IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'articolo 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che all'articolo 23 ha apportato ulteriori modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; Visto, l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto l'articolo 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 40, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26; Visto l'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Trento in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 96077 del 1° giugno 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593 del 9 agosto 2019 che attualmente reca la disciplina del Fondo di solidarieta'; Visto l'accordo collettivo stipulato in data 5 ottobre 2022 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino e UIL del Trentino con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1-bis come introdotte dall'articolo 1, comma 208, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021 e successive modifiche e integrazioni nonche' apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino; Vista l'intesa del presidente della Provincia autonoma di Trento espressa il 10 ottobre 2023; Considerato che con l'accordo innanzi citato del 5 ottobre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino al fine adeguare i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino; Ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quanto comunicato dall'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo n. 10650 del 30 ottobre 2023, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593 del 9 agosto 2019 alla luce dell'accordo del 5 ottobre 2022; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del Trentino, d'ora in avanti Fondo, e' stato istituito con decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016, successivamente modificato e integrato con decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2022. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce autonoma gestione dell'INPS. 3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.