IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2022-2024»,  la  quale  all'articolo  1,
commi 191  e  seguenti,  introduce  disposizioni  di  riordino  della
normativa  in  materia  di  ammortizzatori  sociali  in  costanza  di
rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto  legislativo  n.  148
del 2015; 
  Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con
modificazioni dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» che  all'articolo  23
ha apportato ulteriori modificazioni al decreto  legislativo  n.  148
del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro; 
  Visto, l'articolo 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234  del
30 dicembre 2021 che introduce il comma  1-bis  all'articolo  30  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente  modificato
dall'articolo 23, comma 1, lettera l), del  decreto-legge  n.  4  del
2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il  quale  prevede  che  per
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa  in
materia di  integrazioni  salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi  dell'articolo  3,  comma  5-bis  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 e  ha  stabilito  che  la  durata
della prestazione  sia  in  misura  almeno  pari  ai  trattamenti  di
integrazione  salariale,  a   seconda   della   soglia   dimensionale
dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto  delle
durate massime complessive previste  dall'articolo  4,  comma  1  del
decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il  31  dicembre  2022,  i
fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In  mancanza  di
adeguamento, i datori di lavoro, ai  soli  fini  dell'erogazione  dei
trattamenti di integrazione  salariale,  confluiscono  nel  fondo  di
integrazione salariale di cui all'articolo 29,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023; 
  Visto l'articolo 9 del decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che
ha previsto la proroga dei termini di adeguamento  alle  disposizioni
introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali  al  30  giugno
2023;  in  mancanza,  i  datori  di  lavoro  del   relativo   settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2023,  nel   fondo   di
integrazione salariale al quale sono  trasferiti  i  contributi  gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; 
  Visto  l'articolo  26,  comma  3,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 148 del 2015 che prevede  la  possibilita'  che  siano
apportate modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le
medesime modalita' di cui ai  commi  1  e  2  dell'articolo  26,  che
prevedono la stipula di un accordo o contratto  collettivo  da  parte
delle organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale e la  successiva  emanazione
di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 40, comma 1 del decreto  legislativo  n.  148  del
2015 che stabilisce che ai sensi dell'articolo 2,  comma  124,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del  decreto  legislativo  5  marzo
2013, n. 28, le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
sostenere l'istituzione di  un  fondo  di  solidarieta'  territoriale
intersettoriale  cui,  salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la
disciplina prevista per i fondi di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26; 
  Visto l'articolo 2, comma 124, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto il decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  concernente
disposizioni per l'attuazione  della  delega,  in  particolare,  alla
Provincia  autonoma  di  Trento  in  materia  di  cassa  integrazione
guadagni, disoccupazione e mobilita'; 
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  96077
del 1°  giugno  2016  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Fondo
territoriale intersettoriale  della  Provincia  autonoma  di  Trento,
denominato Fondo di solidarieta' del Trentino ai sensi  dell'articolo
40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n.  103593
del 9 agosto 2019 che attualmente reca la  disciplina  del  Fondo  di
solidarieta'; 
  Visto l'accordo collettivo stipulato in data  5  ottobre  2022  tra
Confindustria  Trento,  Confcommercio  Trento  Imprese  per  l'Italia
Trentino, Confesercenti del  Trentino,  Associazione  albergatori  ed
imprese  turistiche,   Federazione   trentina   della   cooperazione,
Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL  del  Trentino  e  UIL  del
Trentino con il quale le parti sociali firmatarie  hanno  manifestato
la volonta' di adeguare il Fondo  di  solidarieta',  gia'  costituito
alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'articolo
30, comma 1-bis come introdotte dall'articolo 1, comma  208,  lettera
a) della legge n. 234 del 30 dicembre  2021,  e  di  adeguare  quindi
l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in
materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234
del 2021 e successive  modifiche  e  integrazioni  nonche'  apportare
ulteriori modifiche e  integrazioni  alla  disciplina  del  Fondo  di
solidarieta' del Trentino; 
  Vista l'intesa del presidente della Provincia  autonoma  di  Trento
espressa il 10 ottobre 2023; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 5 ottobre 2022  e'
stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta'
del Trentino al fine adeguare i criteri e i limiti della  prestazione
dell'assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo a tutela del
reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di
ammortizzatori sociali contenuta nel citato  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, nonche' apportare ulteriori  modifiche  e  integrazioni
alla disciplina del Fondo di solidarieta' del Trentino; 
  Ritenuto, sulla base dell'istruttoria  effettuata  dalla  Direzione
generale degli ammortizzatori sociali  del  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  di   quanto   comunicato   dall'ufficio
legislativo del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  con
nota protocollo n. 10650  del  30  ottobre  2023,  di  modificare  il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103593 del 9  agosto
2019 alla luce dell'accordo del 5 ottobre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. Il Fondo territoriale intersettoriale della  Provincia  autonoma
di Trento, denominato Fondo di solidarieta' del  Trentino,  d'ora  in
avanti Fondo, e' stato istituito  con  decreto  interministeriale  n.
96077 del 1° giugno 2016, successivamente modificato e integrato  con
decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2022. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  autonoma
gestione dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto  legislativo  n.
148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti  all'INPS  dalla
gestione del Fondo, determinati nella  misura  e  secondo  i  criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto,  sono
a  carico  del  Fondo  e   vengono   finanziati   nell'ambito   della
contribuzione dovuta. Per  gli  assegni  straordinari  gli  oneri  di
gestione sono a carico  delle  singole  aziende  esodanti,  le  quali
provvedono a versarli all'Istituto distintamente.