IL DIRETTORE GENERALE 
            degli ordinamenti della formazione superiore 
                      e del diritto allo studio 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze  sono
confluite confluito nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca di cui all'art.  2,  comma  138,  della
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n.  2511,  con  il
quale e' stata da ultimo costituita la commissione tecnico-consultiva
di cui all'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il  decreto  21  aprile  2023,  prot.  n.  540,  con  cui  il
Segretario generale del MUR ha delegato il direttore  generale  della
Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del  diritto
allo studio,  a  sottoscrivere  i  decreti  di  riconoscimento  degli
istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa  l'istruttoria
normativamente prescritta; 
  Vista l'istanza del 6 luglio 2023 e le successive integrazioni  con
la quale la  «ASNESIPsIA  -  Scuola  di  psicoterapia  psicoanalitica
dell'eta'  evolutiva  -  Corso  di  psicoterapia  psicoanalitica  del
bambino, dell'adolescente e della coppia» ha chiesto l'autorizzazione
a modificare la  propria  denominazione  in  «iW  Istituto  Winnicott
Scuola di psicoterapia psicoanalitica dell'eta' evolutiva - Corso  di
psicoterapia psicoanalitica del  bambino,  dell'adolescente  e  della
coppia»; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del  regolamento,  in  occasione
della riunione del 14 novembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui  all'art.
4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «ASNESIPsIA  -  Scuola
di  psicoterapia  psicoanalitica  dell'eta'  evolutiva  -  Corso   di
psicoterapia psicoanalitica del  bambino,  dell'adolescente  e  della
coppia» e' autorizzata a modificare la propria denominazione  in  «iW
Istituto Winnicott Scuola di  psicoterapia  psicoanalitica  dell'eta'
evolutiva  -  Corso  di  psicoterapia  psicoanalitica  del   bambino,
dell'adolescente e della coppia». 
  Il presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2024 
 
                                    Il direttore generale: Cerracchio