IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante
norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 2 della legge  4  agosto  2022,  n.  127,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di
delegazione europea 2021; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi da 515 a
518, ai sensi dei quali e'  stato  istituito  il  Fondo  mutualistico
nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle
produzioni agricole causati da alluvione, gelo  o  brina  e  siccita'
(Agricat); 
  Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante
modifiche al sistema penale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il  Titolo  IV,  Capo
IV; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1317   della
Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe  al  regolamento
(UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda l'applicazione delle norme relative  alle  buone  condizioni
agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di
domanda 2023; 
  Visto il regolamento delegato della Commissione (UE)  2017/891  del
13 marzo 2017, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il Piano Strategico  Nazionale  della  PAC  (PSP  2023-2027),
notificato  alla  Commissione  europea  il  31  dicembre  2021,  come
modificato il 15 novembre 2022; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17  marzo  2023,  n.  42,  in
attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013»,  recante  l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; 
  Considerato che i regolamenti  che  normano  la  Politica  Agricola
Comune  2023-2027,  differentemente  dalla   scorsa   programmazione,
dispongono che anche per gli interventi  settoriali  le  informazioni
sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da  applicare  alla  futura
PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che  e'  compito
degli   Stati   membri   adottare   le   disposizioni    legislative,
regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela  degli
interessi finanziari dell'Unione, imponendo,  tra  l'altro,  sanzioni
effettive, proporzionate e  dissuasive  in  conformita'  del  diritto
dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,  assicurando,
nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni  applicate  siano
modulate  in  funzione  della   gravita',   portata,   permanenza   o
ripetizione dell'inosservanza rilevata; 
  Considerata, pertanto,  la  necessita'  di  stabilire  le  sanzioni
amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari
degli aiuti PAC, anche per gli interventi settoriali; 
  Considerata la necessita' di stabilire disposizioni per il recupero
degli   importi   indebitamente   percepiti   dall'impresa   agricola
beneficiaria a titolo di indennizzo a  seguito  di  una  denuncia  di
sinistro per eventi catastrofali, comunicati dal  Fondo  mutualistico
nazionale AgriCat; 
  Considerata la necessita' di disciplinare il recupero di  pagamenti
indebiti, precedentemente regolato a livello unionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto  con  il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo  2023,
n. 42, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: 
    «o-bis)  provvedimento  di   riconoscimento:   il   provvedimento
adottato dalle  regioni  e  province  autonome,  necessario  ai  fini
dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC (PSP)
per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti; 
    o-ter)  criteri  di  riconoscimento:  disposizioni  di   cui   al
regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
di cui alle disposizioni nazionali  attuative,  che  stabiliscono  le
norme sul riconoscimento,  sulle  dimensioni  minime,  sul  controllo
democratico e sul  valore  della  produzione  commercializzata  delle
organizzazioni  di  produttori  e  loro  associazioni   del   settore
dell'ortofrutta e delle patate.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica
          italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare  la  lettura   delle   disposizioni   di   legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione della Repubblica  Italiana,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 298 del  27  dicembre
          1947. 
              «Art. 76 - L'esercizio della funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              «Art. 87 - Il Presidente della Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni». 
              - Si riporta l'articolo  33  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art.  33  (Delega  al  Governo  per  la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - Al fine di  assicurare  la  piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
                2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo
          e' esercitata con decreti  legislativi  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
                3. Gli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31». 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n.
          127, recante: «Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  normativi
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2021»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199  del  26  agosto
          2022: 
                «Art.  2 (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          recepite in via regolamentare o  amministrativa  ovvero  in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          siano gia' previste sanzioni penali o amministrative». 
              -  Si  riportano  i  commi  515,   516,   517   e   518
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «515. Nello stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera  f),  e  76  del  regolamento  (UE)  2021/2115  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. La
          dotazione finanziaria per l'anno  2022  e'  destinata  alla
          copertura delle  spese  amministrative  di  costituzione  e
          gestione del Fondo e dei costi sostenuti per  le  attivita'
          di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la
          realizzazione    dei    sistemi    informatici    e     per
          l'implementazione delle procedure  finanziarie  di  cui  al
          comma  517.  A  tal  fine,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di
          cui  al  comma  516  la  relativa  dotazione   finanziaria.
          L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  supporta
          le  attivita'  di  sperimentazione  per  la  definizione  e
          implementazione delle procedure di competenza. Con  decreto
          del  Ministro  delle  politiche   agricole   alimentari   e
          forestali   sono   definite   le   disposizioni   per    il
          riconoscimento, la  costituzione,  il  finanziamento  e  la
          gestione del Fondo. I criteri e le  modalita'  d'intervento
          del Fondo sono definiti annualmente nel Piano  di  gestione
          dei rischi  in  agricoltura,  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 
                516. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui
          al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi  per  il
          mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  che,  al  fine   di
          assicurare  l'adempimento  delle  normative   speciali   in
          materia di redazione dei  conti  annuali  e  garantire  una
          separazione dei patrimoni, e'  autorizzato  ad  esercitarle
          attraverso una societa' di  capitali  dedicata.  La  SIN  -
          Sistema   informativo    nazionale    per    lo    sviluppo
          dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14,
          comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
          all'esito  della  trasformazione   prevista   dall'articolo
          15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018,  n.  74,  e'
          autorizzata a partecipare alla societa' dedicata.  Al  fine
          di  promuovere  e  di   assicurare   l'applicazione   della
          normativa  in  materia  di  autorizzazione,  erogazione   e
          contabilizzazione  degli  aiuti   e   dei   contributi   in
          agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  e'
          autorizzata  a  partecipare  alla  societa'  dedicata.   Lo
          statuto  della  societa'   dedicata   e'   conseguentemente
          modificato. I sistemi informatici necessari  alla  gestione
          del Fondo sono realizzati mediante il  Sistema  informativo
          agricolo nazionale (SIAN) con  l'acquisizione  dei  servizi
          aggiudicati con la procedura di cui all'articolo  1,  comma
          6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. 
                517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, e'  autorizzata
          l'apertura di un  conto  corrente  di  tesoreria  centrale,
          intestato alla societa' di  capitali  dedicata  di  cui  al
          comma 516, sul quale confluiscono  le  somme  destinate  al
          finanziamento del Fondo di cui  al  comma  515.  L'AGEA  e'
          individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote
          di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle
          compensazioni  finanziarie  in  favore  degli   agricoltori
          partecipanti  sulla  base  degli  elenchi  di  liquidazione
          trasmessi dal soggetto  gestore  del  Fondo,  nonche'  alla
          verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto  di
          un cumulo degli interventi del Fondo con  altri  regimi  di
          gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le
          attivita'  di  sperimentazione   per   la   definizione   e
          implementazione delle procedure di competenza. 
                518.   Nelle   more   dell'emanazione   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  5
          maggio 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016». 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»: 
                «Art. 1 (Principio  di  legalita').  -  Nessuno  puo'
          essere assoggettato a sanzioni  amministrative  se  non  in
          forza di una legge che sia entrata in  vigore  prima  della
          commissione della violazione. 
              Le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si
          applicano  soltanto  nei  casi  e  per  i  tempi  in   esse
          considerati». 
              - Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 2 dicembre 2021 reca norme sul sostegno
          ai piani strategici che gli Stati  membri  devono  redigere
          nell'ambito   della   politica   agricola   comune   (piani
          strategici  della  PAC)  e  finanziati  dal  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga  i  regolamenti
          (UE) n. 1305/2013 e (UE)  n.  1307/2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 6 dicembre 2021,
          L 435. 
              - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del  2  dicembre  2021  sul  finanziamento,
          sulla gestione e sul monitoraggio della  politica  agricola
          comune e che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.  1306/2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          6 dicembre 2021, L 435. 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2022/1172   della
          Commissione del 4 maggio 2022 che  integra  il  regolamento
          (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per
          quanto riguarda il  sistema  integrato  di  gestione  e  di
          controllo della politica agricola comune e l'applicazione e
          il   calcolo   delle   sanzioni   amministrative   per   la
          condizionalita',  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/1173  della
          Commissione  del  31  maggio  2022  recante  modalita'   di
          applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema
          integrato  di  gestione  e  di  controllo  nella   politica
          agricola  comune,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea dell'8 luglio 2022, L 183. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2022/1317  della
          Commissione del 27  luglio  2022  che  prevede  deroghe  al
          regolamento (UE) 2021/2115 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda  l'applicazione  delle  norme
          relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei
          terreni (norme BCAA) 7 e 8  per  l'anno  di  domanda  2023,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          28 luglio 2022, L 199. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2017/891   della
          Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il  regolamento
          (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e  degli
          ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE)  n.
          1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
          riguarda  le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
          modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011
          della  Commissione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea del 25 luglio 2022, L 138. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  2023,   n.   42
          «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  2  dicembre   2021,   sul
          finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della
          politica agricola comune e che abroga il  regolamento  (UE)
          n.  1306/2013,  recante  l'introduzione  di  un  meccanismo
          sanzionatorio, sotto forma di riduzione  dei  pagamenti  ai
          beneficiari degli aiuti della politica agricola comune», e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2023, n. 94. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  l'articolo   1   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto. 
                «Art. 1 (Oggetto, definizioni e soggetti  attuatori).
          - 1. Il presente decreto  disciplina  le  sanzioni  per  la
          violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico  PAC
          per il percepimento  dei  pagamenti  unionali,  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/2115. 
                2. Ai fini del  presente  decreto,  per  sanzioni  si
          intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti  previsti
          dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere  al
          beneficiario interessato. 
                3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi: 
                  a) inosservanza dovuta a un  errore  dell'Organismo
          pagatore competente o di altra autorita', ove l'errore  non
          poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario; 
                  b) riduzione non superiore a 100 euro; 
                  c) inosservanza  delle  condizioni  di  concessione
          dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze
          eccezionali di cui  all'articolo  3  del  regolamento  (UE)
          2021/2116. 
                4. Ai fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
                  a) «parcella agricola»: una  unita'  di  superficie
          agricola, come definita nel Piano strategico della PAC; 
                  b) «superficie dichiarata»: la  superficie  oggetto
          di una domanda di aiuto o  di  una  domanda  di  pagamento.
          Qualora la stessa superficie costituisca la  base  per  una
          domanda  di  aiuto  o  di  pagamento  nell'ambito  di  piu'
          interventi, tale  superficie  e'  presa  in  considerazione
          separatamente per ciascuno di tali interventi; 
                  c)  «superficie  determinata»:  la  superficie   in
          ordine alla  quale  sono  soddisfatti  tutti  i  criteri  e
          obblighi relativi  alle  condizioni  di  concessione  degli
          aiuti; 
                  d) «capi dichiarati»: gli animali  oggetto  di  una
          domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto
          per  animali  o  oggetto  di  una  domanda   di   pagamento
          nell'ambito  di  una  misura  di  sostegno  connessa   agli
          animali; 
                  e) «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in
          grado a priori di soddisfare potenzialmente  i  criteri  di
          ammissibilita' per ricevere l'aiuto nell'ambito del  regime
          di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure
          di sostegno connesse agli animali nell'anno di  domanda  in
          questione; 
                  f) «capo accertato»: nell'ambito di  un  regime  di
          aiuto per  animali,  l'animale  in  ordine  al  quale  sono
          soddisfatte  tutte  le  condizioni  previste  dalle  regole
          riguardanti la concessione degli aiuti; 
                  g) «gruppo coltura»: la superficie per la quale  e'
          previsto lo stesso  importo  unitario  dell'intervento.  Si
          distingue in: 
                    1) superficie dichiarata ai fini dell'attivazione
          di diritti all'aiuto nell'ambito del sostegno  di  base  al
          reddito per la sostenibilita'; 
                    2)  superficie  che  da'  diritto  al   pagamento
          ridistributivo   complementare   al    reddito    per    la
          sostenibilita'; 
                    3)  superficie  che  da'  diritto   a   pagamenti
          nell'ambito del regime per i giovani agricoltori; 
                    4) superficie dichiarata per ciascuna  misura  di
          sostegno accoppiato al reddito; 
                    5) gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate
          ai fini di qualsiasi altro regime  di  aiuto  o  misura  di
          sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo
          unitario. Se gli importi unitari dell'aiuto sono variabili,
          e' presa in considerazione la  media  di  tali  importi  in
          relazione alle rispettive superfici dichiarate; 
                  h) «gruppo di impegni»: l'insieme  di  due  o  piu'
          impegni  affini,  caratterizzati  da  elementi  comuni   ed
          omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture; 
                  i) «gruppo di infrazioni»: l'insieme di due o  piu'
          infrazioni relative ad impegni  affini,  caratterizzati  da
          elementi comuni ed omogenei, afferenti  ad  un  determinato
          gruppo di colture; 
                  l) «PSP»: il Piano Strategico PAC; 
                  m)   «portata»   di   un'inosservanza:    parametro
          determinato  tenendo  conto  in  particolare   dell'impatto
          dell'inosservanza  stessa,   che   puo'   essere   limitato
          all'azienda oppure piu' ampio; 
                  n)   «gravita'»   di   un'inosservanza:   parametro
          dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze
          dell'inosservanza medesima alla luce  degli  obiettivi  del
          requisito o della norma in questione; 
                  o) «persistenza»  o  «durata»  di  un'inosservanza:
          parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo  nel
          corso del quale ne perdura l'effetto o  dalla  possibilita'
          di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. 
                  o-bis)   provvedimento   di   riconoscimento:    il
          provvedimento adottato dalle regioni e  province  autonome,
          necessario ai fini dell'accesso  agli  aiuti  previsti  dal
          Piano Strategico della PAC  (PSP)  per  l'intervento  della
          distillazione dei sottoprodotti; 
              o-ter) criteri di riconoscimento: disposizioni  di  cui
          al regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio e di cui alle disposizioni  nazionali  attuative,
          che  stabiliscono  le  norme  sul   riconoscimento,   sulle
          dimensioni minime, sul controllo democratico e  sul  valore
          della produzione commercializzata delle  organizzazioni  di
          produttori e loro associazioni del settore  dell'ortofrutta
          e delle patate. 
                5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'articolo  9,
          paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del  regolamento  (UE)
          2021/2116, applicano  le  sanzioni  previste  dal  presente
          decreto».