IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo  2018,  n.  32,
concernente la normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  che
prevede «Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole  a
norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), ai sensi della legge delega 7
marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno  2014,  in  particolare  l'art.  26  riguardante  gli   «Aiuti
destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del  controllo  e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge
21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare, l'art.  8-quater  rubricato
«Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia»; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui  all'art.  8-quater
della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», rubricato
al n. SA.56359(2020/XA); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020,
n. 2484, con il quale e' stato approvato il «Piano straordinario  per
la rigenerazione olivicola della Puglia», ed in particolare l'art.  9
relativo al sostegno al reddito tramite interventi compensativi; 
  Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2020, n.  6703,  registrato
alla  Corte  dei  conti  il  10  luglio  2020  al  n.  662,   recante
«Individuazione dei criteri,  priorita'  e  procedure  di  attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
per il sud e  la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2020,  n.  2484,  per  la  concessione  di
contributi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale  fino  ad
un massimo di tre esercizi a favore delle  imprese  agricole  colpite
dall'infezione "Xylella  fastidiosa"  nel  territorio  della  Regione
Puglia»; 
  Visto il decreto 19 maggio 2020, n. 5591, con  il  quale  e'  stato
recepito quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, lettere  a)  e  b)
del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013,  cosi'  come  modificato   dal
regolamento (UE)  2019/316,  aumentando  da  euro  20.000,00  a  euro
25.000,00 l'importo complessivo  massimo  degli  aiuti  «de  minimis»
concessi ad un'unica impresa nell'arco di tre esercizi finanziari; 
  Visto il decreto 17 novembre 2020, n.  9320328,  con  il  quale  e'
stato riconosciuto il carattere  di  eccezionalita'  delle  infezioni
della «Xylella fastidiosa» verificatesi nella Regione Puglia  dal  1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e sono stati attivati gli interventi
compensativi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a  favore  delle
imprese agricole danneggiate in conformita' al regime di esenzione di
notifica n. SA.56359(2020/XA); 
  Visto il decreto integrativo 10 maggio  2021,  n.  214988,  con  il
quale e' stato riconosciuto  il  carattere  di  eccezionalita'  della
infezione «Xylella fastidiosa» verificatesi nella Regione Puglia  dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e  dal  1°  gennaio  2019  al  31
dicembre 2019 e sono stati attivati gli interventi  compensativi  del
Fondo di solidarieta'  nazionale  a  favore  delle  imprese  agricole
danneggiate in conformita' al regime  di  esenzione  di  notifica  n.
SA.56359(2020/XA); 
  Considerato che in conformita' alle disposizioni di cui  al  regime
di esenzione di notifica n. SA.56359(2020/XA),  l'aiuto  deve  essere
attivato entro tre anni dal verificarsi  dell'avversita'  atmosferica
assimilabile a una calamita' e gli  importi  concessi  devono  essere
versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data; 
  Tenuto conto che il regime di aiuti in esenzione di notifica di cui
al regolamento n. 702/2014 e' scaduto il  31  dicembre  2022,  ed  il
termine per le  concessioni,  nell'ambito  del  medesimo  regime,  e'
scaduto il 30 giugno 2023; 
  Esaminata la deliberazione della Giunta regionale della Puglia  del
2 ottobre 2023, n. 1341,  con  la  quale  si  richiede  al  Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
l'adozione degli atti necessari  alla  registrazione  del  regime  di
aiuto relativo alle risorse assegnate alla regione a valere sul Fondo
di solidarieta' nazionale, per le provvidenze da erogare alle imprese
agricole  danneggiate   dall'infezione   di   «Xylella   fastidiosa»,
nell'anno 2018, secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in sostituzione  del  regime
di esenzione di cui al regolamento  (UE)  della  Commissione  del  25
giugno 2014, n. 702/2014, attivato per gli eventi considerati con  il
decreto di declaratoria 17 novembre 2020 n. 9320328 e il  decreto  di
declaratoria integrativo 10 maggio 2021 n. 214988; 
  Preso atto  che  dall'allegato,  parte  integrante  della  delibera
regionale del 2 ottobre 2023, n. 1341, risultano sessantadue  imprese
agricole idonee a ricevere il contributo relativo  ai  danni  causati
dall'infezione «Xylella fastidiosa» nell'anno 2018; 
  Preso atto che nella deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Puglia del 2 ottobre 2023, n. 1341, viene esposto, tra  l'altro,  che
l'Agenzia regionale per le  attivita'  irrigue  e  forestali  (ARIF),
incaricata dell'istruttoria delle domande  di  indennizzo  in  favore
delle  imprese  agricole   per   il   ristoro   dei   danni   causati
dall'infezione  «Xylella  fastidiosa»  dal  1°  gennaio  2018  al  31
dicembre 2018, non e'  riuscita  a  erogare  il  contributo  entro  i
termini stabiliti, per carenza di documentazione e ora, acquisita  la
documentazione mancante, si trova nell'impossibilita' di erogare  gli
aiuti, in quanto il regime di esenzione n. SA.56359(2020/XA)  e'  nel
frattempo scaduto; 
  Esaminato l'elenco di sessantadue imprese  agricole  allegato  alla
deliberazione in esame, per le quali, successivamente  alla  scadenza
del  regime  di  aiuto   n.   SA.56359(2020/XA),   si   e'   conclusa
positivamente l'istruttoria; 
  Considerato che l'accoglimento della richiesta non comporta nuovi o
ulteriori oneri a carico dello Stato; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta della Regione Puglia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In conformita' a quanto indicato nelle premesse, e'  accolta  la
richiesta della Regione Puglia di modifica del regime  di  aiuto  per
l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarieta'  nazionale  alle
sessantadue imprese agricole, come da elenco allegato  alla  delibera
di giunta del 2 ottobre 2023 n. 1341, danneggiate  dall'infezione  di
«Xylella  fastidiosa»  nell'anno  2018,  di   cui   ai   decreti   di
declaratoria 17 novembre 2020, n.  9320328,  e  10  maggio  2021,  n.
214988. 
  2.  Gli  aiuti  alle  imprese  agricole  danneggiate  dagli  eventi
richiamati al comma precedente  sono  concessi  in  conformita'  alle
disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 gennaio 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida