IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021» e, in particolare, l'articolo 18; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1099/2009  del  Consiglio,  del  24
settembre  2009,  relativo  alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
«Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  VISTO il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE)  2016/429,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,
lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b),  e),  f),  h),
i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,   del   decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del  21  settembre
2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR  e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle  foreste,  della  giustizia,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia  e
delle finanze e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  reca  le  disposizioni  volte
all'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al  regolamento  (CE)  n.
1099/2009  del  Consiglio,  del  24  settembre  2009,  relativo  alla
protezione  degli  animali  durante   l'abbattimento,   nonche',   in
attuazione dell'articolo 18 della legge 4 agosto  2022,  n.  127,  le
disposizioni sul divieto di abbattimento  selettivo  dei  pulcini  di
linea maschile delle galline della specie Gallus  gallus  domesticus,
provenienti da linee di allevamento per la  produzione  di  uova  non
destinate alla cova. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Costituzione: 
                «Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              -- Si riporta il testo degli articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  recante  norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          gennaio 2013, n. 3: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 4 agosto
          2022, n. 127, recante delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          normativi  dell'Unione  Europea  -  legge  di   delegazione
          europea 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
          2022, n. 199: 
                «Art. 18 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  del
          regolamento (CE) n.  1099/2009,  relativo  alla  protezione
          degli animali durante l'abbattimento). - 1. Il  Governo  e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'art. 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'attuazione  del  regolamento  (CE)   n.   1099/2009   del
          Consiglio, del 24 settembre 2009. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art. 32 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234, anche  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
          specifici: 
                a)  prevedere   specifiche   e   progressive   misure
          finalizzate ad introdurre, entro il 31  dicembre  2026,  il
          divieto di abbattimento  selettivo  dei  pulcini  di  linea
          maschile  delle  galline   della   specie   Gallus   gallus
          domesticus provenienti da linee  di  allevamento  orientate
          alla  produzione  di  uova  non  destinate  alla  cova,  ad
          eccezione dei casi in cui l'abbattimento  dei  pulcini  sia
          stato prescritto  ai  sensi  della  normativa  vigente  che
          disciplina le malattie animali oppure  sia  necessario,  in
          casi specifici, per motivi connessi alla  protezione  degli
          animali; 
                b) garantire alle aziende di  produzione  di  pulcini
          (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente
          articolo,  anche   attraverso   il   coinvolgimento   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria,  nel  rispetto  dei
          termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi
          di adeguamento alla  normativa  per  l'aggiornamento  delle
          procedure  di  lavoro  e  dello  stato  tecnologico   delle
          medesime imprese; 
                c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere
          la conoscenza di tecnologie e strumenti  per  il  sessaggio
          degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado
          di identificare il sesso del  pulcino  ancora  prima  della
          schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini
          maschi, o di altre tecnologie innovative  che  offrano  una
          valida  alternativa  alla  pratica  dell'abbattimento   dei
          pulcini; 
                d)    promuovere     appropriate     politiche     di
          incentivazione, promozione e sostegno  delle  tecnologie  e
          degli strumenti di cui alla lettera c), anche  al  fine  di
          favorire la tutela del benessere degli animali; 
                e) adottare i provvedimenti  necessari  affinche'  le
          autorita' sanitarie territorialmente  competenti  procedano
          ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento  di  galline
          ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni  di
          cui al presente articolo.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del  Consiglio,  del
          24 settembre 2009, relativo alla protezione  degli  animali
          durante l'abbattimento, e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  18
          novembre 2009, n. L 303. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/429  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2016,  relativo  alle
          malattie animali trasmissibili  e  che  modifica  e  abroga
          taluni atti in materia di sanita'  animale  («normativa  in
          materia di sanita' animale», e' pubblicato  nella  G.U.U.E.
          31 marzo 2016, n. L 84. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26,  recante
          attuazione  della  direttiva  2010/63/UE  sulla  protezione
          degli animali utilizzati a fini scientifici, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e),  della
          legge 4 ottobre 2019, n. 117, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 marzo 2021, n. 60. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
          ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g), della  legge  4
          ottobre  2019,  n.  117,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 marzo 2021, n. 62. 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
          disposizioni in materia di  sistema  di  identificazione  e
          registrazione degli operatori, degli stabilimenti  e  degli
          animali per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429,  ai   sensi
          dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g),  h),  i)  e  p),
          della legge 22 aprile 2021,  n.  53,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213. 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
          attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b),  e),  f),
          h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.  53
          per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia
          di prevenzione e controllo delle malattie animali che  sono
          trasmissibili agli animali o  all'uomo,  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 marzo 2016, e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 18 della  legge  4  agosto
          2022, n. 127, si veda nelle note alle premesse.