IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (di seguito «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425,  il
quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili  dal
Servizio  sanitario  nazionale  sia  conforme   alle   condizioni   e
limitazioni previste dai provvedimenti della  commissione  unica  del
farmaco; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante»
Attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina AIFA del 29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  4  novembre  2004,
Serie generale, n. 259; 
  Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio  2007,
supplemento ordinario n. 6; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5-7 luglio 2023 con il
quale si e' deliberata l'istituzione della Nota AIFA 101; 
  Vista la delibera n. 33 del 27  settembre  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione della Nota AIFA n. 101, relativa
ai criteri  di  prescrivibilita'  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale dei medicinali  AVK  e  NAO/DOAC  nella  profilassi  e  nel
trattamento della  trombosi  venosa  profonda  (TVP)  e  dell'embolia
polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  DG  385/2023  del  5  ottobre  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 237 del 10 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota
AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e  TEV»,  con
efficacia dal giorno 11 ottobre 2023; 
  Vista la determina  AIFA  n.  DG  394/2023  del  13  ottobre  2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 243 del 17 ottobre  2023,  con  la  quale,  su  motivata
richiesta delle regioni,  e'  stata  disposta  la  sospensione  degli
effetti della determina AIFA n. DG  385/2023  istitutiva  della  Nota
AIFA 101, con efficacia dal giorno  18  ottobre  2023  e  fino  all'8
gennaio 2024; 
  Vista la nuova richiesta, pervenuta con nota prot. 0164695  del  27
dicembre 2023 dal Coordinamento nazionale farmaceutica delle regioni,
di differire ulteriormente gli effetti della citata determina AIFA DG
385/2023 del 5 ottobre 2023; 
  Ritenuto di dover  accogliere  la  sopra  richiamata  richiesta  e,
pertanto,  di  differire  ulteriormente  gli  effetti  della   citata
determina AIFA DG 385/2023 alla data del 9 aprile 2024; 
  Tenuto  conto  del  parere  positivo  espresso  dal  consiglio   di
amministrazione dell'AIFA in data 28 dicembre 2023; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del  5
                            ottobre 2023 
 
  Per i motivi di cui in premessa, l'efficacia della  determina  AIFA
n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, gia' sospesa con determina AIFA DG
394/2023 del 13 ottobre 2023, e' ulteriormente  differita  alla  data
del 9 aprile 2024. 
  Fino a tale data restano applicabili le modalita' prescrittive e di
erogazione vigenti anteriormente alla determina  n,  385/2023  per  i
medicinali a base dei principi  attivi  «warfarin»,  «acenocumarolo»,
«dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e  «rivaroxaban»,  rimborsati  a
carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante
orale nella  profilassi  e  nel  trattamento  della  trombosi  venosa
profonda (TVP) e dell'embolia  polmonare  (EP)  e  prevenzione  delle
recidive di EP e TVP.