IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 21, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione e nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» e, in particolare, l'art. 2 che istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sopra citata, avente ad oggetto il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023; Visto il successivo comma 869 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868 con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 297009 del 4 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1 del citato decreto ministeriale n. 297009 del 4 luglio 2022 che prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste per la definizione di termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione nonche' degli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023, recante «Istituzione del sistema di qualita' nazionale zootecnia» e che abroga il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto in particolare, l'art. 8, comma 3, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ai sensi del quale fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, avente ad oggetto «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026»; Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2023; Vista la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica 17 febbraio 2023, n. 107781 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento; Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 22 febbraio 2023, n. 118468 e successive modifiche ed integrazioni, registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale della medesima direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza, comprese le relazioni esplicative allegate alle richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, nonche' le richieste di riassegnazione delle somme di competenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 1370 in data 6 ottobre 2023, con il quale e' stato conferito al dott. Oreste Gerini l'incarico di direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare (MASAF) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) in data 20 novembre 2023, approvata con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica del 28 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 41 del 15 gennaio 2024; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, dall'art. 8, commi 1 e 2, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale n. 297009 del 4 luglio 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Carta di identita' elettronica»: il documento d'identita' personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019; b) «Carta nazionale dei servizi»: la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); c) «data di pubblicazione del decreto ministeriale del 4 luglio 2022»: 30 agosto 2022; d) «D.M. del 4 luglio 2022»: il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2022; e) «DOP»: Denominazione di origine protetta - la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualita' o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787; f) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; g) «IGP»: Indicazione geografica protetta - la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787; h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); i) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - MASAF; j) «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni e delle richieste di erogazione dei contributi; k) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848; l) «Registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea; m) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; n) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023; o) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; p) «soggetto gestore»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia, come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022; q) «SPID»: il sistema unico di accesso con identita' digitale ai servizi on-line della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). r) «SQNPI»: il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito e disciplinato dall'art. 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», in conformita' all'art. 22 del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2014; s) «SQNZ»: il sistema di qualita' nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2023.