Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016. 
 
  Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle  funzioni  commissariali)  del
decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  recante  «Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza  della  rete  nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del  2016  e
2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; 
  Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con  particolare
riferimento   all'art.   3   (Introduzione   dell'art.   12-bis   nel
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione
e accelerazione della ricostruzione; 
  Visto   l'art.   11   (Accelerazione   e   semplificazione    della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi  sismici),  comma
3,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito   con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale); 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge
n. 189 del 2016: 
    l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e
provvede  al  finanziamento  degli  interventi  di  ricostruzione   e
riparazione degli immobili privati, delle  opere  pubbliche  e  degli
edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art.  11,  comma  3,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
con la legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede  che  «Fermo
restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016  tra  il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  del  turismo  e  il
presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di
competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore
alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure
previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della
progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la
disciplina degli interventi di urgenza di cui  all'art.  15-bis.  Con
ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  sentiti  il
presidente della CEI  e  il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sono stabiliti le  modalita'  di  attuazione
del   presente   comma,   dirette   ad   assicurare   il   controllo,
l'economicita'  e  la   trasparenza   nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di  calcolo
del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione, e' istituito un tavolo tecnico
presso la struttura commissariale per definire le procedure  adeguate
alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle
opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore  a  600.000
euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.  35
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
    l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale  prevede  che  «Al  fine  di
assicurare la continuita' del  culto,  i  proprietari,  possessori  o
detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1,  ovvero  le
competenti Diocesi,  contestualmente  agli  interventi  di  messa  in
sicurezza per la salvaguardia del bene, possono  effettuare,  secondo
le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai  sensi
dell'art.  2,  comma  2,  ulteriori  interventi  che  consentano   la
riapertura  al  pubblico  delle  chiese  medesime.  Ove   nel   corso
dell'esecuzione  di  tali  interventi,  per  il  perseguimento  delle
medesime finalita' di messa in sicurezza e  riapertura  al  pubblico,
sia possibile porre in essere interventi anche di  natura  definitiva
complessivamente piu' convenienti,  dal  punto  di  vista  economico,
dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui  al  precedente
periodo,  comunque  nei  limiti  di  importi  massimi  stabiliti  con
apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma
sono autorizzati a provvedervi secondo le  procedure  previste  nelle
citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle  necessarie
autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali  e  del  turismo  e  della  valutazione  di
congruita' dei costi previsti dell'intervento  complessivo  da  parte
del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco  delle
chiese, non classificate agibili secondo la  procedura  della  Scheda
per il rilievo del  danno  ai  beni  culturali-chiese,  di  cui  alla
direttiva del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  169
del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati  tali  interventi,  e'
individuato dal Commissario straordinario  con  ordinanza  emessa  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto  degli  interventi  ritenuti
prioritari nell'ambito dei programmi definiti  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, comma 9, del  presente  decreto.  Per  i  beni
immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio  dei  lavori  e'
comunque subordinato al parere positivo rilasciato  dalla  Conferenza
regionale costituita ai sensi dell'art.  16,  comma  4  del  presente
decreto»; 
  Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-septies all'art. 1 del decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Vista  l'ordinanza  n.  105  del   17   settembre   2020,   recante
«Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»; 
  Visto il decreto n. 395 del 30 dicembre 2020, recante «Elenco Unico
degli edifici di culto: revisione dell'allegato A  dell'ordinanza  n.
105  del  22  agosto  2020  e  ricognizione  e  aggiornamento   degli
interventi sugli edifici di culto di  proprieta'  privata  finanziati
con le ordinanze nn. 23/2017, 32/2017,  38/2017  e  delle  Chiese  di
proprieta' pubblica di  cui  all'allegato  1  della  n.  109  del  23
dicembre 2020. Modalita' di attuazione e di attestazione delle  spese
amministrative ammissibili a  contributo  di  cui  all'art.  6  della
ordinanza n. 105/2020. Proroga dei termini  del  Protocollo  d'intesa
sottoscritto ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, tra il Commissario straordinario  del  Governo  per  la
ricostruzione, il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
per il turismo e la Conferenza episcopale italiana»; 
  Dato atto che: 
    in data 15 aprile 2022 e' stato sottoscritto tra  il  Commissario
straordinario, la Presidente della Regione  Umbria,  in  qualita'  di
Vice Commissario alla ricostruzione, il legale  rappresentante  della
Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi  dell'Ordine  dei  Frati
Minori dell'Umbria, in rappresentanza altresi' della Provincia di  S.
Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli  Angeli  e
il legale rappresentante della Custodia generale del  Sacro  Convento
di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali un Protocollo
di intesa avente ad oggetto la definizione condivisa di un  programma
organico di interventi per il recupero post sisma 2016, la tutela, la
riqualificazione tecnica e funzionale e la  valorizzazione  anche  ai
fini turistico-religioso e culturale dei luoghi e  degli  edifici  di
culto e di  ospitalita',  di  proprieta'  o  in  uso  alla  Provincia
Serafica e alla Custodia generale; 
    l'allegato 1 al citato Protocollo individua gli edifici di  culto
oggetto di finanziamento, identificando, tra le altre, le chiese gia'
finanziate con  ordinanza  n.  105/2020  ed  in  particolare  risulta
ricompreso  nel  predetto  elenco  l'intervento   di   consolidamento
statico,  miglioramento  sismico  e   completamento   funzionale   da
eseguirsi sulla «Chiesa di Santa Maria in Montesanto» situata in Todi
(PG), per un importo totale per la realizzazione della opera di  euro
1.600.000,00, di cui  euro  1.100.000,00  imputati  all'ordinanza  n.
105/2020,  gia'  assegnati,  e  euro  500.000,00,   quale   ulteriore
fabbisogno finanziario; 
    in data 12 ottobre 2022,  prot.  CGRTS-0024870,  il  Comitato  di
coordinamento istituito in seno al Protocollo di Intesa,  ha  rimesso
al Commissario straordinario la relazione in  ordine  alle  attivita'
svolte dalla quale si  evince  il  ricorso,  per  l'intervento  sopra
citato, al fondo speciale di cui all'ordinanza n. 126 del  28  aprile
2022 «Misure in  materia  di  eccezionale  aumento  dei  costi  delle
materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e
integrazioni ad altre ordinanze vigenti» ai  fini  del  finanziamento
del fabbisogno finanziario aggiuntivo  determinato  dall'aumento  dei
costi dell'intervento; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 128 del 13  ottobre  2022  con  la
quale sono stati approvati il summenzionato Protocollo di intesa,  la
sopra richiamata relazione del  Comitato  di  coordinamento,  nonche'
l'elenco  e  la  quantificazione   delle   risorse   necessarie   per
l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati  a  San
Francesco d'Assisi, (allegato  B),  con  la  conferma  in  ordine  al
predetto intervento dell'importo finanziato con  l'ordinanza  n.  105
del 17 settembre 2020; 
  Visti: 
    l'art. 1 della ordinanza n. 132 del  30  dicembre  2022,  con  il
quale sono stati sostituiti: 
      a) l'elenco degli interventi contenuto  nell'allegato  1  della
ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, come modificato  con  decreto
commissariale n. 395 del 30 dicembre  2020,  con  l'elenco  contenuto
nell'allegato 1 alla stessa ordinanza n.  132/2022,  nel  quale  sono
indicati gli importi modificati a seguito dei decreti di  concessione
del contributo e di richiesta da  parte  del  soggetto  attuatore  in
applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, della  ordinanza  n.  105  del
2020; 
      b) l'allegato 2 al decreto commissariale n. 395 del 30 dicembre
2020 con l'allegato 2 alla medesima ordinanza n. 132; 
    l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della ordinanza n. 132 del 30
dicembre 2022 con il quale sono  stati  modificati  i  commi  3  e  4
dell'art. 4 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, in  particolare
e' stato previsto il ricorso alle risorse di cui allo stesso articolo
esclusivamente per gli interventi di cui  all'ordinanza  n.  109  del
2020, e il comma 2 con il quale e' stato disposto  che  «Ai  progetti
degli interventi che risultino gia' presentati agli  Uffici  speciali
per la ricostruzione territorialmente competenti  entro  la  data  di
entrata in vigore della presente ordinanza si continuano ad applicare
le disposizioni dell'ordinanza commissariale n.  126  del  28  aprile
2022 in ordine al  «Fondo  speciale  per  le  compensazioni»  di  cui
all'art. 4, comma 1 e al  «Fondo  integrativo  per  la  ricostruzione
pubblica»; 
  Vista l'ordinanza n. 143 del  28  giugno  2023,  recante  «Modifica
all'ordinanza n. 128  del  13  ottobre  2022,  recante  "Approvazione
Programma stralcio degli edifici di  culto  per  l'ottavo  centenario
dalla  morte  di   San   Francesco   d'Assisi,   Patrono   d'Italia";
approvazione del programma di sviluppo relativo agli  interventi  per
la   promozione   del   turismo   lento   in   attuazione   dell'art.
9-duodetricies del  decreto-legge  n.  123  del  24  ottobre  2019  e
disposizioni  di  organizzazione  e  semplificazione  delle  relative
procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione  delle  scadenze
concernenti la presentazione  delle  istanze  di  contributo  per  la
ricostruzione privata»; 
  Vista la nota acquisita al prot. CGRTS-0041664 del 29  agosto  2023
con la quale la Provincia Serafica di San Francesco di Assisi,  quale
soggetto attuatore dell'intervento di riparazione  della  «Chiesa  di
Santa Maria di Montesanto» situata in  Todi  (PG),  comunica  di  non
poter dare seguito ai lavori  in  quanto  l'intervento  necessita  di
ulteriori euro  500.000,00  aggiuntivi  all'importo  programmato  con
l'ordinanza n. 105/2020 pari a euro 1.100.000,00; 
  Vista la nota acquisita al prot. n.  CGRTS-0040308-A-09/08/2023  in
data 9 agosto 2023  con  la  quale  viene  precisata  dalla  Custodia
generale del Sacro Convento di San Francesco d'Assisi la richiesta di
finanziamento dell'opera di ricostruzione delle mura esterne al Sacro
Convento, gia' oggetto del protocollo di intesa per  la  celebrazione
dell'ottavo centenario della morte di S. Francesco d'Assisi; 
  Atteso che, con riferimento  all'intervento  di  riparazione  della
«Chiesa di Santa Maria di Montesanto» situata in  Todi  (PG)  non  e'
stato  possibile  accedere  alle   risorse   previste   dall'art.   4
dell'ordinanza  n.  126/2022  a  causa  della  intervenuta   modifica
normativa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n.  132  del  30
dicembre 2022; 
  Considerato che l'intervento  di  che  trattasi  e'  uno  dei  piu'
importanti siti  connessi  alla  cultura  francescana  che  risultano
danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026,  si
rende necessario intervenire per integrare, con urgenza,  le  risorse
richieste pari a euro 500.000,00, al fine di consentire  l'avvio  del
predetto intervento di riparazione dell'edificio di culto «Chiesa  di
Santa Maria di Montesanto»; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno integrare le risorse  finanziarie  di
cui all'allegato B al Protocollo di intesa, approvato  con  ordinanza
n. 128 del 13 ottobre 2022, destinando all'intervento  sulla  «Chiesa
di Santa Maria di Montesanto» sita  in  Todi  (PG)  il  cui  soggetto
attuatore e' la Provincia Serafica di  San  Francesco  d'Assisi  l'un
ulteriore contributo di euro 500.000,00; 
  Richiamato, altresi', l'art. 3, comma 2, del Protocollo di  intesa,
approvato con l'ordinanza n. 128 del  13  ottobre  2022,  cosi'  come
successivamente modificato dall'art. 1 comma 2 dell'ordinanza n.  143
del 28 giugno  2023,  con  cui  sono  individuati  i  componenti  del
Comitato di coordinamento, composto dai  Rappresentanti/Referenti  di
ciascuna parte; 
  Ritenuto necessario procedere alla  integrazione  dell'art.  3  del
Protocollo di intesa con una disciplina di maggior speditezza ai fini
della nomina dei suoi componenti; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti  commissariali,
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023  dai  Presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 
 
  1. All'ordinanza n.  128  del  13  ottobre  2022  e'  apportata  la
seguente modifica: 
    nell'art. 9, comma 1, le  parole  «stimati  in  complessivi  euro
14.581.410,00»;  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «stimati   in
complessivi euro 16.581.410,00»; 
  2. All'allegato A all'ordinanza n.  128  del  13  ottobre  2022  e'
apportata la seguente integrazione: 
    dopo il comma 3 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.    All'aggiornamento    e    alle     modifiche     dei
Rappresentanti/Referenti del Comitato di  coordinamento  si  provvede
con decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione». 
  3. L'intervento di riparazione della  «Chiesa  di  Santa  Maria  di
Montesanto» di cui  all'allegato  B  dell'ordinanza  n.  128  del  13
ottobre 2022, alla voce: «Importo da  finanziare»  e'  integrato  con
euro 500.000,00. 
  4. L'intervento di  ricostruzione  delle  mura  esterne  al  «Sacro
Convento» di cui all'allegato B dell'ordinanza n. 128 del 13  ottobre
2022, alla voce:  «Importo  da  finanziare»  e'  integrato  con  euro
1.500.000. 
  5. All'allegato A all'ordinanza n.  128  del  13  ottobre  2022  e'
approvata la seguente modificazione: 
    il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Sono individuati i seguenti componenti: 
        il componente per la Struttura del Commissario  straordinario
del Governo: il Sen. avv. Guido Castelli o un suo delegato; 
        il componente per il Comitato  dell'ottavo  centenario  della
morte di San Francesco d'Assisi: il dott. Davide Rondoni; 
        il componente per la Regione Umbria: l'ing.  Stefano  Nodessi
Proietti; 
        il  componente   per   l'USR   Umbria:   dirigente   per   la
ricostruzione pubblica; 
        il  componente  per  la  Provincia  Serafica:  Fra  Francesco
Piloni, Ministro provinciale; 
        il componente per la Custodia generale:  Fra  Marco  Giuseppe
Moroni, Custode generale pro tempore;