Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990  della  legge  145  del
2018, con cui lo stato di emergenza e' stato  prorogato  fino  al  31
dicembre  2019  e  la   gestione   straordinaria   finalizzata   alla
ricostruzione fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui  lo
stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di  emergenza  e
della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, con cui lo stato di emergenza e la gestione  straordinaria  sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con  cui  lo
stato di emergenza e la gestione straordinaria sono  stati  prorogati
fino al 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021  e  successivamente
con ordinanza n. 123 del 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai
fini di quanto  previsto  al  comma  1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'  di  supporto  tecnico   -   ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge 76 del  2020.  «Interventi  in  Comune  di
Visso»; 
  Vista la nota prot. 14018 del 16 dicembre 2022 del Comune di Visso,
e   ricevuta   dalla   struttura   commissariale   con    prot.    n.
CRGTS-0032855-A-16/12/2022  con   la   quale   e'   stata   richiesta
l'attivazione dei poteri speciali in merito agli  interventi  di  cui
alla  presente  ordinanza  e  nello   specifico   con   riguardo   la
possibilita' di recuperare  ulteriori  aggregati  edilizi  in  centro
storico di proprieta' mista pubblico-privati, e, in particolare: 
    1. Palazzo Governatori di proprieta' mista pubblico-privata; 
    2. Palazzo dei Priori di proprieta' mista pubblico-privata; 
    3. Palazzo Varano di proprieta' pubblica; 
    4. Chiesa e Palazzo S. Giacomo di proprieta' pubblica; 
    5. Convento degli Apostolini, di proprieta' del Comune di Visso; 
  Vista la successiva nota del Comune di Visso, 1448 del  7  febbraio
2023 con la quale si integra la suddetta richiesta di attivazione dei
poteri speciali; 
  Considerato altresi' che sussistono i presupposti di  criticita'  e
urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in quanto: 
    a) la ricostruzione degli edifici e' urgente in  quanto  riguarda
strutture deputate alla ripresa della vita della  citta'  e  pertanto
occorre  velocizzare  il  recupero  e  la  fruibilita'   di   edifici
strategici per ripristinare il tessuto  socioculturale-economico  del
centro storico del Comune in  vista  della  imminente  ricostruzione;
ripristinare  la  funzionalita'  pubblica  della  strada   adiacente,
ridurre  l'ammaloramento  delle  opere  provvisionali  in  essere   e
salvaguardare del valore  culturale  e  paesaggistico  del  bene  che
risulta essere vincolato ai sensi decreto legislativo n. 42/2004; 
    b)  e'  necessario  un  intervento  unitario  e  coordinato   per
integrare la ricostruzione pubblica alla quella privata, al  fine  di
rendere fruibile quanto prima il centro storico; 
    c) gli interventi in oggetto compromettono le altre attivita'  di
ricostruzione  post  sisma   per   la   presenza   di   significative
interferenze   tra   i   diversi   interventi,   nonche'    per    le
interconnessioni e interazioni funzionali tra i cantieri aperti o  di
prossima apertura, che rendono necessario un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Visso e dalla struttura del sub-commissario come
risulta  dall'allegata   relazione   del   sub-commissario   di   cui
all'allegato 1; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del  sub-commissario,
come risultanti dalla relazione del  sub-commissario  allegato  n.  1
alla presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi  oggetto  della  presente  ordinanza
assumono un ruolo strategico al fine  di  consentire  la  ripresa  di
condizioni normali di vita del contesto territoriale  del  Comune  di
Visso; 
  Considerato  che  i   gravi   ritardi   negli   interventi   stanno
determinando un prolungato disagio nella popolazione locale,  creando
disfunzioni continue, aggravando le condizioni di vita  quotidiana  e
favorendo lo spopolamento del  territorio,  nonche'  la  crisi  delle
attivita' economiche e produttive, gia' incrementata dalla pandemia; 
  Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto  della
presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  al  fine  di
ripristinare condizioni di vita ordinaria; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario  e  coordinato  tra  gli  interventi  sopra  richiamati,  da
coordinare con gli interventi gia' in atto in Comune di  Visso,  come
da ordinanza speciale n. 26 del  2021,  ex  art.  11,  comma  2,  del
decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso»; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  sopra  indicati  in
Comune di Visso, come  meglio  dettagliati  da  allegato  n.  1  alla
presente ordinanza, inserendoli nella predetta ordinanza speciale  n.
26 del 2021, ex art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  76  del  2020.
«Interventi in Comune di  Visso»  ed  assoggettandoli  alle  relative
disposizioni,  ove  non  modificate  o   integrate   dalla   presente
ordinanza; 
  Considerato che l'intervento risulta stimato per importo pari a: 
    aggregato pubblico-privato Palazzo Priori euro 3.500.000,00; 
    aggregato pubblico-privato Palazzo Governatori euro 4.900.000,00; 
    Palazzo Varano euro 2.700.000,00; 
    Chiesa e Palazzo San Giacomo euro 5.000.000,00; 
  Considerato che si  rende  dunque  necessario  stanziare  l'importo
complessivo di euro 16.100.000,00 non inserito nell'ordinanza n.  109
del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza; 
  Considerato  che   l'USR   Regione   Marche   ha   manifestato   la
disponibilita' a curare l'attuazione degli interventi in oggetto, per
i quali e' dotato di esperienza pregressa, valutata in base al volume
di appalti portati a termine e quelli attualmente in  corso,  nonche'
di  adeguata  dotazione  di  risorse  umane  in  ordine  ai   profili
professionali a disposizione dell'ente; 
  Considerato che il Comune di Visso  concorda  con  l'individuazione
dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore; 
  Considerata gli esiti della consultazione  pubblica  e  preso  atto
schede di adesione dei soggetti privati riguardanti la disponibilita'
all'esecuzione di un intervento unitario  da  parte  di  un  soggetto
pubblico sugli aggregati misto pubblico-privato, trasmesse  con  nota
n. 1448 del 7 febbraio 2023  relative  a  Palazzo  di  Governatori  e
Palazzo dei Priori e Palazzo Varano inviata con mail del 15 settembre
2023; 
  Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere  all'USR  Regione
Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di
soggetto attuatore; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023  dai  Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 
 
  1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto
2021 sono aggiunte le seguenti lettere: 
    e) intervento unitario  relativo  all'aggregato  pubblico-privato
Palazzo Priori, importo stimato euro 3.500.000,00; 
    f)  intervento  unitario   aggregato   pubblico-privato   Palazzo
Governatori, importo stimato euro 4.900.000,00; 
    g) Palazzo Varano importo stimato euro 2.700.000,00; 
    h)  Chiesa  e  Palazzo   San   Giacomo   importo   stimato   euro
5.000.000,00. 
  2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza,  con  il  relativo  cronoprogramma,  che  ne
costituisce parte integrante  e  sostanziale,  e  sono  indicati  con
relativa stima previsionale in base  a  valutazione  condivisa  dalla
struttura  del  Commissario  straordinario  per   la   ricostruzione,
dall'USR e dal Comune di Visso, per un importo  complessivo  di  euro
16.100.000,00, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto
esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi. 
  3.  Gli  interventi  sopra  descritti   presentano   carattere   di
necessita' e urgenza, ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020, per i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del    sub-commissario    redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con il Comune di Visso: 
    gli interventi in oggetto compromettono  le  altre  attivita'  di
ricostruzione  post  sisma   per   la   presenza   di   significative
interferenze   tra   i   diversi   interventi,   nonche'    per    le
interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione  delle
infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri  aperti  o
di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero
unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate; 
    sussistono altresi' ragioni di urgenza in ragione del  fatto  che
la concomitanza degli interventi consentira' di  concludere  entrambi
in tempi rapidi, garantendo alla popolazione locale  il  piu'  pronto
ripristino di condizioni ordinarie di vita; 
    gli interventi sono connotati da una particolare complessita' per
la presenza di edifici di notevole interesse culturale  sottoposti  a
vincolo  storico-artistico  ai  sensi  dell'art.   10   del   decreto
legislativo n. 42/2004 nonche' delle difficolta' operative specifiche
del sito (zona rossa). 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti  del  Comune   e   dal   sub-commissario   incaricato,
nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati  le  singole
opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la  natura  e  tipologia  di
intervento e gli  oneri  complessivi,  comprensivi  anche  di  quelli
afferenti   all'attivita'   di   progettazione,   alle    prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento  e  delle
altre spese tecniche.