IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, con particolare  riferimento  agli  articoli  47-bis  e
seguenti che istituiscono il Ministero della salute e ne  definiscono
le attribuzioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n. 469; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   5   aprile    2017    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione; 
  Vista la legge 3 maggio 2019,  n.  37,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2018», ed in particolare l'art. 17
che indica nel  Ministero  della  salute  l'autorita'  competente  in
materia di dispositivi medici e  dispositivi  medici  diagnostici  in
vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea» e, in particolare, l'art.  15,  che  indica
«Principi e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2017/745,  relativo
ai dispositivi medici,  che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE,  il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga  le  direttive  90/385/CEE  e  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE)  2017/745
relativo ai dispositivi  medici,  per  quanto  riguarda  le  date  di
applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE)
2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro  e  che
abroga  la  direttiva  98/79/CE  e  la  decisione  2010/227/UE  della
Commissione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge  22  aprile
2021, n. 53»; 
  Visto l'art. 28 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137,  che
stabilisce: 
    al comma 1: «Nello stato di previsione del Ministero della salute
e'  istituito  un  fondo  per  il  governo  dei  dispositivi   medici
alimentato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h),  della  legge
22 aprile 2021, n. 53, da una quota annuale pari allo 0,75 per  cento
del fatturato, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  derivante
dalla vendita al Sistema sanitario nazionale dei dispositivi medici e
delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che  producono  o
commercializzano dispositivi medici.»; 
    al comma 4: «Qualora le attivita' per le quali  si  impiegano  le
risorse del fondo di cui al comma 1, afferiscano alla  competenza  di
istituzioni regionali, il decreto di cui  al  comma  3,  e'  adottato
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»; 
    al comma 6: «Un terzo delle risorse del fondo di cui al comma  1,
e' vincolato al finanziamento delle attivita' del programma nazionale
di valutazione HTA dei dispositivi medici  attribuite  all'Agenas  ai
sensi dell'art. 22 del presente decreto.»; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138,  che
stabilisce, al comma 1, che il fondo istituito  ai  sensi  del  sopra
citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e'  alimentato  con
le  medesime  modalita'  anche  dalle   aziende   che   producono   o
commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
  Visti, altresi', l'art. 22, comma  5,  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 137, e l'art. 18, comma 5, del decreto legislativo  5
agosto 2022, n. 138, recanti disposizioni  concernenti  l'attivazione
dell'Osservatorio nazionale dei prezzi dei dispositivi medici di  cui
al  decreto-legge  19   giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 31 marzo  2022  recante
«Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e  del
sistema informativo a supporto della stessa»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  23  gennaio  2023,  che
definisce i compiti e la composizione dell'Osservatorio nazionale dei
prezzi dei dispositivi medici di cui al decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125; 
  Considerato che, ai sensi del comma  3  dell'art.  28  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137, con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' per il versamento delle  quote
annuali, per il monitoraggio nonche' per la gestione del Fondo per il
governo dei dispositivi medici; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Vista  la  tabella  n.  15  allegata  al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 recante  «Ripartizione
in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il  triennio
2023-2025»,  che  istituisce,  per  le  finalita'  sopraindicate,  il
capitolo di bilancio n. 3147, piano gestionale 1,  denominato  «Fondo
per il  governo  dei  dispositivi  medici»  afferente  al  centro  di
responsabilita' della Direzione generale dei dispositivi medici e del
servizio   farmaceutico   nell'ambito   del   programma   di    spesa
«Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici  ed
altri prodotti sanitari ad uso umano», della missione  «Tutela  della
salute» dello stato di previsione del Ministero del salute; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 9 novembre 2023 (Rep. Atti n. 252/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Fondo per il governo dei dispositivi medici 
 
  1. Il Fondo per il governo dei dispositivi medici, istituito  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  della  salute,  e'  alimentato
mediante  riassegnazione  delle  quote  annuali  versate   ai   sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e  dell'art.  24
del decreto legislativo n. 138 del 2022, sul capitolo di entrata  del
bilancio dello Stato n. 3616 «Versamento della quota pari  allo  0,75
per cento del fatturato annuo derivante dalla  vendita,  al  servizio
sanitario  nazionale,  dei  dispositivi   medici   e   delle   grandi
apparecchiature,  ai  sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 137 del 2022»,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
presente decreto.