IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e,
in particolare, quelle relative alle esigenze  dei  consumatori  che,
chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano  una  domanda
di prodotti agricoli  o  alimentari  con  caratteristiche  specifiche
riconoscibili,  in  particolare  modo  quelle  connesse   all'origine
geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 -1997; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie  generale  n.  97  del  27  aprile  2000,
recante   «disposizioni   generali   relative   ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie  generale  n.  97  del  27  aprile  2000,
recante «Individuazione dei criteri di  rappresentanza  negli  organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (DOP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  DOP  con
l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi,  ora  Ispettorato  Centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004  n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 148 della commissione del 15  febbraio
2007  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea  legge  46  del  16  febbraio
2007, con il quale e' stata registrata la  denominazione  di  origine
protetta «Stelvio»; 
  Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78
del 2 aprile 2008, successivamente confermato, con il quale e'  stato
attribuito  per  un  triennio  al  Consorzio  Formaggio  Stelvio   il
riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni  di  cui  all'art.
53, comma 15 della legge 24  aprile  1998  n.  128,  come  modificato
dall'art. 14, della legge 21  dicembre  1999,  n.  526,  per  la  DOP
«Stelvio»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modifiche ed integrazioni citato,  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi  di
Tutela delle DOP e delle  DOP  che  individua  la  modalita'  per  la
verifica della sussistenza del  requisito  della  rappresentativita',
effettuata con  cadenza  triennale,  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e  successive  modifiche  ed
integrazioni    sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria  «caseifici»  nella
filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4,  lett.  a)  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo  di
riferimento; 
  Considerato in  particolare  che  la  verifica  predetta  e'  stata
eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate  dal  Consorzio  a
mezzo pec l'8 novembre 2023 (prot. Masaf n.  619193  dell'8  novembre
2023) e della attestazione rilasciata dall'Organismo  di  controllo -
IFCQ Certificazioni S.r.l. - con le note n. 3347 del  3  maggio  2023
(prot. Masaf n. 233342 del 4 maggio 2023) e n. 9443  del  7  dicembre
2023 (prot. Masaf n. 674818  del  7  dicembre  2023),  autorizzato  a
svolgere le attivita' di controllo  sulla  denominazione  di  origine
protetta «Stelvio»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2023 della direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica  n.  118468
del 22 febbraio 2023  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio  Formaggio  Stelvio  a  svolgere  le  funzioni  indicate
all'art. 53, comma 15, della citata  legge  n.  128  del  1998,  come
modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526  per  la
DOP «Stelvio», 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 18 marzo 2008, al Consorzio Formaggio Stelvio, con  sede
legale in Bolzano, via Innsbruck, n. 43, a svolgere  le  funzioni  di
cui di cui all'art. 53 della  legge  24  aprile  1998  n.  128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526 per la DOP «Stelvio». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel decreto  ministeriale  18  marzo  2008  e  nel  presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento  motivato  e  revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53  della  legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni  e  dei
requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n.  61413
e 61414 e successive modifiche ed integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 dicembre 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero