IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che ha istituito  il  Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, gli
articoli 3, commi 1 e 5; 7, commi 1 e 2; 14, commi 1, 2 e 6; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione
del Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto  il  regolamento  UE  2018/1046  del  18  luglio  2018,   che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento UE n.  2021/241  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista la Missione 4  -  Istruzione  e  ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  universita'  -  Riforma  1.2  «Riforma  del  sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
  Vista in particolare, la  Missione  4  -  Istruzione  e  ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Considerato  che  detto   investimento   «mira   al   potenziamento
dell'offerta  degli  enti  di  formazione   professionale   terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e  centri
di  ricerca  tecnologica/scientifica,  autorita'  locali  e   sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il  potenziamento  dei
laboratori con tecnologie 4.0»; 
  Vista  la  milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto  l'accordo  ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and Resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite  le  risorse
pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy»,
che negli anni 2020 e  2021  abbiano  avuto  almeno  un  percorso  di
formazione  attivo,  finalizzati  al  potenziamento  dei   laboratori
formativi  rispetto  ai  processi  di   trasformazione   del   lavoro
(Transizione  4.0,  Energia  4.0,  Ambiente   4.0,   etc.)   e   alla
realizzazione di nuovi laboratori  per  l'ampliamento  della  offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,  finanziato  dall'Unione
europea - Next Generation EU; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state  ripartite  le  ulteriori
risorse per il potenziamento dei  laboratori  di  altri  14  Istituti
tecnologici  superiori  «ITS  Academy»  di  nuova  costituzione,  che
abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari  a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
Istituti  tecnologici  superiori  «ITS  Academy»  nell'ambito   della
Missione 4 - Istruzione e eicerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS)»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  17
maggio 2023, n. 89, di definizione  dello  schema  di  statuto  delle
Fondazioni ITS Academy; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione nella seduta plenaria n. 109 dell'8 agosto 2023; 
  Ritenuto di accogliere il rilievo  del  Consiglio  superiore  della
pubblica  istruzione  finalizzato  all'accompagnamento  della  parola
«provincia» con la parola «citta' metropolitana»; 
  Considerata  l'opportunita'  di  non  accogliere  la  proposta  del
Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione  di  stabilire  nel
decreto una soglia massima di accreditamenti da concedere  in  deroga
all'art. 3, commi 1 e 5, della legge n. 99/2022, con  riferimento  al
criterio relativo al numero dei residenti rispettivamente  in  ambito
provinciale o di citta' metropolitana  e  in  ambito  regionale,  sul
presupposto che cio', al di  la'  della  competenza  esclusiva  delle
regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, potrebbe
introdurre, in violazione  del  generale  principio  di  uguaglianza,
delle difformita' di trattamento nei confronti delle  Fondazioni  ITS
Academy presenti sul medesimo territorio di riferimento,  e  che,  in
ogni caso, per  la  concessione  di  eventuali  deroghe  occorre  pur
sempre, rispettivamente, la contestuale sussistenza  di  uno  o  piu'
requisiti oltre quello demografico; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  4
ottobre 2023, n. 191, concernente  la  definizione  dei  requisiti  e
degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento  degli
ITS Academy,  nonche'  dei  presupposti  e  delle  modalita'  per  la
sospensione e la revoca dell'accreditamento; 
  Preso atto che con riguardo al  sopracitato  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito n. 191/2023,  con  note  rispettivamente
acquisite dal Ministero dell'istruzione e del  merito  con  prot.  n.
119632 del 9 ottobre 2023 e n. 34121 del 16 ottobre  2023,  l'Ufficio
centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   dell'istruzione   ha
comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento  e  la
Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione  il  16
ottobre 2023, con n. 2638; 
  Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delle  imprese  e
del made in Italy; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
nella seduta del 19 ottobre 2023, rep. atti n. 250/CSR; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  20
ottobre 2023, n. 203, recante le  disposizioni  concernenti  le  aree
tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento  degli
ITS Academy e gli standard minimi  delle  competenze  tecnologiche  e
tecnico-professionali; 
  Preso atto che con riguardo al  sopracitato  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito n. 203/2023,  con  note  rispettivamente
acquisite dal Ministero dell'istruzione e del  merito  con  prot.  n.
35798 del 2 novembre 2023 e n. 37009 del 14 novembre 2023,  l'Ufficio
centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero   dell'istruzione   ha
comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento  e  la
Corte dei conti ne ha poi comunicato l'avvenuta registrazione  il  13
novembre 2023, con n. 2797; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 15  luglio  2022,  n.
99, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in  materia
di  programmazione  dell'offerta  formativa,  il   presente   decreto
definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di  accreditamento,
previa intesa tra il Ministero dell'istruzione  e  del  merito  e  la
regione interessata, e' possibile autorizzare un ITS Academy  a  fare
riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate  a  livello
nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia  o
nella medesima citta' metropolitana, non siano presenti  ITS  Academy
operanti nella medesima area. 
  2. Ai sensi dell'art. 3,  comma  5,  della  legge  n.  99/2022,  il
presente decreto definisce altresi' i criteri sulla base  dei  quali,
in  sede  di  accreditamento,  previa   intesa   fra   il   Ministero
dell'istruzione e del merito e la regione interessata,  e'  possibile
autorizzare un ITS Academy a  fare  riferimento  a  piu'  di  un'area
tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti  altri  ITS
Academy che operano nella medesima area. 
  3. Le intese di cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo  hanno
carattere permanente.