Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n.  197/2022,  con  il  quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato  in  vigore  il  1°  aprile  2023  ed  efficace  a
decorrere dal 1° luglio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile  2022,  recante  «Misure  in
materia di eccezionale aumento dei costi delle  materie  prime  nella
ricostruzione ed altre disposizioni e  modifiche  e  integrazioni  ad
altre ordinanze vigenti» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  6,  della   richiamata
ordinanza secondo il quale  «Per  gli  interventi  di  cui  ai  commi
precedenti, fino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni  appaltanti,  nei
bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione
pubblica e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione,
ricostruzione e demolizione dei lavori della  ricostruzione  privata,
possono applicare, ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  ai  commi
precedenti, alternativamente il  Prezzario  unico  del  cratere  2022
ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario  regionale  di
riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate  dallo
stesso, anche i prezzari delle altre regioni  interessate  dal  sisma
2016»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022
che ha prorogato il suddetto termine  del  31  dicembre  2022  al  31
dicembre 2023; nonche' l'art. 12, comma 1, lettera a), dell'ordinanza
n. 136 del 22 marzo 2023, che ha soppresso da tale comma le parole «,
anche rispetto alle singole voci,»; 
  Visto l'art. 3-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 11
gennaio 2023,  n.  3,  recante  «Interventi  urgenti  in  materia  di
ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»,
convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo  2023,  n.  21,  il
quale stabilisce che «1. Al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)  all'art.  6,  comma  7,
dopo le parole: «computi metrici estimativi redatti  sulla  base  del
prezzario   unico   interregionale,   predisposto   dal   Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina
di coordinamento di cui  all'art.  1,  comma  5,»  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari  regionali
di riferimento vigenti,"»; 
  Considerata, anche nell'ottica dei principi del risultato  e  della
fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 36  del
2023,  la  necessita'  di  chiarire  ai  soggetti   attuatori   degli
interventi pubblici e ai soggetti titolari degli interventi di natura
privata, nonche'  a  tutti  i  funzionari  pubblici  coinvolti  nelle
attivita' di ricostruzione, l'utilizzabilita' dei  diversi  prezziari
vigenti sia nell'ambito delle attivita' di ricostruzione privata, sia
nella  ricostruzione  pubblica,  il  tutto  per  non  rallentare   le
attivita' di predisposizione dei progetti e della  documentazione  di
gara; 
  Ritenuto allo scopo - anche nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga
previsti dalla legislazione vigente - stabilizzare  temporalmente  il
meccanismo previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n.  126  del
2022, gia' prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 131 del 2022; 
  Visto, altresi', l'art. 3  dell'ordinanza  n.  126  del  2022  alla
stregua del quale «I bandi e gli avvisi adottati per l'affidamento di
contratti pubblici e  le  lettere  di  invito  a  presentare  offerta
inviate successivamente al 27 gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente  le
clausole di revisione dei  prezzi  di  cui  all'art.  106,  comma  1,
lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016,  fermo
restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo  della  medesima
lettera a), sulla base delle variazioni dei materiali da  costruzione
rilevate  dall'Istat  e  secondo  quanto  determinato   con   decreto
semestrale del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»; 
  Considerato che l'art. 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ha
disposto l'obbligo generalizzato di  inserimento  delle  clausole  di
revisioni prezzi nei documenti di gara e, in dettaglio, ha  stabilito
quanto segue: «1. Nei documenti di gara iniziali delle  procedure  di
affidamento e' obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione
prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche  che  alterino  la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si  attivano  al
verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura  oggettiva,  che
determinano una variazione del costo dell'opera,  della  fornitura  o
del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5  per  cento
dell'importo complessivo e operano nella  misura  dell'80  per  cento
della variazione stessa, in relazione alle prestazioni  da  eseguire.
3. Ai fini della determinazione della  variazione  dei  costi  e  dei
prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti  indici  sintetici
elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai  contratti  di  lavori,  gli
indici  sintetici  di  costo  di  costruzione;  b)  con  riguardo  ai
contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi  al  consumo,
dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli  indici
delle retribuzioni contrattuali orarie. 4. Gli indici di costo  e  di
prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente  alla  relativa
metodologia di  calcolo,  sul  portale  istituzionale  dell'ISTAT  in
conformita'  alle  pertinenti  disposizioni   normative   europee   e
nazionali in materia di comunicazione e diffusione  dell'informazione
statistica  ufficiale.  Con  provvedimento  adottato  dal   Ministero
dell'infrastrutture  e   dei   trasporti,   sentito   l'ISTAT,   sono
individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero  ulteriori
specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di  indici
individuate dal  comma  3  nell'ambito  degli  indici  gia'  prodotti
dall'ISTAT. 5. Per far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla
revisione prezzi di cui al presente articolo le  stazioni  appaltanti
utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse  appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia'  assunti
e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta,  se  non  ne  e'
prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;  c)  le  somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel
rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della
residua spesa autorizzata disponibile»; 
  Ritenuto  di   dover   aggiornare   tale   disposizione   chiarendo
l'applicazione obbligatoria del meccanismo della revisione prezzi  ai
sensi del richiamato art. 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e
in   applicazione   del   principio   generale    di    conservazione
dell'equilibrio  contrattuale  codificato  all'art.  9  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023,  recante  «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per  il  recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dal  sisma  finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche  e  norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del  2022»  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  129   del   13   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Programma  straordinario  di  rigenerazione  urbana
connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche'  dell'elenco
degli interventi per il recupero del  tessuto  socio-economico  delle
aree colpite dal sisma  finanziati  con  i  fondi  della  Camera  dei
deputati per la Regione Abruzzo»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109  del  2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023,  sono  stati  approvati  gli  elenchi
degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione,   miglioramento,
ristrutturazione,  rigenerazione  urbana  la  cui  realizzazione   e'
assolutamente  necessaria  e  urgente  (anche  considerato  il  tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad  uno  stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale  della  vita,  anche  socio-economica,  delle
popolazioni residenti e del turismo  quale  era  prima  degli  eventi
sismici; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n.  76  del  2020,  recante  «Disposizioni
urgenti per la semplificazione degli interventi in  attuazione  delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022  e
n. 137 del 29 marzo 2023»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1  della  richiamata  ordinanza
speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni  provocati
dagli eventi sismici a far  data  dal  2016  e  in  attuazione  delle
ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022  e
n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario  straordinario  del  Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
data  dal  24  agosto  2016,  sono  qualificati  come  interventi  di
particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura
essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale  ed
economica, nonche' per il lungo lasso di tempo  trascorso  dal  sisma
medesimo»; 
  Considerato, altresi', che,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti
attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei  servizi
di ingegneria e  architettura  e  dell'attivita'  di  progettazione»,
approvati con decreto del Commissario straordinario  n.  547  del  24
luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale  n.  49  del  2023,  ha
previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli  affidamenti  dei  servizi  di
ingegneria e architettura e dell'attivita'  di  progettazione  o  per
l'avvio delle relative procedure sono prorogati al  18  agosto  2023.
Entro tale data, i soggetti responsabili  degli  interventi  dovranno
avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato
per la modalita' dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per
diversa modalita' prevista dalla normativa vigente»; 
  Considerato  che,  mediante  la  suddetta  proroga  e  grazie  alla
semplificazione operativa introdotta  con  lo  strumento  degli  atti
tipo, sono state avviate e  sono  in  corso  le  progettazioni  degli
interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del  2022
e n. 109 del 2022; 
  Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del  2023
che stabiliscono che: 
    «10. Entro il 31 dicembre 2023 il soggetto  attuatore  deve  aver
affidato i lavori con importi inferiori a 5,3  milioni  ad  eccezione
dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00. 
    11. Entro il 31  marzo  2024  il  soggetto  attuatore  deve  aver
proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per
importi superiori a  500.000  euro,  nonche'  di  lavori  di  importi
superiori a 5,3 milioni.»; 
  Ritenuto che risulta congruo e proporzionato al generale  principio
del risultato, codificato all'art. 1 del decreto  legislativo  n.  36
del 2023, prorogare i suddetti termini rispettivamente al 29 febbraio
2024 e al 31  maggio  2024,  al  fine  di  consentire  ai  comuni  di
procedere  con  gli   affidamenti   dei   lavori   susseguenti   alle
progettazioni degli interventi in corso o terminate; 
  Ritenuto,  altresi'  che,  in  un'ottica  di  coordinamento   degli
interventi previsti  nell'ordinanza  n.  137  del  2023,  con  quelli
inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del  2022,  secondo
quanto stabilito dall'art. 4, comma  1,  dell'ordinanza  n.  137  del
2023, la proroga dei suddetti  termini  deve  applicarsi  anche  agli
interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022; 
  Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai  sensi
dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  l'art.
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i
provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo  scopo  di  consentire  ai
soggetti  attuatori   di   adeguare   i   rispettivi   cronoprogrammi
amministrativi per strutturare e  portare  a  compimento  le  singole
procedure di affidamento, nonche' per fare chiarezza circa i prezzari
utilizzabili  sia  nell'ambito  della  ricostruzione   privata,   sia
nell'ambito di  quella  pubblica  e  delle  correlate  discipline  in
materia di revisione prezzi; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento  del  13  dicembre
2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 
                    e n. 131 del 30 dicembre 2022 
 
  1.  Anche  nell'esercizio  dei  poteri  di  deroga  previsti  dalla
normativa vigente: 
    (a) all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza  n.  126  del  28  aprile
2022, le parole «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse; 
    (b) l'art. 5 dell'ordinanza  n.  131  del  30  dicembre  2022  e'
abrogato. 
  2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e'  sostituito
dal seguente: 
    «Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento  e
comunque negli articolati  dei  contratti  pubblici  e'  obbligatorio
l'inserimento delle  clausole  di  revisione  prezzi  secondo  quanto
stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».