Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante  Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»; 
  Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge: 
    l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e
provvede  al  finanziamento  degli  interventi  di  ricostruzione   e
riparazione degli immobili privati, delle  opere  pubbliche  e  degli
edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016; 
    l'art. 2, comma 1, lettera c), che nel delineare le funzioni  del
Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera  una
ricognizione e determina,  di  concerto  con  le  Regioni  e  con  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo
criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo
fabbisogno finanziario, definendo altresi'  la  programmazione  delle
risorse nei limiti di quelle assegnate»; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento
e l'accelerazione dei  processi  di  ricostruzione,  all'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  dopo  il  comma  4-sexies  e'
inserito il seguente: 4-septies. Lo stato  di  emergenza  di  cui  al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  450,  della  citata
legge n. 234 del 2021, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
  Visto   l'art.   11   (Accelerazione   e   semplificazione    della
ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi  sismici),  comma
3,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,   convertito   con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure  urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale); 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare,  gli  articoli  1   e   2,   recanti   disposizioni   di
semplificazione   delle   procedure   per   l'incentivazione    degli
investimenti pubblici durante il periodo  emergenziale  in  relazione
all'aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia  e  sopra
soglia, l'art. 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e l'art.
11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle  norme
di maggiore semplificazione, in base al quale  «le  disposizioni  del
presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o
maggiori poteri commissariali, anche  se  relative  alla  scelta  del
contraente  o  all'aggiudicazione  di  pubblici  lavori,  servizi   e
forniture,  nonche'  alle  procedure   concernenti   le   valutazioni
ambientali  o  ai  procedimenti  amministrativi  di  qualunque  tipo,
trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri  e  delle  deroghe
gia'   previsti   dalla   legislazione   vigente,    alle    gestioni
commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree
colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»; 
  Vista l'ordinanza  commissariale  n.  109  del  23  dicembre  2020,
recante  «Approvazione  elenco  unico  dei  programmi   delle   opere
pubbliche nonche'  disposizioni  organizzative  e  definizione  delle
procedure di  semplificazione  e  accelerazione  della  ricostruzione
pubblica»; 
  Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile  2020  recante
«Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi  sismici
del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 123 del 2016»; 
  Viste   le   molteplici   attivita'   condotte   dal    Commissario
straordinario allo scopo di procedere ad  una  puntuale  ricognizione
dei danni al patrimonio privato, pubblico ed  ecclesiastico  ai  fini
del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata;
in particolare, ai fini  del  censimento  dei  danni  del  patrimonio
pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo
e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e
Dipartimento delle finanze, e con soluzioni per il Sistema  economico
spa (SOSE), societa' partecipata dal MEF e da Banca d'Italia,  aventi
ad oggetto le attivita' necessarie «per il censimento e la stima  del
danno dei beni pubblici danneggiati», e' stato sviluppato un  sistema
gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative
attuate tra il 2021 e  il  2022,  all'univoca  identificazione  della
platea delle opere pubbliche danneggiate, del nesso di causalita' dei
danni con il sisma e della stima del contributo  pubblico  necessario
per i ripristini; 
  Ritenuto necessario: 
    adeguare la disciplina relativa  alle  opere  pubbliche  disposta
dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi
agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108; 
    aumentare l'efficienza del sistema degli appalti,  garantire  una
migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere piu' rapide le
procedure assicurando tempi certi per la realizzazione  delle  opere,
anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente  i
meccanismi sanzionatori  e  premiali  finalizzati  a  incentivare  la
tempestiva esecuzione dei contratti pubblici; 
    prevedere una sequenza temporale di esecuzione  del  processo  di
attuazione  delle   opere   pubbliche   secondo   un   cronoprogramma
impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi,  a  pena  di
revoca del finanziamento, i termini entro i quali  venga  avviato  il
ciclo dell'appalto; 
  Ritenuta l'esigenza di procedere al miglioramento del  monitoraggio
e della gestione della spesa in merito all'erogazione delle somme per
la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n.  189/2016  e  l'art.
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i
provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di
trenta  giorni  per   l'esercizio   del   controllo   preventivo   di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  13  dicembre
2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Nuove modalita' di trasferimento fondi  per  la  realizzazione  delle
             opere individuate nelle ordinanze speciali 
 
  1. L'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 117 del 29 luglio  2021
e' sostituito integralmente dal seguente: 
    «1.  Al  fine  di  consentire   l'attuazione   degli   interventi
programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art.  11,
comma 2, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su richiesta del
soggetto  attuatore  e  proposta  del  sub-commissario  delegato,  il
Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilita'
speciale a lui intestata, di cui all'art. 4,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 189 del 2016, in favore  delle  contabilita'  speciali
intestate ai Presidenti delle regioni - Vice commissari: 
      di   una   somma   pari   al   20%   dell'importo   programmato
dell'intervento al  fine  di  consentire  l'avvio  dell'attivita'  di
progettazione, lo svolgimento delle procedure per  l'affidamento  per
la fase iniziale dei lavori; 
      di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo  programmato
dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo
avvio, fatta salva la verifica sulla  congruita'  economica  e  sulla
regolarita' e completezza documentale eseguita dall'Ufficio  speciale
per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario; 
      di una somma pari ad un ulteriore 30%  all'importo  programmato
dell'intervento  a  seguito  delle  verifiche  sulla  regolarita'   e
completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal
soggetto   attuatore,   eseguita   dall'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario; 
      di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta
giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del  certificato
di regolare esecuzione, a seguito delle  risultanze  dell'istruttoria
presentata dal soggetto attuatore e della verifica  sulla  congruita'
economica e sulla  regolarita'  e  completezza  documentale  eseguita
dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente  e  verificata,
per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal sub-commissario. 
  2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per
la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruita'  economica  e  sulla
regolarita'   e   completezza   documentale   e'    effettuata    dal
sub-commissario competente ovvero  altro  soggetto  individuando  dal
commissario. Il sub-commissario o il soggetto di  cui  al  precedente
periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti
conseguenti e il trasferimento delle risorse. 
  3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma
1, primo alinea, del presente articolo, per  cui  e'  sufficiente  la
richiesta  motivata  del  sub-commissario  delegato,   al   fine   di
consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento
delle  risorse,  i  soggetti  attuatori  corredano  la  richiesta  di
trasferimento  con   la   documentazione   attestante   l'esito   del
monitoraggio come risultante dalla Banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  da  cui  si  evinca  l'avanzamento  finanziario  della   spesa,
verificata dagli Uffici speciali per la ricostruzione. 
  4.  Gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione   dispongono   il
trasferimento dalla contabilita'  speciale  dei  Vice  commissari  ai
soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario  straordinario
in attuazione di quanto previsto al comma  1.  Prima  dell'erogazione
del saldo e del relativo  trasferimento  delle  risorse  al  soggetto
attuatore,  l'Ufficio  speciale  per   la   ricostruzione   determina
l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento. 
  5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali,
siano state  erogate  dal  Commissario  straordinario,  ovvero  dagli
Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al  fine
di  consentire  l'avvio  delle  attivita'  di   progettazione   degli
interventi,   queste    si    intendono    ricomprese    nell'importo
dell'anticipazione di cui al comma  1,  primo  alinea,  del  presente
articolo.».