IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                      della qualita' alimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   668/2014   della
Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della  Commissione  del
1° aprile 2022 recante modifica  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  Parlamento
europeo e del Consiglio con riguardo  alla  definizione  dei  simboli
dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche protette e le specialita' tradizionali  garantite  e  con
riguardo  ad  alcune  norme  sulla  provenienza,  ad   alcune   norme
procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della  Commissione
del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)  n.
668/2014 della Commissione  recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  2016/1730  del  22  settembre  2016
pubblicato il 29 settembre 2016 nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L  262,  con  il  quale  e'  stata  registrata  l'indicazione
geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»  ed  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto 14 ottobre 2013,  recante  disposizioni  nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di  qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia  di  DOP,  IGP  e  STG,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 257 del 5 ottobre 2013; 
  Vista la domanda  di  modifica  del  disciplinare,  presentata  dal
Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP con sede in  via
Piazzi n. 23 - Sondrio, che possiede i  requisiti  previsti  all'art.
13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Lombardia,
competente per territorio, ai  sensi  del  sopra  citato  decreto  14
ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare  di
che trattasi; 
  Visto  che  la  domanda  di  modifica  rientra  nell'ambito   delle
modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento
(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; 
  Visto  che  la  modifica  riguarda  il  disciplinare  di  una   IGP
registrata, per cui il  documento  unico  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea C 185  del  25  maggio  2016  e'  stato
modificato; 
  Visto  il  comunicato  del  Ministero,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257  del  3
novembre 2023 con il quale e' stata  resa  pubblica  la  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
protetta «Pizzoccheri della Valtellina» ai fini  della  presentazione
di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Considerato che entro il termine previsto dal  decreto  14  ottobre
2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica
di che trattasi; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117, sussistono i  requisiti  per  approvare  con  il  presente
decreto le modifiche ordinarie  contenute  nella  citata  domanda  di
modifica del disciplinare di produzione della indicazione  geografica
protetta «Pizzoccheri della Valtellina»; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in questione,  e  del  relativo  documento
unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art.  53  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal  regolamento  (UE)
2021/2117,  nonche'  alla  comunicazione   delle   stesse   modifiche
ordinarie alla Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo  2022  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Sono  approvate  le  modifiche  ordinarie  al  disciplinare  di
produzione  indicazione  geografica   protetta   «Pizzoccheri   della
Valtellina» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257  del  3  novembre
2023. 
  2. Il disciplinare  di  produzione  consolidato  della  indicazione
geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»,  ed  il  relativo
documento unico figurano rispettivamente agli  allegati  A  e  B  del
presente decreto.