IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino e in particolare l'art.  48,  commi  8  e  9,  che
rinviano  ad  un  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e  forestali  la  definizione  delle  caratteristiche,  le
diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,
il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a  denominazione
di origine controllata e garantita e per i vini  a  denominazione  di
origine  controllata,  nonche'  le  caratteristiche  e  le  modalita'
applicative dei sistemi di controllo e tracciabilita' alternativi; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 2183 del 27  febbraio  2020,  recante  «Caratteristiche,
diciture, modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il
controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione  di
origine controllata e garantita e  per  i  vini  a  denominazione  di
origine controllata, nonche' caratteristiche e modalita'  applicative
dei  sistemi  di  controllo  e  tracciabilita'  alternativi»,  e   in
particolare  l'art.  10   concernente   «Sistema   di   controllo   e
tracciabilita' telematico per i vini confezionati a DOC e  a  IGT  ai
sensi dell'art. 48, comma 8 della legge - Caratteristiche e  gestione
del sistema»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni  e
integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico  e
Zecca dello Stato»,  che,  all'art.  2,  attribuisce  allo  stesso  i
compiti  di  produzione  e  fornitura  delle  carte  valori  per   il
fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5,  della  citata  legge  13
luglio 1966, n. 559 che prevede alle lettere e) e g), tra  i  compiti
del  Poligrafico,  rispettivamente  la  «fabbricazione   di   sigilli
ufficiali e marchi metallici recanti  l'emblema  dello  Stato»  e  la
«fabbricazione di contrassegni di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31
dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b),  della  legge  13  luglio
1966, n. 559 e  successive  modificazioni  e  integrazioni»,  che  ha
previsto, nell'elenco delle carte valori, di cui all'allegato A)  del
decreto medesimo, i contrassegni per vini (DOC, DOCG) (all. A n. 13); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003 e successive modifiche  ed  integrazioni,  relativo  alle
istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di  controllo
sulla  produzione  delle  carte  valori  approvate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  in  data  4  agosto  2003,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Sentiti il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; 
  Ritenuto   necessario   modificare   l'allegato   1   del   decreto
ministeriale n. 2183 del 27 febbraio  2020,  al  fine  di  sostituire
integralmente i layout dei contrassegni DOCG e DOC aggiornati con  la
nuova  dicitura  relativa  al   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Ritenuto altresi' necessario  aggiornare  il  Capo  II  del  citato
decreto ministeriale n. 2183 del 27 febbraio  2020,  Disposizioni  in
materia di contrassegno, ed in particolare l'art. 3,  Caratteristiche
dello speciale contrassegno, in  modo  da  adeguare  il  contrassegno
medesimo alla nuova denominazione del Ministero; 
  Considerata l'esigenza di  apportare  modifiche  al  Capo  III  del
decreto  ministeriale  n.  2183  del  27   febbraio   2020,   recante
Disposizioni in materia di  sistemi  di  controllo  e  tracciabilita'
alternativi, e specificamente all'art. 10, «Sistema  di  controllo  e
tracciabilita' telematico per  i  vini  confezionati  a  D.O.C.  e  a
I.G.T.»; 
  Considerato  che  l'individuazione  dei  sistemi  di  controllo   e
tracciabilita' alternativi di cui all'art. 48, comma 8,  della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, richiede la  preventiva  definizione  delle
caratteristiche, diciture nonche'  modalita'  per  la  fabbricazione,
l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei  contrassegni  e
le modalita' applicative dei predetti sistemi; 
  Ritenuto  necessario  che  i  sistemi  alternativi  assicurino   la
tracciabilita'  delle  produzioni  utilizzando  i  piu'  avanzati  ed
efficaci sistemi di anticontraffazione; 
  Considerato che, in tale ambito, l'elevata competenza, esperienza e
professionalita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)
maturata, tra l'altro, nella stampa  e  rilascio  delle  fascette  di
certificazione dei vini DOCG e DOC, come  statuito  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  del  23  dicembre  2013
recante Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma
10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559  e
successive modificazioni e integrazioni, allegato A, n. 13; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini di una  maggiore  efficacia
del sistema  di  tracciabilita'  e  garanzia  di  anticontraffazione,
nell'ambito   dell'efficacia   e   semplificazione    del    processo
amministrativo, modificare l'art. 10 del citato decreto  ministeriale
n. 2183 del 27  febbraio  2020  affidando  la  gestione  del  sistema
telematico di controllo e tracciabilita', alternativo  all'uso  della
fascetta, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Rettifica dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n.  2183  del  27
                            febbraio 2020 
 
  1. All'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale  n.  2183  del  27
febbraio 2020 le parole «all'art. 9»  sono  sostituite  dalle  parole
«all'art. 10».