IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia»,  e,  in
particolare l'articolo 111, comma 5, in base  al  quale  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  emana
disposizioni attuative dello stesso articolo; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 914, che apporta modifiche all'articolo 111 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 41233 del 5 ottobre 2023; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
pervenuto con la nota prot. n. 9422 del 13 ottobre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  17
  ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  17
ottobre  2014,  n.  176,  recante  disciplina  del  microcredito,  in
attuazione dell'articolo 111, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  del  titolo  I  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Microcredito per  l'avvio  o  l'esercizio  di  attivita'  di  lavoro
autonomo o di microimpresa»; 
    b) all'articolo 1: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  le  parole:  «o  lo  sviluppo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «o l'esercizio»; 
        1.2) dopo le parole: «societa' di persone,» sono inserite  le
seguenti: «di societa' a responsabilita' limitata,»; 
        1.3) le parole:  «,  ovvero  a  promuovere  l'inserimento  di
persone fisiche nel mercato del lavoro» sono soppresse; 
      2) al comma 2: 
        2.1) la lettera a) e' abrogata; 
        2.2) alla lettera c), dopo le parole: «societa' di  persone,»
sono inserite le seguenti: «societa' a responsabilita' limitata,»; 
        2.3) la lettera d) e' abrogata; 
    c) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «25.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «75.000»; 
      2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«In deroga a quanto previsto dal  primo  periodo,  gli  operatori  di
microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle societa'
a responsabilita' limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un
importo non superiore ad euro 100.000.»; 
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Fermo  restando  i  limiti  di  cui  al   comma   1,
l'ammontare   dei   finanziamenti   concessi   dagli   operatori   di
microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per cento del
capitale sociale al netto delle perdite, come risultante  dall'ultimo
bilancio approvato.»; 
      4) al comma 2, le parole: «il limite di 25.000 euro o, nei casi
previsti dal comma 1, di 35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«i limiti di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
      5) al comma 4, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente:
«dieci» e le  parole  da:  «,  ad  eccezione»  a  «dieci  anni»  sono
soppresse; 
    d)  all'articolo  5,  comma  1,  alinea,  la  parola:  «capo»  e'
sostituita dalla seguente: «titolo»; 
    e) all'articolo 10, comma 1, lettera a), la parola:  «fallimento»
e' sostituita dalle seguenti: «liquidazione giudiziale»; 
    f) all'articolo 13,  comma  2,  dopo  le  parole:  «finanziamento
concesso» sono aggiunte le seguenti: «e, per le operazioni di importo
superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60 per cento
di ogni finanziamento concesso»; 
    g) all'articolo 14,  la  parola:  «sedici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «nove»; 
    h) all'articolo 15,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «micro
credito» sono sostituite dalla seguente: «microcredito»; 
    i) all'articolo 16, comma 2, la lettera a) e' abrogata. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente   decreto   si   applicano   ai
finanziamenti stipulati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 novembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1634 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  111,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30  settembre  1993,  n.   230,
          Supplemento ordinario: 
                «Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo
          106, comma 1, i soggetti iscritti in  un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
                  a)  siano  di  ammontare  non  superiore   a   euro
          75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; 
                  b) 
                  c) siano accompagnati dalla prestazione di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
                1-bis. I soggetti iscritti  nell'apposito  elenco  di
          cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa' a
          responsabilita' limitata senza le limitazioni indicate  nel
          comma  1,  lettera  a),  e  comunque  per  un  importo  non
          superiore ad euro 100.000,00. 
                2. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) forma di societa' per azioni, in accomandita per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
                  b) capitale versato di ammontare  non  inferiore  a
          quello stabilito ai sensi del comma 5; 
                  c) requisiti di onorabilita' dei soci di  controllo
          o rilevanti, nonche'  di  onorabilita'  e  professionalita'
          degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
                  d) oggetto sociale limitato alle sole attivita'  di
          cui  al  comma  1,  nonche'  alle  attivita'  accessorie  e
          strumentali; 
                  e) presentazione di un programma di attivita'. 
                3. I soggetti di cui al comma 1  possono  erogare  in
          via non prevalente finanziamenti anche a favore di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
                3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
                4. In deroga all'articolo 106, comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
                5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
                  a) requisiti concernenti i beneficiari e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una  durata
          dei finanziamenti fino a quindici anni; 
                  b)  limiti  oggettivi,  riferiti  al  volume  delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di  limitazione
          riguardante  i  ricavi,  il  livello  di  indebitamento   e
          l'attivo patrimoniale; 
                  c) le caratteristiche dei soggetti che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
                  d) le informazioni da fornire alla clientela. 
                5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo  microcredito  e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.». 
              - Si riporta il comma 914 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021,  n.  310,  Supplemento
          ordinario: 
                «914. All'articolo 111 del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" e'
          sostituita dalla seguente: "75.000,00"; 
                  b) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
                  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito  elenco
          di  cui  al  comma  1  possono  concedere  finanziamenti  a
          societa' a responsabilita' limitata  senza  le  limitazioni
          indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo
          non superiore ad euro 100.000,00"; 
                  d) al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in  fine,
          le seguenti parole: ", prevedendo comunque una  durata  dei
          finanziamenti fino a quindici anni"; 
                  e) al comma 5, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
          le seguenti parole: ", escludendo comunque  alcun  tipo  di
          limitazione   riguardante   i   ricavi,   il   livello   di
          indebitamento e l'attivo patrimoniale".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante la  disciplina  dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, Supplemento ordinario: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5,  10,  13,
          14, 15, e 16 del decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del
          microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre  2014,  n.  279,  come
          modificato dal seguente regolamento: 
                «Art.    1     (Beneficiari     e     caratteristiche
          dell'attivita').   -   1.   Rientra    nell'attivita'    di
          microcredito disciplinata dal presente  titolo  l'attivita'
          di  finanziamento  finalizzata  a   sostenere   l'avvio   o
          l'esercizio  di  un'attivita'  di  lavoro  autonomo  o   di
          microimpresa,  organizzata   in   forma   individuale,   di
          associazione,  di  societa'  di  persone,  di  societa'   a
          responsabilita'  limitata,  semplificata  o   di   societa'
          cooperativa. 
                2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: 
                  a) (abrogata) 
                  b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un
          numero di dipendenti superiore alle 5 unita'; 
                  c) societa' di persone, societa' a  responsabilita'
          limitata, societa' a responsabilita' limitata semplificata,
          o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci
          superiore alle 10 unita'; 
                  d) (abrogata).». 
                «Art.  4  (Ammontare  massimo,  caratteristiche   dei
          finanziamenti e canali distributivi). - 1. I  finanziamenti
          non possono  essere  assistiti  da  garanzie  reali  e  non
          possono eccedere il  limite  di  euro  75.000  per  ciascun
          beneficiario.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal   primo
          periodo, gli operatori di  microcredito  possono  concedere
          finanziamenti in favore delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo
          non superiore ad euro 100.000. 
                1-bis. Fermo restando i limiti di  cui  al  comma  1,
          l'ammontare dei finanziamenti concessi dagli  operatori  di
          microcredito a un singolo beneficiario non supera il 10 per
          cento del capitale sociale al  netto  delle  perdite,  come
          risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
                2. L'operatore di microcredito  puo'  concedere  allo
          stesso soggetto un nuovo finanziamento  per  un  ammontare,
          che sommato al debito residuo, non superi i limiti  di  cui
          ai commi 1 e 1-bis. 
                3. Il rimborso dei finanziamenti  e'  regolato  sulla
          base di  un  piano  con  rate  aventi  cadenza  al  massimo
          trimestrale. La data di inizio  del  pagamento  delle  rate
          puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse  con
          le caratteristiche del progetto finanziato. 
                4. La  durata  massima  del  finanziamento  non  puo'
          essere superiore a dieci anni. 
                5.   Gli   operatori   di   microcredito   concludono
          direttamente  i  contratti   di   finanziamento.   Per   la
          promozione   e   il   collocamento   dei    contratti    di
          finanziamento, ove non curati direttamente,  gli  operatori
          di  microcredito  possono  avvalersi   esclusivamente   dei
          soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.». 
                «Art. 5 (Beneficiari e finalita' dei  finanziamenti).
          -  1.  Rientra  nell'attivita'  disciplinata  dal  presente
          titolo   l'attivita'   di   finanziamento   finalizzata   a
          promuovere progetti di  inclusione  sociale  e  finanziaria
          destinati a persone fisiche che si  trovino  in  una  delle
          seguenti condizioni di particolare vulnerabilita' economica
          o sociale: 
                  a) stato di disoccupazione; 
                  b) sospensione o riduzione  dell'orario  di  lavoro
          per cause non dipendenti dalla propria volonta'; 
                  c)   sopraggiungere   di    condizioni    di    non
          autosufficienza  propria  o  di  un  componente  il  nucleo
          familiare; 
                  d) significativa contrazione del reddito o  aumento
          delle spese non derogabili per il nucleo familiare. 
                2. I finanziamenti  sono  destinati  all'acquisto  di
          beni o servizi  necessari  al  soddisfacimento  di  bisogni
          primari del soggetto finanziato o di un membro del  proprio
          nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo  e  non
          esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la
          messa a  norma  degli  impianti  della  propria  abitazione
          principale e per la  riqualificazione  energetica,  tariffe
          per  l'accesso  a  servizi  pubblici  essenziali,  quali  i
          servizi  di  trasporto  e  i  servizi   energetici,   spese
          necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica. 
                3. L'operatore verifica, anche  richiedendo  apposite
          prove documentali, la sussistenza delle condizioni  di  cui
          al  comma  1,  nonche'  l'effettivo  utilizzo  delle  somme
          corrisposte per le finalita' di cui al comma 2. 
                4. L'esposizione di  ciascun  beneficiario  verso  il
          medesimo finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il
          limite di 10.000 euro; i finanziamenti non  sono  assistiti
          da garanzie reali e hanno  una  durata  massima  di  cinque
          anni. 
                5.   I   contratti   di   finanziamento   specificano
          espressamente  la  destinazione   dei   fondi   erogati   e
          stabiliscono le forme e le  modalita'  di  svolgimento  dei
          servizi ausiliari di  assistenza  dei  soggetti  finanziati
          nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi  devono
          in particolare fornire ai  debitori  informazioni  utili  a
          migliorare la gestione dei flussi  delle  entrate  e  delle
          uscite e realizzarsi durante l'intera durata del  piano  di
          rimborso del finanziamento. Essi  possono  essere  prestati
          direttamente  dall'operatore  di  microcredito  ovvero  dai
          soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2. 
                6.  Il  tasso  effettivo  globale,   comprensivo   di
          interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese
          quelle per i servizi ausiliari, applicato ai  finanziamenti
          concessi non puo' superare il tasso effettivo globale medio
          rilevato  per  la  categoria   di   operazioni   risultante
          dall'ultima rilevazione  trimestrale  effettuata  ai  sensi
          della legge 7 marzo  1996,  n.  108,  moltiplicato  per  un
          coefficiente pari a 0,8. Per individuare  la  categoria  di
          operazioni rilevante ai fini di cui al  periodo  precedente
          si fa riferimento alla forma tecnica  del  finanziamento  e
          alle  caratteristiche  del  soggetto  finanziato,   secondo
          quanto   stabilito   dal   provvedimento   del    Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
          e dalle Istruzioni per la rilevazione dei  tassi  effettivi
          globali medi ai sensi della legge  sull'usura  della  Banca
          d'Italia. Le clausole non conformi a  quanto  previsto  dal
          presente comma sono nulle. La nullita' della  clausola  non
          comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso
          il tasso massimo individuato dal presente comma. 
                7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti
          dal  presente   articolo   non   puo'   superare   il   49%
          dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.». 
                «Art. 10 (Situazioni impeditive). -  1.  Non  possono
          ricoprire le cariche di amministratore, direttore  generale
          e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi  precedenti
          l'adozione  dei  relativi   provvedimenti,   hanno   svolto
          funzioni di amministrazione, direzione o controllo: 
                  a) in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale; 
                  b) in  imprese  operanti  nel  settore  creditizio,
          finanziario,  mobiliare  o  assicurativo  sottoposte   alla
          procedura di amministrazione straordinaria, di  sospensione
          degli organi di  amministrazione  e  controllo,  di  revoca
          dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b.,
          o di liquidazione coatta amministrativa; 
                  c) in operatori del microcredito nei cui  confronti
          sia stata disposta la cancellazione  dall'elenco  ai  sensi
          dell'articolo 113, t.u.b.; 
                  d)  in  imprese  nei  cui  confronti   sono   state
          irrogate, in relazione  a  reati  da  questi  commessi,  le
          sanzioni interdittive indicate nell'articolo  9,  comma  2,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231. 
                2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c) non  operano  se  l'interessato  dimostra  la  propria
          estraneita'  ai  fatti  che  hanno  determinato  la   crisi
          dell'impresa  ovvero  la  sua   cancellazione   dall'elenco
          generale o speciale degli intermediari finanziari. 
                L'interessato  informa   tempestivamente   la   Banca
          d'Italia delle situazioni di cui al comma  1,  lettere  a),
          b), e c) e comunica gli elementi  idonei  a  dimostrare  la
          propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi
          dell'impresa ovvero la sua cancellazione. 
                3.  La  Banca  d'Italia  valuta   l'idoneita'   degli
          elementi   comunicati   dall'interessato    a    dimostrare
          l'estraneita'  dai  fatti   addebitati.   Ai   fini   della
          valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi,  del
          fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla  sua
          cancellazione,  non  siano  stati  adottati  nei  confronti
          dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi  della
          normativa del settore bancario, mobiliare  o  assicurativo,
          condanne con sentenza anche provvisoriamente  esecutiva  al
          risarcimento dei danni in esito  all'esercizio  dell'azione
          di   responsabilita'   ai   sensi   del   codice    civile,
          provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo  2409
          del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte
          dell'organo competente. 
                4. Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  degli
          elementi  da  parte  dell'interessato,  la  Banca  d'Italia
          comunica a quest'ultimo la propria  motivata  decisione  in
          merito alla sussistenza dell'impedimento. 
                5.   L'idoneita'   dell'interessato   e'   nuovamente
          valutata se sopravvengono  i  fatti  previsti  al  comma  3
          ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo  per  la
          valutazione.  A   questo   scopo   l'interessato   comunica
          tempestivamente tali fatti alla Banca  d'Italia,  la  quale
          procede ai sensi del comma 3. 
                6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la  durata
          di tre anni dall'adozione dei  relativi  provvedimenti.  Il
          periodo e' ridotto ad un  anno  nelle  ipotesi  in  cui  il
          provvedimento di avvio della procedura sia  stato  adottato
          su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa
          o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.». 
                «Art.   13   (Altre    disposizioni    relative    al
          microcredito).  -  1.  Non  rientrano   nell'attivita'   di
          microcredito: 
                  a) la concessione di crediti di firma  anche  nella
          forma di garanzie personali; 
                  b) la concessione di finanziamenti a  fronte  della
          cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero
          a fronte di delegazione di pagamento relativa a un  credito
          retributivo. 
                2. E' precluso agli  operatori  del  microcredito  di
          avvalersi di consorzi o fondi di garanzia  che  coprano  il
          rischio di credito in una percentuale superiore al  80%  di
          ogni finanziamento concesso e, per le operazioni di importo
          superiore a euro 50.000, in una percentuale superiore al 60
          per cento di ogni finanziamento concesso. 
                3. I limiti massimi  di  finanziamento  di  cui  agli
          articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base della media delle variazioni degli  indici  ISTAT  dei
          prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati
          intervenute nel periodo di riferimento.». 
                «Art.  14  (Limiti  all'indebitamento).  -   1.   Gli
          operatori iscritti nell'elenco  di  cui  all'articolo  111,
          comma 1, t.u.b., possono  acquisire  risorse  a  titolo  di
          finanziamento per un ammontare non superiore a  nove  volte
          il  patrimonio  netto   risultante   dall'ultimo   bilancio
          approvato.». 
                «Art. 15 (Gestione dell'elenco  e  organismo  per  la
          gestione dell'elenco). - 1. La  Banca  d'Italia  disciplina
          modalita', termini e procedure con riferimento a: 
                  a) l'iscrizione e la gestione  dell'elenco  di  cui
          all'articolo  111,  comma  1,  t.u.b.,   ivi   inclusa   la
          dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso
          di inerzia dell'operatore del microcredito; 
                  b) la comunicazione di  dati  e  notizie  da  parte
          degli  operatori  di  microcredito  con  riferimento,   tra
          l'altro, ai finanziamenti  concessi  e  alla  tipologia  di
          servizi ausiliari prestati. 
                2. I riferimenti contenuti nel  presente  regolamento
          alla  Banca  d'Italia   devono   intendersi   all'Organismo
          previsto dall'articolo 113, t.u.b.,  quando  questo  -  una
          volta costituito - abbia iniziato ad operare.». 
                «Art.  16  (Operatori  di  finanza   mutualistica   e
          solidale). - 1. Sono operatori di  finanza  mutualistica  e
          solidale  i   soggetti,   iscritti   nell'elenco   di   cui
          all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di
          cooperativa a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda
          che: 
                  a)   partecipanti   al   capitale,   dipendenti   e
          collaboratori siano esclusivamente soci; 
                  b)  l'assemblea  dei  soci  abbia   la   competenza
          esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e
          gestionali; 
                  c)   siano   resi   pubblici   i   nominativi   dei
          partecipanti al  capitale,  l'ammontare  dei  finanziamenti
          concessi e la natura dei beneficiari; 
                  d) la societa' non  abbia  scopo  di  lucro  e  non
          possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al
          tasso di inflazione dell'anno di riferimento; 
                  e)   per   ogni    finanziamento    sia    condotta
          un'istruttoria socio ambientale alla quale e' attribuito lo
          stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione. 
                2. Gli operatori di finanza mutualistica  e  solidale
          possono: 
                  a) (abrogata) 
                  b)  nel  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  del
          presente   regolamento,   concedere   altri   finanziamenti
          previsti dai titoli I e II.».