Estratto determina AAM/A.I.C. n. 20 del 19 gennaio 2024 
 
    Procedura europea n. MT/H/0545/001/DC E' autorizzata l'immissione
in commercio del  medicinale  BLORMAT  le  cui  caratteristiche  sono
riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del  prodotto  (RCP),
foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti  integranti  della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l., con sede legale e  domicilio
fiscale in via Farfisa 18, 60021, Camerano (AN). 
    Confezioni: 
      «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse  in  blister
PVC/PVDC/AL A.I.C. n. 050895010 (in base 10) 1JK652 (in base 32); 
      «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL A.I.C. n. 050895022 (in base 10) 1JK65G (in base 32). 
    Principio attivo: letrozolo. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Galenicum  Health  S.L.U.  Sant  Gabriel,   50   Esplugues   de
Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna; 
      SAG Manufacturing, S.L.U. Ctra. N-I, Km 36 28750 San Agustin de
Guadalix, Madrid, Spagna. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050895010 (in  base  10)  1JK652  (in
base 32). 
    Per  la  confezione  sopra  riportata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film»  100  compresse
in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050895022 (in base 10) 1JK65G  (in
base 32). 
    Per  la  confezione  sopra  riportata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra riportate e' adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: 
        RR -medicinale soggetto a prescrizione medica 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto.  E'  approvato  il  riassunto
delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al
presente estratto. In ottemperanza all'art.  80,  commi  1  e  3  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico  rilevante  rispetto  alle  terapie  esistenti.  Il
presente paragrafo e la  contenuta  prescrizione  sono  da  ritenersi
applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. e' altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo  e
la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo  ove  si
realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
 
      Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro 
                     ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  Comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 16 ottobre 2028, come indicata nella notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.