministero dello sviluppo economico; 
                    i) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e
          contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
          ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi  i
          siti per i quali non e' individuato il  responsabile  della
          contaminazione e quelli per i quali i soggetti  interessati
          non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
          esercizio delle relative azioni giurisdizionali; 
                    l) sorveglianza, monitoraggio  e  recupero  delle
          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali
          della collettivita' e  alla  riduzione  dell'impatto  delle
          attivita' umane sull'ambiente, con particolare  riferimento
          alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
          danno    dell'ambiente;    prevenzione     e     protezione
          dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
          e dai rischi industriali; 
                    m)  difesa   e   assetto   del   territorio   con
          riferimento ai valori naturali e ambientali."; 
                  e) all'articolo 37, comma 1: 
                    1) le parole "non puo' essere  superiore  a  due"
          sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere  superiore
          a tre"; 
                    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
          e il  numero  delle  direzioni  generali  non  puo'  essere
          superiore a dieci.". 
                3.  Le  denominazioni  "Ministro  della   transizione
          ecologica"  e  "Ministero  della   transizione   ecologica"
          sostituiscono,  a  ogni   effetto   e   ovunque   presenti,
          rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare"  e  "Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". 
                4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
          comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  300  del
          1999,   come   modificato   dal   presente   decreto,    le
          denominazioni  "Ministro  della  transizione  ecologica"  e
          «Ministero della transizione ecologica»  sostituiscono,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  rispettivamente,   le
          denominazioni  "Ministro  dello   sviluppo   economico"   e
          "Ministero dello sviluppo economico". 
                5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  agli
          articoli 174-bis, comma  2-bis,  secondo  periodo,  e  828,
          comma 1, alinea, dopo le parole  "tutela  ambientale"  sono
          inserite le seguenti: "e la transizione ecologica". 
                6. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  lo
          statuto dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile  -  ENEA  e'
          modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte  del
          Ministero della transizione ecologica. 
                7. Nell'ambito delle competenze di  cui  all'articolo
          35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
          1999, come modificato dal presente decreto, rientrano: 
                  a)  le  competenze  a  qualunque  titolo   inerenti
          all'attivita'  delle  societa'  operanti  nei  settori   di
          riferimento, ivi compreso il potere  di  emanare  indirizzi
          nei confronti di tali societa'; 
                  b) l'esercizio dei diritti di azionista allo  stato
          esercitati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nei
          confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; 
                  c)  l'approvazione  della  disciplina  del  mercato
          elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri  per
          l'incentivazione   dell'energia    elettrica    da    fonte
          rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e
          l'esercizio di  ogni  altra  competenza  gia'  a  qualunque
          titolo esercitata dal Ministero  dello  sviluppo  economico
          fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
          materia di concorrenza, di tutela dei  consumatori  utenti,
          in  collaborazione  con   il   Ministero   dello   sviluppo
          economico,  e  di  regolazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita' nei settori energetici. 
                8. Per l'attuazione del comma 2, lettera  e),  numero
          1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
          e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
                8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3  agosto
          2007, n. 124, le parole: "e  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal  Ministro
          dello sviluppo economico e dal Ministro  della  transizione
          ecologica".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per  il  rafforzamento
          della    capacita'    amministrativa    delle     pubbliche
          amministrazioni   funzionale   all'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
          della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato nella Gazz. Uff.  9
          giugno 2021, n. 136: 
                «Art.   6   (Piano   integrato   di    attivita'    e
          organizzazione). - 1.  Per  assicurare  la  qualita'  e  la
          trasparenza dell'attivita' amministrativa e  migliorare  la
          qualita'  dei  servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese   e
          procedere alla costante  e  progressiva  semplificazione  e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
                2. Il Piano ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
                  a) gli obiettivi programmatici e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
                  b) la strategia di gestione del capitale umano e di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
                  c)  compatibilmente  con  le  risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; 
                  d) gli strumenti e le fasi per giungere alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
                  e)  l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
                  f)  le  modalita'  e  le   azioni   finalizzate   a
          realizzare la piena  accessibilita'  alle  amministrazioni,
          fisica    e    digitale,    da    parte    dei    cittadini
          ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita'; 
                  g) le modalita' e le azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
                3. Il Piano definisce le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
                4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
                5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
                6. Entro il medesimo termine di cui al comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
                6-bis. In sede di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
                  a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150; 
                  b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
          n. 124; 
                  c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
                7. In caso di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160. 
                7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le  aziende  e
          gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  adeguano  i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
                7-ter. Nell'ambito della sezione del  Piano  relativa
          alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
          comma 1 indicano quali elementi necessari gli  obiettivi  e
          le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di  quelle  a
          tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle  risorse
          proprie e di quelle attribuite dallo  Stato  o  dall'Unione
          europea, nonche' le metodologie formative  da  adottare  in
          riferimento  ai  diversi  destinatari.  A   tal   fine   le
          amministrazioni di cui al comma 1  individuano  al  proprio
          interno  dirigenti  e  funzionari   aventi   competenze   e
          conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione  con
          risorse interne e per esercitare la funzione di  docente  o
          di tutor, per i quali sono predisposti  specifici  percorsi
          formativi. 
                9.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 
                8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
          di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del  Piano  e  le
          connesse iniziative  di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
          agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
          della performance, formazione e valorizzazione del capitale
          umano, nonche' di garantire  la  piena  applicazione  delle
          attivita' di  monitoraggio  sull'effettiva  utilita'  degli
          adempimenti richiesti dai  piani  non  inclusi  nel  Piano,
          anche con specifico riguardo all'impatto delle  riforme  in
          materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti la composizione  e  il
          funzionamento  dell'Osservatorio.  All'istituzione   e   al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa,
          o altri emolumenti comunque denominati.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  12  e  13  del
          decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173   (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
          dicembre 2022, n.  204,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  11
          novembre 2022, n. 264: 
                «Art. 4 (Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica). - 1. Il Ministero della transizione  ecologica
          assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica. 
                2. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 35: 
                    1) il comma 1 e' abrogato; 
                    2) al comma 2: 
                    2.1. all'alinea le parole:  "Al  Ministero  della
          transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti:  "Al
          Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica"  e
          dopo le parole: "sviluppo  sostenibile"  sono  inserite  le
          seguenti: "e alla sicurezza energetica"; 
                    2.2. alle lettere a) e f) le  parole:  "Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali"  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste"; 
                    2.3.   alla   lettera   b),   dopo   le   parole:
          "provvedimenti  ad  essi  inerenti;"   sono   inserite   le
          seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte  a
          garantire la sicurezza, la flessibilita' e  la  continuita'
          degli  approvvigionamenti  di  energia   e   a   promuovere
          l'impiego delle fonti rinnovabili;"; 
                    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
          "(Attribuzioni)"; 
                    b) la rubrica del Capo  VIII  del  Titolo  IV  e'
          sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
          sicurezza energetica". 
                3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica" e "Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza  energetica"  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e
          ovunque  presenti,   le   denominazioni   "Ministro   della
          transizione  ecologica"  e  "Ministero  della   transizione
          ecologica". 
                3-bis.  In  relazione  alle   accresciute   attivita'
          connesse  agli  interventi  per  la  sicurezza   energetica
          nazionale e per la promozione della produzione  di  energia
          da fonti rinnovabili, il  contingente  di  personale  degli
          uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
          e della sicurezza energetica  e'  incrementato  fino  a  un
          massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
          la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3-ter. Agli oneri di  cui  al  comma  3-bis,  pari  a
          975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della transizione ecologica.». 
                «Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento  delle
          politiche   del   mare   e   istituzione    del    Comitato
          interministeriale per le  politiche  del  mare).  -  1.  Al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
          4 e' inserito il seguente: 
                  "Art. 4-bis (Politiche del mare e  istituzione  del
          Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
          Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   coordina,
          indirizza e promuove l'azione del Governo  con  riferimento
          alle politiche del mare.". 
                2. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
          del mare (CIPOM),  con  il  compito  di  assicurare,  ferme
          restando le competenze delle  singole  amministrazioni,  il
          coordinamento e la definizione degli  indirizzi  strategici
          delle politiche del mare. 
                3.  Il  Comitato   provvede   alla   elaborazione   e
          approvazione del Piano del  mare,  con  cadenza  triennale,
          contenente gli indirizzi strategici in materia di: 
                  a) tutela e valorizzazione della risorsa  mare  dal
          punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; 
                  b)   valorizzazione   economica   del   mare    con
          particolare  riferimento  all'archeologia   subacquea,   al
          turismo,  alle  iniziative   a   favore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse
          energetiche; 
                  c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del
          sistema portuale; 
                  d) promozione e coordinamento delle politiche volte
          al miglioramento della continuita' territoriale da e per le
          isole,  al  superamento  degli  svantaggi  derivanti  dalla
          condizione insulare e alla  valorizzazione  delle  economie
          delle isole minori; 
                  e) promozione del sistema-mare nazionale a  livello
          internazionale, in  coerenza  con  le  linee  di  indirizzo
          strategico     in     materia     di      promozione      e
          internazionalizzazione delle imprese italiane; 
                  f)  valorizzazione  del  demanio   marittimo,   con
          particolare   riferimento   alle   concessioni    demaniali
          marittime per finalita' turistico-ricreative. 
                4. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro  delegato  per  le
          politiche del mare, ove  nominato,  ed  e'  composto  dalle
          Autorita' delegate per le politiche europee,  le  politiche
          di coesione e il coordinamento del PNRR,  ove  nominate,  e
          dai Ministri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale,  della  difesa,   dell'economia   e   delle
          finanze,   delle   imprese   e   del   made    in    Italy,
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica,  delle
          infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo
          e per gli affari regionali e le  autonomie.  Alle  riunioni
          del  Comitato  partecipano  gli   altri   Ministri   aventi
          competenza nelle  materie  oggetto  delle  tematiche  poste
          all'ordine  del  giorno.  I  Ministri  possono  delegare  a
          partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. 
                5.  Alle  riunioni  del  CIPOM,  quando  si  trattano
          materie che interessano le regioni e le province  autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  il  presidente
          dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI).  Puo'  essere
          invitato a partecipare  alle  riunioni  del  Comitato,  con
          funzione consultiva, ogni  altro  soggetto  ritenuto  utile
          alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti  e
          delle questioni trattate. Ai componenti e  ai  partecipanti
          alle riunioni del Comitato non spettano  compensi,  gettoni
          di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
          denominati. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o del Ministro  delegato  per  le  politiche  del
          mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno  del
          Comitato, che ne disciplina il funzionamento. 
                7. Il Presidente convoca il  Comitato,  ne  determina
          l'ordine  del  giorno,  ne  definisce   le   modalita'   di
          funzionamento  e  ne  cura  le  attivita'  propedeutiche  e
          funzionali allo svolgimento  dei  lavori  e  all'attuazione
          delle   deliberazioni.   Il   CIPOM   garantisce   adeguata
          pubblicita' ai propri lavori. 
                8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza
          triennale, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  e  costituisce  riferimento  per  gli
          strumenti di pianificazione di settore. 
                9. Il  CIPOM  monitora  l'attuazione  del  Piano,  lo
          aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti
          e delle priorita' indicate anche in sede europea  e  adotta
          le  iniziative  idonee  a  superare  eventuali  ostacoli  e
          ritardi. 
                10. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  un
          Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
          maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo  stato  di
          attuazione del Piano. 
                11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
          il supporto tecnico  e  organizzativo  alle  attivita'  del
          Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». 
                «Art.  13  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.». 
              - La legge  29  dicembre  2022,  n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2023-2025),   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44  (Disposizioni  urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          amministrazioni pubbliche), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 22 aprile 2023, n. 95: 
                «Art. 1 (Disposizioni  in  materia  di  rafforzamento
          della  capacita'   amministrativa   delle   amministrazioni
          centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n.  113,  dopo  il  primo  periodo  e'
          inserito il seguente: «Fino al 31  dicembre  2026,  per  le
          predette amministrazioni, per la copertura dei posti  delle
          rispettive articolazioni  che  rivestono  la  qualifica  di
          soggetti attuatori del PNRR, le quote di  cui  all'articolo
          19, comma 6, del medesimo decreto legislativo  n.  165  del
          2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali  e  non
          generali, si applicano nella misura del 12 per cento.». 
                2.  Al  fine  di  rafforzare  l'organizzazione  della
          pubblica amministrazione, sono autorizzati  gli  incrementi
          delle  dotazioni  organiche   di   cui   alla   tabella   A
          dell'allegato   1   annesso   al   presente   decreto;   le
          amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
          2023,  alla  conseguente   riorganizzazione   mediante   le
          procedure di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  11
          novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque,  fermo  il
          termine del 30 giugno 2023 per l'adozione  dei  regolamenti
          di riorganizzazione  delle  strutture  e  delle  unita'  di
          missione di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge
          24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
                (omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero della transizione ecologica), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,
          8, 9, 10, 11 , 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 e
          30 del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri n. 128, del 2021,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  1  (Funzioni).  -  1.  Il   presente   decreto
          disciplina l'organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e
          della   sicurezza   energetica,   di   seguito   denominato
          "Ministero". Il Ministero costituisce l'autorita' nazionale
          di riferimento in  materia  ambientale  ed  energetica,  ed
          esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di
          sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo
          35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  nonche'
          quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione
          degli articoli 9 e 117 della  Costituzione  e  dei  vincoli
          derivanti  dall'ordinamento  europeo   e   dagli   obblighi
          internazionali. 
                2.Il  Ministro  dell'ambiente   e   della   sicurezza
          energetica e' di seguito denominato "Ministro".». 
                «Art. 2 (Organizzazione).  -  1.  Il  Ministero,  per
          l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
          in: 
                  a) tre dipartimenti e dodici direzioni generali; 
                  b) uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
                2.  I  Dipartimenti  assumono  la  denominazione   di
          Dipartimento  amministrazione  generale,  pianificazione  e
          patrimonio  naturale  (DiAG),  di   Dipartimento   sviluppo
          sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE). 
                3.   Il   Dipartimento   amministrazione    generale,
          pianificazione e patrimonio naturale (DiAG)  e'  articolato
          nei  seguenti  quattro  uffici  di   livello   dirigenziale
          generale: 
                  a) direzione generale comunicazione, risorse  umane
          e contenzioso (CORUC); 
                  b)  direzione  generale   innovazione   tecnologica
          (ITEC); 
                  c)    direzione    generale     affari     europei,
          internazionali e finanza sostenibile (AEIF); 
                  d) direzione generale tutela della biodiversita'  e
          del mare (TBM). 
                4. Il Dipartimento  sviluppo  sostenibile  (DiSS)  e'
          articolato  nei  seguenti   quattro   uffici   di   livello
          dirigenziale generale: 
                  a)  direzione   generale   economia   circolare   e
          bonifiche (ECB); 
                  b) direzione generale uso sostenibile del  suolo  e
          delle acque (USSA); 
                  c) direzione generale valutazioni ambientali (VA); 
                  d) direzione generale sostenibilita' dei prodotti e
          dei consumi (SPC). 
                5. Il Dipartimento energia (DiE)  e'  articolato  nei
          seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: 
                  a) direzione generale fonti  energetiche  e  titoli
          abilitativi (FTA); 
                  b)  direzione  generale  mercati  e  infrastrutture
          energetiche (MIE); 
                  c)  direzione  generale   domanda   ed   efficienza
          energetica (DEE); 
                  d)  direzione  generale   programmi   e   incentivi
          finanziari (PIF). 
                6. I  Capi  dei  dipartimenti,  dai  quali  dipendono
          funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello
          dirigenziale  generale   in   cui   si   articola   ciascun
          Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento,  direzione
          e controllo degli uffici di livello  dirigenziale  generale
          compresi nel dipartimento  e  sono  responsabili,  a  norma
          dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,   dei   risultati   complessivamente
          raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.  Essi
          svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 300 del 1999,  e  provvedono,
          in  particolare,  all'assegnazione  delle  risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili  agli  uffici   di
          livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai
          fini del  perseguimento  dei  risultati  complessivi  della
          gestione amministrativa, il Capo del dipartimento: 
                  a)  assicura  la  stretta   integrazione   tra   le
          attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; 
                  b) rappresenta unitariamente il Dipartimento  nelle
          relazioni  con  l'esterno,  curando   lo   sviluppo   della
          collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali  e
          le altre amministrazioni ed enti; 
                  c)  fornisce,  per  il  tramite   dell'Ufficio   di
          Gabinetto, il  supporto  istituzionale  alle  funzioni  del
          Ministro. 
                7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5,
          commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
          e del combinato disposto  dell'articolo  5,  comma  6,  del
          medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16,  comma  5,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  esercitano
          un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di
          monitoraggio  sull'attivita'  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano
          direttive  specifiche  per  l'espletamento  dei  poteri  di
          direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie
          di atti e di provvedimenti  amministrativi  di  particolare
          rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.   Con
          riferimento a tali atti  e  provvedimenti  e'  previsto  un
          potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il  rilascio
          di un preventivo nulla osta all'adozione,  previa  verifica
          di  idoneita'  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e   al
          rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e  delle
          direttive, in attuazione degli indirizzi del  Ministro.  Il
          diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo
          in caso di inerzia  sono  comunicati  al  Ministro  per  il
          tramite dell'Ufficio di Gabinetto. 
                8.   I   Capi   dei   dipartimenti   assicurano    il
          coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante  la
          Conferenza dei dipartimenti  e  delle  direzioni  generali,
          nonche' attraverso  l'istituzione  e  il  coordinamento  di
          gruppi di lavoro per la trattazione di questioni specifiche
          o  per  il  perseguimento  di  particolari  obiettivi   che
          necessitano del concorso di piu'  dipartimenti  o  di  piu'
          direzioni generali, anche per gli  atti  di  pianificazione
          strategica. 
                9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le
          funzioni previste dal presente  regolamento,  nonche'  ogni
          altra  funzione  attribuita  al  Ministero  dalla   vigente
          normativa,  coordinandosi  con  gli   uffici   di   diretta
          collaborazione del Ministro, ivi incluse: 
                  a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso,
          nelle materie di rispettiva competenza; 
                  b) la formulazione di proposte,  nelle  materie  di
          rispettiva competenza, per la partecipazione del  Ministero
          alla programmazione e all'impiego  dei  fondi  europei,  le
          politiche  di   coesione,   la   programmazione   regionale
          unitaria, nonche' la gestione dei piani  e  dei  rispettivi
          fondi assegnati; 
                  c) la promozione di strategie di intervento  idonee
          a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano
          della mitigazione e dell'adattamento; 
                  d)  la  formulazione  di  proposte  concernenti  la
          ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive
          competenze; 
                  e) la cura del raccordo tra l'ordinamento  italiano
          e i processi normativi dell'Unione europea (UE)  attraverso
          la partecipazione alla formazione delle politiche  e  delle
          decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative  europee
          sul  piano  interno,  in  collaborazione  con  il  DiAG   e
          coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione. 
                9-bis.  Ciascun  dipartimento  svolge  attivita'   di
          studio e monitoraggio delle politiche afferenti le  materie
          di  competenza,  al  fine  di   assicurare   gli   elementi
          conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento  delle
          funzioni e dei compiti del Ministero. 
                10. I dipartimenti e le  direzioni  generali  possono
          stipulare convenzioni e  accordi  con  istituti  superiori,
          organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato,  enti
          pubblici  specializzati  operanti  a   livello   nazionale,
          universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi
          dell'articolo 8, comma 1, della legge  8  luglio  1986,  n.
          349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine
          di assicurare l'unitarieta'  e  l'economicita'  dell'azione
          dell'amministrazione. 
                11.  Il  Ministero   si   avvale,   per   i   compiti
          istituzionali e  le  attivita'  tecnico-scientifiche  e  di
          controllo ambientale di interesse nazionale,  dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
          e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
                12. Il Ministero si avvale, altresi', delle  societa'
          in house, nonche' delle societa' controllate, degli enti  e
          dei soggetti vigilati per  le  attivita'  strumentali  alle
          finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del  Ministero
          nel rispetto della normativa europea e nazionale.». 
                «Art.  3  (Dipartimento   amministrazione   generale,
          pianificazione e patrimonio naturale). - 1. Il Dipartimento
          amministrazione  generale,  pianificazione   e   patrimonio
          naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo  2,  comma
          3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle
          risorse  umane  e  del  benessere  organizzativo;  gestione
          unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni  di
          acquisto e  gestione  del  relativo  processo;  innovazione
          tecnologica,  digitalizzazione  dei   processi   e   flussi
          informativi;  comunicazione  istituzionale;  programmazione
          europea,   coordinamento    degli    affari    europei    e
          internazionali; programmazione  finanziaria  sostenibile  e
          bioeconomia; tutela  della  biodiversita';  aree  protette;
          difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri. 
                2. (abrogato) 
                3. Al Dipartimento sono  demandate  le  funzioni  di:
          pianificazione strategica e controllo anche in  materia  di
          bilancio del Ministero; coordinamento della gestione  degli
          atti convenzionali con enti e  societa'  o  altri  soggetti
          istituzionali, ivi compresi quelli di cui  all'articolo  2,
          comma 12; elaborazione di indirizzi  strategici,  direttive
          generali ed  esercizio  della  vigilanza  su  ISPRA,  ENEA,
          Gestore dei servizi  energetici  (GSE  s.p.a.)  e  relative
          controllate, Societa' Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N.
          s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle societa'  in
          house del Ministero. Le funzioni di cui al  presente  comma
          sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per  le
          materie di competenza.". 
                4. Al Dipartimento  sono  demandate  le  funzioni  di
          coordinamento  anche  tecnico  e  di   monitoraggio   sulle
          attivita'  delle  Direzioni  generali  nelle   materie   di
          competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2 comma
          7. 
                5. Il Dipartimento  supporta  la  partecipazione  del
          Ministro, per il  tramite  dell'Ufficio  di  gabinetto,  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          e   lo   sviluppo   sostenibile   (CIPESS),   al   Comitato
          interministeriale per la transizione ecologica  (CITE),  al
          Comitato  interministeriale  per  le  politiche  del   mare
          (CIPOM) e agli altri  comitati  interministeriali  comunque
          denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, assicurando, altresi',  il  collegamento  con  il
          Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per
          la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS);
          elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato
          Documento  di  economia  e  finanza  (DEF)  sui   temi   di
          competenza  del  Ministero,  del  Programma  nazionale   di
          riforma  (PNR)  e  gli  altri  atti  strategici  nazionali;
          coordina le  politiche  di  coesione,  i  programmi  e  gli
          strumenti finanziari europei, la  programmazione  regionale
          unitaria ed ogni altro  fondo  europeo  di  competenza  del
          Ministero,  esercitando  anche  le  relative  funzioni   di
          controllo. 
                6. Al Dipartimento  sono  demandate  le  funzioni  di
          raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi  normativi
          dell'UE   attraverso   il   coordinamento    degli    altri
          dipartimenti nella  partecipazione  alla  formazione  delle
          politiche e  delle  decisioni  dell'UE  e  il  monitoraggio
          dell'attuazione delle normative europee sul  piano  interno
          curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli
          dipartimenti. 
                7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli  organismi
          internazionali nelle materie di competenza delle  direzioni
          generali afferenti e acquisisce l'informativa  dagli  altri
          dipartimenti sui rapporti con gli organismi  internazionali
          di settore. 
                8.  Il  Dipartimento   cura   l'informazione   e   la
          comunicazione  istituzionale  in  raccordo  con  gli  altri
          dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di  diretta
          collaborazione. 
                8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante  la  CORUC,
          la  gestione   unitaria   delle   attivita'   relative   al
          contenzioso   del   Ministero   secondo   quanto   previsto
          all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis). 
                8-ter.  Presso  il  Dipartimento  e'  istituita   una
          segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle
          funzioni  attribuite  al  Dipartimento  medesimo,  cui   e'
          preposto un Capo segreteria individuato  nell'ambito  della
          dotazione organica dei posti di  funzione  dirigenziale  di
          livello non generale di cui alla allegata tabella A.». 
                «Art. 4 (Dipartimento sviluppo sostenibile). - 1.  Il
          Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi
          dell'articolo 2, comma 4, le competenze  del  Ministero  in
          materia  di  politiche  per   lo   sviluppo   dell'economia
          circolare, inclusa  la  definizione  e  la  implementazione
          della   relativa   strategia   nazionale;   gestione    dei
          procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti
          di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli
          interventi di bonifica dei siti  orfani;  risarcimento  del
          danno  ambientale;  difesa  del  suolo  e  mitigazione  del
          rischio  idrogeologico;  tutela  quali-quantitativa   delle
          risorse  idriche  e  gestione  dei  distretti  idrografici;
          esercizio e attuazione delle direttive  nel  settore  della
          fornitura  e  della  distribuzione   di   acqua   potabile;
          coordinamento  delle  autorita'  di  bacino   distrettuale;
          valutazioni  e  autorizzazioni  ambientali  di   competenza
          statale; politiche per la eco-sostenibilita' dei prodotti e
          dei  consumi  e  acquisti  pubblici  verdi;  certificazioni
          ambientali. 
                2. (abrogato) 
                3. Al Dipartimento  sono  demandate  le  funzioni  di
          coordinamento  anche  tecnico  e  di   monitoraggio   sulle
          attivita'  delle  direzioni  generali  nelle   materie   di
          competenza secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 7. 
                4.   Nelle   materie   di   propria   competenza   il
          Dipartimento  supporta  il  DiAG  nelle  funzioni  di   cui
          all'articolo 3, comma 5. 
                5. Il Dipartimento partecipa  alla  formazione  delle
          politiche  e  delle  decisioni  dell'UE  nelle  materie  di
          propria competenza, in collaborazione con il  DiAG  secondo
          quanto previsto dall'articolo 3, comma 6. 
                6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli  organismi
          internazionali nelle materie di competenza delle  Direzioni
          generali afferenti e fornisce  l'informativa  sui  rapporti
          con gli organismi internazionali di settore al DiAG. 
                6-bis.  Presso  il  Dipartimento  e'  istituita   una
          segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle
          funzioni  attribuite  al  Dipartimento  medesimo,  cui   e'
          preposto un Capo segreteria individuato  nell'ambito  della
          dotazione organica dei posti di  funzione  dirigenziale  di
          livello non generale di cui alla allegata tabella A.». 
                «Art. 5 (Dipartimento energia). - 1. Il  Dipartimento
          energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma  5,
          le  competenze  del  Ministero  in   materia   di   mercati
          energetici; sicurezza, flessibilita'  e  continuita'  degli
          approvvigionamenti energetici; efficienza e  competitivita'
          energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione
          dei relativi programmi di  finanziamento  e  dei  correlati
          incentivi;  processi  di  decarbonizzazione;   nucleare   e
          gestione  dei  rifiuti  nucleari;  carburanti  e  mobilita'
          sostenibile; gestione dei  titoli  minerari;  programmi  di
          finanziamento,  anche  europeo,  in  materia   di   energie
          rinnovabili e  di  risorse  a  basso  tenore  di  carbonio;
          analisi, programmazione e studi di settore energetico e  in
          materia  di  geo  risorse;  economicita'  e  sicurezza  del
          sistema energetico nazionale con  garanzia  di  resilienza;
          infrastrutture  e  sicurezza  dei  sistemi   energetici   e
          geominerari;    regolamentazione    delle    infrastrutture
          energetiche;  normativa  tecnica  nel  settore  energetico;
          servizi minerari per gli  idrocarburi  e  le  geo  risorse;
          programmi e misure di ricerca e  di  sviluppo,  nonche'  di
          promozione  di  nuove   tecnologie   per   la   transizione
          energetica; sviluppo delle politiche per  il  miglioramento
          della qualita' dell'aria. 
                2. (omissis) 
                3. Al Dipartimento  sono  demandate  le  funzioni  di
          coordinamento  anche  tecnico  e  di   monitoraggio   sulle
          attivita'  delle  direzioni  generali  nelle   materie   di
          competenza secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 7. 
                4.   Nelle   materie   di   propria   competenza   il
          Dipartimento  supporta  il  DiAG  nelle  funzioni  di   cui
          all'articolo 3, comma 5. 
                5. Il Dipartimento partecipa  alla  formazione  delle
          politiche  e  delle  decisioni  dell'UE  nelle  materie  di
          propria competenza, in collaborazione con il  DiAG  secondo
          quanto previsto dall'articolo 3, comma 6. 
                6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli  organismi
          internazionali nelle materie di competenza delle  direzioni
          generali afferenti e fornisce  l'informativa  sui  rapporti
          con gli organismi internazionali di settore al DiAG. 
                7. Il Dipartimento  provvede,  secondo  un  approccio
          trasversale   a   ciascuna   direzione    generale,    alla
          elaborazione  delle  strategie  per  la  transizione  e  la
          competitivita'  del  sistema  energetico  nazionale  e   al
          disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione
          delle predette strategie, nonche'  al  coordinamento  delle
          azioni per il monitoraggio,  il  controllo  e  la  gestione
          delle situazioni di crisi ed emergenza energetica. 
                8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica
          di cui all'articolo 22, comma  2,  della  legge  9  gennaio
          1991,  n.  10,  per  il  supporto  tecnico  alle   funzioni
          attribuite al Dipartimento medesimo.». 
                «Art. 6 (Direzione  generale  comunicazione,  risorse
          umane  e  contenzioso).  -   1.   La   Direzione   generale
          comunicazione, risorse umane e contenzioso  (CORUC)  svolge
          le  funzioni  di  competenza  del  Ministero  nei  seguenti
          ambiti: 
                  a)  coordinamento   dei   processi   partecipativi,
          comunque  denominati,  del  Ministero  e   gestione   delle
          attivita'  in  tema  di   accesso   civico   generalizzato;
          organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con
          il pubblico; 
                  b)  affari  generali,  reclutamento   e   concorsi,
          riqualificazione   ed   aggiornamento   professionale   del
          personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico
          del personale e  dei  componenti  degli  organi  collegiali
          operanti presso  il  Ministero,  tenuta  dei  ruoli,  della
          matricola e dei fascicoli personali della dirigenza  e  del
          personale non dirigenziale; supporto al responsabile  della
          prevenzione della corruzione e della trasparenza  ai  sensi
          dell'articolo 1  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190;
          supporto  agli  uffici  di   diretta   collaborazione   del
          Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli
          adempimenti in materia di trasparenza; 
                  c)   politiche   e   azioni   per   il    benessere
          organizzativo  e  la  formazione  attiva   del   personale;
          relazioni  sindacali;  politiche  e  azioni  per  le   pari
          opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e
          gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico  di  garanzia»
          di cui all'articolo 57 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione; 
                  d) amministrazione e manutenzione degli  spazi  del
          Ministero e relativi impianti tecnici; cura delle sedi  del
          Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali  e
          ufficio del consegnatario; 
                  e) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di
          tutte le  funzioni  connesse  alla  prevenzione,  igiene  e
          sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' alla  tutela  della
          salute dei lavoratori secondo quanto previsto  dal  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse; 
                  f) gestione del contenzioso relativo al  personale;
          cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio
          per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo  55-bis
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
                  f-bis) gestione unitaria delle  attivita'  relative
          al contenzioso del Ministero nei giudizi civili,  penali  e
          amministrativi  svolte  dai  dipartimenti  e  dalle   altre
          direzioni generali  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  9,
          lettera a), fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  10,
          comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2; 
                  g) gestione dei processi collegati  al  sistema  di
          misurazione e valutazione della performance organizzativa e
          individuale  e  gestione  del  ciclo   della   performance,
          compresa la redazione dei relativi documenti,  in  funzione
          di supporto  agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del
          Ministro  e  all'Organismo  Indipendente  di   valutazione,
          nonche' elaborazione del Piano  integrato  di  attivita'  e
          organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui
          all'articolo 6 del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113; 
                  h) fatta eccezione per quanto previsto all'articolo
          7, comma 1, lettera g), individuazione  del  fabbisogno  di
          beni e servizi e gestione unificata dei  relativi  processi
          di acquisito; gestione delle procedure di  acquisizione  di
          beni e servizi e lavori, sulla base dei  documenti  tecnici
          predisposti  dalle  direzioni  generali   interessate   che
          mantengono  la  competenza  per  gli  atti  contabili   sui
          capitoli assegnati e  assicurano  la  partecipazione  nelle
          commissioni di gara. 
                  h-bis) comunicazione istituzionale ed  elaborazione
          del programma delle iniziative di  comunicazione  ai  sensi
          dell'articolo 11 della legge 7  giugno  2000,  n.  150,  in
          coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione  del
          Ministro;  promozione,  diffusione  e   aggiornamento,   in
          coordinamento con i dipartimenti e gli  Uffici  di  diretta
          collaborazione del Ministro,  delle  informazioni  relative
          alle politiche del  Ministero;  iniziative  e  progetti  di
          comunicazione pubblica, anche a valere  su  fondi  europei,
          tesi a promuovere  le  politiche,  le  buone  prassi  e  la
          cultura ambientale ed energetica.». 
                «Art. 7 (Direzione generale innovazione tecnologica).
          - 1. La Direzione generale innovazione  tecnologica  (ITEC)
          svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
          ambiti: 
                  a)   promozione    dell'innovazione    tecnologica,
          digitalizzazione,    informatizzazione     dei     sistemi,
          organizzazione   unificata   e   condivisa   del    sistema
          informativo del  Ministero  e  dei  necessari  strumenti  a
          presidio della trasparenza amministrativa, della  sicurezza
          informatica, ivi compresi gli aspetti di  attuazione  della
          normativa in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          digitalizzazione e tracciabilita'  dei  flussi  informativi
          interni  al  Ministero,  riorganizzazione   dei   processi,
          promozione  degli  open  data,  coordinamento   strategico,
          pianificazione,   progettazione,   sviluppo   integrato   e
          gestione  dell'infrastruttura   tecnologica,   delle   reti
          informatiche, dei dati e dei servizi web; 
                  b) gestione ed implementazione  del  sito  internet
          del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri
          portali in stretto coordinamento con gli Uffici di  diretta
          collaborazione del Ministro; funzionamento e  sviluppo  dei
          sistemi    per    l'informazione    geografica     e     la
          geolocalizzazione  per  gli  aspetti   informatici,   anche
          connessi all'attuazione del decreto legislativo 27  gennaio
          2010,  n.  32,  attuativo  della  direttiva  2007/2/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007,  che
          istituisce   una    infrastruttura    per    l'informazione
          territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 
                  c) coordinamento ed attuazione, per  i  profili  di
          competenza del Ministero, del  Codice  dell'amministrazione
          digitale (CAD) e  politiche  per  la  transizione  digitale
          secondo le linee guida dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale
          (AGID); 
                  d)  attivita'  relative  allo   svolgimento   delle
          funzioni  di  Autorita'  NIS   (Network   and   Information
          Security) per il Ministero nei settori  di  competenza,  ai
          sensi del decreto legislativo 18 maggio  2018,  n.  65,  in
          attuazione della direttiva (UE)  2016/1148  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 6 luglio  2016,  e  successive
          modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione  e
          lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e
          sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale,  in
          coordinamento con l'Ufficio di gabinetto; 
                  e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di
          Standardizzazione  Nazionali,  europei  ed   internazionali
          (UNI, CEI, ETSI, ITU); 
                  f) analisi dei processi di gestione delle procedure
          ammnistrative e revisione in chiave digitale e  informatica
          degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti; 
                  g) individuazione del fabbisogno di beni e  servizi
          Information  Technology  (IT)  e  gestione  delle  relative
          procedure di acquisto; 
                  h)  attivita'  relative  ai  sistemi  digitali   di
          monitoraggio interno al Ministero.». 
                «Art.   8   (Direzione   generale   affari   europei,
          internazionali e  finanza  sostenibile  (AEIF)).  -  1.  La
          Direzione generale affari europei, internazionali e finanza
          sostenibile (AEIF) svolge le  funzioni  di  competenza  del
          Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a)  collaborazione  con  le  competenti   direzioni
          generali ai fini  della  partecipazione  del  Ministero  ai
          processi   di   definizione   delle   politiche   e   della
          legislazione europea e  collaborazione  con  le  competenti
          direzioni generali nei processi di definizione  e  gestione
          degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio  di
          gabinetto;  monitoraggio  sull'applicazione  degli  accordi
          internazionali e della normativa ambientale europea  e  sul
          reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali; 
                  b)  coordinamento  delle  attivita'  di   rilevanza
          europea delle direzioni  generali  dei  dipartimenti  nella
          partecipazione alla  formazione  delle  politiche  e  delle
          decisioni  dell'UE  e  monitoraggio  dell'attuazione  della
          normativa  europea  sul  piano  interno  sulla  base  delle
          informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve
          le competenze dell'Ufficio legislativo di cui  all'articolo
          23, comma 1; 
                  c)   cura   dei   rapporti   con   gli    organismi
          internazionali nelle materie di competenza delle  direzioni
          generali afferenti al DiAG e acquisizione  dell'informativa
          con riferimento  agli  altri  organismi  internazionali  di
          settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni  Unite
          sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e  della
          Convenzione sull'inquinamento atmosferico  transfrontaliero
          di Oslo e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti  climatici
          in raccordo con gli altri dipartimenti; 
                  c-bis)  coordinamento  della   partecipazione   del
          Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con
          l'Ufficio di gabinetto  e  con  l'Ufficio  del  Consigliere
          diplomatico; 
                  d) gestione dei  rapporti  del  Ministero  con  gli
          organi  istituzionali  dell'Unione   europea   e   con   le
          organizzazioni  internazionali,  con  particolare  riguardo
          all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al  Consiglio
          d'Europa,  all'Organizzazione  delle  Nazioni   Unite   per
          l'Educazione,   la   Scienza   e   la   Cultura   (UNESCO),
          all'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo   sviluppo
          economico  (OCSE),  nonche'  attuazione  della  Convenzione
          sull'accesso  alle  informazioni,  la  partecipazione   del
          pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
          in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
          25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi  della
          legge 16 marzo 2001, n. 108; 
                  e) supporto al Ministro per  la  partecipazione  al
          Consiglio dell'Unione europea dei  Ministri  dell'ambiente,
          al  Comitato  interministeriale  per  gli  affari   europei
          (CIAE), nonche', per quanto di  competenza  del  Ministero,
          per la predisposizione del Programma Nazionale  di  Riforma
          (PNR); 
                  f)  supporto   tecnico   per   la   predisposizione
          dell'allegato al Documento di economia e finanza  (DEF)  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 5; 
                  g) strategia per lo sviluppo  sostenibile  in  sede
          nazionale,  europea  e  internazionale,  nonche'   verifica
          dell'attuazione  della  medesima  in   coerenza   con   gli
          Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e  degli
          altri strumenti internazionali; 
                  g-bis)  programmi  e  progetti  per   lo   sviluppo
          sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile; 
                  h)   cura   delle   iniziative   di    cooperazione
          internazionale ambientale, ivi comprese quelle relative  al
          Fondo  italiano   per   il   clima   istituito   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 488, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234; 
                  h-bis)  sviluppo  di  strumenti  per   la   finanza
          sostenibile e la green economy; 
                  h-ter)  promozione   delle   iniziative   e   degli
          interventi in materia di bioeconomia; 
                  i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita'
          relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi   di
          precontenzioso sulla  base  del  supporto  istruttorio  dei
          dipartimenti e  delle  direzioni  generali  competenti  per
          materia. 
                  i-bis)  coordinamento  della   partecipazione   del
          Ministero ai programmi europei  a  gestione  diretta  della
          Commissione  europea,  con  particolare  riferimento   alla
          funzione di  punto  di  contatto  nazionale  del  programma
          europeo  per  l'ambiente  e  l'azione  per  il  clima,   in
          collaborazione con i dipartimenti e le  direzioni  generali
          competenti per materia.». 
                «Art.   9   (Direzione    generale    tutela    della
          biodiversita' e del  mare).  -  1.  La  Direzione  generale
          tutela  della  biodiversita'  e  del  mare  (TBM)svolge  le
          funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a) aree protette terrestri,  montane  e  marine,  e
          Rete Natura 2000; 
                  a-bis)   procedimenti   di   riconoscimento   delle
          associazioni   di   protezione    ambientale    ai    sensi
          dell'articolo  13  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          verificando periodicamente il  mantenimento  dei  requisiti
          previsti; 
                  a-ter)  progetti  e  iniziative   in   materia   di
          educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e  la
          AEIF, rispettivamente per le funzioni di  cui  all'articolo
          6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo  8,  comma
          1, lettera g); 
                  b) supporto nell'elaborazione  delle  politiche  di
          tutela per la montagna e per il  verde  pubblico  ai  sensi
          della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i  profili
          di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica; 
                  c) tutela e promozione del capitale naturale, della
          diversita' bioculturale e  della  biodiversita'  terrestre,
          montana  e   marina,   anche   per   quanto   concerne   la
          predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale
          per la biodiversita'; 
                  d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie  di
          flora e fauna terrestri e marine con  particolare  riguardo
          alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli
          ecosistemi forestali; 
                  e) (soppressa) 
                  f) biosicurezza e biotecnologie, ed  autorizzazioni
          all'emissione   deliberata   nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato
          di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche  potenziali   sugli
          ecosistemi naturali e sulla biodiversita'; 
                  g) attuazione, per i profili di  competenza,  delle
          Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972  e
          sul patrimonio immateriale  del  2003,  del  Programma  MAB
          (Uomo  e  Biosfera)  e  degli  altri  programmi  e  accordi
          internazionali per la tutela, promozione  e  valorizzazione
          dei patrimoni naturalistici e  delle  tradizioni  connesse,
          anche mediante la realizzazione di iniziative  di  supporto
          ai territori; 
                  h) collaborazione con la AEIF nella  partecipazione
          alla formazione delle politiche e delle  decisioni  dell'UE
          nelle   materie   di   competenza;   supporto   all'Ufficio
          legislativo nell'attuazione  della  normativa  europea  sul
          piano  interno  nelle  materie  di  competenza;  cura   dei
          rapporti con gli organismi europei e  internazionali  nelle
          materie di competenza;  attuazione  della  Convenzione  sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via  di  estinzione  (CITES),   della   Convenzione   sulla
          diversita'  biologica  (CBD),  della  Convenzione  per   la
          protezione  del  Mar  Mediterraneo,  dell'Accordo  Pelagos,
          dell'Accordo  per  la   conservazione   dei   cetacei   nel
          Mediterraneo, della Convenzione sulla  conservazione  delle
          specie migratrici, dando informativa  alla  AEIF;  supporto
          all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEIF   nelle   attivita'
          relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi   di
          precontenzioso  curando  le  attivita'  istruttorie   nelle
          materie di competenza; 
                  i) supporto nell'elaborazione delle  politiche  per
          il mare e le zone umide, gestione  integrata  della  fascia
          costiera marina, e attuazione della Strategia marina; 
                  i-bis) supporto tecnico per  la  partecipazione  al
          CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5; 
                  l) sicurezza in mare con particolare riferimento al
          rischio di rilascio di inquinanti  in  ambiente  marino,  e
          all'inquinamento   marino    prodotto    dalle    attivita'
          economico-marittime; valutazione degli effetti  conseguenti
          all'esecuzione degli interventi; 
                  m)  politiche  per  il  contrasto  all'inquinamento
          atmosferico prodotto dalle attivita' marittime e portuali e
          per la riduzione della CO2, in collaborazione con la PIF; 
                  n)  promozione  della  cultura  del  mare   e   del
          patrimonio naturalistico connesso; avvio e  sviluppo  della
          marittimita' e portualita' partecipata e sostenibile per  i
          profili di competenza del Ministero; 
                  o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale
          in ambito terrestre e marino. 
                2. Presso la Direzione generale ha sede  il  Comitato
          per  la  sicurezza  delle  operazioni   a   mare   di   cui
          all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
          145.». 
                «Art. 10 (Direzione  generale  economia  circolare  e
          bonifiche). - 1. La Direzione generale economia circolare e
          bonifiche (ECB) svolge le funzioni attribuite al  Ministero
          nei seguenti ambiti: 
                  a)  promozione  delle  politiche   per   l'economia
          circolare, inclusa la responsabilita' estesa del produttore
          (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto; 
                  b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 
                  c) pianificazione, tracciabilita' e  vigilanza  sul
          ciclo integrato dei rifiuti,  e  monitoraggio  e  vigilanza
          sull'adozione e attuazione dei piani regionali di  gestione
          dei rifiuti,  anche  avvalendosi  dell'Albo  nazionale  dei
          gestori ambientali; 
                  c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione
          del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del
          Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR); 
                  c-ter)  vigilanza  sui  consorzi  e   sui   sistemi
          autonomi di gestione dei rifiuti; 
                  d) (soppressa) 
                  e) collaborazione con la AEIF nella  partecipazione
          alla formazione delle politiche e delle decisioni  dell'UE;
          attuazione della normativa europea sul piano interno  nelle
          materie di competenza; cura dei rapporti con gli  organismi
          europei e internazionali nelle materie di competenza, dando
          informativa AEIF; supporto all'Ufficio legislativo  e  alla
          AEIF nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e
          alle  fasi   di   precontenzioso   curando   le   attivita'
          istruttorie nelle materie di competenza; 
                  f) (soppressa) 
                  g) (soppressa) 
                  h)  attivita'  inerenti   alla   protezione   delle
          infrastrutture critiche da minacce fisiche e  cibernetiche;
          nell'ambito delle proprie competenze,  supporto  alla  ITEC
          relativamente all'applicazione del decreto  legislativo  18
          maggio 2018, n. 65,  in  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2016/1148 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  6
          luglio 2016, recante misure per un livello  comune  elevato
          di  sicurezza  delle  reti  e   dei   sistemi   informativi
          dell'unione, e successive modificazioni; 
                  i) (soppressa) 
                  l) supporto alla  DEE  nell'individuazione,  per  i
          profili di competenza, di misure per la  corretta  gestione
          dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare  esaurito
          derivanti dalla passata stagione di produzione  di  energia
          elettrica da fonte nucleare; 
                  l-bis)  gestione  dei  procedimenti  di  messa   in
          sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche
          in coordinamento con le  gestioni  commissariali  dei  siti
          medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e
          controllo di interventi; 
                  l-ter) finanziamento degli interventi di  messa  in
          sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani; 
                  l-quater) programmazione, monitoraggio e  controllo
          degli interventi di bonifica in materia di amianto; 
                  l-quinquies)   definizione    dei    criteri    per
          l'individuazione  dei  siti  inquinati,  per  la  messa  in
          sicurezza,  la  caratterizzazione,   la   bonifica   e   la
          riqualificazione dei siti; 
                  l-sexies) titolarita' ed esercizio delle  azioni  e
          degli interventi, anche preventivi,  in  materia  di  danno
          ambientale, avvalendosi del  supporto  dell'ISPRA,  nonche'
          delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali  del
          Governo e dalle altre direzioni generali; 
                  l-septies) gestione  dei  contenziosi  in  tema  di
          danno  ambientale,  monitoraggio   sull'affidamento   delle
          azioni di  risarcimento  e  ripristino  in  sede  civile  e
          penale, anche  mediante  l'adozione  di  ordinanze  per  la
          riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e
          adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto
          a ecomafie in tutto il territorio nazionale; 
                  l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione
          del geoportale nazionale in termini di  servizi  all'utenza
          per le materie di competenza.». 
                «Art. 11  (Direzione  generale  uso  sostenibile  del
          suolo e delle  acque).  -  1.  La  Direzione  generale  uso
          sostenibile del  suolo  e  delle  acque  (USSA)  svolge  le
          funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a) definizione  e  attuazione  delle  politiche  di
          prevenzione e mitigazione del  rischio  idrogeologico,  ivi
          incluse quelle  di  programmazione  e  finanziamento  degli
          interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato
          rischio idrogeologico; 
                  b) definizione e  attuazione  delle  politiche  per
          l'uso  sostenibile  del  suolo  e  per  il  contrasto  alla
          desertificazione; 
                  c) definizione e  attuazione  delle  politiche  per
          l'uso sostenibile delle risorse idriche, anche al  fine  di
          contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi; 
                  d)  supporto,  per  il  tramite   dell'Ufficio   di
          Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle conferenze
          istituzionali  permanenti   delle   autorita'   di   bacino
          distrettuale; indirizzo e coordinamento dell'attivita'  dei
          rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici  delle
          Autorita'  di  distretto;  monitoraggio  e  verifica  delle
          attivita' delle autorita' di bacino  distrettuale  e  delle
          misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati; 
                  e) definizione dei piani di gestione delle acque  e
          prevenzione del rischio alluvioni; 
                  f)  attivita'  inerenti   alla   protezione   delle
          infrastrutture critiche per la fornitura e la distribuzione
          dell'acqua potabile  da  minacce  fisiche  e  cibernetiche;
          nell'ambito delle proprie competenze,  supporto  alla  ITEC
          relativamente all'applicazione del decreto  legislativo  18
          maggio 2018, n. 65; 
                  g) (soppressa) 
                  h) (soppressa) 
                  i) (soppressa) 
                  l) (soppressa) 
                  m) (soppressa) 
                  n) collaborazione con la AEIF nella  partecipazione
          alla formazione delle politiche e delle decisioni  dell'UE;
          supporto  all'Ufficio  legislativo  nell'attuazione   della
          normativa  europea  sul  piano  interno  nelle  materie  di
          competenza; cura dei rapporti con gli organismi  europei  e
          internazionali  nelle  materie  di  competenza;  attuazione
          della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla
          desertificazione   e   dei    programmi    intergovernativi
          idrogeologici nell'ambito  dell'UNESCO  e  quelli  relativi
          all'acqua,   dando   informativa   alla   AEIF;    supporto
          all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEIF   nelle   attivita'
          relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi   di
          precontenzioso  curando  le  attivita'  istruttorie   nelle
          materie di competenza; 
                  o)  esercizio  delle  funzioni  di   autorita'   di
          gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati  con
          il contributo  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
          europei e nella titolarita' del Ministero, nelle materie di
          competenza; 
                  p) cura degli aspetti connessi  alla  gestione  del
          geoportale nazionale in termini di servizi  all'utenza  per
          le materie di competenza.». 
                «Art. 12 (Direzione generale valutazioni ambientali).
          - 1. La  Direzione  generale  valutazioni  ambientali  (VA)
          svolge le funzioni attribuite  al  Ministero  nei  seguenti
          ambiti: 
                  a) attivita' connesse a  situazioni  a  rischio  di
          incidente  rilevante,  per   quanto   di   competenza   del
          Ministero; 
                  b) concertazione di piani e programmi  di  settore,
          di  competenza  di  altre   amministrazioni   a   carattere
          nazionale, regionale e locale,  con  rilevanza  di  impatto
          ambientale; 
                  c)  gestione  delle  procedure  di  valutazione  di
          impatto ambientale e di valutazione ambientale  strategica,
          e autorizzazione integrata ambientale  (VIA,  VAS  e  AIA),
          avvalendosi delle  rispettive  commissioni;  autorizzazioni
          alla movimentazione di  fondali  marini  per  attivita'  ed
          opere sottoposte a VIA statale nonche' autorizzazioni  agli
          scarichi in mare da piattaforma; 
                  d) collaborazione con la AEIF nella  partecipazione
          alla formazione delle politiche e delle decisioni  dell'UE;
          supporto  all'Ufficio  legislativo  nell'attuazione   della
          normativa  europea  sul  piano  interno  nelle  materie  di
          competenza;   cura   dei   rapporti   con   gli   organismi
          internazionali   nelle   materie   di   competenza,   dando
          informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio  legislativo  e
          alla  AEIF  nelle   attivita'   relative   alle   procedure
          d'infrazione e  alle  fasi  di  precontenzioso  curando  le
          attivita' istruttorie nelle materie di competenza; 
                  e)  prevenzione  e   protezione   dall'inquinamento
          acustico e da campi elettromagnetici; 
                  f)   prevenzione   e   protezione   da   radiazioni
          ionizzanti; 
                  g) (soppressa).». 
                «Art. 15 (Direzione generale  programmi  e  incentivi
          finanziari).  -  1.  La  Direzione  generale  programmi   e
          incentivi finanziari (PIF) svolge le funzioni di competenza
          del Ministero nei seguenti ambiti: 
                  a) definizione e gestione di programmi nazionali di
          finanziamento  per  la  riduzione  della   "intensita'   di
          carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio  delle
          quote di emissione (ETS), con  particolare  riferimento  ai
          trasporti e fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo
          13-bis, comma 1, lettera m); 
                  b)  gestione   di   interventi   e   strumenti   di
          incentivazione  idonei  a   governare   gli   effetti   dei
          cambiamenti  climatici  sul  piano  della   mitigazione   e
          dell'adattamento, connessi al settore energetico; 
                  c) (soppressa) 
                  d)  gestione  delle  misure  di  agevolazione   nel
          settore energetico previste dal Piano nazionale di  ripresa
          e resilienza (PNRR); 
                  e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2
          e dell'inquinamento atmosferico in  ambito  urbano  per  la
          mobilita' sostenibile; 
                  e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico  e
          fissazione  dei  limiti  massimi  di  accettabilita'  della
          concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi
          a inquinamenti atmosferici  di  natura  chimica,  fisica  e
          biologica; 
                  e-ter) relazioni con le  organizzazioni  europee  e
          internazionali e con le amministrazioni di altri Stati  nei
          settori di attivita' della direzione in  coordinamento  con
          la FTA, la MIE e la DEE; 
                  f) collaborazione con la AEIF nella  partecipazione
          alla formazione delle politiche e delle decisioni  dell'UE;
          attuazione della normativa europea sul piano interno  nelle
          materie di competenza; cura dei rapporti con gli  organismi
          internazionali   nelle   materie   di   competenza,   dando
          informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio  legislativo  e
          alla  AEIF  nelle   attivita'   relative   alle   procedure
          d'infrazione e  alle  fasi  di  precontenzioso  curando  le
          attivita' istruttorie nelle materie di competenza; 
                  g) attivita' inerenti alla programmazione negoziata
          e all'attuazione di misure previste nell'ambito di  accordi
          di programma quadro in materia di energia; 
                  h)  gestione  di  programmi  operativi   nazionali,
          finanziati con il contributo dei  fondi  strutturali  e  di
          investimento europei e nella titolarita' del Ministero,  in
          materia di energia; 
                  i) gestione delle misure di  finanziamento  per  lo
          sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e  per
          la ricerca nel settore energetico; 
                  l) rapporti con l'Agenzia nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -
          ENEA e dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA), per le materie  di  competenza;
          cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici -
          GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A. per
          gli  aspetti  connessi   alla   gestione   di   misure   di
          incentivazione di competenza della direzione; 
                  m) elaborazione e monitoraggio  del  Piano  per  la
          ricerca di sistema del settore  elettrico  e  indirizzi  ai
          soggetti attuatori; partecipazione a  programmi  europei  e
          internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche
          all'estero,  di  nuove  tecnologie   per   la   transizione
          energetica; 
                  n)  attivita'  finalizzate   alle   verifiche   del
          rispetto della disciplina in materia di aiuti  di  Stato  e
          supporto a FTA, MIE e DEE per le attivita' di  notifica  di
          misure specifiche; 
                  o)    analisi    comparate    e    proposte     per
          l'ottimizzazione  degli  strumenti  di  incentivazione   in
          materia di energia e transizione energetica; 
                  p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni
          sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di
          incentivazione,  anche  avvalendosi  del   Comando   unita'
          forestali,  ambientali  e  agroalimentari   dell'Arma   dei
          carabinieri.». 
                «Art. 16  (Capitanerie  di  porto  e  Comando  unita'
          forestali,  ambientali  e  agroalimentari   dell'Arma   dei
          Carabinieri).  -  1.  Le  capitanerie  di  porto  dipendono
          funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28
          gennaio  1994,  n.  84  e  dell'articolo  135  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di
          vigilanza e controllo in materia  di  tutela  dell'ambiente
          marino e costiero. Presso il  Ministero  opera  il  Reparto
          ambientale marino,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  20
          della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle  dipendenze
          funzionali del Ministro per le attivita' di tutela e difesa
          dell'ambiente marino e costiero, con  compiti  di  raccordo
          con il Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto  -  Guardia  costiera  relativamente  alle  attivita'
          svolte  dalle  Capitanerie  di  porto  anche  ai  fini  del
          perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro. 
                2. Per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  al
          Ministero, comprese quelle  di  sicurezza  energetica,  dal
          Ministro dipende il Comando unita' forestali, ambientali  e
          agroalimentari  dell'Arma   dei   Carabinieri,   ai   sensi
          dell'articolo 174-bis  del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per  la  tutela
          ambientale e la sicurezza energetica ai sensi dell'articolo
          8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il  Ministro
          si avvale, altresi',  dei  reparti  delle  altre  forze  di
          polizia, previa intesa con i Ministri competenti.». 
                «Art. 17 (Dotazioni  organiche).  -  1.  I  posti  di
          funzione  dirigenziale  del  Ministero   sono   determinati
          secondo  l'allegata  tabella  A,  che   costituisce   parte
          integrante del presente regolamento. 
                2. Nell'ambito della dotazione  organica  di  livello
          dirigenziale generale di cui alla  tabella  A  allegata  al
          presente regolamento, possono essere attribuiti fino a  due
          incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di
          nomina del direttore di gabinetto  ai  sensi  dell'articolo
          22, comma 6-bis, del presente regolamento. 
                3. Ciascun dirigente generale provvede  ad  indicare,
          nell'ambito  della  dotazione  organica  dei  dirigenti  in
          servizio  presso  il  Ministero,   un   vicario,   che   lo
          sostituisce in caso di assenza o impedimento.  In  caso  di
          vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale  generale,  le
          funzioni vicarie  sono  esercitate  dal  dirigente  con  la
          maggiore anzianita' in ruolo in  servizio  presso  ciascuna
          direzione generale. 
                4.  Le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale  del  Ministero   sono   determinate   secondo
          l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante  del
          presente regolamento. Al fine di assicurare  la  necessaria
          flessibilita'  di  utilizzo  delle   risorse   umane   alle
          effettive  esigenze  operative,  si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.». 
                «Art. 19 (Struttura tecnica permanente). - 1.  Presso
          l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la
          misurazione della performance, competente per le  attivita'
          istruttorie propedeutiche all'espletamento  delle  funzioni
          dell'Organismo,    dotata    delle    risorse    necessarie
          all'esercizio delle relative funzioni. 
                2. La Struttura tecnica e' formata da un  contingente
          di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale,
          individuato nell'ambito del personale in servizio presso il
          Ministero, assegnato dal Direttore generale  comunicazione,
          risorse umane e contenzioso su proposta dell'Organismo. 
                3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente
          e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente  del
          personale assegnato alla Struttura  e  deve  possedere  una
          specifica professionalita' ed esperienza  nel  campo  della
          misurazione   della   performance   nelle   amministrazioni
          pubbliche come  espressamente  previsto  dall'articolo  14,
          comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.». 
                «Art. 22 (Ufficio di gabinetto).  -  1.  Il  Capo  di
          gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento  dei  suoi
          compiti  istituzionali,  istruisce,  fatto   salvo   quanto
          previsto all'articolo 23, comma 1, ed esamina gli  atti  ai
          fini  dell'inoltro  alla   firma   del   Ministro   e   dei
          Sottosegretari di Stato,  coordina  l'intera  attivita'  di
          supporto e tutti gli Uffici  di  diretta  collaborazione  i
          quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997,
          n. 279, costituiscono un unico  centro  di  responsabilita'
          della spesa, ed assume ogni utile iniziativa  per  favorire
          il conseguimento degli obiettivi  stabiliti  dal  Ministro,
          assicurando, nel rispetto del principio di distinzione  tra
          funzioni di indirizzo e compiti di  gestione,  il  raccordo
          tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
          gestione  del  Ministero.  Cura   la   partecipazione   del
          Ministro, in coordinamento con le strutture del  Ministero,
          ai  comitati  interministeriali  e  alle  cabine  di  regia
          operanti presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
          fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5. 
                2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro  tra
          magistrati ordinari, amministrativi e  contabili,  avvocati
          dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti  di  ruolo
          delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'  fra  professori
          universitari, ovvero  fra  soggetti,  anche  estranei  alla
          pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
          alle   funzioni   da   svolgere   e   dotati   di   elevata
          professionalita', avuto riguardo ai  titoli  professionali,
          culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 
                3.  L'Ufficio  di  gabinetto  coadiuva  il  Capo   di
          gabinetto per le competenze proprie e per  quelle  delegate
          dal Ministro, comprese le attivita' inerenti al cerimoniale
          e alle onorificenze, ed  e'  articolato  in  distinte  aree
          amministrative e tecniche, cui sono preposti un  Vice  Capo
          di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di
          gabinetto, di cui uno scelto tra  gli  ufficiali  dell'Arma
          dei  Carabinieri.  Tali  incarichi  sono   attribuiti   dal
          Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
          avvocati dello Stato, consiglieri  parlamentari,  dirigenti
          di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   a
          professori universitari e  soggetti,  anche  estranei  alla
          pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
          alle   funzioni   da   svolgere   e   dotati   di   elevata
          professionalita', avuto riguardo ai  titoli  professionali,
          culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 
                4.  L'Ufficio  di  gabinetto,  in  coordinamento  con
          l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza
          tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito
          internazionale ed europeo del Ministero, coordinando, per i
          profili  di  rilevanza  politica,  la  partecipazione   del
          Ministero ai negoziati, ai processi  di  definizione  delle
          politiche e della  legislazione  europea  e  degli  accordi
          internazionali  in  campo   ambientale,   e   al   Comitato
          interministeriale   per   gli   affari   europei    (CIAE),
          verificandone  l'attuazione  a  livello  nazionale   e   il
          rispetto degli impegni assunti in sede internazionale. 
                5. (abrogato) 
                6.  Nell'ambito  dell'Ufficio  di   gabinetto   opera
          l'Organo centrale di sicurezza di cui  all'articolo  8  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   6
          novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia
          di  tutela  amministrativa  delle   informazioni   per   la
          sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto
          da personale individuato nel limite del contingente di  cui
          all'articolo 28. 
                6-bis. L'Ufficio di  gabinetto  puo'  dotarsi  di  un
          direttore di gabinetto e di uno o piu' dirigenti di livello
          non generale,  nell'ambito  della  dotazione  organica  dei
          posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella
          A. 
                7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti  delle
          direzioni generali e cura la partecipazione  del  Ministero
          nelle    competenti    sedi    nazionali,    europee     ed
          internazionali.». 
                «Art.  23  (Ufficio  legislativo).  -  1.   L'Ufficio
          legislativo   coordina   e   definisce   gli   schemi   dei
          provvedimenti normativi  di  competenza  del  Ministero  di
          natura  legislativa,  regolamentare  e  non  regolamentare;
          esamina  i  provvedimenti  sottoposti  al   Consiglio   dei
          ministri; assicura l'analisi  e  la  valutazione  d'impatto
          della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la
          qualita' del  linguaggio  normativo,  nonche'  il  corretto
          recepimento  e  la  completa  attuazione  della   normativa
          dell'Unione europea. 
                2. L'Ufficio  legislativo  cura  i  rapporti  con  il
          Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura
          gli atti del sindacato ispettivo sovrintende al contenzioso
          internazionale,  unionale,  costituzionale  e  ai   ricorsi
          straordinari  al  Capo  dello  Stato,   nonche'   cura   la
          formulazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          della richiesta  di  autorizzazione  alla  costituzione  di
          parte civile nei processi penali, cura i  rapporti  con  il
          Sistema  delle  Conferenze  e,  in  particolare,   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          provvede  alla  consulenza  giuridica  sulle  questioni  di
          particolare rilevanza su richiesta del Ministro. 
                3. Presso l'Ufficio legislativo opera  il  Nucleo  di
          valutazione  degli  atti   dell'Unione   europea   di   cui
          all'articolo 20 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          costituito da un coordinatore, individuato nel  limite  del
          contingente  di  cui  all'articolo  28,  e   da   referenti
          designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni
          generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del  Nucleo
          di  valutazione  degli  atti  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 20 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          coordina le attivita' relative alle procedure  d'infrazione
          e le  fasi  di  precontenzioso,  sulla  base  del  supporto
          istruttorio dei dipartimenti  e  delle  direzioni  generali
          competenti per  materia,  coordinandosi  con  l'Ufficio  di
          gabinetto;   monitora   le    attivita'    relative    alla
          partecipazione alla  formazione  delle  politiche  e  delle
          decisioni dell'UE con il supporto del DiAG. 
                4.  All'Ufficio  legislativo  e'  preposto  il   Capo
          dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal  Ministro
          tra  magistrati  ordinari,  amministrativi   e   contabili,
          avvocati dello Stato, consiglieri  parlamentari,  dirigenti
          di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  tra
          professori universitari in materie  giuridiche  e  avvocati
          del libero foro iscritti al relativo albo professionale  da
          almeno  quindici  anni  e  soggetti,  anche  estranei  alla
          pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita'
          ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
          legislativa e della progettazione e produzione normativa. 
                5. L'Ufficio legislativo e'  articolato  in  distinte
          aree,  cui  sono  preposti  un   Vice   Capo   dell'Ufficio
          legislativo con funzioni vicarie e uno o  piu'  Vice  Capi.
          Tali incarichi sono attribuiti dal  Ministro  a  magistrati
          ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
          consiglieri  parlamentari,   dirigenti   di   ruolo   delle
          pubbliche    amministrazioni,    nonche'    a    professori
          universitari in materie  giuridiche,  avvocati  del  libero
          foro   e   soggetti,   anche   estranei    alla    pubblica
          amministrazione,  in  possesso  di  adeguata  capacita'  ed
          esperienza  nel  campo   della   consulenza   giuridica   e
          legislativa e della progettazione e produzione normativa.». 
                «Art. 24 (Uffici di segreteria del Ministro). - 1. La
          Segreteria   del    Ministro,    assicura    il    supporto
          all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla
          predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per  gli
          interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione
          di ogni elemento utile all'opera dello stesso,  diversa  da
          quella prevista dai commi 3 e 5. 
                2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto  il  Capo
          della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e
          adempie, su suo mandato, ai compiti specifici  assegnatigli
          dallo stesso. 
                3.  Alla  Segreteria  particolare  del  Ministro   e'
          preposto il Segretario particolare che cura l'agenda  e  la
          corrispondenza riservata del Ministro  nonche'  i  rapporti
          dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del
          suo incarico istituzionale. 
                4.  Il  Segretario  particolare  e  il   Capo   della
          segreteria sono nominati dal Ministro fra  soggetti,  anche
          estranei alla pubblica amministrazione, sulla  base  di  un
          rapporto strettamente fiduciario. 
                5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto
          tecnico al Ministro per l'elaborazione ed  il  monitoraggio
          delle politiche  ambientali  ed  energetiche,  operando  in
          raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali  e  gli
          altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella  fase  di
          rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
          di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
          La segreteria tecnica cura la partecipazione  del  Ministro
          al CITE, in raccordo con il DiAG. 
                6. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo  della
          segreteria tecnica, nominato  dal  Ministro  tra  soggetti,
          anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso
          di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai
          settori  di  competenza  del  Ministero.  Il   Capo   della
          segreteria  tecnica  presiede  la  Consulta  nazionale  per
          l'informazione   territoriale   ed   ambientale   di    cui
          all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del
          2010.». 
                «Art. 26  (Ufficio  stampa  e  comunicazione).  -  1.
          L'Ufficio  stampa  e  comunicazione,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150,  cura  i
          rapporti con  il  sistema  e  gli  organi  di  informazione
          nazionali  e  internazionali,  effettua   il   monitoraggio
          dell'informazione italiana ed estera, curando  la  rassegna
          stampa  con  riferimento  ai  profili  di  competenza   del
          Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con  le
          strutture  amministrative  del  Ministero,   programmi   ed
          iniziative editoriali di informazione istituzionale. 
                2. All'Ufficio stampa e comunicazione e' preposto  il
          Capo dell'Ufficio  stampa  e  comunicazione,  il  quale  e'
          nominato   dal   Ministro   fra   operatori   del   settore
          dell'informazione   o   comunque   tra   soggetti,    anche
          appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di
          comprovata   esperienza   maturata    nel    campo    della
          comunicazione  istituzionale  o  dell'editoria,  oltre  che
          iscritto  all'albo  nazionale  dei   giornalisti   di   cui
          all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. 
                3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della  legge
          7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce che  cura
          i rapporti  di  carattere  politico-istituzionale  con  gli
          organi di informazione.». 
                «Art.  28  (Personale   degli   Uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
          del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad  eccezione
          di  quelli  di  cui  alla  lettera  h)   disciplinati   dal
          successivo del comma 3, e' assegnato  personale  dipendente
          del Ministero o di altre amministrazioni  pubbliche,  enti,
          organismi e imprese pubblici in posizione  di  aspettativa,
          di  comando  o   collocamento   fuori   ruolo,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,  nel  numero  massimo  di  centoquaranta  unita',  nel
          rispetto  dei  vincoli  imposti   dagli   stanziamenti   di
          bilancio, oltre a un contingente,  nel  numero  massimo  di
          otto unita',  di  consiglieri,  esperti  e  consulenti,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito
          e senza alcun onere a carico della  finanza  pubblica,  cui
          non  spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese   comunque
          denominati. 
                2. Agli  Uffici  di  diretta  collaborazione  possono
          essere  altresi'  assegnati,  nel  limite  complessivo  del
          contingente di cui al comma 1, fino a quindici  consiglieri
          giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra
          magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
          professori universitari, ricercatori di  enti  pubblici  di
          ricerca,  dirigenti  pubblici,  nonche'  fino  a   trentuno
          esperti   e   consulenti   in   possesso   di   particolari
          professionalita' e specializzazioni nella  materia  oggetto
          dell'incarico,     anche     estranei     alla     pubblica
          amministrazione,   ovvero   collaboratori   estranei   alla
          pubblica amministrazione  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato. La durata degli incarichi di cui  al  presente
          comma non puo' essere superiore alla scadenza  del  mandato
          del  Ministro,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente per le  competenze  degli  addetti  al
          Gabinetto e alle segreterie particolari. 
                3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e
          di ciascuno dei Sottosegretari di Stato  e'  assegnato  dal
          Ministro, al di fuori del limite di  cui  al  comma  1,  un
          contingente di personale  dipendente  del  Ministero  o  di
          altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e  imprese
          pubblici in  posizione  di  comando  o  collocamento  fuori
          ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, nel limite massimo  di  sette  unita',
          nel rispetto dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
          bilancio. Nell'ambito delle  predette  unita'  puo'  essere
          assegnato anche un esperto o un  collaboratore  di  cui  al
          comma 2. 
                4. Le posizioni relative al  Capo  di  Gabinetto,  al
          Vice Capo  di  Gabinetto  con  funzioni  vicarie,  al  Capo
          dell'Ufficio  legislativo,  al   Vice   Capo   dell'Ufficio
          legislativo con funzioni vicarie, al Capo della  Segreteria
          del Ministro, al Segretario particolare  del  Ministro,  al
          Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al  Consigliere
          diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa  e  comunicazione,
          al Portavoce del Ministro, ai  Capi  delle  Segreterie  del
          Vice Ministro e dei Sottosegretari di  Stato  si  intendono
          aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.». 
                «Art.   29   (Trattamento   economico).   -   1.   Ai
          responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di  cui
          all'articolo 21, comma 2, spetta un  trattamento  economico
          onnicomprensivo,  determinato  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165
          del 2001, cosi' articolato: per il Capo  di  gabinetto,  in
          una voce retributiva di  importo  non  superiore  a  quello
          massimo del trattamento  economico  fondamentale  del  Capo
          dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento
          accessorio da fissare in  un  importo  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento accessorio spettante per gli
          incarichi di cui alla  citata  disposizione;  per  il  Capo
          dell'Ufficio  legislativo,  in  una  voce  retributiva   di
          importo non superiore  a  quello  massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio
          dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,
          comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001  e  in  un
          emolumento  accessorio  da  fissare  in  un   importo   non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali  del
          Ministero; per il Capo della Segreteria  del  Ministro,  in
          una voce retributiva di  importo  non  superiore  a  quello
          massimo  del   trattamento   economico   fondamentale   dei
          dirigenti  preposti  ad  ufficio   dirigenziale   generale,
          incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e in un  emolumento  accessorio
          da fissare in un importo non superiore alla misura  massima
          del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
          dirigenziali generali dello stesso Ministero; per  il  Capo
          della  segreteria  tecnica,  in  una  voce  retributiva  di
          importo non superiore  a  quello  massimo  del  trattamento
          economico fondamentale dei dirigenti  preposti  ad  ufficio
          dirigenziale generale, incaricati  ai  sensi  dell'articolo
          19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001  e  in
          un emolumento accessorio  da  fissare  in  un  importo  non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante ai  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali
          dello stesso Ministero; per il Consigliere diplomatico, per
          i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato  e  per
          il Capo della Segreteria del Vice Ministro,  ove  nominato,
          in una voce  retributiva  di  importo  non  superiore  alla
          misura massima del trattamento economico  fondamentale  dei
          dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di  livello  non
          generale ed in un  emolumento  accessorio  di  importo  non
          superiore alla misura massima  del  trattamento  accessorio
          spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali  non
          generali del Ministero. Per  i  dipendenti  pubblici,  tale
          trattamento,  se   piu'   favorevole,   integra,   per   la
          differenza, il trattamento economico in godimento. Ai  Capi
          dei    predetti    Uffici,    dipendenti    da    pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento  economico,  e'   corrisposto   un   emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  di
          importo non superiore,  per  il  Capo  di  Gabinetto,  alla
          misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo
          Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  per  il  Capo
          dell'Ufficio    legislativo,    alla     misura     massima
          dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
          dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo
          della  segreteria  del  Ministro,   alla   misura   massima
          dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
          dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo
          della    segreteria    tecnica    alla    misura    massima
          dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
          dirigenziali di livello  generale  del  Ministero,  per  il
          Consigliere diplomatico del Ministro e  per  i  Capi  delle
          Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo  della
          Segreteria del Vice Ministro,  ove  nominato,  alla  misura
          massima dell'emolumento accessorio spettante  ai  dirigenti
          di  livello  dirigenziale   non   generale   dello   stesso
          Ministero. L'emolumento accessorio  di  cui  al  precedente
          periodo non puo'  comunque  essere  superiore  alla  misura
          massima derivante dall'applicazione dell'articolo  13,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
                2.  Al  Capo  Ufficio  stampa  e   comunicazione   e'
          riconosciuto il trattamento economico equiparato  a  quello
          di  capo  redattore  previsto  dal   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti,  salva,
          in ogni caso,  l'applicazione  del  comma  4  del  presente
          articolo. Al portavoce  del  Ministro  e'  riconosciuto  un
          trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7,
          comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. 
                3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al
          Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni  vicarie  e
          al Segretario particolare del Ministro  e'  corrisposto  un
          trattamento economico, determinato con le modalita' di  cui
          all'articolo 14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165
          del 2001,  fondamentale  ed  accessorio,  non  superiore  a
          quello massimo attribuito ai dirigenti  di  seconda  fascia
          del  Ministero  della  transizione  ecologica,   aumentata,
          quanto al  trattamento  accessorio,  fino  all'ottanta  per
          cento, a fronte delle specifiche  responsabilita'  connesse
          all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
          posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli,  della
          qualita' della prestazione individuale.  Per  i  dipendenti
          pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra  per
          la differenza, il trattamento economico  in  godimento.  Ai
          detti Capi e Vice Capi  ufficio,  dipendenti  da  pubbliche
          amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
          trattamento  economico,  e'   corrisposto   un   emolumento
          accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  di
          importo non superiore alla misura  massima  dell'emolumento
          accessorio spettante ai dirigenti  di  seconda  fascia  del
          Ministero, aumentato del cinquanta per  cento,  e  comunque
          non    superiore    alla    misura    massima     derivante
          dall'applicazione dell'articolo 13,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque  nel  limite  delle
          risorse  disponibili,  a  legislazione  vigente,   per   le
          competenze degli addetti al Gabinetto  ed  alle  Segreterie
          particolari. 
                4. Ai dirigenti di prima ovvero  di  seconda  fascia,
          assegnati  agli  Uffici  di  diretta   collaborazione,   e'
          corrisposta una retribuzione di  posizione  in  misura  non
          superiore  ai  valori  economici  massimi   attribuiti   ai
          dirigenti della stessa fascia del  Ministero,  nonche',  in
          attesa    di    specifica    disposizione     contrattuale,
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata con decreto del Ministro, su proposta del  Capo
          di gabinetto, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di importo  non  superiore  all'ottanta  per
          cento della  retribuzione  di  posizione,  a  fronte  delle
          specifiche    responsabilita'     connesse     all'incarico
          attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della
          disponibilita' ad orari disagevoli,  della  qualita'  della
          prestazione individuale, nel rispetto dei  vincoli  imposti
          dagli stanziamenti di bilancio. 
                5.  Al  personale  non  dirigenziale  assegnato  agli
          Uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  21,
          comma 2, a fronte  delle  responsabilita',  degli  obblighi
          effettivi di reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari
          disagevoli eccedenti  quelli  stabiliti  in  via  ordinaria
          dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle   conseguenti
          ulteriori  prestazioni  richieste  dai  responsabili  degli
          uffici,  spetta   un'indennita'   accessoria   di   diretta
          collaborazione  sostitutiva  dei  compensi  per  il  lavoro
          straordinario,  degli  istituti   retributivi   finalizzati
          all'incentivazione della produttivita' ed al  miglioramento
          dei   servizi.   In   attesa   di   specifica    disciplina
          contrattuale, la  misura  dell'indennita'  e'  determinata,
          senza aggravi  di  spesa,  con  decreto  del  Ministro,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7  del  decreto
          legislativo n. 300 del 1999. 
                6. Ai consiglieri giuridici, economici e  scientifici
          del Ministro di cui all'articolo 28,  comma  2,  spetta  un
          trattamento economico  massimo  parametrato  all'indennita'
          massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60  per
          cento, determinato dal Ministro all'atto  del  conferimento
          dell'incarico,  nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dagli
          stanziamenti di bilancio. Agli esperti e  ai  collaboratori
          di cui all'articolo 28,  comma  2,  spetta  un  trattamento
          economico  complessivo  omnicomprensivo   determinato   con
          apposito contratto individuale, da stipularsi con  il  Capo
          dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti
          dagli stanziamenti di bilancio. 
                7. Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto
          un trattamento economico analogo a quello previsto  per  il
          Consigliere diplomatico.». 
                «Art. 30 (Norme transitorie, finali ed  abrogazioni).
          -  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
          regolamento e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre  2019,
          n. 138. 
                2. (abrogato) 
                3. (abrogato) 
                4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di
          diretta collaborazione  cessano  di  avere  efficacia  alla
          scadenza dei mandati, rispettivamente,  del  Ministro,  del
          Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato  che  li  hanno
          attribuiti, e possono essere da essi revocati in  qualsiasi
          momento. 
                5. (abrogato) 
                6.  Le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale del Ministero, determinate secondo  l'allegata
          Tabella B che costituisce  parte  integrante  del  presente
          regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo
          al  trasferimento  delle  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie al Ministero di cui all'articolo  3,  comma  4,
          del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. 
                7. Dall'attuazione  del  presente  provvedimento  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione  del
          presente provvedimento  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli  2
          e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.».