IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alla  revisione  legale  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica la direttiva 2006/43/CE; 
  Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016,  n.  135,  recante
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che modifica il  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2464  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE,  la  direttiva  2006/43/CE  e  la
direttiva  2013/34/UE  per   quanto   riguarda   la   rendicontazione
societaria di sostenibilita', che dovra' essere recepita dagli  Stati
membri entro il 6 luglio 2024; 
  Visto l'art. 21, comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  39/2010,
secondo  il  quale  lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite   al
Ministero dell'economia e  delle  finanze  dal  presente  decreto  e'
finanziato dai contributi degli iscritti nel registro; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto  legislativo
n. 39/2010, secondo il quale l'entita' dei contributi, commisurati ai
costi diretti e indiretti della vigilanza sono definiti  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e che per le  funzioni  il
cui costo varia in relazione alla complessita' dell'attivita'  svolta
dall'iscritto   nel   registro,   il   contributo   e'    commisurato
all'ammontare  dei  ricavi  e  dei  corrispettivi  realizzati   dagli
iscritti e in misura tale  da  garantire  l'integrale  copertura  del
costo del servizio; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis,  comma  12,  del  piu'  volte
citato decreto legislativo n. 39/2010,  che  prevede  che  gli  oneri
derivanti  dallo  svolgimento  dei  controlli  della  qualita'   sono
finanziati dai contributi degli iscritti al  registro  ai  sensi  del
sopra citato art. 21, comma 7, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9
dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23  dicembre
2020, n. 318, «Determinazione del contributo annuale a  carico  degli
iscritti nel registro dei revisori legali»; 
  Considerato che, per dare maggiore incisivita' a  talune  attivita'
indicate nell'art. 21, comma 1 del decreto  legislativo  n.  39/2010,
con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  30
settembre 2021,  e'  stato  costituito,  tra  l'altro,  l'Ufficio  XV
dell'Ispettorato generale di finanza  presso  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  che  ha  tra  le  sue  prevalenti
attribuzioni di competenza il controllo della qualita'  dei  revisori
legali dei conti e la formazione continua degli iscritti; 
  Vista la determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  del  17
febbraio  2023,  con  la  quale  e'  stato  costituito  un   comitato
consultivo in materia di controllo della  qualita'  finalizzato  alla
prestazione di consulenza qualificata in materia di  controlli  della
qualita'; 
  Tenuto  conto  degli  esiti  dei  lavori  del   suddetto   Comitato
pubblicati sul sito della revisione legale,  contenenti  proposte  di
criteri e di schemi procedurali per l'attuazione della disciplina dei
controlli; 
  Considerata  la  necessita'  di   avviare,   con   ogni   opportuna
gradualita', i predetti controlli; 
  Considerata altresi' la necessita' dell'adeguamento delle attivita'
connesse all'entrata in vigore della disciplina di recepimento  della
direttiva (UE) 2022/2464; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere al progressivo adeguamento
del contributo a carico  degli  iscritti  al  registro  dei  revisori
legali,  attualmente  pari  a  euro  35,00,  per  fare   fronte,   in
particolare,  alle  attivita'  di  svolgimento  dei  controlli  della
qualita', incluse le attivita' propedeutiche all'avvio  dei  predetti
controlli, nonche' alla formazione continua, al  rafforzamento  delle
altre funzioni di vigilanza sui revisori legali dei conti in capo  al
Ministero dell'economia e delle finanze  previste  dall'art.  21  del
decreto legislativo n. 39 del 2010 e all'adeguamento delle  attivita'
connesse all'entrata in vigore della disciplina di recepimento  della
direttiva (UE) 2022/2464; 
  Ritenuto di incrementare, per il 2024, di euro 12,00 il  contributo
annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori legali  e,  a
decorrere dal 1° gennaio 2025, di ulteriori euro 10,00; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  rideterminare  l'entita'  del  contributo
annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori legali  nella
misura di euro 47,00, per il 2024, e di euro 57,00 a decorrere dal 1°
gennaio 2025, comprensivi delle spese di produzione degli  avvisi  di
pagamento, a copertura dei costi diretti e indiretti  delle  funzioni
conferite al Ministero dell'economia e delle  finanze  dall'art.  21,
comma 1, del decreto legislativo  n.  39/2010  e  delle  disposizioni
attuative dell'art. 3 della direttiva 2022/2464; 
  Ritenuto  di  destinare   preferibilmente,   in   sede   di   prima
applicazione, per il biennio  2024-2025,  le  risorse  derivanti  dal
maggior contributo nella misura di due terzi alle attivita'  relative
ai controlli  della  qualita',  incluse  le  attivita'  propedeutiche
all'avvio dei predetti controlli,  alla  formazione  dei  controllori
della qualita' e all'erogazione di maggiori contenuti formativi sulla
piattaforma MEF e di un terzo alle restanti attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n. 469, recante norme di  semplificazione  del  procedimento  per  il
versamento di somme  all'entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  il  «Codice  dell'amministrazione
digitale» (CAD); 
  Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e  l'art.  8,
comma 1, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia  di
revisione legale dei conti; 
  Vista la determina del  Ragioniere  generale  dello  Stato  del  21
settembre  2011,  con  la  quale  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del
supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita'  di  cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  numeri
144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del  29  agosto  2012,  n.  201,  nonche'  i
decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e  n.  16  dell'8  gennaio  2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del  20  febbraio  2013,  n.  43,
attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n.  39  del
2010; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82,  in  materia  di  «Effettuazione  di  pagamenti   con   modalita'
informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i  pagamenti
spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamento
elettronico»; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette  a
disposizione, attraverso il sistema pubblico  di  connettivita',  una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e  l'interoperabilita'
tra le  pubbliche  amministrazioni  e  i  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli  strumenti
di  cui  all'art.  64,  l'autenticazione  dei  soggetti   interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento; 
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge  11  settembre
2020, n. 120, che modifica l'art.  64,  comma  2-quater  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso  ai  servizi  in
rete  erogati  dalle   pubbliche   amministrazioni   che   richiedono
identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di
identita' elettronica; 
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge  11  settembre
2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i  soggetti  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi
in rete tramite applicazione su dispositivi mobili  anche  attraverso
il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Contributo annuale a carico degli 
              iscritti nel registro dei revisori legali 
 
  1. Dal 1° gennaio  2024,  il  contributo  annuale  a  carico  degli
iscritti nel registro dei revisori  legali  e'  determinato  in  euro
47,00. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo  e'  fissato  in
euro 57,00. 
  2. L'importo del contributo annuale,  comprensivo  delle  spese  di
produzione degli avvisi di pagamento, e' versato in  unica  soluzione
entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalita' di cui  all'art.
2, e non e'  frazionabile  in  rapporto  alla  durata  di  iscrizione
nell'anno. 
  3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali  e  le
societa' di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A»
e «B» del registro alla data del  1°  gennaio  di  ogni  anno.  Fermo
restando il  contributo  di  iscrizione  posto  a  carico  dei  nuovi
iscritti, i revisori legali e le societa' di revisione che  in  corso
d'anno sono iscritti per la prima volta  nel  registro  dei  revisori
legali sono tenuti al pagamento  del  contributo  annuale  a  partire
dall'anno successivo a quello di iscrizione. 
  4. L'ammontare del  contributo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
aggiornato nella misura necessaria alla  copertura  del  costo  della
vigilanza.  L'aggiornamento  avra'  effetto  a  decorrere   dall'anno
successivo a quello della pubblicazione del  relativo  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  5. Nel caso di omesso o  ritardato  pagamento  dei  contributi,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare  nei  confronti
dei soggetti morosi  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  24-ter  del
decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  come  modificato  dal
decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli
interessi nella misura legale,  con  decorrenza  dalla  scadenza  del
contributo e sino alla data dell'effettivo  versamento,  nonche'  gli
oneri amministrativi connessi alla correlata  attivita'  di  recupero
del credito. 
  6. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si  riserva  la
facolta' di effettuare controlli a campione al fine di verificare  la
correttezza della liquidazione e del versamento del contributo.