IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e in particolare l'art. 48, commi 8 e 9, che rinviano ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle caratteristiche, le diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonche' le caratteristiche e le modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2183 del 27 febbraio 2020, recante «Caratteristiche, diciture, modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonche' caratteristiche e modalita' applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi», e in particolare l'art. 10 concernente «Sistema di controllo e tracciabilita' telematico per i vini confezionati a DOC e a IGT ai sensi dell'art. 48, comma 8 della legge - Caratteristiche e gestione del sistema»; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato», che, all'art. 2, attribuisce allo stesso i compiti di produzione e fornitura delle carte valori per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, della citata legge 13 luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra i compiti del Poligrafico, rispettivamente la «fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato» e la «fabbricazione di contrassegni di Stato»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni», che ha previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A) del decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (all. A n. 13); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni e integrazioni; Sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; Ritenuto necessario modificare l'allegato 1 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, al fine di sostituire integralmente i layout dei contrassegni DOCG e DOC aggiornati con la nuova dicitura relativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Ritenuto altresi' necessario aggiornare il Capo II del citato decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, Disposizioni in materia di contrassegno, ed in particolare l'art. 3, Caratteristiche dello speciale contrassegno, in modo da adeguare il contrassegno medesimo alla nuova denominazione del Ministero; Considerata l'esigenza di apportare modifiche al Capo III del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020, recante Disposizioni in materia di sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi, e specificamente all'art. 10, «Sistema di controllo e tracciabilita' telematico per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T.»; Considerato che l'individuazione dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi di cui all'art. 48, comma 8, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, richiede la preventiva definizione delle caratteristiche, diciture nonche' modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni e le modalita' applicative dei predetti sistemi; Ritenuto necessario che i sistemi alternativi assicurino la tracciabilita' delle produzioni utilizzando i piu' avanzati ed efficaci sistemi di anticontraffazione; Considerato che, in tale ambito, l'elevata competenza, esperienza e professionalita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) maturata, tra l'altro, nella stampa e rilascio delle fascette di certificazione dei vini DOCG e DOC, come statuito dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del 23 dicembre 2013 recante Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, allegato A, n. 13; Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini di una maggiore efficacia del sistema di tracciabilita' e garanzia di anticontraffazione, nell'ambito dell'efficacia e semplificazione del processo amministrativo, modificare l'art. 10 del citato decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 affidando la gestione del sistema telematico di controllo e tracciabilita', alternativo all'uso della fascetta, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Art. 1 Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 1. All'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio 2020 le parole «all'art. 9» sono sostituite dalle parole «all'art. 10».