La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto, finalita' e definizione
1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparita'
di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di
parita' di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto
all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in
attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli
articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final,
del 3 febbraio 2021, nonche' dell'articolo 8 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848.
2. Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle
persone guarite da una patologia oncologica di non fornire
informazioni ne' subire indagini in merito alla propria pregressa
condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
e' il seguente:
«Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»
«Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.»
«Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.»
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
12 dicembre 2007 e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre
2007, n. C 30.
- La legge 4 agosto 1955, n. 848 recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre
1955.