IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che, all'art. 1: 
      al comma 421, dispone la  nomina  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23  agosto  1988,
n. 400, di un  Commissario  straordinario  del  Governo  (di  seguito
«Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026,  al
fine di assicurare gli interventi funzionali  alle  celebrazioni  del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta'  di  Roma  e
l'attuazione degli interventi relativi alla Misura  M1C3-Investimento
4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito  «PNRR»),
di cui al comma 420 del predetto art. 1; 
      al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di  cui
al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e  del  piano  di
cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a  tale
scopo  destinate,  la  proposta  di   programma   dettagliato   degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, da approvare con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. La proposta di programma  include  gli  interventi  relativi
alla Misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3-Investimento 4.3 del
PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo,  il  quale
puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di  specifici
accordi con i soggetti attuatori»; 
      al comma 425 dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di
cui al comma 421, il Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
all'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate   dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
      al  comma  426,  dispone  che  «Il  Commissario   straordinario
coordina la realizzazione  di  interventi  ricompresi  nel  programma
dettagliato di  cui  al  comma  422,  nonche'  di  quelli  funzionali
all'accoglienza  e  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della   Chiesa
cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma  427
[ndr  Societa'  Giubileo  Spa],  tenendo  conto,  in  relazione  agli
interventi relativi alla Misura di  cui  al  comma  420  [ndr  Misura
M1C3-Investimento 4.3  del  PNRR],  dell'obbligo  di  rispettare  gli
obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi  finali  stabiliti  dal  Piano
nazionale di ripresa e resilienza». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  Sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo per il  Giubileo  della
Chiesa cattolica 2025 (di seguito,  «Commissario  straordinario»)  al
fine di assicurare gli interventi funzionali  alle  celebrazioni  del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025   nell'ambito   del
territorio di Roma Capitale, come modificato dal  successivo  decreto
del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022. 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito  con  modificazioni
nella legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo  mandato
e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche  conto
di  quanto   disposto   dall'articolo   114,   terzo   comma,   della
Costituzione, le competenze assegnate alle  regioni  ai  sensi  degli
artt. 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Visti 
  il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15
dicembre 2022 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo  1,
comma 422, della legge n.  234/2021  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ha approvato la proposta di Programma dettagliato degli
interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, di
cui alla nota prot. n. RM/2022/224, come integrata con nota prot.  n.
RM/2022/242; 
  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8  giugno
2023 che, in attuazione di quanto  disposto  dall'articolo  1,  comma
422,  della  legge  n.  234/2021  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, ha approvato il Programma dettagliato degli  interventi
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  2025
(di seguito «Programma dettagliato»). 
Visti 
  l'art. 13, comma 3, del su  richiamato  decreto-legge  n.  50/2022,
convertito con modificazioni dalla legge n.  91/2022,  ai  sensi  del
quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una  struttura
commissariale, anche  sulla  base  di  apposite  convenzioni  con  le
amministrazioni pubbliche, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. [...]»; 
  l'art.  1,  comma   5-bis,   del decreto   del   Presidente   della
Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1,  lett.
a) del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che  dispone  che,
per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma  3,  del  citato
del  Presidente  della  Repubblica   4  febbraio  2022,   il   «[...]
Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]». 
Viste 
  la  Convenzione  sottoscritta  in  data  20  gennaio  2023  tra  il
Commissario Straordinario di  Governo,  Roma  Capitale  e  la  Citta'
metropolitana di Roma  Capitale  ai  fini  della  costituzione  della
struttura commissariale in avvalimento  a  supporto  del  Commissario
medesimo per il perseguimento delle  finalita'  e  l'esercizio  delle
funzioni allo stesso  demandate  in  relazione  sia  agli  interventi
giubilari sia per l'attuazione del Piano di gestione dei  rifiuti  di
Roma Capitale; 
  la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive
modificazioni  ed  integrazioni   con   la   quale   il   Commissario
straordinario   ha   costituito   la   struttura   commissariale   in
avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma  3,  del  decreto-legge  n.
50/2022, convertito con  modificazioni  dalla  legge  n. 91/2022,  in
coerenza con  quanto  disposto  con  le  su  richiamate  Convenzioni,
denominata «Ufficio  di  supporto  al  Commissario  straordinario  di
Governo per il Giubileo della  Chiesa  cattolica  2025»  (di  seguito
«Ufficio di supporto al Commissario») articolata  in  tre  direzioni,
come  integrata   e   modificata,   da   ultimo,   con   disposizione
commissariale n. 26 del 22 agosto 2023. 
Dato atto che 
  ai fini del supporto al Commissario straordinario nello svolgimento
dei compiti e funzioni di cui e' titolare, con ordinanza del  Sindaco
di Roma Capitale n. 19 del 13  febbraio  2023,  e'  stato  costituito
nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio di scopo  denominato
«Ufficio  di  raccordo  tra   Roma   Capitale   ed   il   Commissario
straordinario  per  il  Giubileo  2025»  (di  seguito   «Ufficio   di
raccordo»), con il compito di operare il raccordo  tra  la  struttura
commissariale e le strutture capitoline avvalse, per il  tramite  del
supporto operativo del personale  in  servizio  presso  l'Ufficio  di
scopo medesimo, da assegnare temporaneamente all'Ufficio di  supporto
al Commissario, reperito per il tramite della procedura  attivata  da
Roma  Capitale  -  Dipartimento  organizzazione   e   risorse   Umane
competente  ratione  materiae  con  nota  prot.   n.   GB/2023/12986,
acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/289. 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  sucessive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62  «Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il Piano triennale di prevenzione della  corruzione  e  della
trasparenza 2024 -  2026  dell'Ufficio  di  supporto  al  Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025,
approvato con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024. 
Visto 
  il  decreto-legge  10  agosto  2023,   n.   105,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ed  in  particolare
l'art. 11 che, al comma 1, dispone che  «Le  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, possono trattenere in servizio, fino al 31  dicembre  2026,  nei
limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente  i
dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture
corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti,  con  esclusione  di
quelli  gia'  collocati  in  quiescenza,  che  siano   attuatori   di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza». 
Richiamati 
  la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di  cui
alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di  applicazione
dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425  dell'art.  1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con particolare riferimento, per
quel che qui  rileva,  all'adozione  delle  necessarie  disposizioni,
anche   derogatorie,   per   la   funzionalita'    delle    strutture
amministrative e del  relativo  personale,  delle  amministrazioni  o
degli  enti  in   avvalimento,   nonche'   della   stessa   struttura
commissariale; 
  il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2
febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale  al
n. RM/2024/541, laddove e' dato leggere «... potrebbe, dunque,  dirsi
astrattamente ammissibile che la facolta'  derogatoria  [ndr  di  cui
all'art. 1, comma 425 della  legge  n.  234/2021]  si  estenda  anche
all'adozione  di  misure  che  attengano  alla  funzionalita'   delle
strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti  di  cui
il Commissari si avvale (e che constano essere la  societa'  Giubileo
2025, in virtu' del comma 426 dell'articolo 1 della legge n. 234/201,
e  gli  uffici  di  Roma  Capitale,  in  virtu'   del   comma   5-bis
dell'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
febbraio 2022 introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 
21 giugno 2022». 
Rilevato che 
  il su predetto parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiama
la necessita' che  le  deroghe  rientrino  da  un  lato  «nell'ambito
oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti  tale  deroghe
(nel   caso   del   richiamato   comma   425,    la    finalizzazione
all'assolvimento dei compiti di cui al precedente  comma  421,  e  la
limitazione agli interventi urgenti  di  particolare  criticita')  e,
dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della
coerenza e della proporzionalita' con le  finalita'  da  raggiungere,
rispetto all'evento giubilare 2025 [...]». 
Ritenuto che 
  in relazione ad  esigenze  di  celerita'  ed  efficienza  in  vista
dell'approssimarsi    dell'evento    giubilare,    il     Commissario
straordinario, al  fine  di  garantire,  nel  breve  lasso  di  tempo
mancante,  la  realizzazione   degli   interventi   funzionali   alla
celebrazione del Giubileo nella citta' di Roma debba poter continuare
ad   avvalersi   della   professionalita'    e    delle    conoscenze
dell'Amministrazione capitolina maturate  dai  dirigenti  apicali  di
Roma Capitale impegnati ad prevalentemente nelle attivita' funzionali
alla realizzazione  delle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per  il  2025  stante  la  strategicita'  delle  azioni  da
intraprendere, unita alla straordinaria rilevanza storica e politica,
oltre che internazionale e mediatica, dell'evento in parola; 
  alla  luce  del  predetto  parere  dell'Avvocatura,   per   ragioni
organizzative e funzionali derivanti dall'esigenza di  assicurare  il
tempestivo ed efficiente svolgimento  dell'evento  giubilare,  tra  i
poteri derogatori commissariali di cui al  comma  425,  dell'art.  1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possa rientrare il conferimento
dell'autorizzazione   all'Amministrazione   di   Roma   Capitale   al
trattenimento  in  servizio  dei  dirigenti  apicali  incaricati   di
assicurare l'attuazione degli indirizzi e obiettivi  stabiliti  dagli
organi di Governo di Roma Capitale e l'unitarieta' della funzione  di
direzione  complessiva  dell'Ente,  nonche'  dei  dirigenti   apicali
impegnati a garantire, in relazione all'attivita' gestionale  svolta,
anche  in  ragione  della  propria  funzione  di  coordinamento,   la
continuita'  amministrativa  al  fine  di  consentire   la   puntuale
realizzazione delle attivita' pianificate dall'Amministrazione per la
realizzazione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  Cattolica
per il 2025 onde evitare situazioni di  criticita'  conseguente  alla
cessazione dal servizio per limiti di eta'; 
Richiamati 
  il comma 425 dell'art. 1  della  legge  n.  234/2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni che dispone che «Ai fini dell'esercizio
dei compiti di  cui  al  comma  421,  il  Commissario  straordinario,
limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo'
operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]»; 
  il   Programma   dettagliato   degli   interventi   connessi   alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2023; 
  per quanto espresso in premessa e nei considerata, 
 
                               Dispone 
 
  1) sulla base di quanto previsto dal comma 425  dell'art.  1  della
legge n. 234/2021 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che
l'Amministrazione  di  Roma  Capitale,  nell'ambito   della   propria
autonomia organizzativa e gestionale,  in  relazione  alle  complesse
attivita' finalizzate alla realizzazione degli interventi  di  natura
infrastrutturale, di accoglienza e  di  assistenza  disposti  in  via
normativa   e   amministrativa    di    competenza    della    stessa
Ammininistrazione, da svolgere sotto il coordinamento e le  direttive
del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa
Cattolica  per  il  2025,  e'  autorizzata  ad  adottare  i  relativi
provvedimenti amministrativi per il  trattenimento  in  servizio  dei
propri dirigenti apicali  funzionali  al  compimento  delle  predette
attivita' sino  al  31  dicembre  2025,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali previste, con esclusione dei dirigenti gia' collocati in
quiescenza; 
  2) che l'Amministrazione di  Roma  Capitale  provvede  con  proprio
motivato atto deliberativo adottato dalla  Giunta  ad  individuare  i
dirigenti apicali che possano assicurare l'attuazione degli indirizzi
e  obiettivi  stabiliti  dagli  organi   di   Governo   dell'Ente   e
l'unitarieta' della funzione di direzione complessiva dell'Ente e, in
relazione all'attivita' gestionale svolta,  anche  in  ragione  della
propria  funzione  di   coordinamento,   garantire   la   continuita'
amministrativa delle attivita' giubilari onde evitare  situazioni  di
criticita' conseguente alla cessazione dal  servizio  per  limiti  di
eta'; 
  3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale
del Commissario straordinario. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e'  pubblicata,
ai sensi dell'articolo 1,  comma  425,  della  legge  n.  234/2021  e
successive modificazioni ed integrrazioni, nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana,   ovvero   ricorso   al   Capo   dello   Stato
entro centoventi giorni, ai sensi del decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 6 febbraio 2024 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                  di Governo          
                                                   Gualtieri