IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto  l'art.  107  del  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento  (UE)  1407/2013  relativo  ai  contributi  in
regime de minimis concessi dallo Stato; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022 relativa ad alcune  misure  di  emergenza  contro  la
peste suina africana in Italia; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali  trasmissibili -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste
suina africana come una malattia di categoria A che,  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  16  marzo  2023  che
stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per  la  peste
suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione
del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione  (UE)
2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia  nelle
zone di restrizione  per  PSA  (zona  di  restrizione  I  e  zona  di
restrizione II); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione
del 18 luglio 2023, recante  modifica  degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che  ha
adottato il regolamento recante la disciplina  per  il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore  agricolo
continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154», come modificato  dal  decreto  legislativo  4  ottobre
2019, n. 116; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  (di
seguito MASAF); 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste,  prot.  29419,  del  20  gennaio  2023,
sull'azione  amministrativa  e  sulla  gestione  per   l'anno   2023,
registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502,
registrata all'Ufficio  centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
30 gennaio 2023 al n. 1423; 
  Vista  la  direttiva  del  direttore   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023,
registrata all'Ufficio  centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
28 febbraio 2023 al n. 122; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  285  del  6  dicembre  2023,   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 336168,  del  28  luglio  2022,  recante  «Intervento  a
sostegno delle aziende suinicole italiane,  che  hanno  subito  danni
indiretti a  seguito  delle  misure  sanitarie  di  contenimento  dei
focolai di peste suina africana  (PSA)»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 216, del 15
settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318,  ai  sensi
del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis
con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013; 
  Considerato che, per gli interventi previsti dal  predetto  decreto
ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si e'  provveduto  con  le
risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno  della
filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, cosi' come
quantificati dall'art. 26, comma 1  del  decreto-legge  n.  4/2022  e
rideterminati dall'art. 2, comma  2-quinquies  del  decreto-legge  n.
9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022; 
  Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale
per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica,  n.
637257 del 13 dicembre  2022,  con  il  quale  si  dispone  a  favore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e  la
contestuale  liquidazione   della   somma   di   euro   25.000.000,00
(venticinquemilioni/00), mediante trasferimento  dei  predetti  fondi
sul conto di tesoreria n. 23205 intestato al Ministero  dell'economia
e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti
a favore degli operatori della filiera  suinicola  che  hanno  subito
danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento  dei
focolai di peste  suina  africana  (PSA),  cosi'  come  previsto  dal
decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022; 
  Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con
la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno
2023, si evidenzia la residua disponibilita' di  euro  19.644.443,25,
derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n.  336168,
del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a  favore  dei  beneficiari
del settore suinicolo; 
  Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023
(prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota  della  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute (prot.  MASAF  n.  279824  del  30  maggio  2023)  e  la
successiva del 26 giugno 2023  (prot.  n.  331152),  nelle  quali  si
evidenzia l'effettiva diffusione  dell'infezione  della  peste  suina
africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e
di Reggio Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia,  del
6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono
indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti  a  restrizione
sanitaria di tipo II e I; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario  alla  peste  suina
africana dell'11 luglio 2023 «Misure  di  controllo  ed  eradicazione
della peste suina africana»; 
  Considerato il perdurare della peste suina africana e  l'espansione
della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli
gia' definiti nell'allegato 1 del summenzionato decreto  ministeriale
n. 336168, del 28 luglio  2022,  che  prevede,  nello  specifico,  un
intervento  finalizzato  al  sostegno  delle  imprese  della  filiera
suinicola  che  hanno  subito   danni   indiretti   a   seguito   dei
provvedimenti sanitari necessari per  la  prevenzione,  eradicazione,
contenimento della malattia  e  dal  blocco  delle  esportazioni  dei
prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio  2022
ed il 30 giugno 2022; 
  Considerato che per  il  protrarsi  dell'epidemia  di  peste  suina
africana  e  l'espansione  della  stessa  in  ulteriori  territoriali
nazionali, l'amministrazione ha  provveduto  ad  emanare  il  decreto
ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023 recante  «Intervento  a
sostegno delle aziende suinicole italiane,  che  hanno  subito  danni
indiretti a  seguito  delle  misure  sanitarie  di  contenimento  dei
focolai di peste suina africana (PSA), successivi ai termini  fissati
dal decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 per il  periodo
dal 1° luglio 2022 al 31  luglio  2023»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1590 della Commissione
del 1° agosto 2023 recante modifica dell'allegato I  del  regolamento
di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste suina africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione
del 24 ottobre 2023 recante  modifica  degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione
del 28 novembre 2023 recante modifica  degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo per la peste suina africana; 
  Preso atto che i regolamenti di esecuzione di cui ai precedenti tre
Visti, sono  stati  emanati  successivamente  al  31  luglio  2023  e
definiscono   ulteriori   ambiti   territoriali   compromessi   dalla
espansione  della  peste   suina   africana   rispetto   al   decreto
ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023; 
  Considerato il  permanere  della  residua  disponibilita'  di  euro
19.644.443,25,  derivante  dalle   risorse   previste   dal   decreto
ministeriale n. 336168, del 28  luglio  2022  e  riassegnate  con  il
decreto ministeriale n. 534026, del 29 settembre 2023; 
  Acquisita agli atti del MASAF la  nota  a  firma  del  coordinatore
della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 689507  del  15
dicembre 2023, con la  quale  si  chiede  di  estendere  gli  effetti
previsti dal decreto ministeriale n. 534026, del  29  settembre  2023
onde includere i territori colpiti dalla PSA  successivamente  al  31
luglio 2023 e la proroga dei termini istruttori per l'erogazione  dei
sostegni previsti all'uopo; 
  Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta  pervenuta  dal
coordinatore   della    Commissione    politiche    agricole    della
Conferenza delle regioni  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano per sostenere economicamente il comparto suinicolo  nazionale
in difficolta', colpito dalla peste suina africana; 
  Vista la comunicazione n. 706905 del 29 dicembre 2023, con la quale
si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della
necessita' ed urgenza di adottare il presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Si dispone, in continuita' con quanto gia' previsto dal  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  n.
336168, del 28 luglio 2022 e dal decreto ministeriale n.  534026  del
29 settembre 2023, l'ulteriore estensione degli effetti  economici  e
di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle  risorse
finanziarie residue  pari  ad  euro  19.644.443,25  per  le  medesime
tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana,
che ha subito danni indiretti a seguito  delle  misure  sanitarie  di
contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA),  fino  al  30
novembre 2023. E' fatta salva, comunque, la possibilita' di ulteriori
estensioni   temporali   e   areali,   con    eventuali    successivi
provvedimenti, in funzione dell'evoluzione dello  stato  emergenziale
epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.