IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 19 dicembre 2023; 
  Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,
che dispone la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le
funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione
e per la valutazione e  la  trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa
normativa Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC); 
  Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato  di  competenza
«per la parte non coperta da  finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla  normativa  vigente  ed
entita' di contribuzione determinate  con  propria  deliberazione  da
ciascuna Autorita', nel rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per
legge,   versate   direttamente   alle   medesime    Autorita'.    Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»; 
  Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge  n.  266/2005  il
quale stabilisce che l'Autorita' «determina  annualmente  l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e  privati,
sottoposti alla sua  vigilanza,  nonche'  le  relative  modalita'  di
riscossione» nel limite  massimo  dello  0,4  per  cento  del  valore
complessivo del mercato di competenza; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  «Codice  dei
contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge  21  giugno
2022, n. 78; 
  Visto l'art. 222, comma 12, del  decreto  legislativo  36/2023,  il
quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge  n.
266/2005; 
  Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'ANAC  ai
sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato
con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1°  febbraio
2016; 
  Visto l'art. 52-quater della legge 21 giugno 2017 n. 96, cosi' come
modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27
dicembre 2017, n. 205; 
  Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n.  90/2014,  il  quale
dispone che «Le somme versate a titolo di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5  lettera  b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali»; 
  Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023,  in
base  al  quale  entro  quindici  giorni  dalla  pronuncia  del  lodo
arbitrale, deve essere corrisposta all'ANAC, a cura degli arbitri e a
carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della
relativa controversia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
settembre 2017 che ha reso esecutiva  la  delibera  n.  359  adottata
dall'ANAC il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno  2017  e
per gli anni  successivi  dal  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'ANAC,  dovuto  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli   operatori
economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017; 
  Vista la delibera n. 1078 adottata dall'ANAC il  21  novembre  2018
con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal  contributo
di cui alla delibera n. 359/2017; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 2 novembre  2017,  n.  192,  «Regolamento
recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi  all'estero,
ai sensi dell'art. 1, comma 7,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50»; 
  Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. il 19 dicembre  2023
con la quale vengono  fornite  indicazioni  relative  all'obbligo  di
acquisizione  del  CIG  e  di  pagamento  del  contributo  in  favore
dell'Autorita' per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici; 
  Vista la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il  27  aprile  2022
con la quale vengono  fornite  indicazioni  relative  all'obbligo  di
acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati  e  di  pagamento  del
contributo in favore  dell'Autorita'  per  i  regimi  particolari  di
appalto di cui alla Parte II, Titolo VI,  del  Codice  dei  contratti
pubblici; 
  Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
relativo  a  «Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  (da
ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89) il  quale  dispone  che  «Le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita'  indipendenti,  [....]  ,
non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30  per  cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per  l'acquisto  di
buoni taxi»; 
  Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge  n.  90/2014  il  quale
impone una riduzione non inferiore al 20 per  cento  del  trattamento
accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede  che
a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi  comprese
le autorita' indipendenti, cessano di applicarsi le norme in  materia
di contenimento e di riduzione della  spesa  di  cui  all'allegato  A
della stessa legge, ma resta ferma  l'applicazione  delle  norme  che
recano vincoli in materia di spese di personale; 
  Visto l'art. 1, comma  591,  della  legge  n.  160/2019,  il  quale
prevede  che  determinati  soggetti,  tra  cui  anche  le   autorita'
indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni  e
servizi per un importo superiore al valore  medio  sostenuto  per  le
medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018,  come
risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»; 
  Visto l'art. 1, comma  593,  della  legge  n.  160/2019,  il  quale
prevede che il nuovo limite di spesa puo' essere superato in presenza
di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto  del  principio
di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilita'  di
bilancio; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Ragioneria generale dello Stato del 21  aprile  2020,  n.  9  recante
indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti
ed organismi pubblici in merito  all'applicazione  dei  sopraindicati
limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate  con
le circolari n. 11/2021, n. 23/2022 e n. 29/2023; 
  Visto il Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  per  l'Italia
(PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai
sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, recante  «Approvazione  della  Valutazione  del  Piano  per  la
ripresa  e  resilienza  dell'Italia»,   notificata   all'Italia   dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio
2021; 
  Visto il progetto «Interoperabilita'  E-Service  ANAC»  nell'ambito
del  PNRR  Italia,   Missione   1   «Digitalizzazione,   innovazione,
competitivita', cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione
e  sicurezza  nella  PA»,  intervento  1.3.1  «Piattaforma  nazionale
digitale dei dati», finanziato per l'anno 2024 con euro 8.343.607,29; 
  Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo
strategico  nazionale»,  nell'ambito  del  PNRR  Italia,  Missione  1
«Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura»,  Componente
1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA»,  Investimento
1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2024  con  euro
2.100.000,00; 
  Visto il progetto «Sistema per  la  redazione  e  trasmissione  del
Piano  triennale  sulla  prevenzione   della   corruzione   e   sulla
trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi  e  trasparenza
del Piano integrato attivita' e  organizzazione  (PIAO)»,  ammesso  a
finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del   Programma   operativo
complementare (POC) di azione e coesione «Legalita'  2014-2020»  (POC
Legalita'), Asse 1, Linea di azione 1.2, finanziato per  l'anno  2024
con euro 534.970,00; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49,
comma 4, assegna all'Autorita', per l'anno 2024, euro 2  milioni  per
la piena operativita' e implementazione della  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna
all'Autorita',  per   l'anno   2024,   euro   2.427.662,00   per   il
potenziamento del whistleblowing; 
  Vista  la  legge  23  dicembre  2021,  n.  238,  la  quale  assegna
all'Autorita',  per   l'anno   2024,   euro   2.738.467,00   per   il
rafforzamento dei compiti  istituzionali,  con  particolare  riguardo
alla digitalizzazione delle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR; 
  Visto il disegno di legge AS 926 - «Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2024  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2024-2026» e, in particolare, lo stato di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  da  cui  risulta
(cap.  2116)  che  all'ANAC  venga  assegnata  la   somma   di   euro
11.198.408,00 per l'esercizio 2024, la somma di euro 9.066.405,00 per
l'anno 2025 e la somma di euro 9.314.880,00 per l'anno 2026; 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  in  base  ai  quali   le   pubbliche
amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti  spettanti  a
qualsiasi titolo attraverso sistemi di  pagamento  elettronico  anche
mediante   l'utilizzo   di   una    piattaforma    tecnologica    per
l'interconnessione   e   l'interoperabilita'   tra    le    pubbliche
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento; 
  Visto  il   regolamento   concernente   la   disciplina   contabile
dell'Autorita', approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021; 
  Preso atto del deliberato del Consiglio dell'Autorita' nella seduta
del 19 dicembre 2023 che approva, ai  fini  della  documentazione  di
bilancio, il documento unico di programmazione di cui all'art. 5  del
Regolamento  concernente  la  disciplina   contabile   dell'Autorita'
nazionale anticorruzione. 
  Visto il bilancio di previsione dell'ANAC  per  l'anno  finanziario
2024 e bilancio per il triennio 2024-2026; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono  obbligati  alla   contribuzione   a   favore   dell'ANAC,
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le  stazioni  appaltanti,  di  cui  all'art.  1,  lettera  a),
dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023; 
    b) gli operatori  economici,  di  cui  all'art.  1,  lettera  l),
dell'allegato 1 del decreto  legislativo  n.  36/2023  che  intendano
partecipare  a  procedure  di  scelta  del  contraente  attivate  dai
soggetti di cui alla lettera sub a); 
    c) le societa' organismo di attestazione, di  cui  all'art.  100,
comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023. 
  2.  Sono  esentati  dall'obbligo  di  contribuzione   le   stazioni
appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di: 
    a)  affidamento  di  lavori,  servizi   e   forniture   espletati
nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere
dell'ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018; 
    b) affidamento alle quali si applica  il  decreto  del  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  del  2
novembre 2017, n. 192. 
  3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi  di
cui al comma 2, il  responsabile  del  procedimento  dovra'  inviare,
esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it
- entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione  della
procedura   nelle   forme   previste,   la   richiesta,   debitamente
sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando  il
modello   reso   disponibile   sul   sito   dell'ANAC.   I   soggetti
attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando,  nella  lettera
di invito o nella richiesta di offerta comunque  formulata  l'esonero
dal contributo per gli operatori economici partecipanti.