IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato  europeo  per  il
rischio  sistemico  del  22  dicembre  2011,  relativa   al   mandato
macroprudenziale delle autorita' nazionali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli  indici  usati  come  indici  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento
(UE) n. 596/2014 e, in particolare, gli articoli 23-ter, paragrafo 7,
e 28, paragrafo 2; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/168 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 febbraio 2021, che  modifica  il  regolamento  (UE)
2016/1011  per  quanto  riguarda  l'esenzione  di  taluni  indici  di
riferimento  per  valuta  estera  a  pronti  di  paesi  terzi  e   la
designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via
di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 6; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32, concernenti,  rispettivamente,  le
procedure per l'esercizio  delle  deleghe  legislative  conferite  al
Governo con la legge di delegazione europea e i  principi  e  criteri
direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52»; 
  Visto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice
delle assicurazioni private»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia e delle imprese e del made in Italy; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali 
 
  1. E' istituito il Comitato per le politiche  macroprudenziali,  di
seguito  anche  Comitato,  privo  di  personalita'  giuridica,  quale
autorita' indipendente  designata,  ai  sensi  della  raccomandazione
CERS/2011/3, del Comitato europeo per il  rischio  sistemico  del  22
dicembre 2011, per la conduzione  delle  politiche  macroprudenziali.
Coerentemente con l'obiettivo della  vigilanza  macroprudenziale,  il
Comitato persegue la  stabilita'  del  sistema  finanziario  nel  suo
complesso, anche attraverso  il  rafforzamento  della  capacita'  del
sistema finanziario di assorbire le  conseguenze  di  eventi  che  ne
minacciano la stabilita', nonche' la prevenzione e il  contrasto  dei
rischi sistemici, promuovendo cosi'  un  contributo  sostenibile  del
settore finanziario alla crescita economica.  Nel  perseguimento  dei
propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente. 
  2. Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che
lo  presiede,  il  Presidente  della  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa (CONSOB),  il  Presidente  dell'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)  e   il   Presidente   della
Commissione   di   vigilanza   sui   fondi   pensione   (COVIP),   in
rappresentanza delle rispettive  Autorita'.  In  caso  di  assenza  o
impedimento, i membri possono essere  sostituiti  alle  riunioni  del
Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di  rispettiva
appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore  Generale
del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato,  anche
su  proposta  degli  altri  partecipanti,  puo'  invitare  terzi   ad
assistere a fini consultivi alle sedute,  in  relazione  a  specifici
argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca  d'Italia  svolge  le
funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato  si  riunisce
almeno  due  volte  l'anno.  Il  Presidente  convoca   il   Comitato,
fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta  per
le attivita' e le funzioni di cui al  comma  4.  Ciascun  membro  del
Comitato puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine del  giorno.
Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni  e  i
verbali del Comitato  sono  resi  pubblici,  salvo  che  il  Comitato
ritenga che cio' comporti rischi per la stabilita' finanziaria. 
  3. Il Comitato delibera con il voto  favorevole  della  maggioranza
dei partecipanti. 
  4. Il Comitato: 
    a) identifica, analizza, classifica, sorveglia e valuta i  rischi
per  la  stabilita'  del  sistema  finanziario  nel  suo   complesso;
condivide con  le  autorita'  i  dati  e  le  informazioni  necessari
all'esercizio delle loro funzioni; 
    b) definisce indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico
e per l'uso degli strumenti macroprudenziali; 
    c) definisce e persegue strategie e obiettivi intermedi  rispetto
alle finalita' di cui al  comma  1  e  li  rivede  periodicamente  in
considerazione dei rischi per la stabilita' finanziaria; 
    d) puo' effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni
da rendere pubbliche, o da comunicare in via riservata al Governo; 
    e) puo' indirizzare raccomandazioni  alla  Banca  d'Italia,  alla
CONSOB,  all'IVASS  e  alla  COVIP,  che  sono  tenute   a   motivare
l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse; 
    f) puo' formulare segnalazioni  al  Parlamento,  al  Governo,  ad
altre autorita', enti pubblici  e  organismi  dello  Stato  aventi  a
oggetto l'opportunita' di adottare misure, anche  normative,  nonche'
esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi
di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi; 
    g) puo' elaborare metodologie e  procedure  per  identificare  le
istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza  sistemica  e
puo' provvedere alla loro identificazione, fatti salvi  i  poteri  in
materia attribuiti a singole autorita' partecipanti al Comitato dalle
rispettive normative di settore. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera a),  il
Comitato ha il potere di richiedere tutti i dati  e  le  informazioni
necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o
in aggregato, attivita' economiche rilevanti ai fini della stabilita'
finanziaria. Il Comitato acquisisce le informazioni di cui  al  primo
periodo nei  confronti  dei  soggetti  vigilati  da  Banca  d'Italia,
CONSOB, IVASS e  COVIP  avvalendosi  di  tali  autorita'.  Quando  il
Comitato intende acquisire informazioni nei confronti di soggetti non
vigilati ne fa richiesta motivata alla  Banca  d'Italia  che  dispone
procedersi alla loro acquisizione. 
  6. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce  reato,  in
caso  di  inottemperanza  all'obbligo  di  fornire  le   informazioni
richieste  ai  sensi  del  comma  5,   si   applicano   le   seguenti
disposizioni: 
    a) ai soggetti sottoposti alla vigilanza  della  Banca  d'Italia,
della  CONSOB,  dell'IVASS  e  della  COVIP,  che   non   ottemperano
all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi  del  comma
5, secondo periodo, e in conformita' delle rispettive legislazioni di
settore, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste,
rispettivamente, dall'articolo 144, comma 1, del  Testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo  190,  comma  1,  del  Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  dall'articolo
310, comma 1, del  Codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,   n.   209,   dall'articolo
19-quater, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  5  dicembre
2005,  n.  252,  recante  disciplina   delle   forme   pensionistiche
complementari; 
    b) ai soggetti non sottoposti a  vigilanza  che  non  ottemperano
all'obbligo di fornire le informazioni richieste ai sensi  del  comma
5,  terzo  periodo,  la   Banca   d'Italia   applica   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro  5  milioni.  Alle
violazioni delle richieste di informazioni della  Banca  d'Italia  si
applicano gli articoli 144-quater e 145 del  decreto  legislativo  n.
385 del  1993  e  l'articolo  145-quater  del  medesimo  decreto,  in
conformita' alle disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Banca
d'Italia. 
  7. Il Comitato coopera con  il  Comitato  europeo  per  il  rischio
sistemico, con la Banca  centrale  europea  nell'esercizio  dei  suoi
compiti macroprudenziali e con le autorita' macroprudenziali di altri
Stati membri  dell'Unione  europea,  anche  mediante  lo  scambio  di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 
  8. I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti  da
segreto d'ufficio. Il Comitato e le autorita' che vi partecipano  non
possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio.  I  dati  e  le
informazioni ricevute dal Comitato sono gestiti dalla Banca  d'Italia
per gli scopi perseguiti dal  Comitato.  I  dati  e  le  informazioni
ricevuti dalle  autorita'  macroprudenziali  di  altri  Stati  membri
dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego  motivato
dell'autorita' che li ha forniti, ad  altre  autorita'  italiane  per
esigenze di stabilita' finanziaria. 
  9. Il Comitato presenta annualmente al Governo e alle Camere, entro
il 31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  una
relazione sulla propria attivita'. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
                «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
                «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
                «Art. 117.  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Sono  materie  di  legislazione  concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
                Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                La potesta' regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
                Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
                La legge regionale ratifica le intese  della  Regione
          con altre Regioni per il migliore esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
                Nelle materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - La Raccomandazione 22 dicembre 2011,  n.  2012/C41/01
          del Comitato europeo per il rischio sistemico  relativa  al
          mandato   macroprudenziale   delle   autorita'    nazionali
          (CERS/2011/3)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea 14 febbraio 2012, n. C 41. 
              - Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, dell'8 giugno  2016,  sugli  indici  usati
          come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
          contratti finanziari o per misurare la performance di fondi
          di  investimento  e  recante   modifica   delle   direttive
          2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014,
          e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea
          29 giugno 2016, n. L 171: 
              Il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  10  febbraio  2021,  che  modifica  il
          regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda  l'esenzione
          di taluni indici di riferimento per valuta estera a  pronti
          di  paesi  terzi  e  la  designazione   di   sostituti   di
          determinati indici di riferimento in via di  cessazione,  e
          che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  europea  12  febbraio
          2021, n. L 49. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, della legge 4 agosto
          2022,  n.  127,  recante:  «Delega  al   Governo   per   il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti normativi dell'Unione europea - Legge  di  delegazione
          europea 2021»: 
                «Art. 6 (Delega al Governo per il  recepimento  della
          raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo  per  il
          rischio  sistemico,  del  22  dicembre  2011,  relativa  al
          mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali,  e  per
          l'attuazione degli articoli  23-ter,  paragrafo  7,  e  28,
          paragrafo  2,  del   regolamento   (UE)   2016/1011,   come
          modificato dal regolamento (UE) 2021/168). - 1. Il  Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  con  le  procedure  di  cui
          all'articolo 31 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          acquisito   il   parere   delle   competenti    Commissioni
          parlamentari,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato
          europeo per il rischio sistemico,  del  22  dicembre  2011,
          relativa  al  mandato  macroprudenziale   delle   autorita'
          nazionali,  e  per  l'attuazione  degli  articoli   23-ter,
          paragrafo 7,  e  28,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
          2016/1011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'8
          giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE)  2021/168
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  10  febbraio
          2021. 
                2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
          raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo  per  il
          rischio  sistemico,  del  22  dicembre  2011,  relativa  al
          mandato  macroprudenziale  delle  autorita'  nazionali,  il
          Governo si attiene, oltre ai principi e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234,  anche  ai  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi specifici: 
                  a)  istituire  un   Comitato   per   le   politiche
          macroprudenziali privo  di  personalita'  giuridica,  quale
          autorita'   indipendente   designata,   ai   sensi    della
          raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la   conduzione   delle
          politiche macroprudenziali con la finalita'  di  perseguire
          la stabilita' del sistema finanziario  nel  suo  complesso,
          anche  attraverso  il  rafforzamento  della  capacita'  del
          sistema finanziario di assorbire le conseguenze  di  eventi
          che ne minacciano la stabilita', nonche' la  prevenzione  e
          il contrasto dei rischi  sistemici,  promuovendo  cosi'  un
          contributo  sostenibile  del   settore   finanziario   alla
          crescita economica; 
                  b) prevedere che al Comitato partecipino  la  Banca
          d'Italia,  alla  quale  e'  attribuita  la  presidenza,  la
          CONSOB, l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          (IVASS) e la Commissione di vigilanza  sui  fondi  pensione
          (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia  della
          stabilita' del sistema finanziario; 
                  c) prevedere che alle sedute del  Comitato  assista
          una rappresentanza  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, senza diritto di voto, e che il  presidente  possa
          invitare, anche su proposta degli  altri  membri,  soggetti
          terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute; 
                  d) prevedere le regole di funzionamento e  di  voto
          del Comitato stabilendo: 
                    1) che il Comitato deliberi, di  regola,  con  il
          voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti; 
                    2)  che,  in  caso  di  parita',  il   voto   del
          presidente valga doppio; 
                    3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l),
          nonche' le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera  m),
          espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il
          consenso   o    l'astensione    dell'autorita'    cui    la
          raccomandazione e' indirizzata  o  che  sia  specificamente
          competente  per  la  materia  che   costituisce   l'oggetto
          principale della segnalazione o del parere; 
                    4)  i  casi  in  cui  le  decisioni   sono   rese
          pubbliche; 
                  e) attribuire il ruolo  di  guida  nelle  politiche
          macroprudenziali  alla  Banca  d'Italia,  che   svolge   le
          funzioni di segreteria del Comitato; 
                  f)   attribuire   al   Comitato   il   compito   di
          identificare,  analizzare,  classificare,   sorvegliare   e
          valutare i rischi per la stabilita' del sistema finanziario
          nel suo complesso; 
                  g) attribuire al Comitato le  funzioni,  i  poteri,
          gli  strumenti  e  i  compiti  di  cooperazione  con  altre
          autorita',   nazionali   ed   europee,    previsti    dalla
          raccomandazione CERS/2011/3; 
                  h) attribuire al Comitato il  compito  di  definire
          indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e  per
          l'uso degli strumenti macroprudenziali; 
                  i) attribuire al Comitato il potere di  definire  e
          perseguire  strategie  e  obiettivi  intermedi  rispetto  a
          quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente
          in considerazione dei rischi per la stabilita' finanziaria; 
                  l) attribuire al Comitato il potere di  indirizzare
          raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS
          e alla  COVIP  e  prevedere  che  tali  autorita'  motivino
          l'eventuale  mancata   attuazione   delle   raccomandazioni
          stesse; 
                  m) attribuire al Comitato il potere  di  effettuare
          segnalazioni alle Camere, al Governo, ad  altre  autorita',
          enti pubblici e organismi dello  Stato,  aventi  a  oggetto
          l'opportunita' di adottare misure, anche normative, nonche'
          di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa,
          sugli  schemi  di  atti  normativi  rilevanti  per  i  suoi
          obiettivi; 
                  n)  prevedere  che  il  Comitato  possa   elaborare
          metodologie e procedure per identificare le  istituzioni  e
          le  strutture  finanziarie  aventi  rilevanza  sistemica  e
          provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i  poteri
          in materia attribuiti a singole autorita'  partecipanti  al
          Comitato dalle rispettive normative di settore; 
                  o) attribuire al Comitato il potere  di  richiedere
          alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS  e  alla  COVIP
          tutti i dati  e  le  informazioni  necessari  all'esercizio
          delle sue funzioni; 
                  p)  prevedere  che  il  Comitato  possa  acquisire,
          tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in
          base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie
          per lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  da  soggetti
          privati che svolgono attivita' economiche rilevanti ai fini
          della  stabilita'  finanziaria  e  da  soggetti   pubblici,
          secondo quanto previsto dalla raccomandazione  CERS/2011/3,
          e che, quando le informazioni non possono essere  acquisite
          tramite le autorita' di cui alla presente lettera ai  sensi
          delle rispettive legislazioni di settore,  il  Comitato  ne
          chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale  sono
          attribuiti i necessari poteri; prevedere  che  il  Comitato
          condivida  con  le  autorita'  i  dati  e  le  informazioni
          necessari all'esercizio delle loro funzioni; 
                  q)  prevedere  che  ai  soggetti  privati  che  non
          ottemperano  agli  obblighi  di  fornire  le   informazioni
          richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS  e
          dalla COVIP  ai  sensi  delle  rispettive  legislazioni  di
          settore, secondo quanto previsto dalla  lettera  p),  siano
          applicate le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dalle medesime legislazioni di settore;  negli  altri  casi
          prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai  soggetti
          privati che non ottemperano agli  obblighi  di  fornire  le
          informazioni da essa richieste una sanzione  amministrativa
          pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei  principi  di
          proporzionalita',  dissuasivita'  e  adeguatezza,   secondo
          un'articolazione che preveda  un  minimo  non  inferiore  a
          5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di  euro;
          prevedere  che   alle   violazioni   delle   richieste   di
          informazioni  della  Banca  d'Italia  si   applichino   gli
          articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e  che  la  Banca
          d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza
          per i necessari accertamenti; 
                  r) prevedere che il Comitato  presenti  annualmente
          al Governo  e  alle  Camere  una  relazione  sulla  propria
          attivita'; 
                  s) apportare alle legislazioni di settore  relative
          alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le
          modifiche necessarie alla corretta e  integrale  attuazione
          della  raccomandazione  CERS/2011/3  e,   in   particolare,
          prevedere  modifiche  all'articolo  188  del  codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, al fine  di  assicurare  l'adeguato
          coordinamento  con  le  disposizioni  di  attuazione  della
          presente delega, prevedendo, in  particolare,  in  coerenza
          con le disposizioni europee che regolano  la  gestione  dei
          casi di  difficolta'  di  imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione, condizioni e modalita'  di  esercizio  dei
          poteri ivi previsti. 
                3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli
          articoli 23-ter,  paragrafo  7,  e  28,  paragrafo  2,  del
          regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento
          (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                  a)  designare  il   Comitato   per   le   politiche
          macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-ter,  paragrafo
          7,  del  regolamento  (UE)   2016/1011,   quale   autorita'
          competente a valutare se una clausola  di  riserva  di  uno
          specifico tipo di  accordo  originariamente  convenuta  non
          rispecchi   piu',   oppure   rispecchi    con    differenze
          significative,  il  mercato  o  la  realta'  economica  che
          l'indice di riferimento  in  via  di  cessazione  intendeva
          misurare  e  se  l'applicazione  di  tale  clausola   possa
          costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria; 
                  b) prevedere che il  Comitato  renda  pubblici  gli
          elementi considerati alla base  della  valutazione  di  cui
          alla lettera a); 
                  c)  prevedere  che  il  Comitato  si   doti   delle
          procedure necessarie per l'effettuazione della  valutazione
          di cui alla lettera a); 
                  d) apportare al testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte  a
          consentire  una   gestione   ordinata   delle   conseguenze
          derivanti dalla cessazione di un indice di  riferimento  ai
          sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)
          2016/1011; 
                  e) prevedere  che  le  banche  e  gli  intermediari
          finanziari pubblichino, anche per  estratto,  e  mantengano
          costantemente aggiornati nel proprio sito internet i  piani
          previsti dall'articolo 28,  paragrafo  2,  del  regolamento
          (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani  siano
          portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa
          relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi
          alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle
          banche e degli intermediari finanziari,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo  119  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad
          oggetto i tassi di  interesse  consentano  di  individuare,
          anche per rinvio ai  piani  di  cui  alla  lettera  e),  le
          modifiche all'indice di riferimento o l'indice  sostitutivo
          per le ipotesi di variazione sostanziale  o  di  cessazione
          dell'indice di riferimento applicato al contratto; 
                  g) prevedere che, al verificarsi di una  variazione
          sostanziale o della cessazione dell'indice di  riferimento,
          le  modifiche  all'indice   di   riferimento   o   l'indice
          sostitutivo, individuati ai sensi della lettera  f),  siano
          comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o
          la   cessazione   dell'indice   di   riferimento   assumano
          efficacia; la modifica si intende approvata ove il  cliente
          non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla
          ricezione  della  comunicazione;   in   quest'ultimo   caso
          prevedere  che  il  cliente  abbia  diritto,  in  sede   di
          liquidazione   del   rapporto,    all'applicazione    delle
          condizioni precedentemente praticate; 
                  h) stabilire che le  modifiche  o  la  sostituzione
          dell'indice di riferimento per le  quali  non  siano  state
          osservate le prescrizioni di cui alle lettere da  e)  a  g)
          siano inefficaci e che in tale caso  si  applichi  l'indice
          sostitutivo  definito  ai  sensi   del   regolamento   (UE)
          2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice,
          si applichi il tasso previsto dall'articolo 117,  comma  7,
          lettera a), del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di
          cui al capo II del titolo VI del medesimo testo  unico,  il
          tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera  a),
          dello stesso; 
                  i)  prevedere  che  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere da f) a h) si  applichino  ai  contratti  aventi  a
          oggetto operazioni e  servizi  disciplinati  ai  sensi  del
          titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di  cui
          all'articolo 3, paragrafo 1, numero  18),  del  regolamento
          (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si  applichi
          l'articolo  118  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 385 del 1993; 
                  l) prevedere  che  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente
          comma le banche e gli intermediari finanziari: 
                    1) rendano nota alla clientela  la  pubblicazione
          dei piani secondo quanto indicato alla lettera e); 
                    2)   comunichino   ai   clienti   le   variazioni
          contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste
          alla lettera f); la modifica si intende  approvata  ove  il
          cliente non receda, senza spese, dal  contratto  entro  due
          mesi dalla ricezione della comunicazione;  in  quest'ultimo
          caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto,
          all'applicazione    delle    condizioni     precedentemente
          praticate; 
                  m) prevedere che le variazioni contrattuali per  le
          quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla
          lettera l) siano inefficaci; in caso di  inefficacia  della
          modifica  e  di   successiva   variazione   sostanziale   o
          cessazione  dell'indice   di   riferimento   applicato   al
          contratto, prevedere che si applichi  l'indice  sostitutivo
          definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere
          che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso
          previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, o, per i contratti di credito di cui al  capo  II  del
          titolo VI del  medesimo  testo  unico,  il  tasso  previsto
          dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso; 
                  n)  prevedere  che  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere l), numero 2), e  m)  si  applichino  ai  contratti
          aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi
          del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da  quelli  di
          cui  all'articolo  3,  paragrafo   1,   numero   18),   del
          regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti  che  prestano  i
          relativi  servizi;  prevedere  che  in  tali  casi  non  si
          applichi l'articolo 118 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo n. 385 del 1993. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto
          dei principi e criteri direttivi di cui ai  commi  2  e  3,
          puo' emanare  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
          medesimi decreti legislativi. 
                5. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  31  e  32  della
          legge 24 dicembre 2012,  n.  234  recante  «Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea.»: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea)  .
          - 1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia», e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          recante:   «Codice   delle   assicurazioni   private»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  13  ottobre  2005,  n.
          239, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla raccomandazione CERS/2011/3 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  144,  comma  1,
          144-quater e 145,  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia»: 
                «Art.  144  (Altre   sanzioni   amministrative   alle
          societa' o enti) . - 1. Nei confronti delle  banche,  degli
          intermediari finanziari delle  societa'  di  partecipazione
          finanziaria, delle societa' di  partecipazione  finanziaria
          mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai  quali
          sono state esternalizzate funzioni  aziendali,  nonche'  di
          quelli incaricati della  revisione  legale  dei  conti,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei  confronti
          degli istituti di pagamento  e  degli  istituti  di  moneta
          elettronica  e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate  funzioni  aziendali,  nonche'   di   quelli
          incaricati  della  revisione  legale  dei  conti,  fino  al
          massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
          fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
          milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile,  per
          le seguenti violazioni: 
                  a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
          comma 2-ter, 34, comma 2,  35,  49,  51,  52,  52-bis,  53,
          53-bis, 53-ter, 54, 55, 60-bis, commi 1 e 4, 61, 64,  commi
          2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69.1, 69.2, 69.3, commi 2  e  8,
          69-qua-ter, 69-quinquies, 69-sexies, 69-octies,  69-novies,
          69-sexiesdecies, 69-noviesdecies, 69-viciessemel, 108, 109,
          comma 3, 110 in relazione agli articoli 26, 52,  61,  comma
          5, 64,  commi  2  e  4,  114-quinquies.1,  114-quinquies.2,
          114-quinquies.3,  in  relazione  agli  articoli  26  e  52,
          114-octies, 114-undecies in relazione agli  articoli  26  e
          52,   114-duodecies,    114-terdecies,    114-quaterdecies,
          114-octiesdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2,
          147, o delle relative disposizioni generali  o  particolari
          impartite dalle autorita' creditizie; 
                  b)  inosservanza  degli  articoli  116,  123,  124,
          126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi  3  e
          4,    126-duodecies,     126-quaterdecies,     comma     1,
          126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                  c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,   comma    2,    126-sexies,    126-septies,
          126-quinquiesdecies,  126-octiesdecies,   126-noviesdecies,
          comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127,
          comma 01 e 128-decies, comma  2  e  comma  2-bis,  o  delle
          relative  disposizioni  generali  o  particolari  impartite
          dalle autorita' creditizie; 
                  d) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
                  e) inserimento nei  contratti  di  clausole  aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso; 
                  e-bis) inosservanza, da parte delle banche e  degli
          intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106, degli articoli  120-octies,  120-novies,
          120-un-decies,        120-duodecies,         120-terdecies,
          120-quaterdecies,   120-septiesdecies,    120-octiesdecies,
          120-noviesdecies. 
                1-bis. La stessa  sanzione  di  cui  al  comma  1  si
          applica a una societa' di partecipazione  finanziaria  o  a
          una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  che,
          nonostante    l'ottenimento     dell'esenzione     prevista
          dall'articolo   60-bis,    comma    3,    o    la    revoca
          dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis,
          comma  5,  eserciti  il  ruolo  di  capogruppo   ai   sensi
          dell'articolo 61, comma 1.». 
                «Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle
          sanzioni). - 1. Nella determinazione  dell'ammontare  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie  o  della  durata  delle
          sanzioni accessorie previste nel presente titolo  la  Banca
          d'Italia  considera  ogni  circostanza  rilevante   e,   in
          particolare, tenuto conto del  fatto  che  il  destinatario
          della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti,
          ove pertinenti: 
                  a) gravita' e durata della violazione; 
                  b) grado di responsabilita'; 
                  c) capacita'  finanziaria  del  responsabile  della
          violazione; 
                  d) entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
                  e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
                  f) livello di cooperazione del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia; 
                  g) precedenti  violazioni  in  materia  bancaria  o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
                  h)   potenziali   conseguenze   sistemiche    della
          violazione.». 
                «Art. 145 (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni previste nel presente titolo cui e'  applicabile
          una sanzione amministrativa, la Banca  d'Italia  contestati
          gli addebiti ai  soggetti  interessati,  tenuto  conto  del
          complesso delle informazioni raccolte, applica le  sanzioni
          con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
          entro  trenta  giorni   dalla   contestazione,   presentare
          deduzioni e chiedere  un'audizione  personale  in  sede  di
          istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
          di un avvocato. 
                1-bis. Il procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai
          principi del contraddittorio, della conoscenza  degli  atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
                2. 
                3. Il provvedimento di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo  e
          per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
          cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
          sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la  Banca   d'Italia
          menziona l'avvio dell'azione giudiziaria  e  l'esito  della
          stessa nel proprio sito web a margine della  pubblicazione.
          La  Banca  d'Italia,  tenuto  conto  della   natura   della
          violazione e  degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire
          modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
          ponendo  le  relative  spese  a  carico  dell'autore  della
          violazione. 
                3-bis.  Nel  provvedimento  di   applicazione   della
          sanzione la Banca  d'Italia  dispone  la  pubblicazione  in
          forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
          ordinaria: 
                  a) abbia ad oggetto dati  personali  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la   cui
          pubblicazione   appaia   sproporzionata    rispetto    alla
          violazione sanzionata; 
                  b) possa comportare rischi per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
                  c) possa causare un pregiudizio  sproporzionato  ai
          soggetti   coinvolti,   purche'   tale   pregiudizio    sia
          determinabile. 
                3-ter. Se le situazioni  descritte  nel  comma  3-bis
          hanno carattere temporaneo, la pubblicazione e'  effettuata
          quando queste sono venute meno. 
                4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
          ammesso ricorso alla corte di appello di Roma.  Il  ricorso
          e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
          termine  di   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
          provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta  giorni  se  il
          ricorrente  risiede  all'estero,  ed   e'   depositato   in
          cancelleria,   unitamente   ai   documenti    offerti    in
          comunicazione, nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni
          dalla notifica. 
                5.  L'opposizione  non  sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento. La corte  di  appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
                6. Il Presidente della corte di  appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima dell'udienza. La Banca d'Italia  deposita  memorie  e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
                7. All'udienza, la Corte di  appello  dispone,  anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
                7-bis.  Con  la  sentenza  la  Corte  d'Appello  puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento, o accoglierla, annullando in  tutto
          o in parte il provvedimento o riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
                8. Copia della sentenza e' trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte di appello,  alla  Banca  d'Italia,
          anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3. 
                9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni  previste  dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
          derivanti  dalle  sanzioni  previste  dal  presente  titolo
          affluiscono al bilancio dello Stato. 
                10. 
                11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute negli articoli 6, 10, 11  e  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 190, comma  1,  del
          decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  recante:
          «Testo   unico   delle   disposizioni   in    materia    di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52»: 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, delle holding di investimento  come
          definite  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  23,   del
          regolamento   (UE)    2019/2033,    delle    societa'    di
          partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 40,  del  medesimo  regolamento,  dei
          depositari   e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9;  11-bis;
          12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e  4-bis;  24,
          commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1,  3  e  4;
          27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1;  29-ter,
          comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6  e
          7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis,  comma  6;  35-novies;
          35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39;  40,
          commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
          2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1,  3  e  4;
          42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4,  7,
          7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e  5;
          45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3  e  4;  55-ter;
          55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
          o particolari emanate in base ai medesimi articoli.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 310, comma  1,  del
          decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante:
          «Codice delle assicurazioni private»: 
                «Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). -  1.
          Si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila al dieci percento del fatturato per le  seguenti
          violazioni: 
                  a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15,  16,
          18,  21,  22,  28,  29,  30,  30-bis,  30-ter,   30-quater,
          30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies,  30-novies,
          32,  33,  35-bis,  35-ter,   35-quater,   36-bis,   36-ter,
          36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,  36-octies,
          36-novies,    36-decies,     36-undecies,     36-duodecies,
          36-terdecies, 37-bis,  37-ter,  38,  41,  42,  42-bis,  43,
          44-ter,  44-quater,  44-quinquies,  44-sexies,  44-septies,
          44-octies,  44-novies,  44-decies,  47-quater,   comma   1,
          47-septies, 47-octies, 47-novies,  47-decies,  48,  48-bis,
          49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis,  59-ter,
          59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63,  64,  65,  65-bis,
          66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma  2,
          77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,
          100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis,  1-ter  e
          5-bis, 190-bis, comma 1,  191,  196,  comma  2,  197,  210,
          210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e  2,
          216-ter, 216-sexies,  216-octies,  216-novies,  220-novies,
          comma 1, 348 e 349, comma 1,  o  delle  relative  norme  di
          attuazione; 
                  b) inosservanza degli articoli 10-quater,  132-ter,
          133, o delle relative norme di attuazione; 
                  c) inosservanza degli articoli  125,  comma  5-bis,
          127, comma 3, limitatamente  all'obbligo  di  rilascio  del
          certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2,
          146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o  delle  relative
          norme  di  attuazione   e   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, comma 2,
          del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  recante
          disciplina delle forme pensionistiche complementari: 
                «Art.  19-quater  (Sanzioni  amministrative).  -   1.
          (omissis). 
                2. I componenti degli organi di amministrazione e  di
          controllo, i direttori generali, i titolari delle  funzioni
          fondamentali  i  responsabili  delle  forme  pensionistiche
          complementari, i liquidatori e  i  commissari  nominati  ai
          sensi dell'articolo 15 che  in  relazione  alle  rispettive
          competenze: 
                  a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in
          parte,  alle  richieste  della  COVIP,   ovvero   ritardano
          l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  5.000  a
          euro 25.000; 
                  b) non osservano  le  disposizioni  previste  negli
          articoli 1, commi  1-bis  e  4,  4-bis,  5,  5-bis,  5-ter,
          5-quater,  5-quinquies,  5-sexies,  5-sep-ties,   5-octies,
          5-nonies,   6,   7,   11,   13-bis,   13-ter,    13-quater,
          13-quinquies,  13-sexies,  13-septies,  14,   14-bis,   15,
          15-bis, 17-bis, e 20  ovvero  le  disposizioni  generali  o
          particolari  emanate  dalla  COVIP  in  base  ai   medesimi
          articoli nonche'  in  base  all'articolo  19  del  presente
          decreto,  sono  puniti  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 500 a euro 25.000; 
                  c) non osservano le disposizioni sui  requisiti  di
          onorabilita'  e   professionalita'   e   sulle   cause   di
          ineleggibilita' e di incompatibilita'  e  sulle  situazioni
          impeditive previste dal decreto del Ministro del  lavoro  e
          della previdenza  sociale  di  cui  all'articolo  5-sexies,
          ovvero le disposizioni sui limiti agli  investimenti  e  ai
          conflitti di interessi previste dal  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6,  comma
          5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato
          dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  cui
          all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti
          con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000; 
                  d) non effettuano le  comunicazioni  relative  alla
          sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di
          cui all'articolo  5-sexies,  lettera  b),  nel  termine  di
          quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza
          degli eventi e delle situazioni relative, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          2.600 euro a 15.500 euro.».