IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.  5048315  del  15  dicembre  2023,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2024
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a  Monte
Titoli  S.p.a.  (oggi  Euronext  Securities  Milan)  il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore  dello  stesso  e  da  ultimo  dal  regolamento
delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto  riguarda  la
data di applicazione delle disposizioni relative  alla  procedura  di
acquisto forzoso; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  12953  del  17  febbraio  2023,
concernente  le  «Disposizioni  contabili  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di  pronti  contro  termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art.  56,  comma
1, lettera i), ove si  stabilisce  che  le  disposizioni  del  codice
stesso non si applicano ai contratti concernenti  servizi  finanziari
relativi   all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2024  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 101204 del  23  novembre  2023,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della  Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito  pubblico,  di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la  tempestivita'
dell'azione amministrativa; 
  Considerato che alla  data  dell'8  gennaio  2024  non  sono  state
disposte emissioni; 
  Visti i propri decreti in data 16 febbraio, 13 giugno, 13 settembre
e 10 novembre 2023, con i quali e' stata disposta  l'emissione  delle
prime sette  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  4,50%  con
godimento 23 febbraio 2023 e scadenza 1° ottobre 2053; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di  una  ottava  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,50% con godimento 23 febbraio 2023 e scadenza 1° ottobre
2053; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la  gestione  dell'emissione
dei citati buoni ad un sindacato  di  collocamento  coordinato  dagli
specialisti in titoli di Stato, in qualita' di  lead  manager,  Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a, Credit  Agricole  Corp.  Inv.  Bank,
Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan  SE  e
dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in  qualita'  di
co-lead manager, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione  del
prestito presso gli investitori e  di  contenere  i  costi  derivanti
dall'accensione del medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' alla «Offering Circular» del 9 gennaio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo  unico»  nonche'  del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una ottava  tranche  di
buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche: 
    importo: 5.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 23 febbraio 2023; 
    scadenza: 1° ottobre 2053; 
    tasso di interesse: 4,50% annuo, pagabile in  due  semestralita',
il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito; 
    data di regolamento: 16 gennaio 2024; 
    dietimi d'interesse: centosette giorni; 
    prezzo di emissione: 100,56; 
    rimborso: alla pari; 
    commissione  di   collocamento:   0,25%   dell'importo   nominale
dell'emissione. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale di emissione  del
16 febbraio 2023. 
  Le prime due cedole dei  buoni  emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno
di durata del prestito. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»).