IL DIRIGENTE DELLA PQA IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, paragrafo 2 del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117  del  Parlamento  e  del
Consiglio, che prevede la modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione di una DOP o di una IGP,  a  seguito  dell'imposizione  di
misure  sanitarie  o  fitosanitarie  obbligatorie,  da  parte   delle
autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  del  18  dicembre
2013, come modificato dal regolamento  delegato  (UE)  2022/891,  che
integra il regolamento (UE)  n.  1151/2012,  in  particolare,  l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti  un  cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1118/2011  della  Commissione  del  31
ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE .  Serie  L
289 del 8 novembre 2011, con il quale e' stata iscritta nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la indicazione  geografica  protetta  «Coppa  di
Parma»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il  citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie  elencate  ed,  in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso  di  conferma  di  una
malattia di categoria A in animali selvatici  delle  specie  elencate
conformemente all'art.  9,  paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita'  competente  puo'  stabilire  una
zona infetta  al  fine  di  prevenire  l'ulteriore  diffusione  della
malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.  117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare,  il  comma  7  che  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'Autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  tra  cui  il  Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7  aprile  2021,  che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana; 
  Visto il piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste
suina africana per il 2022,  inviato  alla  Commissione  europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  manuale  delle  emergenze  da
Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21  aprile
2021; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure  di  emergenza  contro  la
Peste suina africana in Italia; 
  Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2022  del  Ministro  della  salute
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante misure urgenti per il controllo  della  diffusione
della Peste suina africana a seguito della  conferma  della  presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P  del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la  zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto,  fermo  restando  che
detta zona e' suscettibile di modifiche  sulla  base  dell'evoluzione
della situazione epidemiologica; 
  Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio  2022  del
Ministero della salute - Direzione generale della Sanita'  animale  e
dei farmaci veterinari, recante misure  di  controllo  e  prevenzione
della diffusione della  Peste  suina  africana,  e,  in  particolare,
l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  40
del 17  febbraio  2022,  recante  misure  urgenti  per  arrestare  la
diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la  legge
di conversione 7  aprile  2022,  n.  29,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  90  del  16
aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini  per
allevamento, delle stalle di transito e  dei  mezzi  che  trasportano
suini,  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale n. 173 del 26 luglio 2022; 
  Visto che l'art. 4 del  medesimo  decreto  attribuisce  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di   sorveglianza   ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del  rispetto  dei
sopra citati requisiti di biosicurezza; 
  Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla  Peste  suina
africana, nominato con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25   febbraio  2022,  ed,  in  particolare,  l'ordinanza  n.
4/2022, con la quale sono state fornite  indicazioni  per  l'adozione
delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE)  2016/429  come
attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso  di  conferma
di Peste suina africana nei suini detenuti e  per  rimodulare  e  per
rafforzare le misure di prevenzione per i  territori  ancora  indenni
dalla malattia; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della Peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  95  del  22
aprile 2023; 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  122  del  26
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana  n.  4,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  163  del  14
luglio 2023; 
  Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione  della
peste suina  africana»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo 2023,  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione
del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione  (UE)
2023/594, stabilendo misure speciali di controllo della  peste  suina
africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione
del 19 dicembre 2023, recante modifica degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C 1504 del 18.12.2023, relativa agli
orientamenti sulla prevenzione,  sul  controllo  e  sull'eradicazione
della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSE»); 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i)
, l) , n) , o) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53 per  adeguare
e raccordare la normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e,  in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero  della  salute  quale  Autorita'  centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429,  dell'organizzazione  e  del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura  dei
servizi veterinari delle AASSLL; 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti  derivati,  nonche'  il  manuale
delle emergenze da Peste  suina  africana  in  popolazioni  di  suini
selvatici del 12 dicembre 2022; 
  Considerato che la Peste suina africana e'  un  malattia  infettiva
virale trasmissibile, che  colpisce  i  suini  domestici  detenuti  e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento  (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1882  della  Commissione,  e'
categorizzata come una malattia di categoria A che,  quindi,  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  Peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della  popolazione  animale  selvatica  di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla  redditivita'  del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di  perdite  sia  dirette
che  indirette  con  possibili  gravi  ripercussioni  economiche   in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini  vivi
e dei relativi prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e  nelle
esportazioni; 
  Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei  suini
iscritti al sistema di controllo della  IGP  «Coppa  di  Parma»,  con
cinghiali  infetti  o  materiale  biologico   che   potrebbe   essere
contaminato con il virus  agente  della  Peste  suina  africana,  che
potrebbero  trasmettere  la  malattia,  fermo   restando   tutte   le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; 
  Considerato che la presenza della Peste  suina  africana  e'  stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di  produzione  dei
suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma»  di
cinghiali   o   di   materiale   biologico    infetti,    comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma,  nel  rispetto
nelle disposizioni imposte  dal  Ministero  della  salute,  autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato che se fosse accertata la presenza di  cinghiali  o  di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di  produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
Peste suina africana, sarebbe necessario procedere  al  depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali  allevati  e,
conseguentemente, anche dei suini allevati  in  qualsiasi  forma, nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato detto  depopolamento  per  i  suini  allevati  comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; 
  Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela della Coppa  di
Parma IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99,
acquisita con protocollo n. 0034661 del 24 gennaio 2024, di  modifica
temporanea,  per  un  periodo  di  dodici  mesi,  dell'art.   5   del
disciplinare di produzione, con la quale si  chiede  un  aumento  del
valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di  chilogrammi
160 piu' 15%,  dei  suini  inviati  alla  macellazione,  in  modo  da
fronteggiare la situazione di criticita'  che  coinvolge  la  filiera
suinicola della IGP «Coppa di Parma»; 
  Considerati gli effetti  negativi  derivanti  dalle  restrizioni  e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane,  al  fine  di
bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate; 
  Considerata, altresi',  la  rallentata  movimentazione  dei  suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP «Coppa di Parma», connessa
alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato, pertanto, che tali suini,  pur  avendo  completato  la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di  produzione  della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato che l'allungamento del ciclo di  allevamento  determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini,  destinati  alla
produzione di «Coppa di Parma» IGP, rispetto a quanto  stabilito  dal
citato disciplinare di produzione della IGP; 
  Vista la dichiarazione, resa in data 19 gennaio  2024  da  ente  di
Certificazione  Prodotti  Agro-alimentari -   ECEPA,   organismo   di
controllo della IGP «Coppa di Parma», attestante che dal  1°  gennaio
al 31 dicembre 2023, le partite di suini di peso vivo medio  comprese
tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 13.300 su un totale  di  partite
avviate alla macellazione di 16.621, pari quindi a 80,01 % del totale
e che, dal 1° gennaio a 31 dicembre 2023, gli allevamenti  che  hanno
consegnato suini con peso vivo medio  in  partita  tra  176,01  kg  e
184,00 kg sono stati 1.846 su un  totale  di  2.582  allevamenti  che
hanno avviato animali alla  macellazione  ai  fini  della  produzione
della IGP nel periodo considerato, pari quindi a 71,5 % del totale; 
  Considerato che tale  numero  sta  progressivamente  aumentando,  a
causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione  della
Peste suina africana; 
  Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno 12  mesi,
un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere  esclusi
dalla filiera di «Coppa di Parma»  IGP  a  causa  del  loro  peso  di
macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il  rischio
concreto di un aggravamento ulteriore della filiera  e  dei  soggetti
iscritti; 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano  essere  coinvolti
in futuro; 
  Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in  tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP «Coppa di Parma», e sara' intimamente connessa alle  future
decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la
sua diffusione; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata dal  Consorzio  di  tutela,  relativamente  all'aumento  del
valore massimo del peso medio per partita (peso vivo); 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di  che  trattasi,  tenendo,  tuttavia,  in
debita considerazione le future decisioni delle  autorita'  sanitarie
nazionali, in merito  all'evoluzione  dell'epidemia  di  Peste  suina
africana; 
  Vista la comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Emilia  Romagna,
acquisita al protocollo n. 0037897 del 25 gennaio 2024, che  conferma
quanto  comunicato  dal  Consorzio   di   tutela   sopra   citato   e
dall'organismo  di  controllo,  esprimendo,   al   contempo,   parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma», ai  sensi  del
citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012,  come
modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6quinquies del
regolamento  delegato  (UE)  n.   664/2014,   come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Coppa di Parma»  attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Coppa  di  Parma»   pubblicato    nella Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2011 e'
modificato come di seguito riportato: 
    Articolo 5 
    «I tipi genetici utilizzati devono assicurare  il  raggiungimento
di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso  medio  per
partita (peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno 10%». 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
«Coppa di Parma», sara' in vigore dalla data di  pubblicazione  dello
stesso  sul  sito  internet  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare  e  delle  foreste  per  mesi  dodici  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 gennaio 2024 
 
                                                Il dirigente: Cafiero